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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 6699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6699 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.09.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 14285/2024
TRA
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ugo Parte_1 Odierna e Alfonso Leperino, presso il cui studio in Napoli alla via Fiorentini n. 61 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
(c.f. ), in persona del Direttore Generale p.t. ing. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Napoli, alla via Comunale del Principe n. 13/A, rappresentata e CP_2 difesa, giusta procura in calce alla memoria nonché delibera di incarico n. 75/2025, dall'avv. Arturo Testa (C.F. unitamente al quale elettivamente C.F._1 domicilia in Napoli alla via dei Mille n. 47; Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: inclusione nella base di calcolo delle ferie dell'indennità giornaliera di turno.
1 Con ricorso depositato in data 18.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di Cont lavorare alle dipendenze dalla convenuta come collaboratore professionale sanitario infermiere (D5); di lavorare in qualità di turnista secondo i turni così come emergenti dai cedolini paga allegati;
di percepire l'indennità di turno quale indennità collegata alla posizione e alle condizioni di lavoro, pari all'importo giornaliero di € 4,49 fino al mese di dicembre 2022 e successivamente di € 2,07. Tanto premesso, lamentando che la predetta indennità non è stata computata dalla Cont convenuta nella base di calcolo della retribuzione dovuta per il periodo feriale, come da cartellini marcatempo in atti;
evidenziando i caratteri della nozione europea di retribuzione;
rilevando che l'indennità giornaliera di turno è collegata all'esecuzione delle mansioni e correlata allo “status” personale e professionale del lavoratore, rientrando nella retribuzione normalmente e continuativamente percepita, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la nullità delle norme contrattuali nella parte in cui non includono l'indennità giornaliera di turno nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie e per l'effetto condannare l' CP_1
[...
[...] al pagamento dell'importo pari ad € 4,49 dal 1.6.2019 al 31 dicembre 2022 ex
[...] art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate a tale titolo per il periodo indicato e fino alla data di deposito del ricorso, oltre interessi legali. Nel resistere alla domanda, la ne ha dedotto l'inammissibilità e Controparte_1 l'infondatezza in fatto ed in diritto. La convenuta ha preliminarmente eccepito l'intervenuta parziale prescrizione del preteso credito, evidenziando che il primo valido atto interruttivo è individuabile nel deposito del ricorso giudiziario, rilevando l'estinzione per prescrizione di quanto maturato nel periodo antecedente al quinquennio. Ha poi rappresentato la legittimità, in base alla normativa di riferimento, dell'esclusione dell'indennità giornaliera di turno dal computo nella base di calcolo della retribuzione dovuta per i periodi di ferie;
ha evidenziato, in particolare che la natura compensativa della predetta indennità richiede l'effettività del disagio da compensare e, dunque, l'effettiva prestazione del servizio, non potendo dunque essere riconosciuta per i giorni di assenza dal servizio. Ha poi eccepito che l'omissione della parte variabile dalla retribuzione dovuta per i giorni di ferie, per essere illegittima, deve avere un certo peso proporzionato alla effettiva retribuzione dovuta nei giorni di presenza, in modo da dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto al riposo, circostanza non emergente nel caso di specie;
ha poi negato la sussistenza del nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate, assumendo che la voce retributiva in questione non si pone in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni né è correlato allo status personale e professionale;
ha in ogni caso eccepito in via subordinata che il computo debba tenere conto delle ferie effettivamente fruite e del limite annuo di 4 settimane pari a 28 giorni. 2 La parte ricorrente è – per come risulta pacifico in causa – inquadrata con profilo di collaboratore professionale sanitario - infermiere ed opera su tre turni lavorativi. La doglianza di cui al ricorso si fonda sul fatto che l'attuale computo della retribuzione feriale annuale non tiene conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del relativo trattamento economico, della cd. indennità giornaliera di turno. La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020; Cass. n. 25840/2024) ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura dell'indennità oggetto di causa e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni allo stesso affidate. L'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che:
“[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Sul punto, va precisato che l'importo dell'indennità esaminata ha subito una variazione per effetto del rinnovo del contratto collettivo nel corso del periodo lavorativo oggetto di questo giudizio, come evidenziato anche nell'atto introduttivo e di cui si è tenuto conto nel conteggio allegato. Premesso che l'emolumento in questione è previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Wi.), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, dal momento che “tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare”. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, si tratta con evidenza di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Wi.) con le mansioni svolte. Ne è conferma, d'altro canto, la rubrica dell'art. 86 del CCNL Sanità:
“Indennità per particolari condizioni di lavoro”, accezione che sta a sottolineare la stretta correlazione con il contenuto intrinseco del profilo professionale del lavoratore, in altri termini correlate allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). Considerato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, deve ritenersi che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, sia altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_1 EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite, previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata) (cfr. Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216, conf Cass 25840/2024). Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie. Per la dissuasività rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, quindi, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale, considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse. La Suprema Corte, a tale riguardo, ha chiarito che “… nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate…”. Ed inoltre “… che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita… conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 7589/2021)” (cfr. in motivazione Cass. ord n. 19991 del 2024). In definitiva, nella fattispecie in esame, devono ritenersi sussistenti i requisiti delineati dalla Suprema Corte affinché l'indennità sia inclusa nella retribuzione spettante nei giorni di ferie, all'esito di una verifica ex ante: 1) della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione o riduzione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse;
2) della pertinenza di tale compenso rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
3) della continuatività della sua erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile. 3 Come rilevato dalla pronuncia della Cassazione sez. lav. del 23/06/2022 n. 20216, il diritto europeo invocato da parte ricorrente si applica limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane (individuato dalla stessa parte convenuta in 28 giorni annuali). Per i giorni eccedenti tale durata minima, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, , C-341/15, punto 39), per cui la normativa Europea e i principi Persona_2 giurisprudenziali eurounitari sopra riportati non sono invocabili. Pertanto, per i giorni eccedenti la durata tutelata a livello europeo, non va riconosciuta la voce retributiva rivendicata, in quanto per gli stessi non si può procedere alla disapplicazione o all'annullamento del CCNL di categoria per contrasto col diritto UE, spettando agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione. 4 In conclusione, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione, per ciascun giorno di ferie fruite nei limiti di quattro settimane annue, di una retribuzione giornaliera comprensiva della indennità giornaliera di turno per l'importo di euro 4,49 dal 1.6.2019 al 31 dicembre 2022 e per l'importo di euro 2,07 per il periodo dall'1 gennaio Cont 2023; per l'effetto, va condannata l' convenuta ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri dell'indennità giornaliera di turno pari ad euro 4,49 dal 1.6.2019 al 31 dicembre 2022 e pari ad euro 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 e a corrispondere alla parte ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo indicato e sino al deposito del ricorso, oltre interessi legali.
5 Cont Quanto alla somma effettivamente dovuta, la convenuta ha, nel corso del processo con note del 4.2.2025, depositato un conteggio con individuazione della somma di euro 489,26, eventualmente dovuta in via subordinata in favore della parte ricorrente. Cont L ha, tuttavia, specificato che da tale somma va detratto l'importo relativo ai giorni eccedenti i 28 giorni annuali di ferie goduti, non essendo ipotizzabile per tali giorni procedere alla disapplicazione o all'annullamento del CCNL di categoria per contrasto col diritto UE. La stessa resistente ha, altresì, eccepito che il criterio di computo da seguire deve tener conto della somma delle voci retributive percepite nell'anno precedente quello in cui le ferie sono state godute, dividendo tale somma per le giornate lavorative e moltiplicando poi il risultato per i giorni di ferie fruiti nell'anno successivo, in quanto gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie, come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (cfr. note del 25.7.25). La parte ricorrente ha, tuttavia, eccepito l'inammissibilità delle contestazioni di parte resistente sul quantum, atteso il carattere generico della domanda (cfr. note del 17.9.25). Ebbene, rilevato che la parte ricorrente ha formulato una domanda di condanna generica e non ha accettato il contraddittorio sui criteri di determinazione delle somme, per i quali occorrerebbe un supplemento di indagine, non può procedersi alla determinazione della specifica somma dovuta.
6 L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta è poi infondata, atteso l'atto interruttivo del 23.5.24 allegato.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore inferiore a € 1.100,00, per come indicato dalla stessa parte ricorrente nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione, per ciascun giorno di ferie fruite nei limiti di quattro settimane annue, di una retribuzione giornaliera comprensiva della indennità giornaliera di turno per l'importo di euro 4,49 dal 1.6.2019 al 31 dicembre 2022 e per l'importo di euro 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023; Cont
- per l'effetto, condanna l' convenuta ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri dell'indennità giornaliera di turno pari ad euro 4,49 dal 1.6.2019 al 31 dicembre 2022 e pari ad euro 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 e a corrispondere alla parte ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo indicato e sino al deposito del ricorso (18 giugno 2024), oltre interessi legali;
Cont
- condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 321,00, oltre spese di contributo unificato (€ 21,50), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori di parte ricorrente. NAPOLI, 26/09/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.09.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 14285/2024
TRA
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ugo Parte_1 Odierna e Alfonso Leperino, presso il cui studio in Napoli alla via Fiorentini n. 61 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
(c.f. ), in persona del Direttore Generale p.t. ing. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Napoli, alla via Comunale del Principe n. 13/A, rappresentata e CP_2 difesa, giusta procura in calce alla memoria nonché delibera di incarico n. 75/2025, dall'avv. Arturo Testa (C.F. unitamente al quale elettivamente C.F._1 domicilia in Napoli alla via dei Mille n. 47; Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: inclusione nella base di calcolo delle ferie dell'indennità giornaliera di turno.
1 Con ricorso depositato in data 18.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di Cont lavorare alle dipendenze dalla convenuta come collaboratore professionale sanitario infermiere (D5); di lavorare in qualità di turnista secondo i turni così come emergenti dai cedolini paga allegati;
di percepire l'indennità di turno quale indennità collegata alla posizione e alle condizioni di lavoro, pari all'importo giornaliero di € 4,49 fino al mese di dicembre 2022 e successivamente di € 2,07. Tanto premesso, lamentando che la predetta indennità non è stata computata dalla Cont convenuta nella base di calcolo della retribuzione dovuta per il periodo feriale, come da cartellini marcatempo in atti;
evidenziando i caratteri della nozione europea di retribuzione;
rilevando che l'indennità giornaliera di turno è collegata all'esecuzione delle mansioni e correlata allo “status” personale e professionale del lavoratore, rientrando nella retribuzione normalmente e continuativamente percepita, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la nullità delle norme contrattuali nella parte in cui non includono l'indennità giornaliera di turno nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie e per l'effetto condannare l' CP_1
[...
[...] al pagamento dell'importo pari ad € 4,49 dal 1.6.2019 al 31 dicembre 2022 ex
[...] art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate a tale titolo per il periodo indicato e fino alla data di deposito del ricorso, oltre interessi legali. Nel resistere alla domanda, la ne ha dedotto l'inammissibilità e Controparte_1 l'infondatezza in fatto ed in diritto. La convenuta ha preliminarmente eccepito l'intervenuta parziale prescrizione del preteso credito, evidenziando che il primo valido atto interruttivo è individuabile nel deposito del ricorso giudiziario, rilevando l'estinzione per prescrizione di quanto maturato nel periodo antecedente al quinquennio. Ha poi rappresentato la legittimità, in base alla normativa di riferimento, dell'esclusione dell'indennità giornaliera di turno dal computo nella base di calcolo della retribuzione dovuta per i periodi di ferie;
ha evidenziato, in particolare che la natura compensativa della predetta indennità richiede l'effettività del disagio da compensare e, dunque, l'effettiva prestazione del servizio, non potendo dunque essere riconosciuta per i giorni di assenza dal servizio. Ha poi eccepito che l'omissione della parte variabile dalla retribuzione dovuta per i giorni di ferie, per essere illegittima, deve avere un certo peso proporzionato alla effettiva retribuzione dovuta nei giorni di presenza, in modo da dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto al riposo, circostanza non emergente nel caso di specie;
ha poi negato la sussistenza del nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate, assumendo che la voce retributiva in questione non si pone in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni né è correlato allo status personale e professionale;
ha in ogni caso eccepito in via subordinata che il computo debba tenere conto delle ferie effettivamente fruite e del limite annuo di 4 settimane pari a 28 giorni. 2 La parte ricorrente è – per come risulta pacifico in causa – inquadrata con profilo di collaboratore professionale sanitario - infermiere ed opera su tre turni lavorativi. La doglianza di cui al ricorso si fonda sul fatto che l'attuale computo della retribuzione feriale annuale non tiene conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del relativo trattamento economico, della cd. indennità giornaliera di turno. La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020; Cass. n. 25840/2024) ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura dell'indennità oggetto di causa e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni allo stesso affidate. L'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che:
“[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Sul punto, va precisato che l'importo dell'indennità esaminata ha subito una variazione per effetto del rinnovo del contratto collettivo nel corso del periodo lavorativo oggetto di questo giudizio, come evidenziato anche nell'atto introduttivo e di cui si è tenuto conto nel conteggio allegato. Premesso che l'emolumento in questione è previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Wi.), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, dal momento che “tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare”. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, si tratta con evidenza di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Wi.) con le mansioni svolte. Ne è conferma, d'altro canto, la rubrica dell'art. 86 del CCNL Sanità:
“Indennità per particolari condizioni di lavoro”, accezione che sta a sottolineare la stretta correlazione con il contenuto intrinseco del profilo professionale del lavoratore, in altri termini correlate allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). Considerato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, deve ritenersi che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, sia altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_1 EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite, previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata) (cfr. Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216, conf Cass 25840/2024). Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie. Per la dissuasività rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, quindi, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale, considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse. La Suprema Corte, a tale riguardo, ha chiarito che “… nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate…”. Ed inoltre “… che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita… conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 7589/2021)” (cfr. in motivazione Cass. ord n. 19991 del 2024). In definitiva, nella fattispecie in esame, devono ritenersi sussistenti i requisiti delineati dalla Suprema Corte affinché l'indennità sia inclusa nella retribuzione spettante nei giorni di ferie, all'esito di una verifica ex ante: 1) della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione o riduzione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse;
2) della pertinenza di tale compenso rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
3) della continuatività della sua erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile. 3 Come rilevato dalla pronuncia della Cassazione sez. lav. del 23/06/2022 n. 20216, il diritto europeo invocato da parte ricorrente si applica limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane (individuato dalla stessa parte convenuta in 28 giorni annuali). Per i giorni eccedenti tale durata minima, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, , C-341/15, punto 39), per cui la normativa Europea e i principi Persona_2 giurisprudenziali eurounitari sopra riportati non sono invocabili. Pertanto, per i giorni eccedenti la durata tutelata a livello europeo, non va riconosciuta la voce retributiva rivendicata, in quanto per gli stessi non si può procedere alla disapplicazione o all'annullamento del CCNL di categoria per contrasto col diritto UE, spettando agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione. 4 In conclusione, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione, per ciascun giorno di ferie fruite nei limiti di quattro settimane annue, di una retribuzione giornaliera comprensiva della indennità giornaliera di turno per l'importo di euro 4,49 dal 1.6.2019 al 31 dicembre 2022 e per l'importo di euro 2,07 per il periodo dall'1 gennaio Cont 2023; per l'effetto, va condannata l' convenuta ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri dell'indennità giornaliera di turno pari ad euro 4,49 dal 1.6.2019 al 31 dicembre 2022 e pari ad euro 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 e a corrispondere alla parte ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo indicato e sino al deposito del ricorso, oltre interessi legali.
5 Cont Quanto alla somma effettivamente dovuta, la convenuta ha, nel corso del processo con note del 4.2.2025, depositato un conteggio con individuazione della somma di euro 489,26, eventualmente dovuta in via subordinata in favore della parte ricorrente. Cont L ha, tuttavia, specificato che da tale somma va detratto l'importo relativo ai giorni eccedenti i 28 giorni annuali di ferie goduti, non essendo ipotizzabile per tali giorni procedere alla disapplicazione o all'annullamento del CCNL di categoria per contrasto col diritto UE. La stessa resistente ha, altresì, eccepito che il criterio di computo da seguire deve tener conto della somma delle voci retributive percepite nell'anno precedente quello in cui le ferie sono state godute, dividendo tale somma per le giornate lavorative e moltiplicando poi il risultato per i giorni di ferie fruiti nell'anno successivo, in quanto gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie, come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (cfr. note del 25.7.25). La parte ricorrente ha, tuttavia, eccepito l'inammissibilità delle contestazioni di parte resistente sul quantum, atteso il carattere generico della domanda (cfr. note del 17.9.25). Ebbene, rilevato che la parte ricorrente ha formulato una domanda di condanna generica e non ha accettato il contraddittorio sui criteri di determinazione delle somme, per i quali occorrerebbe un supplemento di indagine, non può procedersi alla determinazione della specifica somma dovuta.
6 L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta è poi infondata, atteso l'atto interruttivo del 23.5.24 allegato.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore inferiore a € 1.100,00, per come indicato dalla stessa parte ricorrente nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione, per ciascun giorno di ferie fruite nei limiti di quattro settimane annue, di una retribuzione giornaliera comprensiva della indennità giornaliera di turno per l'importo di euro 4,49 dal 1.6.2019 al 31 dicembre 2022 e per l'importo di euro 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023; Cont
- per l'effetto, condanna l' convenuta ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri dell'indennità giornaliera di turno pari ad euro 4,49 dal 1.6.2019 al 31 dicembre 2022 e pari ad euro 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 e a corrispondere alla parte ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo indicato e sino al deposito del ricorso (18 giugno 2024), oltre interessi legali;
Cont
- condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 321,00, oltre spese di contributo unificato (€ 21,50), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori di parte ricorrente. NAPOLI, 26/09/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante