Articolo 42 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
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25 agosto 1988
Art. 42. 1. Alla rubrica e al primo comma dell'articolo 281 di procedura penale le parole: "liberta' provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "rimessione in liberta'".
2. All'ultimo comma dello stesso articolo 281 dopo le parole: "il quinto" sono inserite le seguenti: ", il sesto".
Nota all'art. 42:
La rubrica e il testo vigente dell' art. 281 del codice di procedura penale , gia' sostituito dall' art. 16 della legge 12 agosto 1982, n. 532 , come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti:
"Art. 281 (Facolta' di impugnazione delle ordinanze sulla rimessione in liberta'). - Il pubblico ministero o l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla rimessione in liberta' emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore.
Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio il tribunale competente ai sensi dell'art. 263-ter.
Si applicano il quarto, il quinto il sesto e l'ultimo comma dell'art. 272-bis.
Entrata in vigore il 25 agosto 1988