CASS
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
Massime • 1
Il procedimento amministrativo di sottoposizione al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 ha carattere di specialità, essendo finalizzato alla prevenzione di reati ed al controllo di soggetti di elevata pericolosità sociale, sicché non vi è l'obbligo di dare comunicazione del suo avvio all'interessato ai sensi dell'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo unicamente configurabile, dopo l'emissione del decreto ministeriale, il diritto del detenuto ad ottenere dal Ministero della Giustizia il rilascio di copia degli atti prodromici che non siano coperti dal segreto di indagine, onde poter compiutamente esercitare la facoltà d'impugnazione mediante reclamo giurisdizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2024, n. 37519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37519 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
lette/septffe le conclusioni del PG coc,3,02-4.Q. 0-3 e;
e.«... covic Cv >o ryt e-r40 Gut x,..._icur4.0 Penale Sent. Sez. 1 Num. 37519 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 01/07/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo introdotto da RA GI avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. . In motivazione si sostiene la perdurante capacità del RA di mantenere contatti con l'organizzazione criminale ed in particolare si fa riferimento a: la particolare caratura mafiosa del RA, leader storico del gruppo dei Barcellonesi, ancora operativo nella zona tirrenica della provincia di Messina;
l'esistenza di attività investigative su tale gruppo mafioso anche recenti, con applicazione di misure cautelari nell'anno 2022; l'esistenza di un rapporto disciplinare del gennaio 2024. Inoltre, il Tribunale evidenzia che non vi è nullità del procedimento amministrativo per mancata comunicazione dell'avvio del medesimo, né può dirsi integrata una violazione del regime di accesso agli atti amministrativi di cui all'art.3 della legge n.241 del 1990. Si afferma, in sede valutativa, che le doglianze contenute nell'atto di reclamo non conducono ad una valutazione di insussistenza dei presupposti per l'adozione del regime differenziato. In particolare si evidenzia che una recente assoluzione del RA, per fatti associativi, è solo indicativa del fatto che la lunga sottoposizione al regime differenziato ha inibito in concreto i contatti con le persone rimaste libere, ma da ciò non può desumersi che la assenza di inibizioni avrebbe il medesimo effetto, non essendo mai intervenuto un percorso di reale revisione critica delle scelte passate. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - RA GI. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento amministrativo sfociato nella emissione del decreto ministeriale di proroga e vizio di motivazione della decisione impugnata. La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che: 2 a) erroneamente si è ritenuto ininfluente il deficit di contraddittorio relativo alla fase procedimentale, sia in rapporto alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento che in ragione del mancato accesso alle informazioni su cui si fondata la decisione ministeriale;
b) si tratta di violazioni di legge, in rapporto a quanto previsto dalla legge n.241 del 1990, posto che il destinatario della decisione sfavorevole non è stato posto in condizione di apprestare la propria difesa e di interloquire in modo efficace, né di conoscere i documenti acquisiti;
c) Il Tribunale ha citato un arresto della Corte Suprema di Cassazione non condivisibile o ormai superato. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio del procedimento sotto il concorrente profilo del vizio di motivazione, per non avere il Tribunale rilevato il deficit di effettività della difesa dovuto al fatto che i documenti posti a sostegno del provvedimento amministrativo sono stati depositati solo alcuni giorni prima dell'udienza innanzi al Tribunale, lì dove sarebbero serviti per redigere il ricorso (che viene - di
contro
- redatto senza conoscere gli atti posti a sostegno del decreto, atti non depositati in sede di notifica del decreto). Si cita, in particolare, l'articolo 6 della Convenzione Edu che ne risulterebbe violato. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione su punti decisivi. Si ritiene che la motivazione non abbia realizzato un percorso di asseverazione della attuale condizione di pericolosità del RA, limitandosi a rieditarne la biografia criminale. Sul tema si denunzia, quanto ai contenuti argomentativi del provvedimento di proroga della sottoposizione al regime differenziato, un contrasto di giurisprudenza tra arresti che richiedono un aliquid novi (al fine di giustificare il perdurante affievolimento di diritti fondamentali) e arresti che consentono di motivare la decisione di proroga anche in assenza di reali elementi di attualizzazione della condizione soggettiva di pericolosità. Si sollecita la trasmissione del fascicolo alle Sezioni Unite di questa Corte. 3 In ogni caso si evidenzia che il Tribunale non avrebbe motivato circa la evoluzione positiva della personalità del RA, aspetto su cui erano state fornite indicazioni in fatto. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Un primo aspetto del ricorso riguarda pretesi vizi del procedimento amministrativo - in punto di comunicazione del suo avvio e di accesso agli atti prodromici alla emissione del decreto -, di entità tale da riverberarsi su aspetti di carattere processuale (assenza di contraddittorio e di effettività della difesa) con conseguente nullità della decisione emessa dal Tribunale. Le risposte ai quesiti difensivi passano per una ricognizione in diritto e per una verifica in fatto. In diritto occorre ricordare che la procedura prevista dal legislatore all'articolo 41bis ord. pen è una procedura «mista» nel senso che ad una prima fase squisitamente amministrativa (emissione del decreto di sottoposizione o di proroga da parte del Ministro della giustizia, sulla base dei parametri indicati dalla legge) fa seguito una procedura giurisdizionale su istanza di parte (il reclamo innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma e l'eventuale ricorso per cassazione). 3.1.1 La fase amministrativa, pur dovendosi parametrare alle condizioni di legge - sul piano sostanziale - descritte nel testo dell'art. 41 bis non ha una precisa formalizzazione procedimentale e da sempre si è ritenuto, negli arresti sul tema, di dover fare riferimento, quale 'statuto regolativo' alla legge sul procedimento amministrativo numero 241 del 1990. Nelle poche decisioni di questa Corte oggetto di massimazione si è affermato, in particolare, che l'interessato non ha diritto alla comunicazione dell'avvio del procedimento (v. Sez. I n. 98 del 2012, rv 252061, secondo cui il procedimento amministrativo all'esito del quale è emanato il decreto di applicazione o conferma del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge n. 354 del 1975 non prevede la comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 legge n. 241 del 1990, sia perché, essendo il provvedimento diretto alla repressione della criminalità, la comunicazione dell'avvio del procedimento - che presuppone la facoltà dell'interessato di accesso agli atti - è esclusa dal divieto 4 posto dal regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al relativo diritto, sia perché l'attività interna svolta dall'Amministrazione ha natura prodromica e si concretizza direttamente con il provvedimento ministeriale che è soggetto a reclamo, a seguito del quale si instaura un procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale l'interessato può svolgere tutta l'attività necessaria alla propria difesa;
v. anche Sez. I n. 2658 del 2005, rv 230548). Al tempo stesso, una decisione che pare andare nel senso della conoscibilità degli atti posti a fondamento del decreto ministeriale di applicazione del 41bis è rappresentata da Sez. I n. 39803 del 2005, rv 232946, ma in tale decisione si specifica che il diritto ad estrarre copia degli atti posti a fondamento del decreto ministeriale, presenti nel fascicolo, è garantito solo in sede giurisdizionale, una volta fissata l'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza. 3.1.2 Dopo l'anno 2012 sul tema dell'avvio del procedimento non risultano nuove decisioni massimate, il che di regola porta a ritenere che non vi siano stati arresti di segno contrario, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente. In ogni caso va ribadito in modo espresso siffatto orientamento, sia pure con le precisazioni che seguono. Ad avviso del Collegio la ragione per cui non va ritenuto applicabile l'art. 7 della legge n.241 del 1990 (comunicazione di avvio) alla particolare procedura amministrativa che porta alla emissione del decreto di sottoposizione al o proroga del regime differenziato di cui all'art.41 bis ord. pen. sta nella forte connotazione di specialità di siffatto procedimento, teso - in via generale - al controllo di forme di elevata pericolosità sociale (anche in tema di prevenzione è pacifico approdo quello secondo cui detta disposizione non si applica ai procedimenti che hanno disciplina speciale e derogatoria come quelli disciplinati dalle leggi speciali in tema di prevenzione, vedi Sez. III n. 21405 del 7.4.2005, rv231982). In altre parole, la forte connotazione di specialità di un procedimento amministrativo sui generis che vede l'emissione di un atto da parte del vertice della amministrazione, con posteriore controllo giurisdizionale, allo scopo di contrastare il pericolo di trasmissione di ordini o informazioni tra l'interno e l'esterno del carcere sostiene la deroga al generale principio di cui all'articolo 7 della legge sul procedimento amministrativo. Il destinatario può conoscere l'atto solo con la sua emissione. 5 3.1.3 Diverso è il tema che riguarda la conoscibilità degli atti prodromici, una volta emesso il Decreto Ministeriale. Qui la disciplina legislativa finisce, effettivamente, con il sovrapporsi alla disciplina processualpenalistica, atteso che una volta emesso il Decreto è necessario fornire al soggetto sottoposto una facoltà di reclamo giurisdizionale in termini effettivi e non meramente simbolici. Come è noto, dalla notifica al difensore (già prevista dalla Circolare DAP del 2003), se posteriore a quella fatta al detenuto, decorre il termine per proporre reclamo ma - di regola - la Amministrazione non deposita copia degli atti prodromici prima della avvenuta proposizione del reclamo ed in questo risiede la doglianza difensiva oggi alla attenzione del Collegio. Si impugna conoscendo l'atto ma non anche tutte le fonti conoscitive poste a monte. 3.1.4 Su questo aspetto, di recente, questa Prima Sezione è però intervenuta con la sentenza (non massimata) numero 6236 del 2022, ric. De Feo. In detto arresto si è ritenuta - in astratto - meritevole di tutela la esigenza difensiva di ottenere copia degli 'atti prodromici' immediatamente dopo la notifica del Decreto di sottoposizione (o di proroga), lì dove non si tratti di atti coperti dal segreto di indagine (ai sensi dell'art. 24 della legge n.241 del 1990) posto che si tratta di atti funzionali al compiuto esercizio della facoltà di impugnazione. Tuttavia si è anche precisato - in detto arresto - che la richiesta di copia va rivolta al detentore degli atti, ossia al Ministero della Giustizia e solo in caso di diniego può porsi una questione di Ineffettività 1 del diritto di difesa, da valutarsi in concreto. Si ritiene, pertanto, di aderire a siffatto orientamento, da cui deriva - nel caso di specie - la genericità dei primi due motivi di ricorso, atteso che il ricorrente ragiona esclusivamente 'in astratto' (sull'attuale quadro normativo) ma non dimostra di aver chiesto copia degli atti al competente Ministero e di aver ottenuto un diniego. Si tratta di un profilo in fatto che rende generica la doglianza. 3.211 terzo motivo è infondato. 3.2.1 Va ricordato che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) . 6 Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione. Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha compiutamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il Rai ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti in esecuzione. 3.2.2 Tale pericolo è stato rapportato, in primis, al ruolo di vertice svolto nell'ambito della organizzazione mafiosa, il cui profilo operativo non può dirsi neutralizzato, in ragione delle considerazioni espresse dal Tribunale e tratte da dari storici oggettivi. A ciò si è aggiunta la considerazione dell'assenza di 'reali' indicatori di abbandono di logiche di appartenenza al sodalizio, il che determina - sul piano logico - la persistenza del pericolo di riattivazione di canali di collegamento con l'esterno. 3.2.3 Va altresì precisato, sul piano dell'inquadramento in diritto, che la misura «trattamentale» - di cui all'art. 41 bis ord.pen. - realizza particolari finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809, in riferimento alla immutata natura preventiva della misura in parola, pure a seguito delle modifiche apportate con legge n.94 del 15 luglio 2009), tese alla inibizione di contatti con il contesto criminale di provenienza. La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni. La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribadita - in modo significativo - dalla stessa Corte Edu, nel noto caso ZA
contro
Italia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par. 150) che : [..] La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive - del regime carcerario speciale 7 in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr. paragrafo 146 sopra) [..] . 3.2.4 Trattasi di finalità di per sè ritenuta - dalla stessa Corte di Strasburgo - non in contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto posto in detenzione e il contesto criminale di provenienza. Sempre nella citata decisione ZA
contro
Italia si ribadisce - al par. 147 della sentenza - la compatibilità tra il modello differenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all'art. 3 Conv., sempre che sia presente adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazione e proroga : [..] La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all'art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l'imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3 neppure quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, Enea, citata sopra;
Argenti, citato sopra;
Campisi v. Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e Paolello c. Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare se l'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art.41 bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso, che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo o l'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citata sopra, § 64; Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e Paolello, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, RE NC c. Francia [GC], n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) [..]. 3.3 Resta pertanto confermata e condivisa la tesi secondo cui in sede di applicazione o di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presupporrebbe l'individuazione di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo medesimo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario. Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. 8 Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto, nell'ambito della quale indubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo ritenuto sussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre, Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713). Ciò consente di ritenere del tutto adeguato il giudizio formulato dal Tribunale, in ragione della intensità del ruolo svolto, in passato, dall'attuale ricorrente nel contesto criminale, in una con l'assenza di indicatori di ravvedimento. Ciò sostiene la necessità di proroga della misura trattamentale, per tutte le ragioni sinora esposte. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso il 1 luglio 2024 Il Consigliere estensore sidente
lette/septffe le conclusioni del PG coc,3,02-4.Q. 0-3 e;
e.«... covic Cv >o ryt e-r40 Gut x,..._icur4.0 Penale Sent. Sez. 1 Num. 37519 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 01/07/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo introdotto da RA GI avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. . In motivazione si sostiene la perdurante capacità del RA di mantenere contatti con l'organizzazione criminale ed in particolare si fa riferimento a: la particolare caratura mafiosa del RA, leader storico del gruppo dei Barcellonesi, ancora operativo nella zona tirrenica della provincia di Messina;
l'esistenza di attività investigative su tale gruppo mafioso anche recenti, con applicazione di misure cautelari nell'anno 2022; l'esistenza di un rapporto disciplinare del gennaio 2024. Inoltre, il Tribunale evidenzia che non vi è nullità del procedimento amministrativo per mancata comunicazione dell'avvio del medesimo, né può dirsi integrata una violazione del regime di accesso agli atti amministrativi di cui all'art.3 della legge n.241 del 1990. Si afferma, in sede valutativa, che le doglianze contenute nell'atto di reclamo non conducono ad una valutazione di insussistenza dei presupposti per l'adozione del regime differenziato. In particolare si evidenzia che una recente assoluzione del RA, per fatti associativi, è solo indicativa del fatto che la lunga sottoposizione al regime differenziato ha inibito in concreto i contatti con le persone rimaste libere, ma da ciò non può desumersi che la assenza di inibizioni avrebbe il medesimo effetto, non essendo mai intervenuto un percorso di reale revisione critica delle scelte passate. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - RA GI. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento amministrativo sfociato nella emissione del decreto ministeriale di proroga e vizio di motivazione della decisione impugnata. La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che: 2 a) erroneamente si è ritenuto ininfluente il deficit di contraddittorio relativo alla fase procedimentale, sia in rapporto alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento che in ragione del mancato accesso alle informazioni su cui si fondata la decisione ministeriale;
b) si tratta di violazioni di legge, in rapporto a quanto previsto dalla legge n.241 del 1990, posto che il destinatario della decisione sfavorevole non è stato posto in condizione di apprestare la propria difesa e di interloquire in modo efficace, né di conoscere i documenti acquisiti;
c) Il Tribunale ha citato un arresto della Corte Suprema di Cassazione non condivisibile o ormai superato. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio del procedimento sotto il concorrente profilo del vizio di motivazione, per non avere il Tribunale rilevato il deficit di effettività della difesa dovuto al fatto che i documenti posti a sostegno del provvedimento amministrativo sono stati depositati solo alcuni giorni prima dell'udienza innanzi al Tribunale, lì dove sarebbero serviti per redigere il ricorso (che viene - di
contro
- redatto senza conoscere gli atti posti a sostegno del decreto, atti non depositati in sede di notifica del decreto). Si cita, in particolare, l'articolo 6 della Convenzione Edu che ne risulterebbe violato. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione su punti decisivi. Si ritiene che la motivazione non abbia realizzato un percorso di asseverazione della attuale condizione di pericolosità del RA, limitandosi a rieditarne la biografia criminale. Sul tema si denunzia, quanto ai contenuti argomentativi del provvedimento di proroga della sottoposizione al regime differenziato, un contrasto di giurisprudenza tra arresti che richiedono un aliquid novi (al fine di giustificare il perdurante affievolimento di diritti fondamentali) e arresti che consentono di motivare la decisione di proroga anche in assenza di reali elementi di attualizzazione della condizione soggettiva di pericolosità. Si sollecita la trasmissione del fascicolo alle Sezioni Unite di questa Corte. 3 In ogni caso si evidenzia che il Tribunale non avrebbe motivato circa la evoluzione positiva della personalità del RA, aspetto su cui erano state fornite indicazioni in fatto. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Un primo aspetto del ricorso riguarda pretesi vizi del procedimento amministrativo - in punto di comunicazione del suo avvio e di accesso agli atti prodromici alla emissione del decreto -, di entità tale da riverberarsi su aspetti di carattere processuale (assenza di contraddittorio e di effettività della difesa) con conseguente nullità della decisione emessa dal Tribunale. Le risposte ai quesiti difensivi passano per una ricognizione in diritto e per una verifica in fatto. In diritto occorre ricordare che la procedura prevista dal legislatore all'articolo 41bis ord. pen è una procedura «mista» nel senso che ad una prima fase squisitamente amministrativa (emissione del decreto di sottoposizione o di proroga da parte del Ministro della giustizia, sulla base dei parametri indicati dalla legge) fa seguito una procedura giurisdizionale su istanza di parte (il reclamo innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma e l'eventuale ricorso per cassazione). 3.1.1 La fase amministrativa, pur dovendosi parametrare alle condizioni di legge - sul piano sostanziale - descritte nel testo dell'art. 41 bis non ha una precisa formalizzazione procedimentale e da sempre si è ritenuto, negli arresti sul tema, di dover fare riferimento, quale 'statuto regolativo' alla legge sul procedimento amministrativo numero 241 del 1990. Nelle poche decisioni di questa Corte oggetto di massimazione si è affermato, in particolare, che l'interessato non ha diritto alla comunicazione dell'avvio del procedimento (v. Sez. I n. 98 del 2012, rv 252061, secondo cui il procedimento amministrativo all'esito del quale è emanato il decreto di applicazione o conferma del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge n. 354 del 1975 non prevede la comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 legge n. 241 del 1990, sia perché, essendo il provvedimento diretto alla repressione della criminalità, la comunicazione dell'avvio del procedimento - che presuppone la facoltà dell'interessato di accesso agli atti - è esclusa dal divieto 4 posto dal regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al relativo diritto, sia perché l'attività interna svolta dall'Amministrazione ha natura prodromica e si concretizza direttamente con il provvedimento ministeriale che è soggetto a reclamo, a seguito del quale si instaura un procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale l'interessato può svolgere tutta l'attività necessaria alla propria difesa;
v. anche Sez. I n. 2658 del 2005, rv 230548). Al tempo stesso, una decisione che pare andare nel senso della conoscibilità degli atti posti a fondamento del decreto ministeriale di applicazione del 41bis è rappresentata da Sez. I n. 39803 del 2005, rv 232946, ma in tale decisione si specifica che il diritto ad estrarre copia degli atti posti a fondamento del decreto ministeriale, presenti nel fascicolo, è garantito solo in sede giurisdizionale, una volta fissata l'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza. 3.1.2 Dopo l'anno 2012 sul tema dell'avvio del procedimento non risultano nuove decisioni massimate, il che di regola porta a ritenere che non vi siano stati arresti di segno contrario, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente. In ogni caso va ribadito in modo espresso siffatto orientamento, sia pure con le precisazioni che seguono. Ad avviso del Collegio la ragione per cui non va ritenuto applicabile l'art. 7 della legge n.241 del 1990 (comunicazione di avvio) alla particolare procedura amministrativa che porta alla emissione del decreto di sottoposizione al o proroga del regime differenziato di cui all'art.41 bis ord. pen. sta nella forte connotazione di specialità di siffatto procedimento, teso - in via generale - al controllo di forme di elevata pericolosità sociale (anche in tema di prevenzione è pacifico approdo quello secondo cui detta disposizione non si applica ai procedimenti che hanno disciplina speciale e derogatoria come quelli disciplinati dalle leggi speciali in tema di prevenzione, vedi Sez. III n. 21405 del 7.4.2005, rv231982). In altre parole, la forte connotazione di specialità di un procedimento amministrativo sui generis che vede l'emissione di un atto da parte del vertice della amministrazione, con posteriore controllo giurisdizionale, allo scopo di contrastare il pericolo di trasmissione di ordini o informazioni tra l'interno e l'esterno del carcere sostiene la deroga al generale principio di cui all'articolo 7 della legge sul procedimento amministrativo. Il destinatario può conoscere l'atto solo con la sua emissione. 5 3.1.3 Diverso è il tema che riguarda la conoscibilità degli atti prodromici, una volta emesso il Decreto Ministeriale. Qui la disciplina legislativa finisce, effettivamente, con il sovrapporsi alla disciplina processualpenalistica, atteso che una volta emesso il Decreto è necessario fornire al soggetto sottoposto una facoltà di reclamo giurisdizionale in termini effettivi e non meramente simbolici. Come è noto, dalla notifica al difensore (già prevista dalla Circolare DAP del 2003), se posteriore a quella fatta al detenuto, decorre il termine per proporre reclamo ma - di regola - la Amministrazione non deposita copia degli atti prodromici prima della avvenuta proposizione del reclamo ed in questo risiede la doglianza difensiva oggi alla attenzione del Collegio. Si impugna conoscendo l'atto ma non anche tutte le fonti conoscitive poste a monte. 3.1.4 Su questo aspetto, di recente, questa Prima Sezione è però intervenuta con la sentenza (non massimata) numero 6236 del 2022, ric. De Feo. In detto arresto si è ritenuta - in astratto - meritevole di tutela la esigenza difensiva di ottenere copia degli 'atti prodromici' immediatamente dopo la notifica del Decreto di sottoposizione (o di proroga), lì dove non si tratti di atti coperti dal segreto di indagine (ai sensi dell'art. 24 della legge n.241 del 1990) posto che si tratta di atti funzionali al compiuto esercizio della facoltà di impugnazione. Tuttavia si è anche precisato - in detto arresto - che la richiesta di copia va rivolta al detentore degli atti, ossia al Ministero della Giustizia e solo in caso di diniego può porsi una questione di Ineffettività 1 del diritto di difesa, da valutarsi in concreto. Si ritiene, pertanto, di aderire a siffatto orientamento, da cui deriva - nel caso di specie - la genericità dei primi due motivi di ricorso, atteso che il ricorrente ragiona esclusivamente 'in astratto' (sull'attuale quadro normativo) ma non dimostra di aver chiesto copia degli atti al competente Ministero e di aver ottenuto un diniego. Si tratta di un profilo in fatto che rende generica la doglianza. 3.211 terzo motivo è infondato. 3.2.1 Va ricordato che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) . 6 Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione. Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha compiutamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il Rai ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti in esecuzione. 3.2.2 Tale pericolo è stato rapportato, in primis, al ruolo di vertice svolto nell'ambito della organizzazione mafiosa, il cui profilo operativo non può dirsi neutralizzato, in ragione delle considerazioni espresse dal Tribunale e tratte da dari storici oggettivi. A ciò si è aggiunta la considerazione dell'assenza di 'reali' indicatori di abbandono di logiche di appartenenza al sodalizio, il che determina - sul piano logico - la persistenza del pericolo di riattivazione di canali di collegamento con l'esterno. 3.2.3 Va altresì precisato, sul piano dell'inquadramento in diritto, che la misura «trattamentale» - di cui all'art. 41 bis ord.pen. - realizza particolari finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809, in riferimento alla immutata natura preventiva della misura in parola, pure a seguito delle modifiche apportate con legge n.94 del 15 luglio 2009), tese alla inibizione di contatti con il contesto criminale di provenienza. La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni. La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribadita - in modo significativo - dalla stessa Corte Edu, nel noto caso ZA
contro
Italia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par. 150) che : [..] La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive - del regime carcerario speciale 7 in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr. paragrafo 146 sopra) [..] . 3.2.4 Trattasi di finalità di per sè ritenuta - dalla stessa Corte di Strasburgo - non in contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto posto in detenzione e il contesto criminale di provenienza. Sempre nella citata decisione ZA
contro
Italia si ribadisce - al par. 147 della sentenza - la compatibilità tra il modello differenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all'art. 3 Conv., sempre che sia presente adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazione e proroga : [..] La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all'art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l'imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3 neppure quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, Enea, citata sopra;
Argenti, citato sopra;
Campisi v. Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e Paolello c. Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare se l'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art.41 bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso, che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo o l'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citata sopra, § 64; Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e Paolello, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, RE NC c. Francia [GC], n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) [..]. 3.3 Resta pertanto confermata e condivisa la tesi secondo cui in sede di applicazione o di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presupporrebbe l'individuazione di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo medesimo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario. Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. 8 Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto, nell'ambito della quale indubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo ritenuto sussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre, Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713). Ciò consente di ritenere del tutto adeguato il giudizio formulato dal Tribunale, in ragione della intensità del ruolo svolto, in passato, dall'attuale ricorrente nel contesto criminale, in una con l'assenza di indicatori di ravvedimento. Ciò sostiene la necessità di proroga della misura trattamentale, per tutte le ragioni sinora esposte. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso il 1 luglio 2024 Il Consigliere estensore sidente