CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1079/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
GALASSO GIOVANNI, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2005/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12802/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239035559675000 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 423/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di LI – sentenza n. 12802, depositata il 10 settembre 2024 e non notificata - con la quale è stata rigettata la domanda a suo tempo proposta da se stesso per impugnare l'INTIMAZIONE n.
07120239035559675, notificatagli dall'AGENZIA delle ENTRATE/RISCOSSIONE il 19/01/2024, relativamente a sei prodromiche CARTELLE di PAGAMENTO, per l'importo totale di euro 61.719,00, a titolo di IRPEF ed IRAP a.i. 2014, 2015 e 2016, di spettanza dell'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Provinciale
I di LI .
Il contribuente ha lamentato: l'omessa notifica di qualsivoglia atto prodromico;
la prescrizione della pretesa, in ogni caso quinquennale per sanzioni ed interessi;
la carenza di motivazione dell'atto opposto.
L'AdE si è costituita;
l'AdER è rimasta contumace.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso e condannato il contribuente alle spese di lite per euro 3.200,00, ritenendo: provata dagli atti e documenti di causa la rituale notifica delle Cartelle prodromiche;
la prescrizione giammai verificata;
l'AVI compiutamente motivato.
Avverso la predetta sentenza n. 12802/25/2024, risulta proposto il presente appello dal contribuente, il quale lamenta:
- l'inammissibilità della documentazione depositata dall'AdE in primo grado e posta dal Giudice a base della decisione di rigetto, siccome tardiva ex art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/92: a fronte della trattazione fissata per il 29/05/2024, infatti, la documentazione è stata depositata il 13/05/2024, ossia solo 15 giorni prima;
- l'incapacità, in ogni caso, della suddetta documentazione a provare la rituale notifica delle sei prodromiche
Cartelle al destinatario, risultando dalle relate o la consegna ad un indirizzo diverso da quello di residenza o la consegna a persona diversa ed il mancato invio della successiva CAN o la consegna ad un soggetto del quale non viene indicata la relazione col destinatario o, infine, la irreperibilità assoluta di quest'ultimo, ma non il rispetto della relativa procedura.
Chiede, pertanto, che, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, l'appello venga accolto, con annullamento dell'AVI opposto e delle sottostanti Cartelle. Vinte le spese del doppio grado.
Il 10 aprile 2025, all'udienza fissata per la sospensiva, con ordinanza n. 892, depositata il successivo 16 aprile, l'istanza viene dichiarata inammissibile per mancata prova della notifica dell'appello, rinviandosi a nuovo ruolo.
Il 16 aprile l'appellante deposita le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml della PEC contenente l'atto di appello ritualmente notificato sia all'AdE che all'AdER.
Il 24 luglio 2025 si costituisce l'AGENZIA delle ENTRATE, evidenziando: la tardività dell'eccezione di inammissibilità della documentazione;
la non perentorietà del termine per la propria costituzione fissato dall'art. 23 del D.Lgs. 546/92; il mancato rispetto del termine di cui all'art. 30 del D.Lgs. 546/92, essendo stato l'avviso di trattazione emesso il 2 aprile 2024, ossia prima della scadenza del termine per la propria costituzione (06/05/2024); la rituale notifica di tutte le prodromiche Cartelle.
Chiede, dunque, dichiararsi inammissibile o infondato l'appello. Vinte le spese del grado.
Il 02/01/2026 il contribuente deposita memorie, sottolineando di aver eccepito la tardività della contestata documentazione già in primo grado, contestazione motivata sulla violazione del termine di cui all'art. 32 del
D.Lgs 546/92 e giammai dell'art. 23 dello stesso decreto.
Insiste, infine, per la mancata notifica delle sei prodromiche Cartelle
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, dandosi lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. La documentazione depositata in primo grado a riprova della rituale notificazione delle prodromiche sei Cartelle risulta effettivamente tardiva.
L'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/92, infatti, recita che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione”: nella specie, i documenti sono stati depositati dall'AdE il
13/05/2024 - all'atto della sua costituzione – e la trattazione era fissata per il successivo 29 maggio (dunque, quindici giorni dopo).
1.1. Va, però, evidenziato che in primo grado è stato violato anche il termine previsto dall'art. 30, comma
1, D.Lgs. 546/92 – hodie art. 78, comma 1, D.Lgs. 175/2024 - a norma del quale “… il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia…”: il ricorso, infatti,
è stato notificato il 7 marzo 2024 e depositato il successivo 13 marzo;
l'avviso di trattazione è stato emesso e notificato il 2 aprile 2024, ossia prima della scadenza del termine fissato per la costituzione del resistente
(06/05/2024).
1.2. Ad avviso del Collegio, la suddetta violazione dell'art. 30 ha comportato come conseguenza indiretta la violazione del diritto di difesa dell'AdE: ad essa, infatti, l'Avviso di Trattazione non risulta comunicato, essendo stata la comunicazione effettuata alla data del 2 aprile, allorchè, se è vero che l'Ufficio non era costituito, è anche vero che non era ancora scaduto il termine concessogli ex lege per farlo.
L'omessa comunicazione della trattazione, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, determina la nullità della sentenza, ma non necessariamente il rinvio al primo Giudice.
Si legge, infatti, nella sentenza della S.C. n. 14874/2021: “nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992, …, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata…”.
Tale nullità è rilevabile anche d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo, ma non determina sempre la retrocessione del processo, “atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio”.
Nella specie, non è necessario rinviare al primo grado, ma è necessario ritenere sanate le decadenze ivi verificatesi, tra cui la tardività del deposito documentale.
2. L'appellante, oltre a lamentare la tardività della documentazione, ne contesta anche la capacità di provare la rituale notifica delle sei prodromiche Cartelle.
In species,
- per le Cartelle n. 0712018…3060 e n. 0712018…3437, eccepisce che esse sarebbero state consegnate, rispettivamente in data 03/08/2018 e 23/03/2019, ad un indirizzo diverso da quello di sua residenza (in Casalnuovo, al Indirizzo_1 anziché alla Indirizzo_2), circostanza che determina il venir meno della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
Per la prima, poi, disconosce di essere il consegnatario, non corrispondendo la firma di questi alla propria;
per la seconda, nega qualsivoglia relazione col consegnatario Nominativo_1 , qualificatosi
“amministratore”, e contesta, in ogni caso, la mancanza della successiva e necessaria CAN.
- Per le Cartelle n. 0712019…2400, n. 0712019…9287 e n. 0712020…3664, eccepisce che esse sarebbero state consegnate non a lui personalmente, ma alla moglie, sig.ra Nominativo_2, in assenza della necessaria CAN;
- per la Cartella n. 0712019…7750, infine, viene lamentato che, dalla relata, risulterebbe la irreperibilità assoluta del destinatario, ma la documentazione depositata non prova lo svolgimento della relativa procedura.
2.1. A parere del Collegio, le censure non meritano accoglimento.
1) Per la Cartella n. 0712018…3060, infatti, lo scopo della conoscenza, ex art. 156 c.p.c., risulta raggiunto con la consegna diretta al destinatario in data 03/08/2018 e la relata è accompagnata da pubblica fede: dunque, il disconoscimento della firma avrebbe necessitato della querela di falso;
2) La Cartella n. 0712018…3437 è stata ricevuta in data 23/03/2019 da Nominativo_1, che ha dichiarato di avere titolo per la ricezione, essendo in rapporto col destinatario, cui, in ogni caso, in data 03/04/2019 è stata spedita la CAN ex art. 139 c.p.c. con raccomandata semplice;
3) La Cartella n. 0712019…2400 risulta consegnata il 13/11/2019, all'indirizzo di residenza, alla moglie del destinatario, sig.ra Nominativo_2, con invio della successiva CAN il 21/11/2019.
Dai documenti di causa, inoltre, risulta che in data 10/10/2022 al contribuente è stata notificata per compiuta giacenza la COMUNICAZIONE PREVENTIVA di ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202200000570, portante, tra le altre, le tre suddette Cartelle.
La mancata impugnazione di essa ha comportato la cristallizzazione della pretesa e la sanatoria di tutti i vizi eventualmente in precedenza verificatisi.
4) La Cartella n. 0712019…9287 risulta consegnata alla moglie del contribuente il 10/01/2022, con invio della CAN il successivo primo febbraio;
5) La Cartella n. 0712020…3664 è stata notificata alla moglie il 13/01/2022 presso l'indirizzo di residenza del contribuente: la notifica diretta a mezzo posta, con la procedura semplificata, e la conseguente applicazione della normativa riguardante il servizio postale ordinario, non richiedevano l'invio della successiva raccomandata informativa;
6) La Cartella n. 0712019…7750, in data 05/03/2022, è stata consegnata alla moglie, dandosene notizia al destinatario con raccomandata del 18/03/2022: non è stato necessario seguire la procedura per irreperibilità assoluta, poichè, ad un secondo accesso, la notifica è andata a buon fine.
2.2. Per tutte le notifiche ex art. 139 c.p.c. la spedizione della CAN risulta compiutamente dai depositati prospetti riepilogativi.
Ad onta, infatti, di quanto dal ricorrente lamentato, la Suprema Corte, nella recentissima Ordinanza n. 20144 del 18 luglio 2025, equipara il “suddetto “prospetto riepilogativo” … tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte provengono dall'agente postale”, che le sottoscrive col timbro datario.
Rebus sic stantibus, il ricorso si appalesa infondato e da rigettarsi.
3. Il rilievo d'ufficio della nullità della sentenza appellata ed il deposito, in ogni caso, tardivo della documentazione da parte dell'AdE in primo grado, giustificano, a parere del Collegio, l'integrale compensazione delle spese di lite per ambo i gradi.
P.Q.M.
- Dichiara nulla la sentenza di primo grado e decide nel merito;
- Rigetta il ricorso, dichiarando legittimo e tempestivo l'AVI opposto;
- compensa tra le parti le spese di lite di ambo i gradi.
Così deciso in LI il 22 febbraio 2026.
Il Giudice estensore e Presidente
Dott. EUGENIO FORGILLO
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
GALASSO GIOVANNI, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2005/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12802/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239035559675000 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 423/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di LI – sentenza n. 12802, depositata il 10 settembre 2024 e non notificata - con la quale è stata rigettata la domanda a suo tempo proposta da se stesso per impugnare l'INTIMAZIONE n.
07120239035559675, notificatagli dall'AGENZIA delle ENTRATE/RISCOSSIONE il 19/01/2024, relativamente a sei prodromiche CARTELLE di PAGAMENTO, per l'importo totale di euro 61.719,00, a titolo di IRPEF ed IRAP a.i. 2014, 2015 e 2016, di spettanza dell'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Provinciale
I di LI .
Il contribuente ha lamentato: l'omessa notifica di qualsivoglia atto prodromico;
la prescrizione della pretesa, in ogni caso quinquennale per sanzioni ed interessi;
la carenza di motivazione dell'atto opposto.
L'AdE si è costituita;
l'AdER è rimasta contumace.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso e condannato il contribuente alle spese di lite per euro 3.200,00, ritenendo: provata dagli atti e documenti di causa la rituale notifica delle Cartelle prodromiche;
la prescrizione giammai verificata;
l'AVI compiutamente motivato.
Avverso la predetta sentenza n. 12802/25/2024, risulta proposto il presente appello dal contribuente, il quale lamenta:
- l'inammissibilità della documentazione depositata dall'AdE in primo grado e posta dal Giudice a base della decisione di rigetto, siccome tardiva ex art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/92: a fronte della trattazione fissata per il 29/05/2024, infatti, la documentazione è stata depositata il 13/05/2024, ossia solo 15 giorni prima;
- l'incapacità, in ogni caso, della suddetta documentazione a provare la rituale notifica delle sei prodromiche
Cartelle al destinatario, risultando dalle relate o la consegna ad un indirizzo diverso da quello di residenza o la consegna a persona diversa ed il mancato invio della successiva CAN o la consegna ad un soggetto del quale non viene indicata la relazione col destinatario o, infine, la irreperibilità assoluta di quest'ultimo, ma non il rispetto della relativa procedura.
Chiede, pertanto, che, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, l'appello venga accolto, con annullamento dell'AVI opposto e delle sottostanti Cartelle. Vinte le spese del doppio grado.
Il 10 aprile 2025, all'udienza fissata per la sospensiva, con ordinanza n. 892, depositata il successivo 16 aprile, l'istanza viene dichiarata inammissibile per mancata prova della notifica dell'appello, rinviandosi a nuovo ruolo.
Il 16 aprile l'appellante deposita le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml della PEC contenente l'atto di appello ritualmente notificato sia all'AdE che all'AdER.
Il 24 luglio 2025 si costituisce l'AGENZIA delle ENTRATE, evidenziando: la tardività dell'eccezione di inammissibilità della documentazione;
la non perentorietà del termine per la propria costituzione fissato dall'art. 23 del D.Lgs. 546/92; il mancato rispetto del termine di cui all'art. 30 del D.Lgs. 546/92, essendo stato l'avviso di trattazione emesso il 2 aprile 2024, ossia prima della scadenza del termine per la propria costituzione (06/05/2024); la rituale notifica di tutte le prodromiche Cartelle.
Chiede, dunque, dichiararsi inammissibile o infondato l'appello. Vinte le spese del grado.
Il 02/01/2026 il contribuente deposita memorie, sottolineando di aver eccepito la tardività della contestata documentazione già in primo grado, contestazione motivata sulla violazione del termine di cui all'art. 32 del
D.Lgs 546/92 e giammai dell'art. 23 dello stesso decreto.
Insiste, infine, per la mancata notifica delle sei prodromiche Cartelle
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, dandosi lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. La documentazione depositata in primo grado a riprova della rituale notificazione delle prodromiche sei Cartelle risulta effettivamente tardiva.
L'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/92, infatti, recita che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione”: nella specie, i documenti sono stati depositati dall'AdE il
13/05/2024 - all'atto della sua costituzione – e la trattazione era fissata per il successivo 29 maggio (dunque, quindici giorni dopo).
1.1. Va, però, evidenziato che in primo grado è stato violato anche il termine previsto dall'art. 30, comma
1, D.Lgs. 546/92 – hodie art. 78, comma 1, D.Lgs. 175/2024 - a norma del quale “… il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia…”: il ricorso, infatti,
è stato notificato il 7 marzo 2024 e depositato il successivo 13 marzo;
l'avviso di trattazione è stato emesso e notificato il 2 aprile 2024, ossia prima della scadenza del termine fissato per la costituzione del resistente
(06/05/2024).
1.2. Ad avviso del Collegio, la suddetta violazione dell'art. 30 ha comportato come conseguenza indiretta la violazione del diritto di difesa dell'AdE: ad essa, infatti, l'Avviso di Trattazione non risulta comunicato, essendo stata la comunicazione effettuata alla data del 2 aprile, allorchè, se è vero che l'Ufficio non era costituito, è anche vero che non era ancora scaduto il termine concessogli ex lege per farlo.
L'omessa comunicazione della trattazione, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, determina la nullità della sentenza, ma non necessariamente il rinvio al primo Giudice.
Si legge, infatti, nella sentenza della S.C. n. 14874/2021: “nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992, …, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata…”.
Tale nullità è rilevabile anche d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo, ma non determina sempre la retrocessione del processo, “atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio”.
Nella specie, non è necessario rinviare al primo grado, ma è necessario ritenere sanate le decadenze ivi verificatesi, tra cui la tardività del deposito documentale.
2. L'appellante, oltre a lamentare la tardività della documentazione, ne contesta anche la capacità di provare la rituale notifica delle sei prodromiche Cartelle.
In species,
- per le Cartelle n. 0712018…3060 e n. 0712018…3437, eccepisce che esse sarebbero state consegnate, rispettivamente in data 03/08/2018 e 23/03/2019, ad un indirizzo diverso da quello di sua residenza (in Casalnuovo, al Indirizzo_1 anziché alla Indirizzo_2), circostanza che determina il venir meno della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
Per la prima, poi, disconosce di essere il consegnatario, non corrispondendo la firma di questi alla propria;
per la seconda, nega qualsivoglia relazione col consegnatario Nominativo_1 , qualificatosi
“amministratore”, e contesta, in ogni caso, la mancanza della successiva e necessaria CAN.
- Per le Cartelle n. 0712019…2400, n. 0712019…9287 e n. 0712020…3664, eccepisce che esse sarebbero state consegnate non a lui personalmente, ma alla moglie, sig.ra Nominativo_2, in assenza della necessaria CAN;
- per la Cartella n. 0712019…7750, infine, viene lamentato che, dalla relata, risulterebbe la irreperibilità assoluta del destinatario, ma la documentazione depositata non prova lo svolgimento della relativa procedura.
2.1. A parere del Collegio, le censure non meritano accoglimento.
1) Per la Cartella n. 0712018…3060, infatti, lo scopo della conoscenza, ex art. 156 c.p.c., risulta raggiunto con la consegna diretta al destinatario in data 03/08/2018 e la relata è accompagnata da pubblica fede: dunque, il disconoscimento della firma avrebbe necessitato della querela di falso;
2) La Cartella n. 0712018…3437 è stata ricevuta in data 23/03/2019 da Nominativo_1, che ha dichiarato di avere titolo per la ricezione, essendo in rapporto col destinatario, cui, in ogni caso, in data 03/04/2019 è stata spedita la CAN ex art. 139 c.p.c. con raccomandata semplice;
3) La Cartella n. 0712019…2400 risulta consegnata il 13/11/2019, all'indirizzo di residenza, alla moglie del destinatario, sig.ra Nominativo_2, con invio della successiva CAN il 21/11/2019.
Dai documenti di causa, inoltre, risulta che in data 10/10/2022 al contribuente è stata notificata per compiuta giacenza la COMUNICAZIONE PREVENTIVA di ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202200000570, portante, tra le altre, le tre suddette Cartelle.
La mancata impugnazione di essa ha comportato la cristallizzazione della pretesa e la sanatoria di tutti i vizi eventualmente in precedenza verificatisi.
4) La Cartella n. 0712019…9287 risulta consegnata alla moglie del contribuente il 10/01/2022, con invio della CAN il successivo primo febbraio;
5) La Cartella n. 0712020…3664 è stata notificata alla moglie il 13/01/2022 presso l'indirizzo di residenza del contribuente: la notifica diretta a mezzo posta, con la procedura semplificata, e la conseguente applicazione della normativa riguardante il servizio postale ordinario, non richiedevano l'invio della successiva raccomandata informativa;
6) La Cartella n. 0712019…7750, in data 05/03/2022, è stata consegnata alla moglie, dandosene notizia al destinatario con raccomandata del 18/03/2022: non è stato necessario seguire la procedura per irreperibilità assoluta, poichè, ad un secondo accesso, la notifica è andata a buon fine.
2.2. Per tutte le notifiche ex art. 139 c.p.c. la spedizione della CAN risulta compiutamente dai depositati prospetti riepilogativi.
Ad onta, infatti, di quanto dal ricorrente lamentato, la Suprema Corte, nella recentissima Ordinanza n. 20144 del 18 luglio 2025, equipara il “suddetto “prospetto riepilogativo” … tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte provengono dall'agente postale”, che le sottoscrive col timbro datario.
Rebus sic stantibus, il ricorso si appalesa infondato e da rigettarsi.
3. Il rilievo d'ufficio della nullità della sentenza appellata ed il deposito, in ogni caso, tardivo della documentazione da parte dell'AdE in primo grado, giustificano, a parere del Collegio, l'integrale compensazione delle spese di lite per ambo i gradi.
P.Q.M.
- Dichiara nulla la sentenza di primo grado e decide nel merito;
- Rigetta il ricorso, dichiarando legittimo e tempestivo l'AVI opposto;
- compensa tra le parti le spese di lite di ambo i gradi.
Così deciso in LI il 22 febbraio 2026.
Il Giudice estensore e Presidente
Dott. EUGENIO FORGILLO