Sentenza 23 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2018, n. 8833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8833 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da IA BO, nato a [...] il [...] IO AS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/3/2017 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per entrambi i ricorrenti l'avv. Francesco Anelli, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Vegliante, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 marzo 2017 la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del 18 marzo 2015 del Tribunale di Salerno, con cui IA BO e IO AS erano stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 171 ter, comma 1, lett. c), I. 633/1941 (per avere detenuto e posto in commercio 205 supporti informatici privi di marchio SIAE e abusivamente riprodotti) e 648, comma 2, cod. pen. (per avere acquistato o comunque ricevuto i predetti supporti informatici abusivamente duplicati o riprodotti).
2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati, affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo hanno denunciato violazione di legge penale con riferimento alla ordinanza resa dalla Corte d'appello all'udienza del 10 marzo 2017, mediante la quale era stata erroneamente dichiarata l'assenza degli imputati, che erano stati dichiarati entrambi contumaci nel giudizio di primo grado, anteriormente alla entrata in vigore della I. n. 67 del 2014, con la conseguenza che avrebbero dovuto essere loro applicate le precedenti disposizioni in materia di contumacia, tra cui quelle relative alla notificazione dell'estratto contumaciale, tanto che il decreto di citazione per il giudizio di appello notificato agli imputati conteneva l'avvertimento che non comparendo sarebbero stati giudicati in contumacia. Tale indebita ed erronea dichiarazione di assenza doveva, dunque, ritenersi affetta da nullità, e con essa dovevano ritenersi nulli anche tutti gli atti successivi del giudizio di appello e la relativa sentenza, di cui avrebbe dovuto, quantomeno, essere loro notificato il relativo avviso di deposito.
2.2. Con un secondo motivo hanno prospettato violazione degli artt. 159 e 161 cod. proc. pen., con riferimento alle notificazioni eseguite nei confronti degli imputati, compiute ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., pur non essendo stati rinnovati i tentativi di notificazione al domicilio eletto, che avrebbero, invece, dovuto essere rinnovati per ogni nuova notificazione da eseguire nei loro confronti, in quanto, a differenza della dichiarazione di irreperibilità, che spiega effetti per tutto il grado di giudizio nel quale sia stata pronunciata, il mancato rinvenimento dell'imputato presso il domicilio eletto legittima la notificazione al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., solamente dell'atto di cui sia stata vanamente tentata la notificazione presso tale domicilio, ma non anche di quelli successivi, per i quali deve essere rinnovato il tentativo di notificazione al domicilio eletto.
2.3. Mediante un terzo motivo hanno lamentato vizio della motivazione in ordine alla abusiva duplicazione dei supporti magnetici loro sequestrati, di cui era stata affermata la sussistenza in assenza di accertamenti tecnici al riguardo, e anche riguardo alla ricezione degli stessi da terzi che li avevano contraffatti, posto che il numero di essi era compatibile con una riproduzione domestica da parte degli imputati, che avrebbe dovuto indurre a escludere la configurabilità del reato di ricettazione. Hanno prospettato anche l'insufficienza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, confermato in modo apodittico dalla Corte d'appello, senza alcuna giustificazione del giudizio di congruità espresso in proposito, e anche riguardo al diniego della richiesta di conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria di specie corrispondente, giustificato con l'apodittica affermazione della insolvibilità degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo motivo, peraltro riproduttivo del corrispondente motivo d'appello, mediante il quale i ricorrenti hanno lamentato l'erroneità della loro dichiarazione di assenza, essendo già stati dichiarati contumaci nel corso del giudizio di primo grado, anteriormente alla entrata in vigore della I. 28 aprile 2014 n. 67, sicché avrebbero dovuto essere loro applicate le disposizioni previgenti, secondo quanto stabilito dall'art. 15 bis della I. 67/2014 citata, con la conseguente necessità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza d'appello resa nella loro contumacia, è inammissibile per carenza di interesse, che ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve pur sempre sorreggere e accompagnare ogni impugnazione, non avendo i ricorrenti prospettato alcun pregiudizio derivante da tale violazione di legge, avendo potuto tempestivamente proporre appello avverso la sentenza del Tribunale e ricorso per cassazione avverso quella di secondo grado. L'imputato non può, infatti, limitarsi a lamentare l'applicazione nei suoi confronti della nuova disciplina, più garantista e favorevole rispetto a quella precedente quanto alla conoscenza del procedimento, ex art. 420 quater cod. proc. pen., e, quindi, anche quanto alla decorrenza dei termini per l'impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 25357 del 07/05/2015, Brunicardi, Rv. 264225), ma ha l'onere, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., di allegare la verificazione di un pregiudizio concreto alle proprie prerogative difensive, in mancanza del quale deve ritenersi privo di interesse a lamentare una mera violazione di legge che non abbia determinato alcuna lesione dei diritti spettanti agli imputati.
3. Anche il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, oltre che manifestamente infondato. Mediante tale doglianza, infatti, gli imputati hanno lamentato il rigetto della eccezione di nullità delle notificazioni eseguite nei confronti di IA BO nel corso del giudizio di primo grado, in quanto eseguite mediante consegna al difensore degli atti da notificare all'imputato, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., pur in mancanza di nuove ricerche del destinatario. Al riguardo il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 20 giugno 2013, cui questa Corte ha accesso stante la natura processuale della censura, in relazione alla quale il giudice di legittimità è anche giudice del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568), ha chiarito che IA BO aveva eletto domicilio in Salerno, via Romaldo 8, laddove non era stato possibile notificargli l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che era quindi stato notificato al difensore di fiducia, stante l'esito negativo delle ricerche disposte, a seguito delle quali il pubblico ministero aveva emesso decreto di irreperibilità dell'imputato. Il Tribunale ha, quindi, del tutto correttamente, osservato che, a seguito del mancato reperimento dell'imputato presso il domicilio eletto, il pubblico ministero avrebbe dovuto notificargli l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione a giudizio mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., aggiungendo però che la dichiarazione di irreperibilità, pur non necessaria, non aveva determinato alcuna lesione dei diritti dell'imputato, essendo comunque la notificazione stata effettuata mediante consegna al difensore, cioè nella forma in cui avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Al riguardo il ricorrente non ha prospettato alcun pregiudizio conseguente a tale diversa forma di notificazione, peraltro avvenuta con le medesime modalità, e cioè mediante consegna al difensore, cosicché anche a questo proposito non è dato rilevare alcun interesse alla proposizione della censura. La stessa è, poi, anche manifestamente infondata, nella parte in cui è stata affermata la necessità di eseguire nuove ricerche presso il domicilio eletto laddove l'imputato non era stato trovato e ove non era stato possibile notificargli l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, essendo stato accertato che l'imputato non era più rintracciabile presso tale domicilio eletto (incompatibile con finalità abitative, posto che vi aveva sede uno studio di consulenza), cosicché non occorreva reiterare i tentativi di notificazione nel domicilio eletto prima di notificare gli atti al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 22324 del 27/04/2010, Le Moli, Rv. 247550; Sez. 1, n. 9506 del 12/02/2009, Jovanovic, Rv. 242982).
4. Il terzo motivo, mediante il quale sono state censurate le affermazioni dei giudici di merito in ordine alla abusiva duplicazione delle opere protette e registrate nei supporti magnetici detenuti dagli imputati e alla ricezione degli stessi successivamente tale abusiva duplicazione, nonché riguardo alla misura della pena e al diniego della conversione di quella detentiva in quella pecuniaria di specie corrispondente, è manifestamente infondato. L'abusiva duplicazione delle opere protette dal diritto d'autore, registrate nei supporti magnetici detenuti dagli imputati, è stata ritenuta provata sulla base del loro numero, dell'utilizzo di copertine fotocopiate e delle modalità della loro detenzione, dunque non solamente in conseguenza della mancanza del prescritto 4 L L(-161; contrassegno della SIAE, bensì di un complesso di elementi deponenti in modo univoco nel senso della abusività della duplicazione: si tratta di motivazione idonea a illustrare le ragioni di tale conclusione, adeguata e immune da vizi logici, non sindacabile nel giudizio di legittimità sul piano del merito. Analogo ordine di considerazioni può essere svolto a proposito della affermazione della configurabilità del reato di cui all'art. 648 cod. pen., avendo la Corte territoriale escluso che gli imputati fossero gli autori della duplicazione delle opere protette dal diritto d'autore, in mancanza di elementi in tal senso, che sarebbe stato onere degli imputati quantomeno allegare, avendo essi prospettato l'insussistenza del reato di ricettazione per essere gli autori di dette contraffazioni e abusive duplicazioni, ma non avendo offerto né allegato alcun elemento in tal senso. La misura della pena è stata ritenuta adeguata in considerazione della personalità degli imputati e tale motivazione, peraltro non oggetto di censura specifica da parte dei ricorrenti, è sufficiente, tenendo conto della ampia descrizione delle condotte dagli stessi tenute, idonea a giustificare la valutazione negativa della loro personalità. Infine anche la richiesta di conversione della pena detentiva è stata adeguatamente giustificata, attraverso il rilievo della mancanza di alcuna opportunità lavorativa e della situazione di dichiarata impossidenza di entrambi i ricorrenti, posto che, pur potendo beneficiare della sostituzione in pena pecuniaria colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, il giudice può respingerne la richiesta nel caso, come quello in esame, in cui, sulla base di elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (cfr. Sez. 3, n. 39495 del 19/09/2008, Diop., Rv. 241323).
5. In conclusione i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, a cagione della mancanza di interesse a sollevare il primo e il secondo motivo e della manifesta infondatezza di quest'ultimo e del terzo motivo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
DI, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cass