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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2001/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONANNI Parte_1 C.F._1
CAIONE ANDREA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BONANNI CAIONE
ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. FALASCA GIAMPIERO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
FALASCA GIAMPIERO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 30.4.2024 adiva il Tribunale di Bologna, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, evocando in giudizio sua ex datrice Controparte_2 di lavoro, chiedendo che: 1) fosse accertato che il patto di non concorrenza dell'1.11.2021 era nullo;
2) fosse accertata la natura retributiva delle somme corrispostegli a titolo di compenso del patto di non concorrenza;
3) fosse accertato che nulla doveva alla società resistente a titolo di restituzione degli importi percepiti quale compenso del patto;
4) fosse condannata la società resistente al pagamento in suo favore dell'importo pari a €. 5.990,92 lordi, oltre al versamento degli oneri contributivi, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagina 1 di 6 soddisfo;
5) in subordine, se accertata la nullità del patto di non concorrenza ma non la natura retributiva del compenso del patto, fosse accertata la mancata cessione in favore della società del patto di non concorrenza dell'1.12.2019 in forza della cessione del contratto di lavoro del ricorrente e/o della mancata violazione degli obblighi di non concorrenza assunti nei confronti della società resistente e/o dell'efficacia novativa dell'ultimo patto dell'1.11.2021, e fosse limitata la condanna alla restituzione del corrispettivo versato in forza dell'ultimo patto e, quindi, al versamento di €. 10.291,70 lordi (€. 6.955,36 netti) e, per l'effetto, fosse condannata la società resistente al pagamento in suo favore di €. 5.990,92 lordi, oltre agli oneri contributivi, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
6) in ulteriore subordine, se ritenuto valido il patto di non concorrenza e sussistente la sua violazione, accertata la mancata cessione in favore della società resistente del patto di non concorrenza dell'1.12.2019 in forza della cessione del contratto di lavoro del ricorrente e/o della mancata violazione degli obblighi di non concorrenza nei confronti della società resistente con patto dell'1.12.2019 e/o dell'efficacia novativa dell'ultimo patto del 1.11.2021, fosse applicata una penale parametrata al corrispettivo percepito in forza dell'ultimo patto di non concorrenza dell'1.11.2021; 7) fosse condannata la società resistente al pagamento in suo favore della somma che eventualmente risulterà di giustizia, oltre al versamento degli oneri contributivi, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
8) in ulteriore subordine, fosse ridotta la penale applicata ex art. 1384 c.c. e fosse condannata la società resistente al pagamento in suo favore della somma che eventualmente risulterà di giustizia, oltre al versamento degli oneri contributivi, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Affermava a tal proposito che: 1) l'1.12.2019 aveva stipulato un patto di non concorrenza con che al momento della cessione del contratto di lavoro non Controparte_3 era stato ceduto alla società tanto che nel documento attestante la cessione del CP_1 contratto di lavoro in favore dell'odierna resistente nulla era stato detto circa la cessione del suddetto patto;
2) quanto alla società cedente, poi incorporata nella società resistente, dalla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente – l'1.2.2021 (in conseguenza della cessione del contratto di lavoro in favore di – era iniziato a decorrere il termine di sei mesi CP_1 previsto dal patto quale durata massima degli obblighi di non concorrenza, cosicché gli stessi erano già definitivamente cessati l1.8.2023; 3) poiché nei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la società cedente, il ricorrente aveva prestato la propria attività professionale a favore di un'altra società del gruppo per volontà della sua precedente CP_1 datrice di lavoro, alcuna violazione del patto poteva essere lamentata dalla società cedente;
4) dalla mancata violazione dell'obbligo di non concorrenza entro il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro derivava l'infondatezza dell'applicazione della clausola penale, pari al doppio di tutti i compensi erogati prima dalla società cedente e poi dalla cessionaria nel corso del rapporto di lavoro come corrispettivo dei vari patti di non concorrenza che si erano succeduti nel corso degli anni;
4) tali patti erano stati annullati e sostituiti per effetto dell'ultimo patto sottoscritto l'1.11.2021, avente efficacia novativa visto che annullava e sostituiva ogni precedente accordo tra le parti;
5) era inoltre nullo tale patto (dell'1.11.2021) perché concluso in violazione dell'art. 2125 c.c. con riferimento: a) all'estensione territoriale, spropositata rispetto al corrispettivo asseritamente versato, poiché ricomprendente l'intero territorio italiano oltre a San Marino e alla Città del Vaticano, nonché i luoghi in cui l'attività inibita avesse prodotto i propri effetti;
b) all'ampiezza dell'oggetto, tale da comprimere pagina 2 di 6 concretamente ogni sua capacità reddituale e professionale;
c) alle modalità di corresponsione del c.d. “corrispettivo”, avente natura retributiva e assolutamente indeterminato;
6) del resto la società resistente si era servita del patto non per evitare le conseguenze pregiudizievoli connesse alla violazione degli obblighi di non concorrenza ma per ottenere un ingiustificato arricchimento sulla base di un patto nullo e dunque privo di effetti giuridici;
7) in ogni caso, se anche il patto era valido, la penale prevista risultava spropositata, con conseguente necessità di sua riduzione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di Controparte_2 tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava che: 1) il ricorrente era stato assunto da dall'8.1.2018, con CP_3 contratto di lavoro subordinato ceduto all'odierna resistente l'1.2.2021; 2) nell'accordo di cessione veniva espressamente previsto che da tale data la titolarità del rapporto e ogni connesso diritto ed obbligazione, anche ove derivanti da patti connessi e/o aggiuntivi al contratto individuale del dipendente, erano trasferiti da una società all'altra; 3) l'1.9.2019 era stato concluso fra le parti un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. in forza del quale il ricorrente si era impegnato a non svolgere alcuna attività a favore di soggetti operanti in concorrenza con quella svolta dalla società, nel campo della mediazione tra domanda e offerta di lavoro e della ricerca e selezione del personale, con durata di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, e validità su tutto il territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e di Città del Vaticano, con corrispettivo pari a €. 3.500,00 lordi annui, in dodici rate mensili di
€. 291,66 ciascuna e, in ogni caso, in misura non inferiore al 30% dell'ultima retribuzione annua lorda;
era poi prevista una penale non riducibile pari al doppio del corrispettivo erogato a titolo di patto di non concorrenza;
4) l'1.12.2019 le parti sottoscrivevano un accordo con cui modificavano il patto in varie parti, fra cui il corrispettivo che diventava di €. 4.000,00 annui;
5) in seguito alle cessione del contratto l'1.11.2021, le parti odierne modificavano ulteriormente il patto prevedendo che il compenso fosse di €. 5.000,00 annui, che diveniva di €. 5.500,00 il 3.4.2023, con obbligo per il ricorrente, in caso di inadempimento, di pagare la penale precedentemente stabilita e di restituire il compenso percepito per gli impegni di non concorrenza;
6) il 13.9.2023 aveva rassegnato le sue dimissioni e aveva stipulato un contratto di lavoro subordinato con W Executive s.r.l., società concorrente di quella resistente;
7) il 10.11.2023, ritenuto violato il patto, aveva chiesto al ricorrente il pagamento della penale;
8) il patto era valido sia con riferimento all'estensione territoriale che alla determinazione del compenso e, quindi, le era dovuta la penale pattuita. Chiedeva quindi che: 1) fossero rigettate tutte le domande del ricorrente e, in via riconvenzionale, fosse condannato costui al pagamento in favore di della somma CP_3 di €. 34.608,00; 2) in subordine, se non ritenuto valido il patto, fosse accertato il suo diritto di compensare le somme da restituire con quelle versate al ricorrente a titolo di compenso per il patto, con conseguente condanna di costui alla restituzione di €. 18.833,30 lordi (€. 12.486,44 netti). Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 5.6.2025, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono in parte fondate e, come tali, meritano di essere accolte, nei limiti di seguito precisati. Deve anzitutto essere valutata la validità del patto di non concorrenza del 2021 che il resistente contesta sotto due profili: l'inesistenza, o comunque l'esiguità, del corrispettivo e pagina 3 di 6 l'eccessiva estensione territoriale, comprendente l'intera Italia (San Marino e Città del Vaticano inclusi). È pacifico e documentalmente provato (documento n. 5 di parte ricorrente) che il patto concluso fra le parti prevedesse il divieto di attività concorrenziale su tutto il territorio nazionale, San Marino e Città del Vaticano inclusi, per la durata di sei mesi dalla cessazione del rapporto, per un corrispettivo di €. 5.000,00 annui e almeno il 30% del corrispettivo annuo in caso di recesso in corso di anno. Con riferimento al corrispettivo, l'art. 2125 c.c. lascia le parti libere di determinarne le modalità di quantificazione e di pagamento, fermo il rispetto dei requisiti, desumibili dai principi generali, di determinatezza o determinabilità e di congruità in rapporto al sacrificio imposto al lavoratore;
al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza esso non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato e il corrispettivo del patto di non concorrenza può essere erogato anche in corso del rapporto di lavoro;
in tal caso è vero che è destinato ad aumentare con la durata dello stesso, ma ciò si giustifica con il fatto che una più lunga permanenza in un posto di lavoro specializzante può rendere più difficile una nuova collocazione sul mercato e, quindi, il maggior corrispettivo è idoneo a compensare il maggior sacrificio rispetto a un rapporto di breve durata (così Cass. civ., sez. lav., n. 23418/21). Ciò premesso, il corrispettivo deve anzitutto ritenersi sussistente poiché non v'è prova che esso sia stato pattuito quale aumento della retribuzione e non quale corrispettivo del patto;
lo stesso ricorrente non offre di provare circostanze specifiche che inducano a ritenere ciò, considerato che sul punto le testimoniane offerte risultano relative a circostanze generiche e contenenti valutazioni, e legittimamente non sono state ammesse. Circa poi le modalità con cui è calcolato, la pattuizione deve ritenersi legittima potendo il corrispettivo essere determinato in una somma mensile fissa, per le ragioni dette, e tuttavia – come detto – non deve risultare simbolico e, nel caso in esame, l'esiguità del compenso emerge dal fatto che il divieto concorrenziale è esteso all'intero territorio nazionale. A tal proposito, quanto alla sua ampiezza, lamenta il ricorrente l'eccessiva estensione territoriale del divieto che – a suo dire – gli impedisce di svolgere qualsiasi attività, con irrimediabile lesione della sua professionalità. Tale difesa è fondata. Sebbene infatti il patto di non concorrenza possa, in astratto, riguardare una qualsiasi attività lavorativa che competa con quella del datore di lavoro e non debba quindi essere necessariamente limitato alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, il patto è comunque nullo se la sua ampiezza è tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale, il che è da ritenersi nel caso in esame, ove è esteso all'intera Italia (compresi san Marino e Città del Vaticano); il ricorrente conserva infatti la possibilità di svolgere, all'esito del rapporto lavorativo con la società ricorrente le stesse mansioni o anche diverse, ma solo fuori dall'Italia, poiché di fatto impedisce al ricorrente ogni attività all'interno della penisola. Del resto l'estensione dell'attività vietata risulta particolarmente ampia, avendo ad oggetto “né personalmente né per interposta persona od ente, alcuna attività, anche solo occasionale o gratuita, in concorrenza ovvero a favore di soggetti che operano in concorrenza
pagina 4 di 6 con quella svolta dalla Società, nel campo della mediazione fra domanda e offerta di lavoro e della ricerca e selezione del personale” e dunque assorbendo in sé l'intera professionalità del ricorrente. La pluralità delle attività vietate e l'estensione territoriale su cui è esteso il divieto rendono quindi eccessivamente gravosa la limitazione per l'ex dipendente, che vede seriamente compressa l'esplicazione della sua concreta professionalità. Alla luce delle considerazioni svolte deve quindi ritenersi nullo il patto di non concorrenza concluso fra le parti l'1.11.2021. Dalla sua nullità deriva il diritto della società resistente alla restituzione del corrispettivo pagato, in assenza di prova della differente reale natura retributiva delle somme pagate a tale titolo. E ciò dalla data del primo patto, quello dell'1.9.2019, per l'assorbente ragione che è anch'esso nullo per le medesime ragioni e non risulta ostativo il fatto che nessuna delle due parti ne abbia espressamente chiesto l'accertamento della nullità, risultando tale accertamento incidentalmente richiesto con la domanda di condanna della società resistente al pagamento dell'intero corrispettivo versato, sin dall'1.9.2019, in caso di accertamento della sua nullità. Il che esime dalla valutazione dell'effetto novativo di quello successivo, dell'1.11.2021. Poiché dunque non è in contestazione che l'importo per il corrispettivo, dall'1.9.2019, sia pari a €. 18.833,30 lordi, €. 12.486,44 netti, a tale ultimo importo ammonta il credito della società nei confronti del ricorrente a titolo di pagamento indebito ex art. 2033 c.c. del corrispettivo del patto nullo. Il credito deve infatti essere calcolato sulla somma netta poiché quanto versato dalla società a titolo di imposta deve essere recuperato presso l'Erario, destinatario del relativo pagamento. Tale somma deve poi essere compensata con quella di €. 3.058,60, che costituisce il credito per le competenze di fine rapporto del ricorrente nei confronti della società resistente (documento n. 9 di parte ricorrente), senza tenere conto della somma calcolata dalla società a titolo di penale, pari a €. 37.666,60, non dovuta dal ricorrente per le ragioni dette, e cioè in conseguenza della nullità del patto, presupponendo la penale un patto valido ed efficace. Dunque il ricorrente deve essere condannato al pagamento a favore della società resistente della somma di €. 9.427,84 (€. 12.486,44 - €. 3.058,60). Tutte le altre questioni svolte restando assorbite dalla decisione in tal senso della controversia. La reciproca parziale soccombenza di entrambe le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali. La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente decidendo nella controversia n. 2001/24 R. G. LAV. promossa da contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni Controparte_2 contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
- accerta la nullità del patto di non concorrenza concluso fra le parti;
- condanna il ricorrente a restituire alla società resistente la somma di €. 9.427,84;
pagina 5 di 6 - rigetta tutte le altre domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 5.6.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2001/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONANNI Parte_1 C.F._1
CAIONE ANDREA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BONANNI CAIONE
ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. FALASCA GIAMPIERO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
FALASCA GIAMPIERO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 30.4.2024 adiva il Tribunale di Bologna, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, evocando in giudizio sua ex datrice Controparte_2 di lavoro, chiedendo che: 1) fosse accertato che il patto di non concorrenza dell'1.11.2021 era nullo;
2) fosse accertata la natura retributiva delle somme corrispostegli a titolo di compenso del patto di non concorrenza;
3) fosse accertato che nulla doveva alla società resistente a titolo di restituzione degli importi percepiti quale compenso del patto;
4) fosse condannata la società resistente al pagamento in suo favore dell'importo pari a €. 5.990,92 lordi, oltre al versamento degli oneri contributivi, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagina 1 di 6 soddisfo;
5) in subordine, se accertata la nullità del patto di non concorrenza ma non la natura retributiva del compenso del patto, fosse accertata la mancata cessione in favore della società del patto di non concorrenza dell'1.12.2019 in forza della cessione del contratto di lavoro del ricorrente e/o della mancata violazione degli obblighi di non concorrenza assunti nei confronti della società resistente e/o dell'efficacia novativa dell'ultimo patto dell'1.11.2021, e fosse limitata la condanna alla restituzione del corrispettivo versato in forza dell'ultimo patto e, quindi, al versamento di €. 10.291,70 lordi (€. 6.955,36 netti) e, per l'effetto, fosse condannata la società resistente al pagamento in suo favore di €. 5.990,92 lordi, oltre agli oneri contributivi, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
6) in ulteriore subordine, se ritenuto valido il patto di non concorrenza e sussistente la sua violazione, accertata la mancata cessione in favore della società resistente del patto di non concorrenza dell'1.12.2019 in forza della cessione del contratto di lavoro del ricorrente e/o della mancata violazione degli obblighi di non concorrenza nei confronti della società resistente con patto dell'1.12.2019 e/o dell'efficacia novativa dell'ultimo patto del 1.11.2021, fosse applicata una penale parametrata al corrispettivo percepito in forza dell'ultimo patto di non concorrenza dell'1.11.2021; 7) fosse condannata la società resistente al pagamento in suo favore della somma che eventualmente risulterà di giustizia, oltre al versamento degli oneri contributivi, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
8) in ulteriore subordine, fosse ridotta la penale applicata ex art. 1384 c.c. e fosse condannata la società resistente al pagamento in suo favore della somma che eventualmente risulterà di giustizia, oltre al versamento degli oneri contributivi, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Affermava a tal proposito che: 1) l'1.12.2019 aveva stipulato un patto di non concorrenza con che al momento della cessione del contratto di lavoro non Controparte_3 era stato ceduto alla società tanto che nel documento attestante la cessione del CP_1 contratto di lavoro in favore dell'odierna resistente nulla era stato detto circa la cessione del suddetto patto;
2) quanto alla società cedente, poi incorporata nella società resistente, dalla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente – l'1.2.2021 (in conseguenza della cessione del contratto di lavoro in favore di – era iniziato a decorrere il termine di sei mesi CP_1 previsto dal patto quale durata massima degli obblighi di non concorrenza, cosicché gli stessi erano già definitivamente cessati l1.8.2023; 3) poiché nei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la società cedente, il ricorrente aveva prestato la propria attività professionale a favore di un'altra società del gruppo per volontà della sua precedente CP_1 datrice di lavoro, alcuna violazione del patto poteva essere lamentata dalla società cedente;
4) dalla mancata violazione dell'obbligo di non concorrenza entro il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro derivava l'infondatezza dell'applicazione della clausola penale, pari al doppio di tutti i compensi erogati prima dalla società cedente e poi dalla cessionaria nel corso del rapporto di lavoro come corrispettivo dei vari patti di non concorrenza che si erano succeduti nel corso degli anni;
4) tali patti erano stati annullati e sostituiti per effetto dell'ultimo patto sottoscritto l'1.11.2021, avente efficacia novativa visto che annullava e sostituiva ogni precedente accordo tra le parti;
5) era inoltre nullo tale patto (dell'1.11.2021) perché concluso in violazione dell'art. 2125 c.c. con riferimento: a) all'estensione territoriale, spropositata rispetto al corrispettivo asseritamente versato, poiché ricomprendente l'intero territorio italiano oltre a San Marino e alla Città del Vaticano, nonché i luoghi in cui l'attività inibita avesse prodotto i propri effetti;
b) all'ampiezza dell'oggetto, tale da comprimere pagina 2 di 6 concretamente ogni sua capacità reddituale e professionale;
c) alle modalità di corresponsione del c.d. “corrispettivo”, avente natura retributiva e assolutamente indeterminato;
6) del resto la società resistente si era servita del patto non per evitare le conseguenze pregiudizievoli connesse alla violazione degli obblighi di non concorrenza ma per ottenere un ingiustificato arricchimento sulla base di un patto nullo e dunque privo di effetti giuridici;
7) in ogni caso, se anche il patto era valido, la penale prevista risultava spropositata, con conseguente necessità di sua riduzione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di Controparte_2 tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava che: 1) il ricorrente era stato assunto da dall'8.1.2018, con CP_3 contratto di lavoro subordinato ceduto all'odierna resistente l'1.2.2021; 2) nell'accordo di cessione veniva espressamente previsto che da tale data la titolarità del rapporto e ogni connesso diritto ed obbligazione, anche ove derivanti da patti connessi e/o aggiuntivi al contratto individuale del dipendente, erano trasferiti da una società all'altra; 3) l'1.9.2019 era stato concluso fra le parti un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. in forza del quale il ricorrente si era impegnato a non svolgere alcuna attività a favore di soggetti operanti in concorrenza con quella svolta dalla società, nel campo della mediazione tra domanda e offerta di lavoro e della ricerca e selezione del personale, con durata di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, e validità su tutto il territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e di Città del Vaticano, con corrispettivo pari a €. 3.500,00 lordi annui, in dodici rate mensili di
€. 291,66 ciascuna e, in ogni caso, in misura non inferiore al 30% dell'ultima retribuzione annua lorda;
era poi prevista una penale non riducibile pari al doppio del corrispettivo erogato a titolo di patto di non concorrenza;
4) l'1.12.2019 le parti sottoscrivevano un accordo con cui modificavano il patto in varie parti, fra cui il corrispettivo che diventava di €. 4.000,00 annui;
5) in seguito alle cessione del contratto l'1.11.2021, le parti odierne modificavano ulteriormente il patto prevedendo che il compenso fosse di €. 5.000,00 annui, che diveniva di €. 5.500,00 il 3.4.2023, con obbligo per il ricorrente, in caso di inadempimento, di pagare la penale precedentemente stabilita e di restituire il compenso percepito per gli impegni di non concorrenza;
6) il 13.9.2023 aveva rassegnato le sue dimissioni e aveva stipulato un contratto di lavoro subordinato con W Executive s.r.l., società concorrente di quella resistente;
7) il 10.11.2023, ritenuto violato il patto, aveva chiesto al ricorrente il pagamento della penale;
8) il patto era valido sia con riferimento all'estensione territoriale che alla determinazione del compenso e, quindi, le era dovuta la penale pattuita. Chiedeva quindi che: 1) fossero rigettate tutte le domande del ricorrente e, in via riconvenzionale, fosse condannato costui al pagamento in favore di della somma CP_3 di €. 34.608,00; 2) in subordine, se non ritenuto valido il patto, fosse accertato il suo diritto di compensare le somme da restituire con quelle versate al ricorrente a titolo di compenso per il patto, con conseguente condanna di costui alla restituzione di €. 18.833,30 lordi (€. 12.486,44 netti). Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 5.6.2025, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono in parte fondate e, come tali, meritano di essere accolte, nei limiti di seguito precisati. Deve anzitutto essere valutata la validità del patto di non concorrenza del 2021 che il resistente contesta sotto due profili: l'inesistenza, o comunque l'esiguità, del corrispettivo e pagina 3 di 6 l'eccessiva estensione territoriale, comprendente l'intera Italia (San Marino e Città del Vaticano inclusi). È pacifico e documentalmente provato (documento n. 5 di parte ricorrente) che il patto concluso fra le parti prevedesse il divieto di attività concorrenziale su tutto il territorio nazionale, San Marino e Città del Vaticano inclusi, per la durata di sei mesi dalla cessazione del rapporto, per un corrispettivo di €. 5.000,00 annui e almeno il 30% del corrispettivo annuo in caso di recesso in corso di anno. Con riferimento al corrispettivo, l'art. 2125 c.c. lascia le parti libere di determinarne le modalità di quantificazione e di pagamento, fermo il rispetto dei requisiti, desumibili dai principi generali, di determinatezza o determinabilità e di congruità in rapporto al sacrificio imposto al lavoratore;
al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza esso non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato e il corrispettivo del patto di non concorrenza può essere erogato anche in corso del rapporto di lavoro;
in tal caso è vero che è destinato ad aumentare con la durata dello stesso, ma ciò si giustifica con il fatto che una più lunga permanenza in un posto di lavoro specializzante può rendere più difficile una nuova collocazione sul mercato e, quindi, il maggior corrispettivo è idoneo a compensare il maggior sacrificio rispetto a un rapporto di breve durata (così Cass. civ., sez. lav., n. 23418/21). Ciò premesso, il corrispettivo deve anzitutto ritenersi sussistente poiché non v'è prova che esso sia stato pattuito quale aumento della retribuzione e non quale corrispettivo del patto;
lo stesso ricorrente non offre di provare circostanze specifiche che inducano a ritenere ciò, considerato che sul punto le testimoniane offerte risultano relative a circostanze generiche e contenenti valutazioni, e legittimamente non sono state ammesse. Circa poi le modalità con cui è calcolato, la pattuizione deve ritenersi legittima potendo il corrispettivo essere determinato in una somma mensile fissa, per le ragioni dette, e tuttavia – come detto – non deve risultare simbolico e, nel caso in esame, l'esiguità del compenso emerge dal fatto che il divieto concorrenziale è esteso all'intero territorio nazionale. A tal proposito, quanto alla sua ampiezza, lamenta il ricorrente l'eccessiva estensione territoriale del divieto che – a suo dire – gli impedisce di svolgere qualsiasi attività, con irrimediabile lesione della sua professionalità. Tale difesa è fondata. Sebbene infatti il patto di non concorrenza possa, in astratto, riguardare una qualsiasi attività lavorativa che competa con quella del datore di lavoro e non debba quindi essere necessariamente limitato alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, il patto è comunque nullo se la sua ampiezza è tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale, il che è da ritenersi nel caso in esame, ove è esteso all'intera Italia (compresi san Marino e Città del Vaticano); il ricorrente conserva infatti la possibilità di svolgere, all'esito del rapporto lavorativo con la società ricorrente le stesse mansioni o anche diverse, ma solo fuori dall'Italia, poiché di fatto impedisce al ricorrente ogni attività all'interno della penisola. Del resto l'estensione dell'attività vietata risulta particolarmente ampia, avendo ad oggetto “né personalmente né per interposta persona od ente, alcuna attività, anche solo occasionale o gratuita, in concorrenza ovvero a favore di soggetti che operano in concorrenza
pagina 4 di 6 con quella svolta dalla Società, nel campo della mediazione fra domanda e offerta di lavoro e della ricerca e selezione del personale” e dunque assorbendo in sé l'intera professionalità del ricorrente. La pluralità delle attività vietate e l'estensione territoriale su cui è esteso il divieto rendono quindi eccessivamente gravosa la limitazione per l'ex dipendente, che vede seriamente compressa l'esplicazione della sua concreta professionalità. Alla luce delle considerazioni svolte deve quindi ritenersi nullo il patto di non concorrenza concluso fra le parti l'1.11.2021. Dalla sua nullità deriva il diritto della società resistente alla restituzione del corrispettivo pagato, in assenza di prova della differente reale natura retributiva delle somme pagate a tale titolo. E ciò dalla data del primo patto, quello dell'1.9.2019, per l'assorbente ragione che è anch'esso nullo per le medesime ragioni e non risulta ostativo il fatto che nessuna delle due parti ne abbia espressamente chiesto l'accertamento della nullità, risultando tale accertamento incidentalmente richiesto con la domanda di condanna della società resistente al pagamento dell'intero corrispettivo versato, sin dall'1.9.2019, in caso di accertamento della sua nullità. Il che esime dalla valutazione dell'effetto novativo di quello successivo, dell'1.11.2021. Poiché dunque non è in contestazione che l'importo per il corrispettivo, dall'1.9.2019, sia pari a €. 18.833,30 lordi, €. 12.486,44 netti, a tale ultimo importo ammonta il credito della società nei confronti del ricorrente a titolo di pagamento indebito ex art. 2033 c.c. del corrispettivo del patto nullo. Il credito deve infatti essere calcolato sulla somma netta poiché quanto versato dalla società a titolo di imposta deve essere recuperato presso l'Erario, destinatario del relativo pagamento. Tale somma deve poi essere compensata con quella di €. 3.058,60, che costituisce il credito per le competenze di fine rapporto del ricorrente nei confronti della società resistente (documento n. 9 di parte ricorrente), senza tenere conto della somma calcolata dalla società a titolo di penale, pari a €. 37.666,60, non dovuta dal ricorrente per le ragioni dette, e cioè in conseguenza della nullità del patto, presupponendo la penale un patto valido ed efficace. Dunque il ricorrente deve essere condannato al pagamento a favore della società resistente della somma di €. 9.427,84 (€. 12.486,44 - €. 3.058,60). Tutte le altre questioni svolte restando assorbite dalla decisione in tal senso della controversia. La reciproca parziale soccombenza di entrambe le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali. La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente decidendo nella controversia n. 2001/24 R. G. LAV. promossa da contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni Controparte_2 contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
- accerta la nullità del patto di non concorrenza concluso fra le parti;
- condanna il ricorrente a restituire alla società resistente la somma di €. 9.427,84;
pagina 5 di 6 - rigetta tutte le altre domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 5.6.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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