TAR
Sentenza 10 marzo 2026
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02042/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 10/03/2026
N. 00489 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02042/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2042 del 2025, proposto da
Hotel Villa Rita di UI PI & C. S.n.c., UI PI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato EN LE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Comune di Capaccio Paestum, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e
Avellino, Ministero della Cultura in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento N. 02042/2025 REG.RIC.
del silenzio - rifiuto serbato dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e
Avellino sulla istanza del Sig. PI del 6.11.2014 e del 14.11.2025, per il rilascio di autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell'art. 3 L. 220/1957; nonché per la declaratoria dell'obbligo della Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno ed Avellino a provvedere sulla istanza del 6.11.2014 e del 14.11.2025, con atto espresso e motivato e, per l'effetto, di rilasciare la relativa autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell'art. 3
L. 220/1957
e la nomina di un Commissario ad Acta in caso di perdurante inerzia della Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno ed Avellino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Salvatore
Mezzacapo e uditi per le parti i difensori UC ND (avvocatura dello Stato) e
LE EN. Presenti, ai fini della pratica forense, il dott. Durante Leonardo M.,
e le dottoresse Cacciatore Claudia, La Rocca Monica, Pironti Federica L.M. In decisione;
FATTO e DIRITTO
Espone la odierna ricorrente di essere proprietaria di un terreno in Capaccio –
Paestum, via Nettuno n. 9, che ricade nella Zona di rispetto all'esterno della cinta muraria dell'antica Paestum (L. 220/1957) e che su tale area, da epoca ampiamente N. 02042/2025 REG.RIC.
antecedente la istituzione del vincolo, insistevano opere realizzate nel 1930, meglio descritte in ricorso. Rappresenta di aver poi nel corso degli anni realizzato alcuni lavori di ampliamento e modifica di consistenze (ad eccezione del rustico che non è stato mai interessato da alcun lavoro). In data 6.11.2014, ha presentato alla Soprintendenza
ABAP istanza per il rilascio di una autorizzazione, in sanatoria, ai sensi dell'art. 3 L.
220/1957, tuttora pendente, altresì segnalando che il Comune di Capaccio, con provvedimento prot. n. 3439/24, ha sollecitato la Soprintendenza per la definizione del relativo procedimento. Perdurando l'inerzia dell'amministrazione statale, in data
14.11.2025, ha quindi diffidato la Soprintendenza a definire il procedimento ed a pronunciarsi, sulla istanza, ex art. 3 L. 220/1957, con atto espresso e motivato.
Attesa l'inerzia di questa, ha dunque proposto il presente ricorso contro il silenzio – rifiuto di cui chiede l'annullamento, con decisione da rendersi ai sensi degli artt. 31 e
117 c.p.a.
Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione depositando memoria invero riferita, come si ricava dall'oggetto della prodotta relazione della Soprintendenza, a un “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. UI
PI. c/ Ministero della Cultura” e comunque in ogni caso non afferente l'oggetto del presente giudizio, più semplicemente sostanziantesi nell'accertamento della illegittimità dell'inerzia della intimata Amministrazione serbata con riguardo all'istanza - diffida alla medesima rivolta il 14 novembre 2025 con cui appunto si invita e diffida l'Amministrazione a definire il procedimento di sanatoria di cui alla originaria istanza del 6 novembre 2014, adottando un provvedimento espresso.
Tanto premesso, il presente ricorso, appunto rivolto avverso il silenzio – rifiuto serbato dall'Amministrazione sulla istanza di parte ricorrente, è fondato in doverosa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e va pertanto annullato l'avversato silenzio - rifiuto. N. 02042/2025 REG.RIC.
Ne consegue l'ordine all'amministrazione intimata di provvedere sull'istanza di cui sopra concludendo il proprio procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, impregiudicati ovviamente gli apprezzamenti alla stessa Amministrazione riservati quanto al merito del provvedimento da adottare.
Il Collegio si riserva la possibilità di nominare un commissario ad acta, in caso di ingiustificato protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione, su istanza della parte interessata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avversato silenzio – rifiuto e condanna la resistente Amministrazione alla conclusione del relativo procedimento con l'emanazione di un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza;
2) condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 700,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre
Iva e Cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Anna Saporito, Primo Referendario N. 02042/2025 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 10/03/2026
N. 00489 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02042/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2042 del 2025, proposto da
Hotel Villa Rita di UI PI & C. S.n.c., UI PI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato EN LE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Comune di Capaccio Paestum, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e
Avellino, Ministero della Cultura in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento N. 02042/2025 REG.RIC.
del silenzio - rifiuto serbato dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e
Avellino sulla istanza del Sig. PI del 6.11.2014 e del 14.11.2025, per il rilascio di autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell'art. 3 L. 220/1957; nonché per la declaratoria dell'obbligo della Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno ed Avellino a provvedere sulla istanza del 6.11.2014 e del 14.11.2025, con atto espresso e motivato e, per l'effetto, di rilasciare la relativa autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell'art. 3
L. 220/1957
e la nomina di un Commissario ad Acta in caso di perdurante inerzia della Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno ed Avellino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Salvatore
Mezzacapo e uditi per le parti i difensori UC ND (avvocatura dello Stato) e
LE EN. Presenti, ai fini della pratica forense, il dott. Durante Leonardo M.,
e le dottoresse Cacciatore Claudia, La Rocca Monica, Pironti Federica L.M. In decisione;
FATTO e DIRITTO
Espone la odierna ricorrente di essere proprietaria di un terreno in Capaccio –
Paestum, via Nettuno n. 9, che ricade nella Zona di rispetto all'esterno della cinta muraria dell'antica Paestum (L. 220/1957) e che su tale area, da epoca ampiamente N. 02042/2025 REG.RIC.
antecedente la istituzione del vincolo, insistevano opere realizzate nel 1930, meglio descritte in ricorso. Rappresenta di aver poi nel corso degli anni realizzato alcuni lavori di ampliamento e modifica di consistenze (ad eccezione del rustico che non è stato mai interessato da alcun lavoro). In data 6.11.2014, ha presentato alla Soprintendenza
ABAP istanza per il rilascio di una autorizzazione, in sanatoria, ai sensi dell'art. 3 L.
220/1957, tuttora pendente, altresì segnalando che il Comune di Capaccio, con provvedimento prot. n. 3439/24, ha sollecitato la Soprintendenza per la definizione del relativo procedimento. Perdurando l'inerzia dell'amministrazione statale, in data
14.11.2025, ha quindi diffidato la Soprintendenza a definire il procedimento ed a pronunciarsi, sulla istanza, ex art. 3 L. 220/1957, con atto espresso e motivato.
Attesa l'inerzia di questa, ha dunque proposto il presente ricorso contro il silenzio – rifiuto di cui chiede l'annullamento, con decisione da rendersi ai sensi degli artt. 31 e
117 c.p.a.
Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione depositando memoria invero riferita, come si ricava dall'oggetto della prodotta relazione della Soprintendenza, a un “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. UI
PI. c/ Ministero della Cultura” e comunque in ogni caso non afferente l'oggetto del presente giudizio, più semplicemente sostanziantesi nell'accertamento della illegittimità dell'inerzia della intimata Amministrazione serbata con riguardo all'istanza - diffida alla medesima rivolta il 14 novembre 2025 con cui appunto si invita e diffida l'Amministrazione a definire il procedimento di sanatoria di cui alla originaria istanza del 6 novembre 2014, adottando un provvedimento espresso.
Tanto premesso, il presente ricorso, appunto rivolto avverso il silenzio – rifiuto serbato dall'Amministrazione sulla istanza di parte ricorrente, è fondato in doverosa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e va pertanto annullato l'avversato silenzio - rifiuto. N. 02042/2025 REG.RIC.
Ne consegue l'ordine all'amministrazione intimata di provvedere sull'istanza di cui sopra concludendo il proprio procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, impregiudicati ovviamente gli apprezzamenti alla stessa Amministrazione riservati quanto al merito del provvedimento da adottare.
Il Collegio si riserva la possibilità di nominare un commissario ad acta, in caso di ingiustificato protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione, su istanza della parte interessata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avversato silenzio – rifiuto e condanna la resistente Amministrazione alla conclusione del relativo procedimento con l'emanazione di un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza;
2) condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 700,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre
Iva e Cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Anna Saporito, Primo Referendario N. 02042/2025 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO