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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 775 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 775/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GIUNTELLI ELISABETTA TERESA
e nato il [...] a [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. ORNATO MASSIMO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
con ricorso depositato telematicamente in data 04/03/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
104/2024 pubblicata il 17/04/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni all'1/03/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. i ricorrenti dichiarano di essere indipendenti ed economicamente autosufficienti e ritengono che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile: ciascuno di essi, pertanto, nulla richiede all'altro/a in proprio favore a tale titolo;
2. nessuna statuizione è necessaria con riferimento alla già casa coniugale, conformemente a quanto già indicato al punto 2 delle condizioni di separazione personale;
3. le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a regolare ogni rapporto patrimoniale e di aver già dato esecuzione alle condizioni della separazione personale e pertanto dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente connessa con l'intercorso rapporto matrimoniale;
4. spese legali compensate”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
BRINDISI (BR) il 16/11/1982, celebrato in Asti in data 16/09/2018, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 49, Parte II, Serie A, Anno 2018,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 07/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 775/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GIUNTELLI ELISABETTA TERESA
e nato il [...] a [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. ORNATO MASSIMO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
con ricorso depositato telematicamente in data 04/03/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
104/2024 pubblicata il 17/04/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni all'1/03/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. i ricorrenti dichiarano di essere indipendenti ed economicamente autosufficienti e ritengono che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile: ciascuno di essi, pertanto, nulla richiede all'altro/a in proprio favore a tale titolo;
2. nessuna statuizione è necessaria con riferimento alla già casa coniugale, conformemente a quanto già indicato al punto 2 delle condizioni di separazione personale;
3. le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a regolare ogni rapporto patrimoniale e di aver già dato esecuzione alle condizioni della separazione personale e pertanto dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente connessa con l'intercorso rapporto matrimoniale;
4. spese legali compensate”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
BRINDISI (BR) il 16/11/1982, celebrato in Asti in data 16/09/2018, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 49, Parte II, Serie A, Anno 2018,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 07/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.