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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2518/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Federico Cena, Parte_1
- attore -
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Grigoli e dall'avv. Giovanni CP_1
Spadi
- convenuta -
in punto: altri contratti d'opera.
pagina 1 di 14 Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite.
Per l'attore:
“nel merito come da memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ed in via istruttoria come da memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.”.
Per la convenuta:
“nel merito come da memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ed in via istruttoria come da memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
società per sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 29.766,84, Controparte_1
oltre interessi legali, a titolo di compenso residuo dovuto per l'attività di consulenza prestata a favore della convenuta dal febbraio 2020 ad ottobre 2020, oltre interessi di legge.
2. A sostegno delle proprie domande l'attore ha allegato che:
- l'11 febbraio 2020 il sig. venne incaricato da di prestare attività Pt_1 Controparte_1
di consulenza per la apertura del ristorante sito in corso Porta Nuova n. 35 che la società stava all'epoca allestendo, riservandosi di definire il testo dell'accordo con scrittura che però non veniva firmata;
- le parti concordemente determinavano il compenso del sig. in euro 7.000 Pt_1
mensili dando immediato avvio, in data 13.02.2020, all'esecuzione della prestazione;
- venivano corrisposti da alcuni acconti: euro 5.000 il 10.06.2020, euro Controparte_1
9.000 il 17.06.2020 ed euro 7.000 il 30.07.2020;
pagina 2 di 14 - nell'agosto 2020 le parti, scambiandosi ulteriore bozza (non firmata) modificavano l'accordo in precedenza raggiunto convenendo la cessazione della collaborazione alla data del 31.12.2020 e la riduzione del compenso mensile ad euro 5.000,00 per le prestazioni dovute a far data dal 01.08.2020;
- il 22.10.2020 corrispondeva al sig. un ulteriore pagamento, Controparte_1 Pt_1
sempre in acconto sul totale complessivo convenuto, per euro 2.000,00;
- in seguito, interrompeva i propri pagamenti e conseguentemente, a Controparte_1
partire dal novembre 2020, il sig. interrompeva la collaborazione con Pt_1 CP_1
chiedendo il versamento di quanto dovutogli.
[...]
3. Si è costituita in giudizio la società confutando la ricostruzione dei fatti Controparte_1
allegata dall'attore e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
4. Segnatamente, la convenuta ha dedotto che:
- nella seconda metà del mese di febbraio 2020 si teneva il primo incontro conoscitivo tra le parti, presso l'abitazione del signor al quale partecipavano, Pt_1
oltre all'attore, i signori (amministratrice della società convenuta) e Persona_1
Persona_2
- I signori e facevano sin da subito presente al signor che Per_1 Parte_2 Pt_1
l'apertura del nuovo locale era prevista per la metà del mese di maggio 2020 e gli palesavano le loro perplessità in relazione al progetto del locale elaborato dallo studio “ABC - Architetti Braggio Capuzzo”;
- il signor si offriva di prestare consulenza alla società dai primi Pt_1 Controparte_1
giorni di marzo sino al giorno di inaugurazione del locale (e, al massimo, per un pagina 3 di 14 paio di settimane a seguire) a fronte di un compenso “a corpo” ed omnicomprensivo di € 21.000,00 che veniva accettato dalla convenuta;
- nel momento dell'avvio della collaborazione, il giorno 8 marzo 2020 il Governo
italiano come noto proclamava lo stato emergenziale derivante dalla pandemia
Covid 19 e tutti gli esercizi commerciali furono costretti alla chiusura totale sino al giorno 18 maggio 2020; pertanto, l'inaugurazione venne posticipata alla seconda metà di luglio 2020;
- dalla seconda metà di maggio 2020, il signor iniziava a collaborare con la Pt_1
società svolgendo le attività pattuite;
Controparte_1
- qualche giorno dopo l'apertura del locale, la società dopo la CP_1
corresponsione degli acconti allegati da parte attrice, eseguiva il saldo di € 7.000,00
delle competenze maturate dal signor Pt_1
- nei giorni immediatamente successivi all'inaugurazione del locale, il signor Per_2
incontrava il signor e gli chiedeva di proseguire la collaborazione per
[...] Pt_1
un paio di mesi: le parti concordavano che il signor avrebbe supervisionato Pt_1
l'attività del locale (recandosi in loco per qualche ora alla settimana) ed avrebbe continuato a gestire le pagine social (Facebook ed Instagram) con la pubblicazione di almeno due post a settimana sino alla fine di settembre 2020;
- per detta attività aggiuntiva, la società avrebbe corrisposto al signor Controparte_1
un ulteriore compenso di € 2.000,00 che venne corrisposto ad ottobre 2020; Pt_1
- nel mese di ottobre 2020 iniziavano, però, anche le prime incomprensioni tra le parti in quanto il signor lamentava di aver diritto ad essere remunerato anche per i Pt_1
mesi di febbraio, marzo ed aprile 2020.
pagina 4 di 14 5. La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orale e produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione dalla scrivente sulle conclusioni epigrafate all'udienza del
10.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
6. È pacifico che nel febbraio 2020 l'attore venne incaricato da di prestare Controparte_1
attività di consulenza per la apertura del ristorante sito in RO, in corso Porta Nuova n.
35.
7. All'esito dell'istruttoria svolta è stato accertato che, contrariamente a quanto allegato dalla convenuta in ordine all'inizio dell'attività da parte del dalla seconda metà di Pt_1
maggio 2020, l'attore ha iniziato a svolgere le attività oggetto del contratto, stipulato oralmente tra le parti, dal febbraio 2020.
Invero, i numerosi testi escussi, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare in quanto hanno riferito circostanze apprese in via diretta e senza incoerenze logiche, hanno confermato tale circostanza.
8. Segnatamente, il teste ha confermato che nel febbraio 2020: Persona_2
- quale incaricato di aveva incaricato di prendere contatto con Controparte_1 Parte_1
i fornitori da essi interpellati per contrattare gli acquisti delle forniture alle società per conto della medesima;
- che il sig. gli presentava, in quanto alla ricerca di un pizzaiolo, il sig. Parte_1
pizzaiolo professionista e amico personale del sig. e già suo dipendente, il Per_3 Pt_1
quale fu poi assunto da Controparte_1
- che assieme a incontravano gli architetti dello Studio ABC di RO Parte_1
presso la sede di (circostanza confermata anche da anche in Controparte_1 CP_2
pagina 5 di 14 ordine al periodo temporale atteso che il primo lockdown in Italia notoriamente ha avuto inizio il 9.03.2020, avendo lo stesso collocato l'incontro “un po' prima della pandemia”);
- che assieme al sig. incontravano gli architetti dello Studio ABC di RO Parte_1
presso lo studio di questi (circostanza confermata anche da come sopra CP_2
esposto).
9. La teste ha confermato che il 15 febbraio 2020 il sig. si Testimone_1 Persona_2
recava presso la abitazione del sig. per preparare un nuovo incontro con gli Parte_1
architetti dello Studio ABC di RO (circostanza confermata anche da CP_2
come sopra esposto).
10. Il teste ha, altresì, confermato che nel febbraio 2020: Persona_2
-assieme a incontravano nuovamente gli architetti dello Studio ABC di Parte_1
RO presso lo studio di questi;
-incontravano nuovamente gli architetti dello Studio ABC di RO, questa volta presso la sede di in Corso Porta Nuova;
Controparte_1
-incontravano la sig.ra titolare di Everything s.r.l., presso la sede di Persona_4
per un sopralluogo (circostanza confermata anche da ) Controparte_1 Persona_4
-incontravano un pizzaiolo per valutare la sua candidatura;
-incontravano nuovamente gli architetti dello Studio ABC presso lo studio di questi in
RO (circostanza confermata anche da come sopra esposto). CP_2
incontrava la sig.ra di Everything s.r.l. presso la sede di Parte_1 Per_4 CP_1
per effettuare varie misurazioni in cucina (circostanza confermata anche da
[...] Per_4
;
[...]
pagina 6 di 14 -assieme al sig. incontravano il sig. il futuro chef di Parte_1 Persona_5
(circostanza confermata anche da . Controparte_1 Persona_5
Il teste ha, altresì, confermato che il 3 marzo 2020, alle ore 18.00, presso Controparte_1
presente il socio sig. il sig. incontrava nuovamente il sig. Parte_3 Parte_1
chef di (circostanza confermata anche da e in Persona_5 Controparte_1 Persona_5
sede di interpello da ed ha riferito che ci fu qualche incontro in cui il Parte_3 Pt_1
li teneva aggiornati sull'andamento del progetto.
11. La teste pur non ricordando con precisione la data, ha confermato di aver Per_4
incontrato e l'attore per chiarimenti sulla fornitura della cucina. Persona_2
12. Il teste ha confermato che nel marzo 2020 Testimone_2 Parte_1
presenziava al ritiro per la revisione delle forniture di cucina effettuate da Everything S.r.l.
e che, nel medesimo periodo, presente il sig. lo incontrava presso Persona_2 CP_1
per le forniture di mobiliature per bar e ristorante e per la formulazione dei relativi
[...]
preventivi di spesa (quest'ultima circostanza è stata confermata anche da . Persona_2
13. Il teste ha confermato che nel primo periodo della pandemia – che si colloca Tes_3
temporalmente nel marzo 2020 - il sig. incontrava il sig. Parte_1 Controparte_3
della società per verifica di tempi, costi e modalità di esecuzione della relativa CP_3
fornitura.
14. Il teste ha confermato che il 9 marzo 2020, alle ore 19.00, presente il sig. Testimone_4
il sig. lo incontrava nuovamente in relazione all'assunzione Persona_2 Parte_1
quale chef.
pagina 7 di 14 15. I testi e hanno confermato l'incontro in videoconferenza con Tes_3 CP_3
l'attore per definire alcuni materiali della relativa fornitura in funzione dei costi degli stessi.
16. Il teste ha, altresì, confermato che il 3 aprile 2020, ore 18.00, e l'8 aprile Per_5
2020, ore 17.00, incontrava tramite video call il sig. e il sig. per Persona_2 Pt_1
definire l'operatività inerente al settore cucina (incontro confermato anche dal teste
. Per_2
17. La teste pur non ricordando le date esatte, ha confermato i due incontri Per_4
avvenuti nell'aprile 2020 con l'attore per definire i dettagli delle forniture per CP_1
[...]
18. Il teste collocando l'evento durante il primo lockdown (che notoriamente è Tes_5
collocato tra il marzo e il maggio 2020), ha confermato che il sig. si era Parte_1
recato presso la Tipografia Artigiana per discutere la scelta delle carte aventi riferimento i biglietti da visita, i menù, ecc.
19. I testi e hanno confermato che nell'aprile 2020 il sig. Per_4 Tes_2 Parte_1
si recava nuovamente presso Everything s.r.l. per approfondimenti sulle forniture.
[...]
20. Il teste ha confermato che il 5 maggio 2020, alle ore 10.30, il sig. Tes_2
incontrava assieme al sig. la Parte_1 Persona_2 Controparte_4
presso per un confronto sul preventivo da lui presentato e da Idea Legno Controparte_1
(circostanza confermata anche dai testi e . Tes_3 Per_4
20. Il teste ha confermato che nel maggio 2020 il sig. teneva una Per_5 Parte_1
conversazione telefonica con lui per discutere la composizione del menù ideato dal sig.
con l'aiuto della figlia Pt_1 Per_6
pagina 8 di 14 21. Il teste ha confermato che nel maggio 2020 teneva una CP_3 Parte_1
conversazione telefonica con lui per la definizione delle forniture del ristorante di
Controparte_1
22. Il teste ha confermato che nel maggio 2020 il sig. lo Per_5 Parte_1
incontrava, assieme al sig. per discutere la composizione del menù ideato Persona_2
dal sig. con l'aiuto della figlia (circostanza confermata anche dal teste Pt_1 Per_6
. Per_2
23. Il teste ha riferito che l'11 maggio 2020, alle ore 16.30, il sig. Tes_6 Parte_1
lo incontrava, assieme al sig. per discutere il preventivo del
[...] Persona_2
sistema di allarme e quello di estensione del sistema di videosorveglianza installati presso i locali di (circostanza confermata anche dal teste . Controparte_1 Per_2
24. Il teste ha confermato che da metà maggio il illustrava lo stato di Per_2 Pt_1
avanzamento dei lavori.
25. Il teste ha confermato che nel maggio 2020 vi è stato un incontro con CP_3
e l'attore presso la per la definizione del contratto di Per_2 Controparte_4
fornitura per Controparte_1
26. I testi e hanno confermato l'incontro avvenuto con l'attore nel Per_5 Tes_7
maggio 2020 presso la sede della convenuta.
27. Il teste ha confermato che nel maggio 2020 il sig. si CP_3 Parte_1
recava presso per un sopralluogo generale. Controparte_1
28. Il teste pur non ricordando con precisione la data, ha riferito di aver Per_2
incontrato due volte il per discutere del piano di apertura dell'esercizio Pt_1
commerciale.
pagina 9 di 14 29. Il teste ha riferito, altresì, che nel maggio 2020 si incontrava con il sig. Per_5
e al casello autostradale di RO Nord da cui partivano Parte_1 Persona_2
tutti e tre assieme per Riva del Garda dove assieme alla sig.ra Persona_1
proseguivano per andare presso la Gandini s.a.s., rivenditrice di attrezzature alberghiere, dove incontrano il titolare sig. Parte_4
30. Il teste ha confermato che nel giugno 2020 il sig. partiva da Tes_8 Parte_1
RO con i sigg.ri e alla volta di Padova per recarsi da Persona_5 Persona_2
lui, agente del fornitore Foralberg, fornitore delle attrezzature di ristorazione di CP_1
(circostanza confermata anche dal teste sebbene lo stesso non ricordasse la
[...] Per_2
data precisa).
31. Il teste ha anche confermato l'incontro avvenuto nel giugno 2020 nel quale il Per_2
sig. incontrava presso il sig. titolare di Caldera Parte_1 Controparte_1 CP_5
Olearia, per una degustazione di oli e per la scelta della sua ditta quale finale come fornitore.
32. Il teste ha, infine, confermato che nel giugno 2020 il sig. si Per_5 Parte_1
recava presso la Ancap di Sommacampagna per incontrare il sig. Controparte_6
titolare della ditta che divenne fornitrice di e che, assieme Parte_5
anche al sig. il sig. incontrava presso un Persona_2 Parte_1 Controparte_1
candidato al ruolo di aiuto chef.
32. All'esito dell'istruttoria orale appare, pertanto, comprovata l'allegazione di parte attrice sia in ordine all'inizio dell'attività nel febbraio 2025, sia in ordine allo svolgimento con assiduità dell'incarico conferitogli nel periodo oggetto di contestazione (febbraio-maggio
2020).
pagina 10 di 14 33. Dalle registrazioni audio prodotte in giudizio dall'attore – che non sono state disconosciute dalla controparte – emerge che il corrispettivo pattuito per il contratto d'opera professionale era di € 7.000,00 mensili. Invero, dalla registrazione audio del 6
novembre 2020, alla presenza dell'attore, del sig. e del legale rappresentante Persona_2
della convenuta alla domanda dell'attore: “Allora abbiamo iniziato il Parte_3
rapporto il ehh 12 di Febbraio okay? Con un accordo con te che verteva in 7000 Per_2
mila euro al mese dal primo di Marzo fino al 30 di Giugno se ci fosse stato un pagamento a
vista io ti ho sempre detto i 15 giorni di febbraio te li regalo. È Corretto?” il signor Per_2
risponde “Si” ed analoga conferma proviene dallo che dichiara: “Si questo
[...] Parte_2
l'ha detto anche a me” (v. docc. 22 e 24 parte attrice).
34. La pattuizione del corrispettivo in € 7.000,00 mensili dall'inizio dell'attività fino all'apertura del locale emerge anche nella registrazione audio dell'11 novembre 2020, in cui l'attuale legale rappresentante anche alla presenza di Parte_3 Persona_1
riferiva all'attore: “Ma no adesso noi abbiamo un po' visionato anche un po' tutti i
conteggi e ci sembra, ci sembra un po' esoso facendo un po' i ragionamenti anche
inizialmente si facevano che in due tre mesi avremmo fatto tutto, dopodiché c'è stato il è
subentrato il problema di lockdown, questo ci ha bloccati, insomma c'è stato un sacco di
traversie che ci hanno un po' allungato i tempi così. Questa è una cosa che insomma
volevamo un po' parlarne con te insomma ecco”.
35. Dall'esame delle registrazioni audio emerge la consapevolezza in capo alla convenuta del corrispettivo concordato in € 7.000,00 mensili ma il tentativo di richiedere all'attore una riduzione dello stesso alla luce delle situazione di difficoltà economica che stava attraversando.
pagina 11 di 14 36. Il fatto che la convenuta avesse ritenuto che l'incarico potesse essere concluso in tre mesi, al fine di poter corrispondere un importo complessivo di € 21.000,00, appare irrilevante in quanto la stessa ha dimostrato per fatti concludenti di voler usufruire dell'attività del – di cui ha effettivamente usufruito - dopo il decorso dei tre mesi Pt_1
dall'inizio dell'attività avvenuta in febbraio 2020 – come accertato in corso di causa - non avendo nemmeno contestato la prosecuzione dell'incarico da parte dello stesso ed ha,
altresì, proseguito a corrispondere pagamenti sempre in acconto dimostrando, pertanto, di non ritenere i pagamenti eseguiti estintivi del debito (v. docc. da 1 a 4 parte attrice).
37. Consegue, pertanto, che l'importo del corrispettivo maturato dal per l'attività Pt_1
eseguita a favore della convenuta dalla metà di febbraio 2020 alla fine del luglio 2020 è
pari ad € 38.500,00.
38. Per quanto attiene al perìodo successivo, questo giudice, all'esito dell'istruttoria svolta,
non ritiene provata la pattuizione di un corrispettivo di € 5.000,00 mensili. Invero, dalla registrazione audio dell'11 novembre 2020 non vi sono dichiarazioni provenienti dal legale rappresentante della società convenuta che comprovano quanto allegato dall'attore.
Inoltre, il teste escusso all'udienza del 10.10.2023, non ha confermato la tesi Persona_2
attorea ma ha dichiarato che all'inizio di agosto 2020 veniva concordato con l'attore che quest'ultimo avrebbe supervisionato l'attività del locale (recandosi in loco per qualche ora alla settimana) e avrebbe continuato a gestire le pagine social (Facebook ed Instagram) con la pubblicazione di almeno due post a settimana sino alla fine di settembre 2020, con un compenso di € 2.000,00 omnicomprensivi.
39. I testi e hanno dichiarato che la presenza del nel locale da agosto Per_2 Tes_9 Pt_1
pagina 12 di 14 40. Né parte attrice, alla luce della contestazione della convenuta, ha provato di aver svolto ulteriori attività nel periodo agosto-ottobre 2020.
41. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il corrispettivo dovuto all'attore per il periodo successivo ad agosto 2020 va determinato nell'importo omnicomprensivo di €
2.000,00.
42. Alla luce della contestazione della convenuta, nulla può essere riconosciuto all'attore a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'attività in quanto il medesimo non ha provato che il contratto stipulato tra le parti prevedesse il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico.
43. In definitiva, il corrispettivo dovuto al per l'attività espletata a favore della Pt_1
convenuta va determinato nell'importo di € 40.500,00.
44. Avendo parte convenuta corrisposto acconti per l'importo di € 23.000,00, quest'ultima va condannata al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 17.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda.
45. Quanto, invece, alla domanda formulata da parte attrice per responsabilità aggravata ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., deve rilevarsi che parte attrice ha formulato la predetta domanda per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e dunque la stessa non è ammissibile essendo proponibile al più tardi all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr., da ultimo, Cass. civ. 14911/2018).
46. Ne sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.
47. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento dal Dm 55/2014 (criterio del decisum), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
17.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda;
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 5.077,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA se dovuti per legge.
RO, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 alla fine del rapporto di collaborazione fu solo di qualche ora alla settimana.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Federico Cena, Parte_1
- attore -
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Grigoli e dall'avv. Giovanni CP_1
Spadi
- convenuta -
in punto: altri contratti d'opera.
pagina 1 di 14 Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite.
Per l'attore:
“nel merito come da memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ed in via istruttoria come da memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.”.
Per la convenuta:
“nel merito come da memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ed in via istruttoria come da memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
società per sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 29.766,84, Controparte_1
oltre interessi legali, a titolo di compenso residuo dovuto per l'attività di consulenza prestata a favore della convenuta dal febbraio 2020 ad ottobre 2020, oltre interessi di legge.
2. A sostegno delle proprie domande l'attore ha allegato che:
- l'11 febbraio 2020 il sig. venne incaricato da di prestare attività Pt_1 Controparte_1
di consulenza per la apertura del ristorante sito in corso Porta Nuova n. 35 che la società stava all'epoca allestendo, riservandosi di definire il testo dell'accordo con scrittura che però non veniva firmata;
- le parti concordemente determinavano il compenso del sig. in euro 7.000 Pt_1
mensili dando immediato avvio, in data 13.02.2020, all'esecuzione della prestazione;
- venivano corrisposti da alcuni acconti: euro 5.000 il 10.06.2020, euro Controparte_1
9.000 il 17.06.2020 ed euro 7.000 il 30.07.2020;
pagina 2 di 14 - nell'agosto 2020 le parti, scambiandosi ulteriore bozza (non firmata) modificavano l'accordo in precedenza raggiunto convenendo la cessazione della collaborazione alla data del 31.12.2020 e la riduzione del compenso mensile ad euro 5.000,00 per le prestazioni dovute a far data dal 01.08.2020;
- il 22.10.2020 corrispondeva al sig. un ulteriore pagamento, Controparte_1 Pt_1
sempre in acconto sul totale complessivo convenuto, per euro 2.000,00;
- in seguito, interrompeva i propri pagamenti e conseguentemente, a Controparte_1
partire dal novembre 2020, il sig. interrompeva la collaborazione con Pt_1 CP_1
chiedendo il versamento di quanto dovutogli.
[...]
3. Si è costituita in giudizio la società confutando la ricostruzione dei fatti Controparte_1
allegata dall'attore e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
4. Segnatamente, la convenuta ha dedotto che:
- nella seconda metà del mese di febbraio 2020 si teneva il primo incontro conoscitivo tra le parti, presso l'abitazione del signor al quale partecipavano, Pt_1
oltre all'attore, i signori (amministratrice della società convenuta) e Persona_1
Persona_2
- I signori e facevano sin da subito presente al signor che Per_1 Parte_2 Pt_1
l'apertura del nuovo locale era prevista per la metà del mese di maggio 2020 e gli palesavano le loro perplessità in relazione al progetto del locale elaborato dallo studio “ABC - Architetti Braggio Capuzzo”;
- il signor si offriva di prestare consulenza alla società dai primi Pt_1 Controparte_1
giorni di marzo sino al giorno di inaugurazione del locale (e, al massimo, per un pagina 3 di 14 paio di settimane a seguire) a fronte di un compenso “a corpo” ed omnicomprensivo di € 21.000,00 che veniva accettato dalla convenuta;
- nel momento dell'avvio della collaborazione, il giorno 8 marzo 2020 il Governo
italiano come noto proclamava lo stato emergenziale derivante dalla pandemia
Covid 19 e tutti gli esercizi commerciali furono costretti alla chiusura totale sino al giorno 18 maggio 2020; pertanto, l'inaugurazione venne posticipata alla seconda metà di luglio 2020;
- dalla seconda metà di maggio 2020, il signor iniziava a collaborare con la Pt_1
società svolgendo le attività pattuite;
Controparte_1
- qualche giorno dopo l'apertura del locale, la società dopo la CP_1
corresponsione degli acconti allegati da parte attrice, eseguiva il saldo di € 7.000,00
delle competenze maturate dal signor Pt_1
- nei giorni immediatamente successivi all'inaugurazione del locale, il signor Per_2
incontrava il signor e gli chiedeva di proseguire la collaborazione per
[...] Pt_1
un paio di mesi: le parti concordavano che il signor avrebbe supervisionato Pt_1
l'attività del locale (recandosi in loco per qualche ora alla settimana) ed avrebbe continuato a gestire le pagine social (Facebook ed Instagram) con la pubblicazione di almeno due post a settimana sino alla fine di settembre 2020;
- per detta attività aggiuntiva, la società avrebbe corrisposto al signor Controparte_1
un ulteriore compenso di € 2.000,00 che venne corrisposto ad ottobre 2020; Pt_1
- nel mese di ottobre 2020 iniziavano, però, anche le prime incomprensioni tra le parti in quanto il signor lamentava di aver diritto ad essere remunerato anche per i Pt_1
mesi di febbraio, marzo ed aprile 2020.
pagina 4 di 14 5. La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orale e produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione dalla scrivente sulle conclusioni epigrafate all'udienza del
10.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
6. È pacifico che nel febbraio 2020 l'attore venne incaricato da di prestare Controparte_1
attività di consulenza per la apertura del ristorante sito in RO, in corso Porta Nuova n.
35.
7. All'esito dell'istruttoria svolta è stato accertato che, contrariamente a quanto allegato dalla convenuta in ordine all'inizio dell'attività da parte del dalla seconda metà di Pt_1
maggio 2020, l'attore ha iniziato a svolgere le attività oggetto del contratto, stipulato oralmente tra le parti, dal febbraio 2020.
Invero, i numerosi testi escussi, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare in quanto hanno riferito circostanze apprese in via diretta e senza incoerenze logiche, hanno confermato tale circostanza.
8. Segnatamente, il teste ha confermato che nel febbraio 2020: Persona_2
- quale incaricato di aveva incaricato di prendere contatto con Controparte_1 Parte_1
i fornitori da essi interpellati per contrattare gli acquisti delle forniture alle società per conto della medesima;
- che il sig. gli presentava, in quanto alla ricerca di un pizzaiolo, il sig. Parte_1
pizzaiolo professionista e amico personale del sig. e già suo dipendente, il Per_3 Pt_1
quale fu poi assunto da Controparte_1
- che assieme a incontravano gli architetti dello Studio ABC di RO Parte_1
presso la sede di (circostanza confermata anche da anche in Controparte_1 CP_2
pagina 5 di 14 ordine al periodo temporale atteso che il primo lockdown in Italia notoriamente ha avuto inizio il 9.03.2020, avendo lo stesso collocato l'incontro “un po' prima della pandemia”);
- che assieme al sig. incontravano gli architetti dello Studio ABC di RO Parte_1
presso lo studio di questi (circostanza confermata anche da come sopra CP_2
esposto).
9. La teste ha confermato che il 15 febbraio 2020 il sig. si Testimone_1 Persona_2
recava presso la abitazione del sig. per preparare un nuovo incontro con gli Parte_1
architetti dello Studio ABC di RO (circostanza confermata anche da CP_2
come sopra esposto).
10. Il teste ha, altresì, confermato che nel febbraio 2020: Persona_2
-assieme a incontravano nuovamente gli architetti dello Studio ABC di Parte_1
RO presso lo studio di questi;
-incontravano nuovamente gli architetti dello Studio ABC di RO, questa volta presso la sede di in Corso Porta Nuova;
Controparte_1
-incontravano la sig.ra titolare di Everything s.r.l., presso la sede di Persona_4
per un sopralluogo (circostanza confermata anche da ) Controparte_1 Persona_4
-incontravano un pizzaiolo per valutare la sua candidatura;
-incontravano nuovamente gli architetti dello Studio ABC presso lo studio di questi in
RO (circostanza confermata anche da come sopra esposto). CP_2
incontrava la sig.ra di Everything s.r.l. presso la sede di Parte_1 Per_4 CP_1
per effettuare varie misurazioni in cucina (circostanza confermata anche da
[...] Per_4
;
[...]
pagina 6 di 14 -assieme al sig. incontravano il sig. il futuro chef di Parte_1 Persona_5
(circostanza confermata anche da . Controparte_1 Persona_5
Il teste ha, altresì, confermato che il 3 marzo 2020, alle ore 18.00, presso Controparte_1
presente il socio sig. il sig. incontrava nuovamente il sig. Parte_3 Parte_1
chef di (circostanza confermata anche da e in Persona_5 Controparte_1 Persona_5
sede di interpello da ed ha riferito che ci fu qualche incontro in cui il Parte_3 Pt_1
li teneva aggiornati sull'andamento del progetto.
11. La teste pur non ricordando con precisione la data, ha confermato di aver Per_4
incontrato e l'attore per chiarimenti sulla fornitura della cucina. Persona_2
12. Il teste ha confermato che nel marzo 2020 Testimone_2 Parte_1
presenziava al ritiro per la revisione delle forniture di cucina effettuate da Everything S.r.l.
e che, nel medesimo periodo, presente il sig. lo incontrava presso Persona_2 CP_1
per le forniture di mobiliature per bar e ristorante e per la formulazione dei relativi
[...]
preventivi di spesa (quest'ultima circostanza è stata confermata anche da . Persona_2
13. Il teste ha confermato che nel primo periodo della pandemia – che si colloca Tes_3
temporalmente nel marzo 2020 - il sig. incontrava il sig. Parte_1 Controparte_3
della società per verifica di tempi, costi e modalità di esecuzione della relativa CP_3
fornitura.
14. Il teste ha confermato che il 9 marzo 2020, alle ore 19.00, presente il sig. Testimone_4
il sig. lo incontrava nuovamente in relazione all'assunzione Persona_2 Parte_1
quale chef.
pagina 7 di 14 15. I testi e hanno confermato l'incontro in videoconferenza con Tes_3 CP_3
l'attore per definire alcuni materiali della relativa fornitura in funzione dei costi degli stessi.
16. Il teste ha, altresì, confermato che il 3 aprile 2020, ore 18.00, e l'8 aprile Per_5
2020, ore 17.00, incontrava tramite video call il sig. e il sig. per Persona_2 Pt_1
definire l'operatività inerente al settore cucina (incontro confermato anche dal teste
. Per_2
17. La teste pur non ricordando le date esatte, ha confermato i due incontri Per_4
avvenuti nell'aprile 2020 con l'attore per definire i dettagli delle forniture per CP_1
[...]
18. Il teste collocando l'evento durante il primo lockdown (che notoriamente è Tes_5
collocato tra il marzo e il maggio 2020), ha confermato che il sig. si era Parte_1
recato presso la Tipografia Artigiana per discutere la scelta delle carte aventi riferimento i biglietti da visita, i menù, ecc.
19. I testi e hanno confermato che nell'aprile 2020 il sig. Per_4 Tes_2 Parte_1
si recava nuovamente presso Everything s.r.l. per approfondimenti sulle forniture.
[...]
20. Il teste ha confermato che il 5 maggio 2020, alle ore 10.30, il sig. Tes_2
incontrava assieme al sig. la Parte_1 Persona_2 Controparte_4
presso per un confronto sul preventivo da lui presentato e da Idea Legno Controparte_1
(circostanza confermata anche dai testi e . Tes_3 Per_4
20. Il teste ha confermato che nel maggio 2020 il sig. teneva una Per_5 Parte_1
conversazione telefonica con lui per discutere la composizione del menù ideato dal sig.
con l'aiuto della figlia Pt_1 Per_6
pagina 8 di 14 21. Il teste ha confermato che nel maggio 2020 teneva una CP_3 Parte_1
conversazione telefonica con lui per la definizione delle forniture del ristorante di
Controparte_1
22. Il teste ha confermato che nel maggio 2020 il sig. lo Per_5 Parte_1
incontrava, assieme al sig. per discutere la composizione del menù ideato Persona_2
dal sig. con l'aiuto della figlia (circostanza confermata anche dal teste Pt_1 Per_6
. Per_2
23. Il teste ha riferito che l'11 maggio 2020, alle ore 16.30, il sig. Tes_6 Parte_1
lo incontrava, assieme al sig. per discutere il preventivo del
[...] Persona_2
sistema di allarme e quello di estensione del sistema di videosorveglianza installati presso i locali di (circostanza confermata anche dal teste . Controparte_1 Per_2
24. Il teste ha confermato che da metà maggio il illustrava lo stato di Per_2 Pt_1
avanzamento dei lavori.
25. Il teste ha confermato che nel maggio 2020 vi è stato un incontro con CP_3
e l'attore presso la per la definizione del contratto di Per_2 Controparte_4
fornitura per Controparte_1
26. I testi e hanno confermato l'incontro avvenuto con l'attore nel Per_5 Tes_7
maggio 2020 presso la sede della convenuta.
27. Il teste ha confermato che nel maggio 2020 il sig. si CP_3 Parte_1
recava presso per un sopralluogo generale. Controparte_1
28. Il teste pur non ricordando con precisione la data, ha riferito di aver Per_2
incontrato due volte il per discutere del piano di apertura dell'esercizio Pt_1
commerciale.
pagina 9 di 14 29. Il teste ha riferito, altresì, che nel maggio 2020 si incontrava con il sig. Per_5
e al casello autostradale di RO Nord da cui partivano Parte_1 Persona_2
tutti e tre assieme per Riva del Garda dove assieme alla sig.ra Persona_1
proseguivano per andare presso la Gandini s.a.s., rivenditrice di attrezzature alberghiere, dove incontrano il titolare sig. Parte_4
30. Il teste ha confermato che nel giugno 2020 il sig. partiva da Tes_8 Parte_1
RO con i sigg.ri e alla volta di Padova per recarsi da Persona_5 Persona_2
lui, agente del fornitore Foralberg, fornitore delle attrezzature di ristorazione di CP_1
(circostanza confermata anche dal teste sebbene lo stesso non ricordasse la
[...] Per_2
data precisa).
31. Il teste ha anche confermato l'incontro avvenuto nel giugno 2020 nel quale il Per_2
sig. incontrava presso il sig. titolare di Caldera Parte_1 Controparte_1 CP_5
Olearia, per una degustazione di oli e per la scelta della sua ditta quale finale come fornitore.
32. Il teste ha, infine, confermato che nel giugno 2020 il sig. si Per_5 Parte_1
recava presso la Ancap di Sommacampagna per incontrare il sig. Controparte_6
titolare della ditta che divenne fornitrice di e che, assieme Parte_5
anche al sig. il sig. incontrava presso un Persona_2 Parte_1 Controparte_1
candidato al ruolo di aiuto chef.
32. All'esito dell'istruttoria orale appare, pertanto, comprovata l'allegazione di parte attrice sia in ordine all'inizio dell'attività nel febbraio 2025, sia in ordine allo svolgimento con assiduità dell'incarico conferitogli nel periodo oggetto di contestazione (febbraio-maggio
2020).
pagina 10 di 14 33. Dalle registrazioni audio prodotte in giudizio dall'attore – che non sono state disconosciute dalla controparte – emerge che il corrispettivo pattuito per il contratto d'opera professionale era di € 7.000,00 mensili. Invero, dalla registrazione audio del 6
novembre 2020, alla presenza dell'attore, del sig. e del legale rappresentante Persona_2
della convenuta alla domanda dell'attore: “Allora abbiamo iniziato il Parte_3
rapporto il ehh 12 di Febbraio okay? Con un accordo con te che verteva in 7000 Per_2
mila euro al mese dal primo di Marzo fino al 30 di Giugno se ci fosse stato un pagamento a
vista io ti ho sempre detto i 15 giorni di febbraio te li regalo. È Corretto?” il signor Per_2
risponde “Si” ed analoga conferma proviene dallo che dichiara: “Si questo
[...] Parte_2
l'ha detto anche a me” (v. docc. 22 e 24 parte attrice).
34. La pattuizione del corrispettivo in € 7.000,00 mensili dall'inizio dell'attività fino all'apertura del locale emerge anche nella registrazione audio dell'11 novembre 2020, in cui l'attuale legale rappresentante anche alla presenza di Parte_3 Persona_1
riferiva all'attore: “Ma no adesso noi abbiamo un po' visionato anche un po' tutti i
conteggi e ci sembra, ci sembra un po' esoso facendo un po' i ragionamenti anche
inizialmente si facevano che in due tre mesi avremmo fatto tutto, dopodiché c'è stato il è
subentrato il problema di lockdown, questo ci ha bloccati, insomma c'è stato un sacco di
traversie che ci hanno un po' allungato i tempi così. Questa è una cosa che insomma
volevamo un po' parlarne con te insomma ecco”.
35. Dall'esame delle registrazioni audio emerge la consapevolezza in capo alla convenuta del corrispettivo concordato in € 7.000,00 mensili ma il tentativo di richiedere all'attore una riduzione dello stesso alla luce delle situazione di difficoltà economica che stava attraversando.
pagina 11 di 14 36. Il fatto che la convenuta avesse ritenuto che l'incarico potesse essere concluso in tre mesi, al fine di poter corrispondere un importo complessivo di € 21.000,00, appare irrilevante in quanto la stessa ha dimostrato per fatti concludenti di voler usufruire dell'attività del – di cui ha effettivamente usufruito - dopo il decorso dei tre mesi Pt_1
dall'inizio dell'attività avvenuta in febbraio 2020 – come accertato in corso di causa - non avendo nemmeno contestato la prosecuzione dell'incarico da parte dello stesso ed ha,
altresì, proseguito a corrispondere pagamenti sempre in acconto dimostrando, pertanto, di non ritenere i pagamenti eseguiti estintivi del debito (v. docc. da 1 a 4 parte attrice).
37. Consegue, pertanto, che l'importo del corrispettivo maturato dal per l'attività Pt_1
eseguita a favore della convenuta dalla metà di febbraio 2020 alla fine del luglio 2020 è
pari ad € 38.500,00.
38. Per quanto attiene al perìodo successivo, questo giudice, all'esito dell'istruttoria svolta,
non ritiene provata la pattuizione di un corrispettivo di € 5.000,00 mensili. Invero, dalla registrazione audio dell'11 novembre 2020 non vi sono dichiarazioni provenienti dal legale rappresentante della società convenuta che comprovano quanto allegato dall'attore.
Inoltre, il teste escusso all'udienza del 10.10.2023, non ha confermato la tesi Persona_2
attorea ma ha dichiarato che all'inizio di agosto 2020 veniva concordato con l'attore che quest'ultimo avrebbe supervisionato l'attività del locale (recandosi in loco per qualche ora alla settimana) e avrebbe continuato a gestire le pagine social (Facebook ed Instagram) con la pubblicazione di almeno due post a settimana sino alla fine di settembre 2020, con un compenso di € 2.000,00 omnicomprensivi.
39. I testi e hanno dichiarato che la presenza del nel locale da agosto Per_2 Tes_9 Pt_1
pagina 12 di 14 40. Né parte attrice, alla luce della contestazione della convenuta, ha provato di aver svolto ulteriori attività nel periodo agosto-ottobre 2020.
41. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il corrispettivo dovuto all'attore per il periodo successivo ad agosto 2020 va determinato nell'importo omnicomprensivo di €
2.000,00.
42. Alla luce della contestazione della convenuta, nulla può essere riconosciuto all'attore a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'attività in quanto il medesimo non ha provato che il contratto stipulato tra le parti prevedesse il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico.
43. In definitiva, il corrispettivo dovuto al per l'attività espletata a favore della Pt_1
convenuta va determinato nell'importo di € 40.500,00.
44. Avendo parte convenuta corrisposto acconti per l'importo di € 23.000,00, quest'ultima va condannata al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 17.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda.
45. Quanto, invece, alla domanda formulata da parte attrice per responsabilità aggravata ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., deve rilevarsi che parte attrice ha formulato la predetta domanda per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e dunque la stessa non è ammissibile essendo proponibile al più tardi all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr., da ultimo, Cass. civ. 14911/2018).
46. Ne sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.
47. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento dal Dm 55/2014 (criterio del decisum), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
17.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda;
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 5.077,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA se dovuti per legge.
RO, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 alla fine del rapporto di collaborazione fu solo di qualche ora alla settimana.