Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 settembre 2005 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 settembre 2005 |
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- 1. Ambush MarketingCesare Galli · https://www.filodiritto.com/ · 13 marzo 2020
Giurisprudenza • 7
- 1. Trib. Foggia, sentenza 18/06/2025, n. 1215Provvedimento: N. 4774/2023 Reg. Gen. Aff. Cont. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 18.6.2025, la seguente S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 4774/2023 del Registro Generale Affari Contenziosi, e promosso DA Parte_1 , c.f. C.F._1 Parte_2 , c.f. C.F._2 in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliati in Foggia alla via Torelli n. 4, presso lo studio dell'avv. Pasquale Gentile, che li rappresenta e difende, …Leggi di più...
- cartolarizzazione·
- prova della titolarità attiva·
- Gazzetta Ufficiale·
- spese di lite·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- revoca decreto ingiuntivo·
- art. 127 ter c.p.c.·
- cessione in blocco·
- art. 281 sexies c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. Tutela del simbolo olimpico 1. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434 , non puo' costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale (CIO).
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche.
3. Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade» in qualsiasi desinenza.
4. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 24 luglio 1985, n. 434 (Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983), e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985, n. 197.
- La legge 5 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006») e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2000, n. 242.
- La legge 24 luglio 1985, n. 434 , (Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983), e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985, n. 197. - Art. 2. Titolarita' del simbolo olimpico 1. L'uso del simbolo olimpico, nonche' dei segni di cui all'articolo 1, comma 2, come marchio o come altro segno distintivo dell'impresa, e' riservato esclusivamente al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006 (TOROC) e all'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006, di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , secondo le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 tra il CIO, il CONI e la citta' di Torino nonche' ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta con contratti scritti, stipulati o approvati dal CIO.
2. E' vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita, o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e il CIO o i Giochi olimpici.
3. E' vietato intraprendere attivita' di commercializzazione parassita («ambush marketing»), intese quali attivita' parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell'evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico.
4. I divieti di cui alla presente legge cessano di avere effetto il 31 dicembre 2006, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434 . - Art. 3. Sanzioni 1. Il responsabile delle violazioni ai divieti previsti dalla presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, fatte salve le sanzioni gia' previste dalla legislazione vigente.
2. L'accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente legge e' affidato al Corpo della guardia di finanza, all'Arma dei carabinieri e alla Polizia di Stato, nonche' all'autorita' giudiziaria preposta per legge, i quali provvedono altresi' al sequestro di tutto quanto risulti prodotto, messo in commercio, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il CIO e gli enti economici e non economici, direttamente o a mezzo dei propri delegati, possono proporre a protezione del simbolo olimpico nonche' dei segni costituiti da o contenenti le parole «olimpico», «Olimpiadi» e «Giochi olimpici» o il motto olimpico, anche da attivita' di commercializzazione parassita («ambush marketing»), ulteriori azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente o in applicazione del diritto internazionale di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218 .
Nota all' art. 3:
- La legge n. 218 del 1995 reca: «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1995, n. 128, S.O.