Legge 17 agosto 2005, n. 167

Commentari5

  • 1Ambush Marketing
    Cesare Galli · https://www.filodiritto.com/ · 13 marzo 2020

  • 2Parere su uno schema di decreto legislativo in materia di nautica da diporto - 2 ottobre 2019 [9162642]
    Garante Privacy · 2 ottobre 2019

    VEDI ANCHE Newsletter del 28 ottobre 2019 [doc.web n. 9162642 ] Parere su uno schema di decreto legislativo in materia di nautica da diporto - 2 ottobre 2019 Registro dei provvedimenti n. 178 del 2 ottobre 2019 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Visto l'articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone …

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  • 3nei suoi rapporti con la concorrenza sleale
    Lione Federico · https://www.diritto.it/ · 7 novembre 2018

    a cura del Dott. El Knizi e dal Dott. Federico Lione L'obiettivo di questo articolo è analizzare il fenomeno dello Ambush Marketing nel panorama del diritto, in particolare in ambito di concorrenza sleale, dando uno sguardo anche alla più recente giurisprudenza sul punto. L'Ambush Marketing, termine coniato negli USA da Jerry Welsh, direttore marketing dell'American Express, è la pratica con cui si costruisce una fittizia relazione tra l'attività di un'impresa ed un evento di particolare risalto mediatico senza che l'imprenditore svolga alcun tipo di collaborazione con l'evento in questione o ne sia in alcun modo legato. Si viene a creare una situazione tale per cui l'imprenditore …

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  • 4Expo 2015 e ambush marketing: resta il problema ma manca il decreto
    Dimt · https://www.dimt.it/ · 6 maggio 2014

    di Marco Bellezza e Dario Morelli (via MediaLaws) Manca esattamente un anno dall'avvio dell'Expo 2015. Anche per questa manifestazione, che può e deve rappresentare un'occasione di rilancio dell'immagine del nostro Paese sul piano internazionale, il legislatore si è posto il problema di come prevenire e reprimere l'ambush marketing (letteralmente: il marketing d'imboscata), cioè quell'insieme di “acrobazie” creative che imprese e organizzazioni particolarmente aggressive potrebbero imbastire al fine di sfruttare il richiamo mediatico dell'evento, senza però sopportare gli oneri economici richiesti per diventarne sponsor ufficiali. 1. Ambush marketing e disciplina nazionale I commentatori …

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  • 5Approvato il disegno di legge per il contrasto all’Ambush marketing
    Guest User · https://www.martinimanna.it/blog · 19 febbraio 2008

    Il Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 ha approvato lo schema di DDL recante la «disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria (ambush marketing)», introducendo in tal modo una regolamentazione generale ed organica del fenomeno, non più collegata a singole manifestazioni. In passato, infatti, il tema dell'ambush marketing è stato affrontato limitatamente a singoli eventi sportivi o fieristici: si pensi all'art. 3, co. 2, della l. 167/2005, introdotto in relazione ai Giochi invernali di Torino 2006, che vietava di intraprendere attività economiche parallele a quelle esercitate dai soggetti autorizzati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, si ricordano i recenti …

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Giurisprudenza7

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  • 1Trib. Foggia, sentenza 18/06/2025, n. 1215
    Provvedimento: N. 4774/2023 Reg. Gen. Aff. Cont. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 18.6.2025, la seguente S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 4774/2023 del Registro Generale Affari Contenziosi, e promosso DA , c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliati in C.F._2 Foggia alla via Torelli n. 4, presso lo studio dell'avv. Pasquale Gentile, che li rappresenta e difende, …
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    • cartolarizzazione·
    • prova della titolarità attiva·
    • Gazzetta Ufficiale·
    • spese di lite·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • revoca decreto ingiuntivo·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • cessione in blocco·
    • art. 281 sexies c.p.c.

  • 2CGUE, n. C-933/19 P, Sentenza della Corte, Autostrada Wielkopolska S.A. contro Commissione europea e Repubblica di Polonia, 11/11/2021
    Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 11 novembre 2021 ( *1 ) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Concessione di un'autostrada a pedaggio – Legge che prevede un'esenzione dal pedaggio per taluni veicoli – Compensazione riconosciuta al concessionario dallo Stato membro per la perdita di entrate – Pedaggio virtuale – Compensazione che la Commissione europea ritiene eccessiva e che racchiude un aiuto – Decisione della Commissione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero – Diritti procedurali del beneficiario dell'aiuto – Obbligo incombente alla Commissione di esercitare una particolare vigilanza – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – …
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    • aiuti di Stato·
    • criterio dell'investitore privato·
    • vantaggio economico·
    • compensazione pedaggio virtuale·
    • diritti procedurali·
    • art. 107 TFUE·
    • art. 108 TFUE·
    • snaturamento prove·
    • onere della prova·
    • difetto di motivazione

  • 3Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2007, n. 1655
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario - Presidente - Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: HI s.p.a. in liquidazione in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, Via V. Veneto 146, presso l'avv. CAPORALE Antonio, che con l'avv. Giovanni Frau la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro Fallimento HI s.p.a. in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via cicerone 28, presso l'avv. NATOLI Giorgio, rappresentato e …
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    • fatti nuovi·
    • fallimento successivo all'ammissione al concordato·
    • necessità·
    • esclusione·
    • apertura (dichiarazione) di fallimento·
    • fallimento ed altre procedure concorsuali·
    • procedimento·
    • fallimento

  • 4Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2006, n. 2972
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente - Dott. PLEMNTEDA Donato - Consigliere - Dott. CELENTANO Walter - Consigliere - Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere - Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCO Di NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato BONACINA Marco, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO FELICE CENSONI, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro IMPRESA COSTRUZIONI CAV. LAV. RO AN …
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    • esclusione·
    • decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione·
    • effetti·
    • valutabilità·
    • sussistenza·
    • artt. 167 e 168 della legge fall·
    • criteri·
    • ammissione ad ulteriori benefici·
    • valutazione·
    • meritevolezza del debitore·
    • atti dispositivi compiuti tra la presentazione del ricorso e l'ammissione alla procedura·
    • conseguenze·
    • applicabilità·
    • fallimento ed altre procedure concorsuali·
    • ammissione

  • 5Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 23/04/2020, n. 796
    Provvedimento: N. 01206/2019 AFFARE Numero 00796/2020 e data 23/04/2020 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 26 marzo 2020 NUMERO AFFARE 01206/2019 OGGETTO: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 …
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Versioni del testo

  • Art. 1. Tutela del simbolo olimpico 1. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434 , non puo' costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale (CIO).
    2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche.
    3. Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade» in qualsiasi desinenza.
    4. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all' art. 1:
    - La legge 24 luglio 1985, n. 434 (Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983), e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985, n. 197.
    - La legge 5 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006») e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2000, n. 242.
    - La legge 24 luglio 1985, n. 434 , (Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983), e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985, n. 197.
  • Art. 2. Titolarita' del simbolo olimpico 1. L'uso del simbolo olimpico, nonche' dei segni di cui all'articolo 1, comma 2, come marchio o come altro segno distintivo dell'impresa, e' riservato esclusivamente al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006 (TOROC) e all'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006, di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , secondo le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 tra il CIO, il CONI e la citta' di Torino nonche' ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta con contratti scritti, stipulati o approvati dal CIO.
    2. E' vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita, o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e il CIO o i Giochi olimpici.
    3. E' vietato intraprendere attivita' di commercializzazione parassita («ambush marketing»), intese quali attivita' parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell'evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico.
    4. I divieti di cui alla presente legge cessano di avere effetto il 31 dicembre 2006, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434 .
  • Art. 3. Sanzioni 1. Il responsabile delle violazioni ai divieti previsti dalla presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, fatte salve le sanzioni gia' previste dalla legislazione vigente.
    2. L'accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente legge e' affidato al Corpo della guardia di finanza, all'Arma dei carabinieri e alla Polizia di Stato, nonche' all'autorita' giudiziaria preposta per legge, i quali provvedono altresi' al sequestro di tutto quanto risulti prodotto, messo in commercio, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi.
    3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il CIO e gli enti economici e non economici, direttamente o a mezzo dei propri delegati, possono proporre a protezione del simbolo olimpico nonche' dei segni costituiti da o contenenti le parole «olimpico», «Olimpiadi» e «Giochi olimpici» o il motto olimpico, anche da attivita' di commercializzazione parassita («ambush marketing»), ulteriori azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente o in applicazione del diritto internazionale di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218 .
    Nota all' art. 3:
    - La legge n. 218 del 1995 reca: «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1995, n. 128, S.O.