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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/11/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Rossi e Caterina Rossi, opponente;
e rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Vito Montanaro, Parte_1 opposto;
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Fatto diritto Con ricorso depositato in data 10.10.2024, ha Controparte_1 proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 804/2024, con cui il Tribunale di Lecce le aveva ingiunto di pagare a la somma di euro 2.429,13 a titolo di Parte_1 trattamento di fine rapporto, oltre accessori e competenze della fase monitoria. In particolare, ha invocato l'annullamento del suddetto decreto, in quanto la sua emissione era stata preceduta dal pagamento (in data 9.8.2024) della sorte capitale (pari ad euro 1.387,69). Costituitosi, ha eccepito la nullità dell'opposizione per Parte_1 indeterminatezza e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto dell'opposizione. Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dalla parte opponente, laddove l'opposizione proposta individua in maniera specifica le ragioni a fondamento della stessa, come accennato, individuate nell'intervenuta estinzione del credito anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa. Sempre in via preliminare, occorre rilevare come non sia in contestazione l'ammontare del trattamento di fine rapporto astrattamente spettante al Raza in relazione al rapporto di lavoro dedotto in lite (peraltro, determinato sulla base di quanto specificatamente evincibile dal modello CUD in atti, elaborato in virtù dei dati unilateralmente forniti, con valenza confessoria, dallo stesso datore di lavoro), così come risulta pacifica fra le parti l'esecuzione del pagamento di euro 1.387,69, tramite bonifico
1 dalla società opponente in data 9.8.2024, laddove la difesa di parte opponente si incentra esclusivamente sulla valenza estintiva, assertivamente integrale, di detto pagamento. In relazione a quanto sin qui riepilogato, è, altresì, da puntualizzare come possa ritenersi cessata la materia del contendere in relazione (e limitatamente) alla precitata somma di euro 1.387,69, pacificamente corrisposta al lavoratore e specificatamente imputata al titolo dedotto in lite. Tanto premesso, la parte residua dell'opposizione, come detto incentrata sul fatto che “l'importo lordo pari ad euro 2.535,51 è pari al netto di euro 1.387,69…”, per cui
“la avendo già versato al ricorrente il dovuto come risulta dal Controparte_1 bonifico effettuato il 9.8.2024, nulla deve”, è da disattendere. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il t.f.r. sono, infatti, da effettuarsi al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. In particolare, quanto alle seconde, Cass. n. 21010/13 ha, in termini convincenti, precisato che “al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacchè la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli” (cfr. altresì Cassazione civile, sez. lav., 9.3.2020, n. 6639). Risultando per tabulas che il pagamento in questione è avvenuto a distanza di alcuni mesi dalla data di esigibilità del credito, il datore di lavoro è, quindi, tenuto a corrispondere l'emolumento che viene in rilievo al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, in relazione alla parziale cessazione della materia del contendere, il decreto ingiuntivo n. 804/2024 è da revocare, con conseguente condanna della parte opponente al pagamento in favore del del succitato residuo importo di euro 1.041,44 (pari alla differenza tra euro Pt_1
2.535,51 ed euro 1.387,69), con la maggiorazione di interessi e rivalutazione. Le spese di lite sono da porre a carico della parte opponente nei termini di cui al dispositivo, dovendosi considerare detta parte, ad ogni buon conto, virtualmente soccombente anche in relazione alla parte della opposizione avente ad oggetto la somma di euro 1.387,69, laddove il parziale adempimento del debitore di cui si discute, pur anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, è intervenuto successivamente alla regolare emissione dello stesso titolo (arg. ex contrariis, vds. Cassazione civile sez. III, 15.4.2010, n. 9033: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell'ingiungente, in quanto solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale
2 del decreto avrebbe potuto consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente”). E' infine da disattendere la richiesta, formulata dalla parte convenuta, di condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c.p.c. A tale riguardo, Cassazione civile, sez. un., 27.11.2019, n. 31030, ha in termini del tutto convincenti, chiarito che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. Basandosi, ad ogni buon conto, l'opposizione al vaglio su una differente valutazione, tuttavia qui disattesa, degli effetti assertivamente scaturenti dai fatti giuridici dedotti in lite, non è, nel caso configurabile alcun abuso dello strumento processuale, suscettivo di sanzione.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sull'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con atto depositato in data 10.10.2024 da nei Controparte_1 confronti di così provvede: dichiara cessata la materia del contendere Parte_1 relativamente alla minore somma di euro 1.387,69; revoca il decreto ingiuntivo n. 804/2024; condanna la parte opponente al pagamento in favore del del residuo Pt_1 importo di euro 1.041,44, con la maggiorazione di interessi e rivalutazione;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore della parte opposta, dichiaratosi anticipatario, che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge. Lecce, 10 novembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Rossi e Caterina Rossi, opponente;
e rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Vito Montanaro, Parte_1 opposto;
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Fatto diritto Con ricorso depositato in data 10.10.2024, ha Controparte_1 proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 804/2024, con cui il Tribunale di Lecce le aveva ingiunto di pagare a la somma di euro 2.429,13 a titolo di Parte_1 trattamento di fine rapporto, oltre accessori e competenze della fase monitoria. In particolare, ha invocato l'annullamento del suddetto decreto, in quanto la sua emissione era stata preceduta dal pagamento (in data 9.8.2024) della sorte capitale (pari ad euro 1.387,69). Costituitosi, ha eccepito la nullità dell'opposizione per Parte_1 indeterminatezza e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto dell'opposizione. Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dalla parte opponente, laddove l'opposizione proposta individua in maniera specifica le ragioni a fondamento della stessa, come accennato, individuate nell'intervenuta estinzione del credito anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa. Sempre in via preliminare, occorre rilevare come non sia in contestazione l'ammontare del trattamento di fine rapporto astrattamente spettante al Raza in relazione al rapporto di lavoro dedotto in lite (peraltro, determinato sulla base di quanto specificatamente evincibile dal modello CUD in atti, elaborato in virtù dei dati unilateralmente forniti, con valenza confessoria, dallo stesso datore di lavoro), così come risulta pacifica fra le parti l'esecuzione del pagamento di euro 1.387,69, tramite bonifico
1 dalla società opponente in data 9.8.2024, laddove la difesa di parte opponente si incentra esclusivamente sulla valenza estintiva, assertivamente integrale, di detto pagamento. In relazione a quanto sin qui riepilogato, è, altresì, da puntualizzare come possa ritenersi cessata la materia del contendere in relazione (e limitatamente) alla precitata somma di euro 1.387,69, pacificamente corrisposta al lavoratore e specificatamente imputata al titolo dedotto in lite. Tanto premesso, la parte residua dell'opposizione, come detto incentrata sul fatto che “l'importo lordo pari ad euro 2.535,51 è pari al netto di euro 1.387,69…”, per cui
“la avendo già versato al ricorrente il dovuto come risulta dal Controparte_1 bonifico effettuato il 9.8.2024, nulla deve”, è da disattendere. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il t.f.r. sono, infatti, da effettuarsi al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. In particolare, quanto alle seconde, Cass. n. 21010/13 ha, in termini convincenti, precisato che “al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacchè la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli” (cfr. altresì Cassazione civile, sez. lav., 9.3.2020, n. 6639). Risultando per tabulas che il pagamento in questione è avvenuto a distanza di alcuni mesi dalla data di esigibilità del credito, il datore di lavoro è, quindi, tenuto a corrispondere l'emolumento che viene in rilievo al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, in relazione alla parziale cessazione della materia del contendere, il decreto ingiuntivo n. 804/2024 è da revocare, con conseguente condanna della parte opponente al pagamento in favore del del succitato residuo importo di euro 1.041,44 (pari alla differenza tra euro Pt_1
2.535,51 ed euro 1.387,69), con la maggiorazione di interessi e rivalutazione. Le spese di lite sono da porre a carico della parte opponente nei termini di cui al dispositivo, dovendosi considerare detta parte, ad ogni buon conto, virtualmente soccombente anche in relazione alla parte della opposizione avente ad oggetto la somma di euro 1.387,69, laddove il parziale adempimento del debitore di cui si discute, pur anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, è intervenuto successivamente alla regolare emissione dello stesso titolo (arg. ex contrariis, vds. Cassazione civile sez. III, 15.4.2010, n. 9033: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell'ingiungente, in quanto solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale
2 del decreto avrebbe potuto consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente”). E' infine da disattendere la richiesta, formulata dalla parte convenuta, di condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c.p.c. A tale riguardo, Cassazione civile, sez. un., 27.11.2019, n. 31030, ha in termini del tutto convincenti, chiarito che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. Basandosi, ad ogni buon conto, l'opposizione al vaglio su una differente valutazione, tuttavia qui disattesa, degli effetti assertivamente scaturenti dai fatti giuridici dedotti in lite, non è, nel caso configurabile alcun abuso dello strumento processuale, suscettivo di sanzione.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sull'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con atto depositato in data 10.10.2024 da nei Controparte_1 confronti di così provvede: dichiara cessata la materia del contendere Parte_1 relativamente alla minore somma di euro 1.387,69; revoca il decreto ingiuntivo n. 804/2024; condanna la parte opponente al pagamento in favore del del residuo Pt_1 importo di euro 1.041,44, con la maggiorazione di interessi e rivalutazione;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore della parte opposta, dichiaratosi anticipatario, che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge. Lecce, 10 novembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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