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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALMIERI ANDREA, Giudice monocratico in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 58/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Floridia - Piazza Del Popolo 96014 Floridia SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240030437867000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 12 dicembre 2024, OR TO, rappresentato e difeso dal Dott.
Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29820240030437867000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il mancato pagamento dell'IMU relativa all'anno 2017, a seguito dell'Avviso di Accertamento n. 272 emesso dal dal Comune di Floridia.
Deduceva il ricorrente
1) nmullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notificazione
2) assenza della qualifica di messo notificatore
3) omessa notifica dell'avviso di accertamento IMU
4) decadenza dei termini per la notifica della cartella
5) ancanza di sottoscrizione del ruolo
6) inesistenza assoluta della pretesa tributaria
Non si costituiva AdER, regolarmente convenuta (vedi file eml prodotto dal ricorrente)
Si costituiva il Comune di Siracusa che
_ eccepiva difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure attinenti la cartella
_ contestava le censure attinenti la pretesa deducendo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n.
272 IMU 2017, in data 03/06/2021.
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atto dal ricorrente appare evidente che il ricorrente abbia ricevuto la cartella impugnata tramite raccomandata: ciò considerando la combinazione tra le indicazioni fornite dallo stesso contribuente (“L' Agenzia delle Entrate Riscossione Agente Della Riscossione per la Provincia di Siracusa, ha fatto pervenire il 04.11.2024 all' odierno esponente la cartella di pagamento (…)” e la distinta di consegna depositata in uno con la cartella (dal ricorrente), da cui si evince che il corriere privato Consorzio_1 consegnava allo sportello, in data 4.11.24, raccomandata contenente l'atto esattoriale.
In altri termini appare ragionevole ritenere che la relata di notifica sia rimasta non compilata in ragione della spedizione diretta della cartella tramite servizio postale.
Ciò posto, deve ritenersi, in relazione alle censure 1 e 2, valutabili congiuntamente, che eventuali irregolarità del processo notificatorio possano essere al più qualificate come nullità e non già come inesistenza, così da far ritenere che l'impugnazione tempestiva e nel merito abbia determinato sanatoria di ogni eventuale vizio, per il raggiungimento dello scopo.
Anche la terza doglianza non coglie nel segno;
dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente (avviso AR fronte e retro), rimasta incontestata, l'avviso di accertamento n. 272 IMU 2017, presupposto dell'iscrizione a ruolo, emesso in data 14/04/2021, relativo all'anno 2017, risulta tempestivamente notificato in data 03/06/2021, tramite servizio postale e consegna a mani dell'interessato (che controfirmava la cartolina
AR).
Il rigetto della terza censura determina il rigetto della quarta : alla notifica dell'avviso in data 3.6.21 è tempestivamente seguita la notifica della cartella entro il triennio previsto dall'art. 163 L. 296/2006.
Le ultime due censure risultano inammissibili: la contestazione dell'infondatezza del tributo e della mancata sottoscrizione del ruolo risultano infatti precluse dalla mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento notificato data 03/06/2021.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Floridia, liquidate in euro 100.00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ Grado di Siracusa, Sezione 1^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Floridia, liquidate in euro 100.00.
Siracusa, 4.7.25 Il Giudice monocratico
EA LM
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALMIERI ANDREA, Giudice monocratico in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 58/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Floridia - Piazza Del Popolo 96014 Floridia SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240030437867000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 12 dicembre 2024, OR TO, rappresentato e difeso dal Dott.
Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29820240030437867000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il mancato pagamento dell'IMU relativa all'anno 2017, a seguito dell'Avviso di Accertamento n. 272 emesso dal dal Comune di Floridia.
Deduceva il ricorrente
1) nmullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notificazione
2) assenza della qualifica di messo notificatore
3) omessa notifica dell'avviso di accertamento IMU
4) decadenza dei termini per la notifica della cartella
5) ancanza di sottoscrizione del ruolo
6) inesistenza assoluta della pretesa tributaria
Non si costituiva AdER, regolarmente convenuta (vedi file eml prodotto dal ricorrente)
Si costituiva il Comune di Siracusa che
_ eccepiva difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure attinenti la cartella
_ contestava le censure attinenti la pretesa deducendo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n.
272 IMU 2017, in data 03/06/2021.
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atto dal ricorrente appare evidente che il ricorrente abbia ricevuto la cartella impugnata tramite raccomandata: ciò considerando la combinazione tra le indicazioni fornite dallo stesso contribuente (“L' Agenzia delle Entrate Riscossione Agente Della Riscossione per la Provincia di Siracusa, ha fatto pervenire il 04.11.2024 all' odierno esponente la cartella di pagamento (…)” e la distinta di consegna depositata in uno con la cartella (dal ricorrente), da cui si evince che il corriere privato Consorzio_1 consegnava allo sportello, in data 4.11.24, raccomandata contenente l'atto esattoriale.
In altri termini appare ragionevole ritenere che la relata di notifica sia rimasta non compilata in ragione della spedizione diretta della cartella tramite servizio postale.
Ciò posto, deve ritenersi, in relazione alle censure 1 e 2, valutabili congiuntamente, che eventuali irregolarità del processo notificatorio possano essere al più qualificate come nullità e non già come inesistenza, così da far ritenere che l'impugnazione tempestiva e nel merito abbia determinato sanatoria di ogni eventuale vizio, per il raggiungimento dello scopo.
Anche la terza doglianza non coglie nel segno;
dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente (avviso AR fronte e retro), rimasta incontestata, l'avviso di accertamento n. 272 IMU 2017, presupposto dell'iscrizione a ruolo, emesso in data 14/04/2021, relativo all'anno 2017, risulta tempestivamente notificato in data 03/06/2021, tramite servizio postale e consegna a mani dell'interessato (che controfirmava la cartolina
AR).
Il rigetto della terza censura determina il rigetto della quarta : alla notifica dell'avviso in data 3.6.21 è tempestivamente seguita la notifica della cartella entro il triennio previsto dall'art. 163 L. 296/2006.
Le ultime due censure risultano inammissibili: la contestazione dell'infondatezza del tributo e della mancata sottoscrizione del ruolo risultano infatti precluse dalla mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento notificato data 03/06/2021.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Floridia, liquidate in euro 100.00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ Grado di Siracusa, Sezione 1^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Floridia, liquidate in euro 100.00.
Siracusa, 4.7.25 Il Giudice monocratico
EA LM