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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 276/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UG ADRIANA, Presidente
GE DO, AT
GRILLO CONCETTA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 704/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo - Via N. Fabrizi 96010 Priolo Gargallo SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1425 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, assistito e difeso dalla dott.ssa Difensore_1 impugna l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe, relativo alla imposta IMU anno 2019, notificato dal Comune di Priolo Gargallo il 31/03/2015.
Il ricorrente deduce, l'illegittima applicazione dell'IMU su di una porzione di terreno edificabile ricadente in zona D1, in quanto l'area edificabile è sottoposta a vincoli di inedificabilità assoluta, previsti sia dalla
Legge Regionale del 06/04/1996, sia dallo stesso Ente Comunale nel proprio PRG all'art. 62 rubricato - boschi e fasce forestali;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese.
Il Comune di Priolo Gargallo, costituito in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal contribuente ed evidenzia l'inammissibilità del ricorso per mancata prova del deposito del file “eml” del ricorso notificato all'ente comunale;
chiede il rigetto del ricorso.
La causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente per aver omesso di depositare il file “eml”
è infondata, in quanto il deposito delle ricevute di consegna e accettazione del ricorso depositate in primo grado, giustificano l'avvenuta regolare consegna del ricorso all'ente comunale che risulta costituito in giudizio.
Con la costituzione in giudizio dell'Ente comunale, è stato sanato qualsivoglia vizio di inammissibilità, ex art. 156 c.p.c..
Il ricorrente lamenta che il terreno è adiacente alla zona boschiva di estensione superiore ai 10 ettari protetta e tutelata dalla Legge Regionale, dove sono vietate nuove costruzioni entro una zona di rispetto detta "fascia forestale" pari a 200 metri dal limite esterno della zona medesima;
l'aver considerato area edificabile, - il terreno censito al foglio 84 particelle 242, 240, 1380, 1381, 1382 e parte delle particelle 1377, e 1374, - in presenza di vincolo di inedificabilità assoluta, impedisce al proprietario di esercitare una facoltà rientrante nel diritto di proprietà, lo jus edificandi, rendendo l'intera area non assoggettabile al pagamento di tributi.
Le doglianze del contribuente sono prive di pregio e vanno rigettate.
l Collegio intende richiamare il condiviso e consolidato principio di legittimità, espresso dalla Corte di
Cassazione in tema di ICI, applicabile anche all'IMU, in ragione della forte omogeneità strutturale dei tributi.
Secondo il principio di imponibilità dell'area edificabile, per il solo fatto del inserimento dell'area, come tale nel PRG, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi, trova un limite nella presenza di vincoli di carattere paesaggistico. Per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità, sebbene non esclusa da vincoli specifici, incide unicamente sul valore venale delle stesse in ragione delle concrete potenzialità edificatorie. Non sussiste invece tale stima, in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale. Nel rapporto tra PRG e piano paesaggistico regionale, deve essere riconosciuta
"assoluta prevalenza” delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale, comunque denominato, sulla pianificazione urbanistica comunale. Ne consegue che, la presenza sull'area di vincoli di destinazione influisce unicamente sulla maggiore o minore potenzialità edificatoria, ma non sulla natura edificabile ex se dell'area ai fini tributari. Mentre, nella ipotesi in cui l'area, anche quando edificabile secondo il PRG, la cui valutazione complessiva dell'area, è integrata con lo strumento di pianificazione paesaggistica ed ambientale regionale, tale vincolo rende inedificabile l'area, e quindi, non tassabile.
l principale riferimento normativo a sostegno di quest'ultima impotesi va individuato nel Codice dei beni culturali e dell'ambiente di cui al D. LGS N. 42/2004 che all'art. 145 comma 3, dispone: Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.
Ciò posto, nel caso di specie, l'accertamento emesso dal comune riguarda un appezzamento di terreno sito nel Territorio comunale di Priolo Gargallo in Indirizzo_1, censito in catasto al foglio X, particelle N. 240, 242, 1374, 1377, 1380, 1381 e 1382, inserito nello strumento urbanistico comunale vigente (PRG) come area edificabile, ricadente in zona D1 – Grandi Industrie – con valore venale determinato in € 14,00/ mq. Il Comune ha prodotto la classificazione urbanistica, e dal Certificato di destinazione urbanistica, prot. n. 18438 del 20 maggio 2025, rilasciato dal Settore VIII – Urbanistica del Comune di Priolo Gargallo, risulta che le particelle catastali contenute nell'atto di accertamento sono interamente ricomprese nella zona D1, corrispondente ad “ aree destinate dal Piano ASI alla grande industria” . E tale classificazione è rimasta attuale e operante senza alcuna modifica normativa ed edificatoria. Il Comune ha prodotto una perizia tecnica redatta dall'Ufficio comunale, richiamando l'art. 37 delle N.T.A. del P.R.G., evidenziando che, “ pur sussistendo un vincolo paesaggistico legato alla fascia di rispetto boschiva di 200 metri, lo stesso non determina una inedificabilità assoluta, bensì una riduzione della potenzialità edificatoria, che non annulla il diritto edificatorio ma lo limita quantitativamente. La relazione peritale, redatta secondo i criteri metodologici definiti dall'Agenzia delle Entrate e in linea con le linee guida OMI 2021, adotta un approccio tecnico- estimativo improntato a rigore scientifico, neutro e imparziale, che tiene conto della specificità dell'area industriale megarese, delle prescrizioni urbanistiche e delle limitazioni ambientali ”. In detta perizia tecnica l'ente comunale in base alle compravendite effettuate nei periodi pregressi al 2019 nell'area industriale megarese, ha fissato un valore medio ponderato di € 16,40 a mq, ridotto a € 14,00 a mq, proprio per tenere conto della parziale fascia di rispetto forestale.
In conclusione, l'area edificabile sopra specificata non è assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, eppertanto, è assoggettabile ad imposta IMU;
nè detta area può essere qualificata come terreno agricolo
,e quindi , soggetta al tassazione prevista per i terreni agricoli, cui fa riferimento il contribuente. Il valore dell'area, oggetto del contendere, va soggetta a estimazione venale su cui va applicata, sul valore patrimoniale dell'area, un prezzo di stima a metro quadrato.
Non avendo il contribuente prodotto una perizia estimativa valutativa dell'intera area da confrontare con quella comunale;
mentre, il Comune con apposita perizia tecnica ha stimato il valore della superficie in euro 14 a metro quadrato;
il Collegio, non intende discostarsi dal valore stimato dall'ufficio tecnico comunale, eppertanto, conferma la stima redatta dal comune che valuta il terreno edificabile in euro 14 a metro quadrato, e rigetta il ricorso del contribuente.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 3^, rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 700, più oneri accessori se dovuti, con distrazione a favore del difensore costituito.
Così deciso a Siracusa il 18 novembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro GE Dott.ssa Adriana UG
(F.to digitalmente ) (f.to digitalmente)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UG ADRIANA, Presidente
GE DO, AT
GRILLO CONCETTA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 704/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo - Via N. Fabrizi 96010 Priolo Gargallo SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1425 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, assistito e difeso dalla dott.ssa Difensore_1 impugna l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe, relativo alla imposta IMU anno 2019, notificato dal Comune di Priolo Gargallo il 31/03/2015.
Il ricorrente deduce, l'illegittima applicazione dell'IMU su di una porzione di terreno edificabile ricadente in zona D1, in quanto l'area edificabile è sottoposta a vincoli di inedificabilità assoluta, previsti sia dalla
Legge Regionale del 06/04/1996, sia dallo stesso Ente Comunale nel proprio PRG all'art. 62 rubricato - boschi e fasce forestali;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese.
Il Comune di Priolo Gargallo, costituito in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal contribuente ed evidenzia l'inammissibilità del ricorso per mancata prova del deposito del file “eml” del ricorso notificato all'ente comunale;
chiede il rigetto del ricorso.
La causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente per aver omesso di depositare il file “eml”
è infondata, in quanto il deposito delle ricevute di consegna e accettazione del ricorso depositate in primo grado, giustificano l'avvenuta regolare consegna del ricorso all'ente comunale che risulta costituito in giudizio.
Con la costituzione in giudizio dell'Ente comunale, è stato sanato qualsivoglia vizio di inammissibilità, ex art. 156 c.p.c..
Il ricorrente lamenta che il terreno è adiacente alla zona boschiva di estensione superiore ai 10 ettari protetta e tutelata dalla Legge Regionale, dove sono vietate nuove costruzioni entro una zona di rispetto detta "fascia forestale" pari a 200 metri dal limite esterno della zona medesima;
l'aver considerato area edificabile, - il terreno censito al foglio 84 particelle 242, 240, 1380, 1381, 1382 e parte delle particelle 1377, e 1374, - in presenza di vincolo di inedificabilità assoluta, impedisce al proprietario di esercitare una facoltà rientrante nel diritto di proprietà, lo jus edificandi, rendendo l'intera area non assoggettabile al pagamento di tributi.
Le doglianze del contribuente sono prive di pregio e vanno rigettate.
l Collegio intende richiamare il condiviso e consolidato principio di legittimità, espresso dalla Corte di
Cassazione in tema di ICI, applicabile anche all'IMU, in ragione della forte omogeneità strutturale dei tributi.
Secondo il principio di imponibilità dell'area edificabile, per il solo fatto del inserimento dell'area, come tale nel PRG, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi, trova un limite nella presenza di vincoli di carattere paesaggistico. Per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità, sebbene non esclusa da vincoli specifici, incide unicamente sul valore venale delle stesse in ragione delle concrete potenzialità edificatorie. Non sussiste invece tale stima, in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale. Nel rapporto tra PRG e piano paesaggistico regionale, deve essere riconosciuta
"assoluta prevalenza” delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale, comunque denominato, sulla pianificazione urbanistica comunale. Ne consegue che, la presenza sull'area di vincoli di destinazione influisce unicamente sulla maggiore o minore potenzialità edificatoria, ma non sulla natura edificabile ex se dell'area ai fini tributari. Mentre, nella ipotesi in cui l'area, anche quando edificabile secondo il PRG, la cui valutazione complessiva dell'area, è integrata con lo strumento di pianificazione paesaggistica ed ambientale regionale, tale vincolo rende inedificabile l'area, e quindi, non tassabile.
l principale riferimento normativo a sostegno di quest'ultima impotesi va individuato nel Codice dei beni culturali e dell'ambiente di cui al D. LGS N. 42/2004 che all'art. 145 comma 3, dispone: Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.
Ciò posto, nel caso di specie, l'accertamento emesso dal comune riguarda un appezzamento di terreno sito nel Territorio comunale di Priolo Gargallo in Indirizzo_1, censito in catasto al foglio X, particelle N. 240, 242, 1374, 1377, 1380, 1381 e 1382, inserito nello strumento urbanistico comunale vigente (PRG) come area edificabile, ricadente in zona D1 – Grandi Industrie – con valore venale determinato in € 14,00/ mq. Il Comune ha prodotto la classificazione urbanistica, e dal Certificato di destinazione urbanistica, prot. n. 18438 del 20 maggio 2025, rilasciato dal Settore VIII – Urbanistica del Comune di Priolo Gargallo, risulta che le particelle catastali contenute nell'atto di accertamento sono interamente ricomprese nella zona D1, corrispondente ad “ aree destinate dal Piano ASI alla grande industria” . E tale classificazione è rimasta attuale e operante senza alcuna modifica normativa ed edificatoria. Il Comune ha prodotto una perizia tecnica redatta dall'Ufficio comunale, richiamando l'art. 37 delle N.T.A. del P.R.G., evidenziando che, “ pur sussistendo un vincolo paesaggistico legato alla fascia di rispetto boschiva di 200 metri, lo stesso non determina una inedificabilità assoluta, bensì una riduzione della potenzialità edificatoria, che non annulla il diritto edificatorio ma lo limita quantitativamente. La relazione peritale, redatta secondo i criteri metodologici definiti dall'Agenzia delle Entrate e in linea con le linee guida OMI 2021, adotta un approccio tecnico- estimativo improntato a rigore scientifico, neutro e imparziale, che tiene conto della specificità dell'area industriale megarese, delle prescrizioni urbanistiche e delle limitazioni ambientali ”. In detta perizia tecnica l'ente comunale in base alle compravendite effettuate nei periodi pregressi al 2019 nell'area industriale megarese, ha fissato un valore medio ponderato di € 16,40 a mq, ridotto a € 14,00 a mq, proprio per tenere conto della parziale fascia di rispetto forestale.
In conclusione, l'area edificabile sopra specificata non è assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, eppertanto, è assoggettabile ad imposta IMU;
nè detta area può essere qualificata come terreno agricolo
,e quindi , soggetta al tassazione prevista per i terreni agricoli, cui fa riferimento il contribuente. Il valore dell'area, oggetto del contendere, va soggetta a estimazione venale su cui va applicata, sul valore patrimoniale dell'area, un prezzo di stima a metro quadrato.
Non avendo il contribuente prodotto una perizia estimativa valutativa dell'intera area da confrontare con quella comunale;
mentre, il Comune con apposita perizia tecnica ha stimato il valore della superficie in euro 14 a metro quadrato;
il Collegio, non intende discostarsi dal valore stimato dall'ufficio tecnico comunale, eppertanto, conferma la stima redatta dal comune che valuta il terreno edificabile in euro 14 a metro quadrato, e rigetta il ricorso del contribuente.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 3^, rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 700, più oneri accessori se dovuti, con distrazione a favore del difensore costituito.
Così deciso a Siracusa il 18 novembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro GE Dott.ssa Adriana UG
(F.to digitalmente ) (f.to digitalmente)