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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/09/2025, n. 4025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4025 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Ludovico Sburlati Presidente dr. Alberto La Manna Giudice dr.ssa Rachele Olivero Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento Nrg. 8117/2023 promosso da:
(Cf./P. Iva ) -già elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 domiciliata in Genova, Salita S. Caterina n. 1/2, presso lo studio degli avv.ti Lorenzo Bottero
( e Renato Baruchello Email_1
( , che la rappresentano e difendono per delega in atti;
Email_2
attrice; contro
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Savona, Via Nazario CP_1 P.IVA_2
Sauro n.1/5, presso lo studio dell'avv. Paolo Nolasco ( , Email_3 che lo rappresenta e difende per delega in atti;
e
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Alba (CN), presso le CP_2 P.IVA_3 sedi dell'ufficio legale comunale, Piazza Risorgimento n. 1; rappresentato e difeso dagli avv.ti
Angioletta Coppa ) e Elisabetta Maccagno Email_4
( ) per delega in atti;
Email_5 convenuti. Oggetto: appalto pubblico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…accertare e dichiarare – per i fatti e titoli di cui in atti, ovvero in ogni caso – (i)
l'erroneità dell'interpretazione del del Contratto e dell'Addendum 2006 per CP_1 come definiti in narrativa e (ii) il diritto di (già , ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 3 dell'Addendum 2006, alla devoluzione a titolo oneroso, in base al valore di stima industriale, di tutti gli impianti e opere oggetto di causa, senza distinzione tra quelli anteriori al 1995 e quelli posteriori.
Con vittoria integrale nelle spese e compensi di lite, incluso rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, nulla escluso od eccettuato”;
Convenuto “…A) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e CP_1 dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo a Parte_2
- ora - e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità e/o
[...] Parte_1
l'improcedibilità di tutte le domande di accertamento dalla stessa proposte;
B) in via gradatamente preliminare e/o pregiudiziale, previo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal nella sua qualità di Stazione CP_2
Appaltante, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al CP_1 per i motivi esposti in atti, nonché in forza del riconoscimento confessorio effettuato
[...]
Contr dallo stesso e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate da - ora CP_2
- e, comunque, disporre l'estromissione dal giudizio dell'Ente Parte_1 esponente;
C) in via principale nel merito, rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla ricorrente - ora - in quanto destituite di Parte_2 Parte_1 ogni fondamento tanto in fatto quanto in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”;
Convenuto “…in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e CP_2 dichiarare la carenza di legittimità passiva del e/o accertare e dichiarare CP_2
l'inammissibilità della domanda di mero accertamento formulata dalla Parte_2 per tutti i motivi esposti;
[...] in via principale: rigettare le domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
2 Con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto:
- il contratto pubblico del 14/06/1985 (Rep. 2896), con il quale il Comune di ha CP_1 incaricato la PI AS SR (poi Carbotrade AS SR, poi e, da ultimo, Parte_2
- cfr. doc. 3; 5, 10 fasc. att.) di costruire un impianto di distribuzione, Parte_1 erogazione e vendita del gas metano sul territorio comunale (cfr. doc. 1 fasc. att.);
- il correlato atto di concessione (cfr. doc. 2 fasc. att.), con il quale il ha CP_1 affidato alla stessa PI AS SR la gestione del citato impianto unitamente al diritto esclusivo di distribuzione e vendita del gas metano sul territorio comunale, fissando la durata della concessione in anni 29, calcolati “a partire dal compimento del quarto anno successivo alla data dell'ultimo verbale di collaudo” (cfr. art. 2 della concessione, doc. 2 fasc. att.) [dunque, con scadenza al 31/12/2020] e con la previsione che “alla data di scadenza della
Concessione al Comune verranno devoluti gratuitamente gli impianti costruiti e posati dalla
Concessionaria nei primi dieci anni di concessione;
con esclusione dei terreni e dei fabbricati.
Tutto quanto escluso dalla prevista gratuita reversibilità dovrà essere calcolato secondo il valore degli impianti al momento della stima diminuito di tante annualità quante sono quelle decorse dalla costruzione e posa di ogni singolo cespito fino al termine della concessione”
(cfr. art. 3 della concessione, doc. 2 fasc. att.);
- l'addendum stipulato dalla Carbotrade AS SR e dal il 30/03/2006 CP_1
(Rep. n. 3497), a parziale modifica dei precedenti accordi, denominato “Atto aggiuntivo e di chiarimento della Convenzione tra e il relativa alla Parte_3 CP_1 concessione del pubblico servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale” (cfr. doc. 4 fasc. att.), resosi necessario a fronte di importanti modifiche sopravvenute nella disciplina del settore della distribuzione del gas (in particolare: la modifica della durata massima dei rapporti di concessione;
la preclusione a carico delle società di distribuzione di svolgere anche attività di vendita del gas naturale al cliente finale) nonché in considerazione dell'interesse pubblico del Comune di di estendere la rete di distribuzione del gas anche CP_1
a zone del territorio comunale non ancora servite;
in particolare, l'art. 3 dell'addendum
(rubricato “modifiche del contratto”), da un lato, ha individuato la data del 31/12/2013 quale scadenza legale anticipata della concessione e, dall'altro lato, ha modificato le condizioni di
3 devoluzione degli impianti, dando atto che “alla suddetta nuova scadenza della convenzione, fissata al 31.12.2013, tutti gli impianti e le opere in quel momento esistenti sul territorio comunale saranno assoggettati alla devoluzione a titolo oneroso, in base al valore di stima industriale” e precisando che “il valore residuo di tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale andrà calcolato, a scadenza, in base alle norme di legge di cui all'art. 24, comma 4, lett. a), b), c) del T.U. Regio Decreto 15/10/1925 n. 2578 e art. 13, D.P.R. 4/10/1986 N. 902 definendo ora per allora, la vita fisica delle condotte interrate in protezione catodica nella durata di anni 60 (sessanta) ed i valori a nuovo secondo quanto stabilito dal Prezziario delle
Opere Edili della Provincia di Cuneo, detratti i soli contributi pubblici eventualmente percepiti dalla Concessionaria” (cfr. doc. 4 fasc. att., p. 7);
- la delibera del Consiglio comunale n. 11/2019 dell'8/04/2019, con la quale il CP_1 ha fornito una propria interpretazione dell'art. 3 dell'addendum del 30/03/2006, dando
[...] atto “che la devoluzione onerosa di tutti gli impianti secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Atto aggiuntivo del 30.3.2006, può trovare applicazione soltanto in caso di cessazione anticipata della gestione rispetto all'originaria scadenza naturale del 30.12.2020, mentre, diversamente, i cespiti realizzati nei primi dieci anni di concessione dovranno essere devoluti gratuitamente al (cfr. doc. 6 fasc. att.); CP_1
- la successiva delibera della Giunta Comunale n. 53/2019 del 15/05/2019, con la quale il ha deliberato “di approvare il <verbale per la determinazione del valore di cp_1< i>
Rimborso> alla data di riferimento del 31/12/2017, che spetta a in Parte_2 qualità di gestore uscente, esclusivamente nell'ipotesi che la cessazione effettiva dell'affidamento del servizio di distribuzione gas, con la contestuale decorrenza del nuovo, sia anticipata rispetto all'originaria scadenza naturale del 31.12.2020 mentre, diversamente, i cespiti realizzati nei primi dieci anni di concessione dovranno essere devoluti gratuitamente al
(cfr. doc. 6 fasc. conv. , p. 6). CP_1 CP_1
In particolare, l'attrice -che nonostante la scadenza della concessione al 31/12/2013 continua a gestire il servizio di distribuzione del gas in regime di prorogatio (non avendo il ancora indetto un nuovo bando)- ha agito in giudizio, mediante ricorso ex CP_1 art. 281 decies Cpc, contestando l'interpretazione all'art. 3 dell'addendum del 30/03/2006 fornita dal con la delibera del Consiglio comunale n. 11/2019 e chiedendo di CP_1 accertarne l'erroneità e di accertare altresì il proprio diritto a devolvere a titolo oneroso, al termine del rapporto concessorio, la totalità degli impianti e delle opere oggetto di
4 concessione, senza alcuna distinzione relativa all'epoca di loro realizzazione.
Si è costituito il , eccependo in via preliminare: CP_1
- il difetto di interesse ad agire ex art. 100 Cpc dell'attrice, essendo la delibera del
Consiglio comunale di n. 11/2019 (cfr. doc. 5 fasc. conv. ) -così come CP_1 CP_1 la successiva delibera della Giunta comunale n. 53/2019 (cfr. doc. 6 fasc. conv. CP_1
- atti “di mero indirizzo” (cfr. comp. risp. , p. 11), non autonomamente
[...] CP_1 pregiudizievoli della posizione patrimoniale dell'attrice, tenuto conto che il CP_1
“non è autonomamente competente a determinare, in via ultimativa, il valore di rimborso” (cfr. comp. risp ., p. 11) poiché tale competenza spetta, ai sensi della normativa CP_1 vigente (art. 46-bis Dl n. 159/2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 222/2007 e del DM
n. 226/2011), alla stazione appaltante cui è demandata la gestione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas e, dunque, nel caso di specie, al CP_2
(stazione appaltante dell'ATEM “Cuneo 3 NORD- EST” cui il fa parte
[...] CP_1
- cfr. doc. 7 fasc. att.; doc.
2-4 fasc. conv. ); inoltre, secondo il CP_1 CP_1
non si sarebbe “neppure configurato un formale disaccordo tra il ed
[...] CP_1
Contr in ordine al valore di rimborso” sicché l'attrice si sarebbe avvalsa della “giurisdizione contenziosa per scopi meramente consultivi, senza un'effettiva esigenza di riportare certezza su di un rapporto neppure potenzialmente controverso” (cfr. comp. risp. , p. CP_1 CP_1
12);
- in via gradata, il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa la centralità del ruolo ricoperto dal nella determinazione del valore di rimborso (cfr. doc. 2 fasc. CP_1 CP_2 conv. ). CP_1 CP_1
Nel merito, il ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attrice CP_1 rappresentando che l'addendum del 2006 era stato stipulato per l'“esigenza di riconoscere il mutamento del quadro normativo e – dunque – la cessazione anticipata della concessione al
31.12.2013, salvaguardando al contempo l'equilibrio economico della concessione originaria del 1985” (cfr. comp. risp. Comune di p. 14), equilibrio economico alterato dal CP_1 mantenimento della previsione (contenuta nell'atto di concessione del 1985) sulla devoluzione gratuita degli impianti realizzati nei primi dieci anni, trovando questa il proprio presupposto nel fatto che “il gestore, considerati i flussi di cassa attesi per l'intero periodo di gestione, avrebbe interamente ammortizzato gli investimenti realizzati nel primo decennio e dunque ne avrebbe esaurito il valore industriale residuo” (cfr. comp. risp. Comune di CP_1
5 p.15), sicché, una volta venuta meno tale esigenza, in caso di cessazione del rapporto concessorio nel termine originariamente previsto (30/12/2020), avrebbero dovuto trovare applicazione le originarie previsioni contenute nel contratto e nell'atto di concessione del
1985; diversamente opinando “al gestore uscente sarebbe riconosciuto un ingiusto vantaggio, derivante dalla valorizzazione economica di investimenti il recupero dei quali è già avvenuto, evidentemente, nell'arco temporale previsto dall'originaria concessione” (cfr. comp. risp.
, p. 15). CP_1
Si è costituito il , eccependo: CP_2
- il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo la causa ad oggetto l'interpretazione di accordi stipulati tra l'attrice e il a cui il è estraneo, CP_1 CP_2 essendo stato coinvolto unicamente “in qualità di rappresentante e stazione appaltante dell'ATEM Cuneo 3 Nord Est” (cfr. comp. risp. , p. 2); CP_2
- l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di interesse ad agire ex art. 100 Cpc.
All'esito della prima udienza, è stata rigettata la domanda di conversione del rito ex art. 281 duodecies c. 1 Cpc proposta dalla parte convenuta e sono stati CP_1 concessi i termini ex art. 281 duodecies c. 4 Cpc (cfr. ordinanza 27/09/2023).
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti ed è stata discussa oralmente, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies Cpc, all'udienza del 16/07/2025, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sull'interesse ad agire.
In primo luogo, deve essere affrontata l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attrice, sollevata da entrambi i convenuti.
2.1. Al riguardo, in punto di diritto, va premesso che, secondo l'orientamento della
Suprema Corte, “in tema di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice”
(cfr. Cass. 12893/2015; in senso conforme Cass. 16262/2015).
Inoltre “in tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui,
6 cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva (affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata)” (cfr. Cass. n. 9061/2025).
Dall'applicazione di siffatti principi di diritto consegue che, in presenza di una situazione di contrasto interpretativo tra le parti circa l'effettiva portata delle previsioni contrattuali, idonea a generare uno stato di incertezza oggettiva sui diritti e gli obblighi da esse scaturenti,
l'interesse ad agire di colui che si afferma titolare di tali diritti o del rapporto giuridico deve ritenersi per ciò solo sussistente, non rilevando l'attualità della lesione del diritto, dovendosi considerare la rimozione dello stato di incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante che l'azione di accertamento mira a realizzare.
2.2. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che sussista la titolarità in capo all'attrice di un interesse concreto e attuale ad eliminare, mediante la proposizione dell'azione di accertamento in esame, una situazione di oggettiva incertezza circa la sussistenza del proprio diritto a devolvere a titolo oneroso, senza distinzioni temporali, la totalità degli impianti oggetto di concessione nei termini previsti dall'“Atto aggiuntivo e di chiarimento della
Convenzione tra e il relativa alla concessione del Parte_3 CP_1 pubblico servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale” del 2006 (cfr. doc. 4 fasc. att.), situazione di incertezza generata dalla delibera del Consiglio comunale di n. CP_1
11/2019 (cfr. doc. 6 fasc. att.; doc. 5 fasc. conv. ) nonché dalla successiva CP_1 delibera della Giunta Comunale n. 53/2019 (cfr. doc. 6 fasc. conv. ), avuto CP_1 riguardo al fatto che il termine di scadenza originaria della concessione (31/12/2020) -cui il ha subordinato la devoluzione a titolo oneroso della totalità degli impianti- CP_1 risulta ormai decorso.
Non rileva, sul punto, la circostanza allegata dal secondo cui le CP_1 delibere in questione costituirebbero meri atti di indirizzo, come tali non autonomamente pregiudizievoli, e che comunque il non sarebbe “autonomamente CP_1 competente a determinare, in via ultimativa, il valore di rimborso” (cfr. comp. risp CP_1
, p. 11), tenuto conto che è indubbio che l'interpretazione fornita dagli organi comunali
[...] sia idonea a generare quell'obiettivo stato di incertezza circa la portata del diritto spettante
7 all'attrice e tanto basta per invocare l'intervento giurisdizionale, indipendentemente dall'attualità della lesione del diritto e, dunque, dall'effettiva e futura quantificazione del valore di rimborso.
Peraltro, si osserva che:
- se è vero che è pacifico in causa, oltre che provato dalla documentazione in atti (cfr. doc. 7 fasc. att.; doc. 2 fasc. conv. ), il fatto che il abbia CP_1 CP_1 delegato al , ai fini della predisposizione del bando di gara, il reperimento CP_2 diretto delle informazioni presso il gestore uscente nonché il compito di determinare e verificare il valore di rimborso da corrispondere alla (ora Parte_2 Parte_1
;
[...]
- è parimenti vero che, nell'adempimento di siffatti incarichi, la stazione appaltante è tenuta ad attenersi alle indicazioni e ai criteri dati dal , tenuto conto che i CP_1 verbali sottoscritti dalla stazione appaltante concernenti il valore di rimborso non sono dotati di autonoma efficacia, essendo comunque soggetti all'approvazione finale degli organi comunali, quali unici organi competenti ad adottare siffatte determinazioni, come si evince dai verbali di determinazione di rimborso del 18/12/2017 e del 21/11/2018 prodotti dal CP_1 contenenti la seguente clausola “il tutto sarà successivamente oggetto di approvazione
[...] da parte dei competenti organi comunali e di conseguente sottoscrizione di formale accordo con il Gestore uscente” (cfr. doc.
3-4 fasc. conv. ). CP_1
Ed invero, il verbale del 21/11/2018 predisposto dalla stazione appaltante CP_2
in contraddittorio con l'attrice e il consulente Soc. GE.VI. SR (cfr. doc. 4 fasc. conv.
[...]
risulta approvato con la succitata delibera della Giunta comunale n. CP_1
Co 53/2019, con la quale il Comune Cerva ha condizionato l'approvazione “esclusivamente nell'ipotesi che la cessazione effettiva dell'affidamento del servizio di distribuzione gas, con la contestuale decorrenza del nuovo, sia anticipata rispetto all'originaria scadenza naturale del
31.12.2020, mentre, diversamente, i cespiti realizzati nei primi dieci anni di concessione dovranno essere devoluti gratuitamente al (cfr. doc. 6 fasc. conv. ), CP_1 CP_1 vincolando in tal modo la stazione appaltante a riconoscere al gestore uscente il valore di rimborso di cui al verbale del 21/11/2018 esclusivamente in caso di cessazione anticipata della concessione, in conformità all'interpretazione contestata.
Ne consegue la sussistenza di interesse ad agire dell'attrice.
3. Sulla legittimazione passiva dei convenuti.
8 3.1. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata sia dal CP_1
che dal , va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto
[...] CP_2 condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
3.2. Sulla posizione del . CP_2
Così inquadrati i termini della questione, con riguardo alla posizione del CP_2
, l'attrice non ne ha invocato la titolarità del rapporto sostanziale dedotto nella domanda,
[...] convenendolo in giudizio “per far sì che la sentenza possa fare stato anche nei suoi confronti, volendo evitare che un domani, quando sarà bandita la gara, il possa CP_2 eccepire di non essere stato coinvolto” (cfr. verbale di prima udienza del 27/09/2023).
Sulla base della prospettazione dell'attore, dunque, il viene identificato CP_2 come soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale non quale titolare del rapporto, ma come mero controinteressato, in vista di un futuro e solo ipotetico contenzioso avente ad oggetto la determinazione del valore di rimborso, per il quale non è ammessa una statuizione giudiziale.
Se ne deriva, pertanto, il difetto di legittimazione passiva del . CP_2
3.3. Sulla posizione del . CP_1
Con riguardo alla posizione del la legittimazione passiva deve CP_1 senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto delle domande formulate dall'attrice, la quale ha identificato il come controparte contrattuale del CP_1 rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, ovverosia il contratto del 14/06/1985 e il correlato atto di concessione, così come modificati dall'addendum del 2006.
9 Deve altresì ritenersi sussistente la titolarità passiva del Comune del Ceva, posto che il contratto del 14/06/1985 (cfr. doc. 1 fasc. att.), il correlato atto di concessione (cfr. doc. 2 fasc. att.) e all'addendum del 2006 (cfr. doc. 4 fasc. att.) -la cui interpretazione dell'art. 3 è oggetto di contestazione- sono effettivamente stati sottoscritti dall'attrice e dal CP_1
[...]
La centralità del ruolo ricoperto dalla stazione appaltate nello CP_2 svolgimento delle procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di distribuzione di gas nonché nella determinazione del valore di rimborso-circostanze allegate dal CP_1 in comparsa di risposta- non rilevano, posto che oggetto del giudizio non è la
[...] quantificazione del valore di rimborso determinato dal , ma l'accertamento del CP_2 diritto dell'attrice alla devoluzione a titolo oneroso degli impianti oggetto di concessione, senza distinzione tra cessazione della concessione anteriore o posteriore al termine originariamente previsto (31/12/2020).
4. Nel merito: sull'interpretazione del regolamento contrattuale.
4.1. In tema di interpretazione contrattuale, occorre premettere che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Solamente se esso risulta ambiguo può farsi ricorso ai canoni interpretativi contemplati dagli art. 1362-1365 c.c.
e, in caso di loro insufficienza, a quelli integrativi previsti dagli art. 1366-1371 c.c.” (cfr. da ultimo Cass. 23857/2025; 6444/2025; 17193/2024); inoltre “anche se l'interprete deve indagare la comune intenzione delle parti oltre il senso letterale delle parole (art.1362 c.c.), qualora la lettera del contratto riveli chiaramente la volontà dei contraenti, la sua interpretazione non può essere sovvertita” (cfr. Cass. 19680/2025).
4.2. Ciò premesso, nel caso in esame, parte attrice ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a devolvere a titolo oneroso la totalità degli impianti oggetto di concessione, nei termini stabiliti dall'”Atto aggiuntivo e di chiarimento della Convenzione tra e il Parte_3
relativa alla concessione del pubblico servizio di distribuzione gas metano CP_1 sul territorio comunale” (cfr. doc. 4 fasc. att.) e, dunque, l'accertamento dell'erroneità dell'interpretazione data dal con la delibera del Consiglio comunale n. CP_1
11/2019 (cfr. doc. 6 fasc. att.; doc. 5 fasc. conv. Comune di , che ha subordinato la CP_1 devoluzione a titolo oneroso degli impianti realizzati nel primo decennio del rapporto concessorio alla cessazione anticipata della concessione rispetto al termine di scadenza
10 originario, fissato al 31/12/2020.
Orbene, ritiene questo Tribunale che l'art. 3 dell'addendum del 2006 sia chiaro nel riconoscere, a modifica della difforme previsione contenuta nel contratto e nell'atto di concessione del 1985, il diritto dell'attrice a devolvere a titolo oneroso tutti gli impianti e le opere oggetto di concessione esistenti sul territorio comunale, in base al valore di stima industriale, senza distinzione relativa all'epoca della loro realizzazione (testualmente: “si dà altresì atto che alla suddetta nuova scadenza della convenzione, fissata al 31.12.2013, tutti gli impianti e le opere in quel momento esistenti sul territorio comunale saranno assoggettati alla devoluzione a titolo oneroso, in base al valore di stima industriale” – cfr. doc. 4 fasc. att.).
Siffatta interpretazione trova ulteriore conferma nella circostanza per cui è lo stesso addendum del 2006 a fare salve le previsioni in esso contenute in presenza di modifiche sopravvenute del quadro normativo che avessero consentito di mantenere l'originario termine di scadenza del rapporto concessorio (“le parti concordano altresì che rimane comunque fatta salva la possibilità della maggiore durata che dovesse essere riconosciuta al Concessionario in virtù di successive modifiche legislative”; “il tutto …con l'espressa avvertenza che, in caso di modifiche del Decreto Legislativo 164/2000 e s.m.i. che lo rendano possibile, la durata della convenzione resterà fissata al 31/12/2020” – cfr. art. 5 dell'addendum, doc. 4 fasc. att.).
L'interpretazione fornita dapprima dal Consiglio Comunale di con delibera n. CP_1
11/2019 (cfr. doc. 6 fasc. att., cfr. doc. 5 fasc. conv. ) e successivamente CP_1 dalla Giunta comunale con delibera n. 53/2019 (cfr. doc. 6 fasc. conv. ) -che CP_1 ha riconosciuto la devoluzione onerosa degli impianti realizzati nel corso primo decennio di concessione unicamente in ipotesi di cessazione anticipata del rapporto concessorio–, sebbene motivata dalla necessità di evitare il prodursi di un danno al patrimonio dell'ente comunale [si legge, invero, nella delibera n. 11/2019: “in relazione al danno al patrimonio dell'Ente che potrà eventualmente concretizzarsi, l'eventuale responsabilità patrimoniale potrà essere addebitata agli Amministratori Comunali che hanno adottato la Delibera del
Consiglio Comunale n. 46 del 28 novembre 2005”; “questa Amministrazione ritiene, tuttavia, doveroso assumere, anzitutto, ogni provvedimento utile ad evitare che il suddetto danno patrimoniale possa concretizzarsi (o aggravarsi)” (cfr. doc. 6 fasc. att., cfr. doc. 5 fasc. conv.
)], risulta disancorata dal dato letterale, che appare nella specie privo di CP_1 profili di ambiguità che giustifichino il ricorso agli ulteriori canoni di interpretazione contrattuale.
11 Conseguentemente, va accertato il diritto dell'attrice a devolvere a titolo oneroso, in base al valore di stima industriale, tutti gli impianti e le opere oggetto di concessione, senza distinzione relativa all'epoca di loro realizzazione.
5. Spese di lite.
Nei rapporti tra l'attrice e il , le spese di lite seguono la soccombenza CP_2 della prima e vengono liquidate ex Dm n. 55/2014 modificato dal Dm 147/2022 -in base ai valori minimi della tabella di riferimento (individuata nello scaglione di valore indeterminabile di complessità media), tenuto conto delle questioni trattate, dell'attività effettivamente svolta e del fatto che il giudizio nei confronti del si è concluso con una pronuncia in CP_2 rito- nelle seguenti voci analitiche:
fase studio € 1.064,00;
fase introduttiva € 708,00;
fase trattazione/istruttoria € 1.869,00;
fase decisionale € 1.790,00; per complessivi € 5.431,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
Nei rapporti tra l'attrice e il , le spese di lite seguono la soccombenza di CP_1 quest'ultimo e vengono liquidate ex Dm n. 55/2014 modificato dal Dm 147/2022 -in base ai valori medi della tabella di riferimento (individuata nello scaglione di valore indeterminabile di complessità media), ridotti del 50% con riferimento alla fase di trattazione/istruttoria tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:
fase studio € 2.127,00;
fase introduttiva € 1.416,00;
fase trattazione/istruttoria € 1.869,00;
fase decisionale € 3.579,00; per complessivi € 8.991,00 per compensi e € 1.063,00 per spese (Cu+marca), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
CP_2
12 accerta il diritto dell' , ai sensi dell'art. 3 dell'addendum del 30/03/2006, di Parte_1 devolvere a titolo oneroso, al termine del rapporto concessorio di cui è causa, tutti gli impianti e le opere (oggetto della concessione) esistenti sul territorio comunale, senza distinzione relativa all'epoca di loro realizzazione, in base al valore di stima industriale;
condanna l a rimborsare al le spese di lite per un Parte_1 CP_2 ammontare di € 5.431,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge. condanna il a rimborsare alla le spese di lite per un CP_1 Parte_1 ammontare di € 8.991,00 per compensi e € 1.063,00 per spese, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Torino del 12/09/2025 (secondo la composizione del Collegio del 25/07/2025).
Il Giudice rel. dr.ssa Rachele Olivero Il Presidente dr. Ludovico Sburlati
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Ludovico Sburlati Presidente dr. Alberto La Manna Giudice dr.ssa Rachele Olivero Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento Nrg. 8117/2023 promosso da:
(Cf./P. Iva ) -già elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 domiciliata in Genova, Salita S. Caterina n. 1/2, presso lo studio degli avv.ti Lorenzo Bottero
( e Renato Baruchello Email_1
( , che la rappresentano e difendono per delega in atti;
Email_2
attrice; contro
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Savona, Via Nazario CP_1 P.IVA_2
Sauro n.1/5, presso lo studio dell'avv. Paolo Nolasco ( , Email_3 che lo rappresenta e difende per delega in atti;
e
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Alba (CN), presso le CP_2 P.IVA_3 sedi dell'ufficio legale comunale, Piazza Risorgimento n. 1; rappresentato e difeso dagli avv.ti
Angioletta Coppa ) e Elisabetta Maccagno Email_4
( ) per delega in atti;
Email_5 convenuti. Oggetto: appalto pubblico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…accertare e dichiarare – per i fatti e titoli di cui in atti, ovvero in ogni caso – (i)
l'erroneità dell'interpretazione del del Contratto e dell'Addendum 2006 per CP_1 come definiti in narrativa e (ii) il diritto di (già , ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 3 dell'Addendum 2006, alla devoluzione a titolo oneroso, in base al valore di stima industriale, di tutti gli impianti e opere oggetto di causa, senza distinzione tra quelli anteriori al 1995 e quelli posteriori.
Con vittoria integrale nelle spese e compensi di lite, incluso rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, nulla escluso od eccettuato”;
Convenuto “…A) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e CP_1 dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo a Parte_2
- ora - e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità e/o
[...] Parte_1
l'improcedibilità di tutte le domande di accertamento dalla stessa proposte;
B) in via gradatamente preliminare e/o pregiudiziale, previo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal nella sua qualità di Stazione CP_2
Appaltante, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al CP_1 per i motivi esposti in atti, nonché in forza del riconoscimento confessorio effettuato
[...]
Contr dallo stesso e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate da - ora CP_2
- e, comunque, disporre l'estromissione dal giudizio dell'Ente Parte_1 esponente;
C) in via principale nel merito, rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla ricorrente - ora - in quanto destituite di Parte_2 Parte_1 ogni fondamento tanto in fatto quanto in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”;
Convenuto “…in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e CP_2 dichiarare la carenza di legittimità passiva del e/o accertare e dichiarare CP_2
l'inammissibilità della domanda di mero accertamento formulata dalla Parte_2 per tutti i motivi esposti;
[...] in via principale: rigettare le domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
2 Con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto:
- il contratto pubblico del 14/06/1985 (Rep. 2896), con il quale il Comune di ha CP_1 incaricato la PI AS SR (poi Carbotrade AS SR, poi e, da ultimo, Parte_2
- cfr. doc. 3; 5, 10 fasc. att.) di costruire un impianto di distribuzione, Parte_1 erogazione e vendita del gas metano sul territorio comunale (cfr. doc. 1 fasc. att.);
- il correlato atto di concessione (cfr. doc. 2 fasc. att.), con il quale il ha CP_1 affidato alla stessa PI AS SR la gestione del citato impianto unitamente al diritto esclusivo di distribuzione e vendita del gas metano sul territorio comunale, fissando la durata della concessione in anni 29, calcolati “a partire dal compimento del quarto anno successivo alla data dell'ultimo verbale di collaudo” (cfr. art. 2 della concessione, doc. 2 fasc. att.) [dunque, con scadenza al 31/12/2020] e con la previsione che “alla data di scadenza della
Concessione al Comune verranno devoluti gratuitamente gli impianti costruiti e posati dalla
Concessionaria nei primi dieci anni di concessione;
con esclusione dei terreni e dei fabbricati.
Tutto quanto escluso dalla prevista gratuita reversibilità dovrà essere calcolato secondo il valore degli impianti al momento della stima diminuito di tante annualità quante sono quelle decorse dalla costruzione e posa di ogni singolo cespito fino al termine della concessione”
(cfr. art. 3 della concessione, doc. 2 fasc. att.);
- l'addendum stipulato dalla Carbotrade AS SR e dal il 30/03/2006 CP_1
(Rep. n. 3497), a parziale modifica dei precedenti accordi, denominato “Atto aggiuntivo e di chiarimento della Convenzione tra e il relativa alla Parte_3 CP_1 concessione del pubblico servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale” (cfr. doc. 4 fasc. att.), resosi necessario a fronte di importanti modifiche sopravvenute nella disciplina del settore della distribuzione del gas (in particolare: la modifica della durata massima dei rapporti di concessione;
la preclusione a carico delle società di distribuzione di svolgere anche attività di vendita del gas naturale al cliente finale) nonché in considerazione dell'interesse pubblico del Comune di di estendere la rete di distribuzione del gas anche CP_1
a zone del territorio comunale non ancora servite;
in particolare, l'art. 3 dell'addendum
(rubricato “modifiche del contratto”), da un lato, ha individuato la data del 31/12/2013 quale scadenza legale anticipata della concessione e, dall'altro lato, ha modificato le condizioni di
3 devoluzione degli impianti, dando atto che “alla suddetta nuova scadenza della convenzione, fissata al 31.12.2013, tutti gli impianti e le opere in quel momento esistenti sul territorio comunale saranno assoggettati alla devoluzione a titolo oneroso, in base al valore di stima industriale” e precisando che “il valore residuo di tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale andrà calcolato, a scadenza, in base alle norme di legge di cui all'art. 24, comma 4, lett. a), b), c) del T.U. Regio Decreto 15/10/1925 n. 2578 e art. 13, D.P.R. 4/10/1986 N. 902 definendo ora per allora, la vita fisica delle condotte interrate in protezione catodica nella durata di anni 60 (sessanta) ed i valori a nuovo secondo quanto stabilito dal Prezziario delle
Opere Edili della Provincia di Cuneo, detratti i soli contributi pubblici eventualmente percepiti dalla Concessionaria” (cfr. doc. 4 fasc. att., p. 7);
- la delibera del Consiglio comunale n. 11/2019 dell'8/04/2019, con la quale il CP_1 ha fornito una propria interpretazione dell'art. 3 dell'addendum del 30/03/2006, dando
[...] atto “che la devoluzione onerosa di tutti gli impianti secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Atto aggiuntivo del 30.3.2006, può trovare applicazione soltanto in caso di cessazione anticipata della gestione rispetto all'originaria scadenza naturale del 30.12.2020, mentre, diversamente, i cespiti realizzati nei primi dieci anni di concessione dovranno essere devoluti gratuitamente al (cfr. doc. 6 fasc. att.); CP_1
- la successiva delibera della Giunta Comunale n. 53/2019 del 15/05/2019, con la quale il ha deliberato “di approvare il <verbale per la determinazione del valore di cp_1< i>
Rimborso> alla data di riferimento del 31/12/2017, che spetta a in Parte_2 qualità di gestore uscente, esclusivamente nell'ipotesi che la cessazione effettiva dell'affidamento del servizio di distribuzione gas, con la contestuale decorrenza del nuovo, sia anticipata rispetto all'originaria scadenza naturale del 31.12.2020 mentre, diversamente, i cespiti realizzati nei primi dieci anni di concessione dovranno essere devoluti gratuitamente al
(cfr. doc. 6 fasc. conv. , p. 6). CP_1 CP_1
In particolare, l'attrice -che nonostante la scadenza della concessione al 31/12/2013 continua a gestire il servizio di distribuzione del gas in regime di prorogatio (non avendo il ancora indetto un nuovo bando)- ha agito in giudizio, mediante ricorso ex CP_1 art. 281 decies Cpc, contestando l'interpretazione all'art. 3 dell'addendum del 30/03/2006 fornita dal con la delibera del Consiglio comunale n. 11/2019 e chiedendo di CP_1 accertarne l'erroneità e di accertare altresì il proprio diritto a devolvere a titolo oneroso, al termine del rapporto concessorio, la totalità degli impianti e delle opere oggetto di
4 concessione, senza alcuna distinzione relativa all'epoca di loro realizzazione.
Si è costituito il , eccependo in via preliminare: CP_1
- il difetto di interesse ad agire ex art. 100 Cpc dell'attrice, essendo la delibera del
Consiglio comunale di n. 11/2019 (cfr. doc. 5 fasc. conv. ) -così come CP_1 CP_1 la successiva delibera della Giunta comunale n. 53/2019 (cfr. doc. 6 fasc. conv. CP_1
- atti “di mero indirizzo” (cfr. comp. risp. , p. 11), non autonomamente
[...] CP_1 pregiudizievoli della posizione patrimoniale dell'attrice, tenuto conto che il CP_1
“non è autonomamente competente a determinare, in via ultimativa, il valore di rimborso” (cfr. comp. risp ., p. 11) poiché tale competenza spetta, ai sensi della normativa CP_1 vigente (art. 46-bis Dl n. 159/2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 222/2007 e del DM
n. 226/2011), alla stazione appaltante cui è demandata la gestione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas e, dunque, nel caso di specie, al CP_2
(stazione appaltante dell'ATEM “Cuneo 3 NORD- EST” cui il fa parte
[...] CP_1
- cfr. doc. 7 fasc. att.; doc.
2-4 fasc. conv. ); inoltre, secondo il CP_1 CP_1
non si sarebbe “neppure configurato un formale disaccordo tra il ed
[...] CP_1
Contr in ordine al valore di rimborso” sicché l'attrice si sarebbe avvalsa della “giurisdizione contenziosa per scopi meramente consultivi, senza un'effettiva esigenza di riportare certezza su di un rapporto neppure potenzialmente controverso” (cfr. comp. risp. , p. CP_1 CP_1
12);
- in via gradata, il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa la centralità del ruolo ricoperto dal nella determinazione del valore di rimborso (cfr. doc. 2 fasc. CP_1 CP_2 conv. ). CP_1 CP_1
Nel merito, il ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attrice CP_1 rappresentando che l'addendum del 2006 era stato stipulato per l'“esigenza di riconoscere il mutamento del quadro normativo e – dunque – la cessazione anticipata della concessione al
31.12.2013, salvaguardando al contempo l'equilibrio economico della concessione originaria del 1985” (cfr. comp. risp. Comune di p. 14), equilibrio economico alterato dal CP_1 mantenimento della previsione (contenuta nell'atto di concessione del 1985) sulla devoluzione gratuita degli impianti realizzati nei primi dieci anni, trovando questa il proprio presupposto nel fatto che “il gestore, considerati i flussi di cassa attesi per l'intero periodo di gestione, avrebbe interamente ammortizzato gli investimenti realizzati nel primo decennio e dunque ne avrebbe esaurito il valore industriale residuo” (cfr. comp. risp. Comune di CP_1
5 p.15), sicché, una volta venuta meno tale esigenza, in caso di cessazione del rapporto concessorio nel termine originariamente previsto (30/12/2020), avrebbero dovuto trovare applicazione le originarie previsioni contenute nel contratto e nell'atto di concessione del
1985; diversamente opinando “al gestore uscente sarebbe riconosciuto un ingiusto vantaggio, derivante dalla valorizzazione economica di investimenti il recupero dei quali è già avvenuto, evidentemente, nell'arco temporale previsto dall'originaria concessione” (cfr. comp. risp.
, p. 15). CP_1
Si è costituito il , eccependo: CP_2
- il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo la causa ad oggetto l'interpretazione di accordi stipulati tra l'attrice e il a cui il è estraneo, CP_1 CP_2 essendo stato coinvolto unicamente “in qualità di rappresentante e stazione appaltante dell'ATEM Cuneo 3 Nord Est” (cfr. comp. risp. , p. 2); CP_2
- l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di interesse ad agire ex art. 100 Cpc.
All'esito della prima udienza, è stata rigettata la domanda di conversione del rito ex art. 281 duodecies c. 1 Cpc proposta dalla parte convenuta e sono stati CP_1 concessi i termini ex art. 281 duodecies c. 4 Cpc (cfr. ordinanza 27/09/2023).
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti ed è stata discussa oralmente, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies Cpc, all'udienza del 16/07/2025, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sull'interesse ad agire.
In primo luogo, deve essere affrontata l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attrice, sollevata da entrambi i convenuti.
2.1. Al riguardo, in punto di diritto, va premesso che, secondo l'orientamento della
Suprema Corte, “in tema di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice”
(cfr. Cass. 12893/2015; in senso conforme Cass. 16262/2015).
Inoltre “in tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui,
6 cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva (affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata)” (cfr. Cass. n. 9061/2025).
Dall'applicazione di siffatti principi di diritto consegue che, in presenza di una situazione di contrasto interpretativo tra le parti circa l'effettiva portata delle previsioni contrattuali, idonea a generare uno stato di incertezza oggettiva sui diritti e gli obblighi da esse scaturenti,
l'interesse ad agire di colui che si afferma titolare di tali diritti o del rapporto giuridico deve ritenersi per ciò solo sussistente, non rilevando l'attualità della lesione del diritto, dovendosi considerare la rimozione dello stato di incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante che l'azione di accertamento mira a realizzare.
2.2. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che sussista la titolarità in capo all'attrice di un interesse concreto e attuale ad eliminare, mediante la proposizione dell'azione di accertamento in esame, una situazione di oggettiva incertezza circa la sussistenza del proprio diritto a devolvere a titolo oneroso, senza distinzioni temporali, la totalità degli impianti oggetto di concessione nei termini previsti dall'“Atto aggiuntivo e di chiarimento della
Convenzione tra e il relativa alla concessione del Parte_3 CP_1 pubblico servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale” del 2006 (cfr. doc. 4 fasc. att.), situazione di incertezza generata dalla delibera del Consiglio comunale di n. CP_1
11/2019 (cfr. doc. 6 fasc. att.; doc. 5 fasc. conv. ) nonché dalla successiva CP_1 delibera della Giunta Comunale n. 53/2019 (cfr. doc. 6 fasc. conv. ), avuto CP_1 riguardo al fatto che il termine di scadenza originaria della concessione (31/12/2020) -cui il ha subordinato la devoluzione a titolo oneroso della totalità degli impianti- CP_1 risulta ormai decorso.
Non rileva, sul punto, la circostanza allegata dal secondo cui le CP_1 delibere in questione costituirebbero meri atti di indirizzo, come tali non autonomamente pregiudizievoli, e che comunque il non sarebbe “autonomamente CP_1 competente a determinare, in via ultimativa, il valore di rimborso” (cfr. comp. risp CP_1
, p. 11), tenuto conto che è indubbio che l'interpretazione fornita dagli organi comunali
[...] sia idonea a generare quell'obiettivo stato di incertezza circa la portata del diritto spettante
7 all'attrice e tanto basta per invocare l'intervento giurisdizionale, indipendentemente dall'attualità della lesione del diritto e, dunque, dall'effettiva e futura quantificazione del valore di rimborso.
Peraltro, si osserva che:
- se è vero che è pacifico in causa, oltre che provato dalla documentazione in atti (cfr. doc. 7 fasc. att.; doc. 2 fasc. conv. ), il fatto che il abbia CP_1 CP_1 delegato al , ai fini della predisposizione del bando di gara, il reperimento CP_2 diretto delle informazioni presso il gestore uscente nonché il compito di determinare e verificare il valore di rimborso da corrispondere alla (ora Parte_2 Parte_1
;
[...]
- è parimenti vero che, nell'adempimento di siffatti incarichi, la stazione appaltante è tenuta ad attenersi alle indicazioni e ai criteri dati dal , tenuto conto che i CP_1 verbali sottoscritti dalla stazione appaltante concernenti il valore di rimborso non sono dotati di autonoma efficacia, essendo comunque soggetti all'approvazione finale degli organi comunali, quali unici organi competenti ad adottare siffatte determinazioni, come si evince dai verbali di determinazione di rimborso del 18/12/2017 e del 21/11/2018 prodotti dal CP_1 contenenti la seguente clausola “il tutto sarà successivamente oggetto di approvazione
[...] da parte dei competenti organi comunali e di conseguente sottoscrizione di formale accordo con il Gestore uscente” (cfr. doc.
3-4 fasc. conv. ). CP_1
Ed invero, il verbale del 21/11/2018 predisposto dalla stazione appaltante CP_2
in contraddittorio con l'attrice e il consulente Soc. GE.VI. SR (cfr. doc. 4 fasc. conv.
[...]
risulta approvato con la succitata delibera della Giunta comunale n. CP_1
Co 53/2019, con la quale il Comune Cerva ha condizionato l'approvazione “esclusivamente nell'ipotesi che la cessazione effettiva dell'affidamento del servizio di distribuzione gas, con la contestuale decorrenza del nuovo, sia anticipata rispetto all'originaria scadenza naturale del
31.12.2020, mentre, diversamente, i cespiti realizzati nei primi dieci anni di concessione dovranno essere devoluti gratuitamente al (cfr. doc. 6 fasc. conv. ), CP_1 CP_1 vincolando in tal modo la stazione appaltante a riconoscere al gestore uscente il valore di rimborso di cui al verbale del 21/11/2018 esclusivamente in caso di cessazione anticipata della concessione, in conformità all'interpretazione contestata.
Ne consegue la sussistenza di interesse ad agire dell'attrice.
3. Sulla legittimazione passiva dei convenuti.
8 3.1. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata sia dal CP_1
che dal , va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto
[...] CP_2 condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
3.2. Sulla posizione del . CP_2
Così inquadrati i termini della questione, con riguardo alla posizione del CP_2
, l'attrice non ne ha invocato la titolarità del rapporto sostanziale dedotto nella domanda,
[...] convenendolo in giudizio “per far sì che la sentenza possa fare stato anche nei suoi confronti, volendo evitare che un domani, quando sarà bandita la gara, il possa CP_2 eccepire di non essere stato coinvolto” (cfr. verbale di prima udienza del 27/09/2023).
Sulla base della prospettazione dell'attore, dunque, il viene identificato CP_2 come soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale non quale titolare del rapporto, ma come mero controinteressato, in vista di un futuro e solo ipotetico contenzioso avente ad oggetto la determinazione del valore di rimborso, per il quale non è ammessa una statuizione giudiziale.
Se ne deriva, pertanto, il difetto di legittimazione passiva del . CP_2
3.3. Sulla posizione del . CP_1
Con riguardo alla posizione del la legittimazione passiva deve CP_1 senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto delle domande formulate dall'attrice, la quale ha identificato il come controparte contrattuale del CP_1 rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, ovverosia il contratto del 14/06/1985 e il correlato atto di concessione, così come modificati dall'addendum del 2006.
9 Deve altresì ritenersi sussistente la titolarità passiva del Comune del Ceva, posto che il contratto del 14/06/1985 (cfr. doc. 1 fasc. att.), il correlato atto di concessione (cfr. doc. 2 fasc. att.) e all'addendum del 2006 (cfr. doc. 4 fasc. att.) -la cui interpretazione dell'art. 3 è oggetto di contestazione- sono effettivamente stati sottoscritti dall'attrice e dal CP_1
[...]
La centralità del ruolo ricoperto dalla stazione appaltate nello CP_2 svolgimento delle procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di distribuzione di gas nonché nella determinazione del valore di rimborso-circostanze allegate dal CP_1 in comparsa di risposta- non rilevano, posto che oggetto del giudizio non è la
[...] quantificazione del valore di rimborso determinato dal , ma l'accertamento del CP_2 diritto dell'attrice alla devoluzione a titolo oneroso degli impianti oggetto di concessione, senza distinzione tra cessazione della concessione anteriore o posteriore al termine originariamente previsto (31/12/2020).
4. Nel merito: sull'interpretazione del regolamento contrattuale.
4.1. In tema di interpretazione contrattuale, occorre premettere che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Solamente se esso risulta ambiguo può farsi ricorso ai canoni interpretativi contemplati dagli art. 1362-1365 c.c.
e, in caso di loro insufficienza, a quelli integrativi previsti dagli art. 1366-1371 c.c.” (cfr. da ultimo Cass. 23857/2025; 6444/2025; 17193/2024); inoltre “anche se l'interprete deve indagare la comune intenzione delle parti oltre il senso letterale delle parole (art.1362 c.c.), qualora la lettera del contratto riveli chiaramente la volontà dei contraenti, la sua interpretazione non può essere sovvertita” (cfr. Cass. 19680/2025).
4.2. Ciò premesso, nel caso in esame, parte attrice ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a devolvere a titolo oneroso la totalità degli impianti oggetto di concessione, nei termini stabiliti dall'”Atto aggiuntivo e di chiarimento della Convenzione tra e il Parte_3
relativa alla concessione del pubblico servizio di distribuzione gas metano CP_1 sul territorio comunale” (cfr. doc. 4 fasc. att.) e, dunque, l'accertamento dell'erroneità dell'interpretazione data dal con la delibera del Consiglio comunale n. CP_1
11/2019 (cfr. doc. 6 fasc. att.; doc. 5 fasc. conv. Comune di , che ha subordinato la CP_1 devoluzione a titolo oneroso degli impianti realizzati nel primo decennio del rapporto concessorio alla cessazione anticipata della concessione rispetto al termine di scadenza
10 originario, fissato al 31/12/2020.
Orbene, ritiene questo Tribunale che l'art. 3 dell'addendum del 2006 sia chiaro nel riconoscere, a modifica della difforme previsione contenuta nel contratto e nell'atto di concessione del 1985, il diritto dell'attrice a devolvere a titolo oneroso tutti gli impianti e le opere oggetto di concessione esistenti sul territorio comunale, in base al valore di stima industriale, senza distinzione relativa all'epoca della loro realizzazione (testualmente: “si dà altresì atto che alla suddetta nuova scadenza della convenzione, fissata al 31.12.2013, tutti gli impianti e le opere in quel momento esistenti sul territorio comunale saranno assoggettati alla devoluzione a titolo oneroso, in base al valore di stima industriale” – cfr. doc. 4 fasc. att.).
Siffatta interpretazione trova ulteriore conferma nella circostanza per cui è lo stesso addendum del 2006 a fare salve le previsioni in esso contenute in presenza di modifiche sopravvenute del quadro normativo che avessero consentito di mantenere l'originario termine di scadenza del rapporto concessorio (“le parti concordano altresì che rimane comunque fatta salva la possibilità della maggiore durata che dovesse essere riconosciuta al Concessionario in virtù di successive modifiche legislative”; “il tutto …con l'espressa avvertenza che, in caso di modifiche del Decreto Legislativo 164/2000 e s.m.i. che lo rendano possibile, la durata della convenzione resterà fissata al 31/12/2020” – cfr. art. 5 dell'addendum, doc. 4 fasc. att.).
L'interpretazione fornita dapprima dal Consiglio Comunale di con delibera n. CP_1
11/2019 (cfr. doc. 6 fasc. att., cfr. doc. 5 fasc. conv. ) e successivamente CP_1 dalla Giunta comunale con delibera n. 53/2019 (cfr. doc. 6 fasc. conv. ) -che CP_1 ha riconosciuto la devoluzione onerosa degli impianti realizzati nel corso primo decennio di concessione unicamente in ipotesi di cessazione anticipata del rapporto concessorio–, sebbene motivata dalla necessità di evitare il prodursi di un danno al patrimonio dell'ente comunale [si legge, invero, nella delibera n. 11/2019: “in relazione al danno al patrimonio dell'Ente che potrà eventualmente concretizzarsi, l'eventuale responsabilità patrimoniale potrà essere addebitata agli Amministratori Comunali che hanno adottato la Delibera del
Consiglio Comunale n. 46 del 28 novembre 2005”; “questa Amministrazione ritiene, tuttavia, doveroso assumere, anzitutto, ogni provvedimento utile ad evitare che il suddetto danno patrimoniale possa concretizzarsi (o aggravarsi)” (cfr. doc. 6 fasc. att., cfr. doc. 5 fasc. conv.
)], risulta disancorata dal dato letterale, che appare nella specie privo di CP_1 profili di ambiguità che giustifichino il ricorso agli ulteriori canoni di interpretazione contrattuale.
11 Conseguentemente, va accertato il diritto dell'attrice a devolvere a titolo oneroso, in base al valore di stima industriale, tutti gli impianti e le opere oggetto di concessione, senza distinzione relativa all'epoca di loro realizzazione.
5. Spese di lite.
Nei rapporti tra l'attrice e il , le spese di lite seguono la soccombenza CP_2 della prima e vengono liquidate ex Dm n. 55/2014 modificato dal Dm 147/2022 -in base ai valori minimi della tabella di riferimento (individuata nello scaglione di valore indeterminabile di complessità media), tenuto conto delle questioni trattate, dell'attività effettivamente svolta e del fatto che il giudizio nei confronti del si è concluso con una pronuncia in CP_2 rito- nelle seguenti voci analitiche:
fase studio € 1.064,00;
fase introduttiva € 708,00;
fase trattazione/istruttoria € 1.869,00;
fase decisionale € 1.790,00; per complessivi € 5.431,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
Nei rapporti tra l'attrice e il , le spese di lite seguono la soccombenza di CP_1 quest'ultimo e vengono liquidate ex Dm n. 55/2014 modificato dal Dm 147/2022 -in base ai valori medi della tabella di riferimento (individuata nello scaglione di valore indeterminabile di complessità media), ridotti del 50% con riferimento alla fase di trattazione/istruttoria tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:
fase studio € 2.127,00;
fase introduttiva € 1.416,00;
fase trattazione/istruttoria € 1.869,00;
fase decisionale € 3.579,00; per complessivi € 8.991,00 per compensi e € 1.063,00 per spese (Cu+marca), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
CP_2
12 accerta il diritto dell' , ai sensi dell'art. 3 dell'addendum del 30/03/2006, di Parte_1 devolvere a titolo oneroso, al termine del rapporto concessorio di cui è causa, tutti gli impianti e le opere (oggetto della concessione) esistenti sul territorio comunale, senza distinzione relativa all'epoca di loro realizzazione, in base al valore di stima industriale;
condanna l a rimborsare al le spese di lite per un Parte_1 CP_2 ammontare di € 5.431,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge. condanna il a rimborsare alla le spese di lite per un CP_1 Parte_1 ammontare di € 8.991,00 per compensi e € 1.063,00 per spese, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Torino del 12/09/2025 (secondo la composizione del Collegio del 25/07/2025).
Il Giudice rel. dr.ssa Rachele Olivero Il Presidente dr. Ludovico Sburlati
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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