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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 10/02/2026, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2273/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7730/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202490477999 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202490477999 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21111/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, della Camera di Commercio di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale di Ischia,
'intimazione di pagamento n. 071202490477999 73/000 notificata il 01/02/2025, con la quale veniva richiesto il pagamento delle seguenti cartelle esattoriali: 1) Cartella di pagamento n. 07120070144133033000 presunta notifica avvenuta in data 07.01.2010; 2) Cartella di pagamento n. 07120110139936132000 presunta notifica avvenuta in data 01.10.2011; 3) Cartella di pagamento n. 07120120059710469000 presunta notifica avvenuta in data 03.04.2012, per la complessiva somma di € 6763,76.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: 1) Nullità dell'intimazione di pagamento;
2)
Prescrizione delle imposte di cui alle cartelle di pagamento;
3) difetto di motivazione decadenza.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: « - in via preliminare, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione S.p.A, in caso di omessa notifica degli atti alla base;
- in subordine, dichiarare la prescrizione delle cartelle alla base dell'atto di intimazione con inesistenza di qualsiasi diritto dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione S.p.A di procedere esecutivamente in danno del ricorrente, e per l'effetto pronunciare declaratoria di estinzione del diritto di credito azionato dagli opposti, portato dai provvedimenti de qua, per nullità delle sanzioni poste alla base della medesima e per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
- con il ristoro di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Si è costituita ADER, la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare integralmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 071202490477999730000, perché tardivo, inammissibile ed in ogni caso del tutto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, condannarlo alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle entrate Riscossione».
Si è altresì costituita la CCIAA, la quale a sua volta deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « che codesta Corte voglia rigettare il ricorso proposto dal ricorrente. Infine, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio, con gli interessi ex lege.».
Si è infine costituita la DP Napoli II la quale a sua volta deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio».
Con memoria illustrativa parte ricorrente insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni. All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
Dagli atti del fascicolo emerge che l'atto impugnato è stato notificato in data
21/01/2025 e non in data 1/02/2025, come erroneamente sostenuto in ricorso. Il ricorso, dunque, notificato il 27/03/2025, è stato proposto oltre i termini di legge e perciò è inammissibile
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidandole in euro 200,00, oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna resistente costituita. Il giudice.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7730/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202490477999 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202490477999 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21111/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, della Camera di Commercio di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale di Ischia,
'intimazione di pagamento n. 071202490477999 73/000 notificata il 01/02/2025, con la quale veniva richiesto il pagamento delle seguenti cartelle esattoriali: 1) Cartella di pagamento n. 07120070144133033000 presunta notifica avvenuta in data 07.01.2010; 2) Cartella di pagamento n. 07120110139936132000 presunta notifica avvenuta in data 01.10.2011; 3) Cartella di pagamento n. 07120120059710469000 presunta notifica avvenuta in data 03.04.2012, per la complessiva somma di € 6763,76.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: 1) Nullità dell'intimazione di pagamento;
2)
Prescrizione delle imposte di cui alle cartelle di pagamento;
3) difetto di motivazione decadenza.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: « - in via preliminare, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione S.p.A, in caso di omessa notifica degli atti alla base;
- in subordine, dichiarare la prescrizione delle cartelle alla base dell'atto di intimazione con inesistenza di qualsiasi diritto dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione S.p.A di procedere esecutivamente in danno del ricorrente, e per l'effetto pronunciare declaratoria di estinzione del diritto di credito azionato dagli opposti, portato dai provvedimenti de qua, per nullità delle sanzioni poste alla base della medesima e per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
- con il ristoro di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Si è costituita ADER, la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare integralmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 071202490477999730000, perché tardivo, inammissibile ed in ogni caso del tutto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, condannarlo alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle entrate Riscossione».
Si è altresì costituita la CCIAA, la quale a sua volta deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « che codesta Corte voglia rigettare il ricorso proposto dal ricorrente. Infine, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio, con gli interessi ex lege.».
Si è infine costituita la DP Napoli II la quale a sua volta deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio».
Con memoria illustrativa parte ricorrente insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni. All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
Dagli atti del fascicolo emerge che l'atto impugnato è stato notificato in data
21/01/2025 e non in data 1/02/2025, come erroneamente sostenuto in ricorso. Il ricorso, dunque, notificato il 27/03/2025, è stato proposto oltre i termini di legge e perciò è inammissibile
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidandole in euro 200,00, oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna resistente costituita. Il giudice.