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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 835/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI ANNA, Presidente e Relatore
RUOCCO CARLO, Giudice
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4753/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Via Cappella Vecchia 41 84087 Sarno SA
contro
Comune di Lodi - Palazzo Di Citta' 26900 Lodi LO
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95882 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95883 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95884 IMU 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: Accogliere il ricorso, con condanna alle spese.
Resistente: Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso prodotto nei termini il Signor Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento relativo ad IMU per il Comune di Lodi.
L'Ufficio resistente, radicatasi la lite, non si costituiva.
Indi all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 33 d.lgs. 546/92, sulle conclusioni nei sensi di cui sopra, questo Collegio ha reso la deliberazione come da dispositivo e motivi qui contenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio ritiene che, nella specie, non si tratti di materia attinente la sua competenza territoriale e, pertanto, dispone in conformità.
Le spese, attesa la natura della controversia, possono compensarsi fra le parti ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia di Lodi, cui la causa va riassunta nei termini di legge. Compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI ANNA, Presidente e Relatore
RUOCCO CARLO, Giudice
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4753/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Via Cappella Vecchia 41 84087 Sarno SA
contro
Comune di Lodi - Palazzo Di Citta' 26900 Lodi LO
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95882 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95883 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95884 IMU 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: Accogliere il ricorso, con condanna alle spese.
Resistente: Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso prodotto nei termini il Signor Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento relativo ad IMU per il Comune di Lodi.
L'Ufficio resistente, radicatasi la lite, non si costituiva.
Indi all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 33 d.lgs. 546/92, sulle conclusioni nei sensi di cui sopra, questo Collegio ha reso la deliberazione come da dispositivo e motivi qui contenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio ritiene che, nella specie, non si tratti di materia attinente la sua competenza territoriale e, pertanto, dispone in conformità.
Le spese, attesa la natura della controversia, possono compensarsi fra le parti ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia di Lodi, cui la causa va riassunta nei termini di legge. Compensa le spese.