Articolo 21 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 marzo 2017
Art. 21. Sostanze ammesse 1. E' consentito vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea.
Entrata in vigore il 1 marzo 2017