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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4009 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11639/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2025 da 1) Parte_1
Nato a NO (VA) il 14.1.1975 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Grazia Gonzati presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Pt_2
Nata a Binhai-Jiangsu (Rep. Pop. Cinese) il 16.12.1980 cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Clara Caravaggi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a AN (Rep. Pop. Cinese) il 10.4.2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di NO (anno 2007, atto n. 36, parte 2, serie C)
X□ separati consensualmente con verbale in data 11.12.2019 pagina 1 di 5 omologato con decreto del Tribunale di Busto Arsizio del 11.12.2019 cron. 6839/2019 (proc..RG 5694/2019)
con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale sita in NO, Via Alessandro Volta, n. 119 – di proprietà del padre del sig. che ne ha l'uso gratuito – rimarrà assegnata a quest'ultimo; Parte_1
2. il figlio rimarrà affidato, in via condivisa, ad entrambi i ricorrenti, con collocamento Pt_3 prevalente presso l'abitazione del padre in NO, Via Alessandro Volta, n. 119 e con gestione separata per le questioni di ordinaria amministrazione. L'attuale residenza di a Milano verrà spostata a cura dei genitori e a semplice richiesta di uno di loro Pt_3 entro e non oltre i 7 giorni antecedenti il termine per le note- scritte.
3. i Ricorrenti concordano che la madre, vista l'età del ragazzo, potrà vedere tutte le Pt_3 volte che lo vorrà, con accordi diretti con il figlio e avviso al padre;
4. la madre corrisponderà al padre quale genitore collocatario 250 Euro al mese per 12 mesi oltre istat ( assumendo come parametro ottobre 2026) quale mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario e ciò fino al compimento dei 18 anni del figlio. Le parti concordano che al compimento dei 18 anni tale somma venga corrisposta direttamente al figlio all'IBAN che lo stesso ragazzo fornirà. Le parti concordano quindi che dai 18 anni in poi il signor non potrà più avere nulla a che pretendere dalla Parte_1 signora a titolo di mantenimento figlio, lasciando al figlio la relativa azione;
5. i ricorrenti si obbligano altresì a sostenere – nella misura del 50% ciascuno – le spese straordinarie (= mediche, scolastiche, extrascolastiche) afferenti (e ciò sino al Pt_3 raggiungimento dell'autonomia ed indipendenza economica di quest'ultimo) secondo le direttive di seguito precisate delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 7 giugno 2025 e che si intendono conosciute e quivi trascritte;
6. l'eventuale assegno unico a favore del figlio, così come altra deduzione, detrazione, vantaggio fiscale per il figlio verrà suddiviso al 50% tra le parti indipendentemente dalla residenza del figlio;
pagina 2 di 5 7. i ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio e dei passaporti relativi a ciascuno di essi e per Pt_3
8. le condizioni previste nel presente ricorso saranno efficaci a far tempo dal deposito del presente atto;
9. i ricorrenti dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12, terzo comma, cod. proc. civ., impegnandosi a produrla su eventuale richiesta del
Tribunale;
10. i coniugi sono indipendenti e dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a AN (Rep. Pop. Cinese) il 10.4.2007 tra i signori e e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune Pt_2 Parte_1 di NO (anno 2007, atto n. 36, parte 2, serie C);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge .
pagina 3 di 5 Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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