Art. 16. (Riserva di investimenti pubblici)
Per il raggiungimento delle finalita' della presente legge il CIPE, sentita la commissione interregionale prevista dall' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nell'elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo disporra' che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani.
Per il raggiungimento delle finalita' della presente legge il CIPE, sentita la commissione interregionale prevista dall' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nell'elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo disporra' che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani.