Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2016, n. 2525
CASS
Sentenza 24 novembre 2016

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Nella specie, il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova unitamente alla sentenza di patteggiamento, pronunciata nell'udienza successiva. In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, pur riconoscendo la fondatezza in astratto delle deduzioni relative al rigetto della predetta istanza).

Commentario1

  • 1Il patteggiamento
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    Il patteggiamento (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle parti") è un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss. Il patteggiamento: cos'è Tempo della richiesta di patteggiamento L'accordo delle parti Esempio di patteggiamento Poteri del giudice e decisione Giurisprudenza Il patteggiamento: cos'è Il patteggiamento consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare. Come recita il primo comma dell'art. 444: "L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2016, n. 2525
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2525
Data del deposito : 24 novembre 2016

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