Sentenza 24 novembre 2016
Massime • 1
L'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Nella specie, il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova unitamente alla sentenza di patteggiamento, pronunciata nell'udienza successiva. In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, pur riconoscendo la fondatezza in astratto delle deduzioni relative al rigetto della predetta istanza).
Commentario • 1
- 1. Il patteggiamentohttps://www.studiocataldi.it/
Il patteggiamento (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle parti") è un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss. Il patteggiamento: cos'è Tempo della richiesta di patteggiamento L'accordo delle parti Esempio di patteggiamento Poteri del giudice e decisione Giurisprudenza Il patteggiamento: cos'è Il patteggiamento consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare. Come recita il primo comma dell'art. 444: "L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2016, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2016 |
Testo completo
02525-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1607/2016 ANTONIO SETTEMBRE -Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.4446/2016 FRANCESCA MORELLI - CA IS ROBERTO AMATORE UMBERTO IG SCOTTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR SS nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/11/2015 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Mano Fraicell. per l'iranistalité del Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Viene proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi degli artt.444 ss.c.p.p. dal GIP del Tribunale di Alessandria nei confronti di ET MA e ET SA.
2. Il ricorrente, ET MA, impugna la sentenza, che ha applicato nei suoi confronti la pena di mesi nove di reclusione, in considerazione della sua connessione con l'ordinanza emessa nel corso dell'udienza del 1.10.15, che contestualmente impugna, di rigetto della richiesta di ammissione all'istituto della messa alla prova.
2.1. Si premette che le imputazioni mosse al ricorrente sono di violazione degli artt. 582, 583 co.2 n.1 e 585 co.1 c.p. ( capo 1) e art. 612 co.1 e 2 e 339 co.1 c.p. ( capo 2). Indiscutibile l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione della messa alla prova con riguardo al secondo reato. Quanto al primo, vi sarebbe analoga possibilità ove si tenesse conto della pena massima edittale per il reato base senza tenere conto degli aumenti di pena per le circostanze aggravanti, ancorchè ad effetto speciale.
3. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte in cui chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorrente ha depositato, in data 9.11.16, una memoria in cui, a sostegno degli argomenti del ricorso, fa riferimento ai principi affermati dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 33216 del 31/03/2016 Rv. 267237 e n. 36272 del 31/03/2016 Rv. 267238 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I temi trattati nel ricorso sono stati oggetto delle recenti sentenze delle Sezioni Unite, sopra citate, che, prendendo posizione in ordine a conflitti interpretativi verificatisi nella giurisprudenza di legittimità, ha affermato i seguenti principi: L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464- quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova. - Ai fini dell'individuazione dei reati ai quali astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo 1 в contenuto all'art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie- base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
2. Al riconoscimento della fondatezza del ricorso osta, tuttavia, la constatazione che, dopo avere presentato istanza di messa alla prova, rigettata dal GUP con ordinanza dell'1.10.15, alla successiva udienza del 19.11.15 l'imputato ha presentato richiesta di applicazione della pena di mesi nove di reclusione, senza benefici, ed il giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art.444 c.p.p. recependo l'accordo delle parti.
2.1. E' stato affermato, con riferimento alla natura giuridica del patteggiamento, che "La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere modificato unilateralmente ne' revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l'accordo, non è più consentito alle parti e, quindi, anche al pubblico ministero - prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all'applicazione e comparazione delle circostanze, all'entità e modalità di applicazione della pena. In tale ambito, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti" (Sez. 6, n. 3429 del 03/11/1998 Rv. 212679) e su tale linea interpretativa si è attestata la giurisprudenza di legittimità, fra cui val la pena di citare: Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012 Rv. 254371 "In tema di patteggiamento, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione" Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 Rv. 215467 "In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) alla applicazione delle circostanze ed alla entità e conversione della pena, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti" Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002 Rv. 222959 "In tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione".
2.2. Va, altresì, ricordato che l'applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. In tal senso Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010 Rv. 247539 "È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l'accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione, in quanto l'applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato". (Conformi, Sez. 2 del 14 gennaio 2009, n. 5240, non massimata;
Sez. 3,n. 39193 del 18/06/2014 Rv. 260392).
3. L'esame dei principi esposti induce ad affermare che non è possibile dolersi del mancato accoglimento dell'istanza di messa alla prova qualora l'ordinanza di rigetto sia seguita dalla pronuncia di una sentenza di patteggiamento, in cui l'accordo fra le parti prescinde da tale istituto.
3.1. In tal senso, il ricorso proposto nell'interesse di ET MA è infondato e deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso il 24 ottobre 2016 Il Presidente A Antonio serven Il Consigliere estensore NORRTATA IN CANCELLERIA Francesca Morelli add 18 GEN 2017 uxay IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela La ubge 3