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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2302/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Pepoli (foro di Rimini)
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore con la dr. il dr. la dr. CP_2 Controparte_3 [...] la dr. la dr. la dr. e la dr. CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
ex art. 417-bis c.p.c. Controparte_8
RESISTENTE
Oggetto: carta docente.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 rappresentando di essere, al momento dell'instaurazione del presente contenzioso, docente a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
, in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Don Controparte_1
Raffaelli” di Provaglio d'Iseo (BS), in forza di un contratto individuale di lavoro con decorrenza dal 3 ottobre 2024 al 30 giugno 2025 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00 (infra “carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Ha evidenziato in particolare (per quanto di interesse in questa sede) come il diritto - dovere di formazione - strettamente collegato alla carta docente - sia previsto e imposto dall'art. 283 d. lgs. 297/94 e dagli artt. 63 e 64 C.C.N.L. 29 novembre 2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato.
Ha citato, a sostegno della propria tesi, tra gli altri, i recenti interventi della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 ottobre 2023, n. 29961) del Consiglio di
Stato (sent. 1842/2022) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18 maggio 2022, causa C-450/21) sul tema.
Sulla scorta delle suddette pronunce, ha sottolineato l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva Europea n. 1999/70, la quale impone il divieto di discriminazione del personale c.d. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza ragioni oggettive.
Ha dedotto, altresì, la violazione dell'art. 97 della Costituzione.
2 Alla luce di quanto statuito nell'ordinanza della Corte di Giustizia di
Lussemburgo, ha ricordato, infine, come l'obbligo di applicazione conforme del diritto dell'Unione comporti la necessità di disapplicazione delle norme interne incompatibili con disposizioni europee - come la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro - dotate di efficacia diretta.
Ha concluso chiedendo, previ i necessari accertamenti, la condanna del CP_1 alla concessione della carta docente e all'accreditamento di euro 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025; con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata, il Controparte_1
ha preliminarmente avanzato istanza di riunione al presente
[...] procedimento del giudizio avente R.G. n. 2042/2024, chiamato sempre avanti alla scrivente Giudice del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva (identità del convenuto), evidenziando, altresì, come le numerosissime cause intraprese contro il Controparte_1
determinino per lo stesso oneri economici privi della necessaria copertura.
[...]
In punto di merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, illegittimo o comunque infondato.
Ha confermato l'espletamento del servizio di supplenza (in corso) per l'a.s.
2024/2025 e ha ampiamente richiamato i principi di diritto recentemente affermati in materia dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro Tribunale.
Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con d.l. 69/2023, che ha previsto il riconoscimento del beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su “posto vacante e disponibile”, sottolineando che l'onere della prova di tale requisito fosse a carico di parte ricorrente e che i principi di diritto espressi nella citata pronuncia di legittimità vadano coordinati con tale previsione, con conseguente preclusione del beneficio in parola per i titolari di contratti aventi termine diverso dal 31 agosto.
Ha rammentato, poi, come sul tema si siano avvicendate diverse pronunce di merito e come un condiviso orientamento sostenga che la fruizione del beneficio
3 in parola non possa concretizzarsi nell'accredito di una somma liquida, ma esclusivamente della carta docente recante l'importo dovuto onde conservare il necessario vincolo di destinazione imposto dal legislatore (Tribunale di Bergamo,
Sez. Lavoro, sent. 25 gennaio 2023, n. 38).
Ha valorizzato, poi, la condotta dell'Amministrazione, adeguatasi dapprima alla normativa di rango primario ex art. 97 Cost. e successivamente alle determinazioni della C.G.U.E.
Ha precisato come la natura non retributiva e le finalità formative della carta docente escludessero il contrasto tra la normativa interna e quella europea invocata da controparte.
Ha evidenziato, sul punto, che la formazione è disciplinata dalla clausola n. 6 dell'Accordo, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato “nella misura del possibile”; quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto della compatibilità finanziaria della relativa spesa, oltreché delle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti c.d. precari.
Ha sottolineato, in caso di eventuale riconoscimento del beneficio, la preclusione di alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c., infine, le parti hanno insistito per l'accoglimento di quanto espresso negli atti introduttivi e si sono riportate alle conclusioni ivi formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
4 1. Preliminarmente, quanto alla richiesta di riunione del presente procedimento con la causa n. R.G. 2042/2024, si rileva, che la stessa si è già conclusa con sentenza n. 9/2025 (pubblicata il 10 gennaio 2025).
In ogni caso, essa risultava avanzata da un docente (tal ), persona Persona_1 fisica diversa rispetto all'odierno ricorrente.
Non ricorrendo il presupposto della coincidenza soggettiva tra i soggetti promotori le due vertenze, è opportuno evidenziare che la mera comunanza di oggetto della controversia, in difetto di altri elementi di collegamento, non avrebbe comunque giustificato la riunione, che anzi avrebbe comportato un inutile ritardo nella definizione, donde il rigetto della relativa domanda.
2. Nel merito, la carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di euro 500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware
e software, ecc.).
Tanto premesso, deve osservarsi come l'art. 282 d. lgs. 297/94 preveda che l'aggiornamento - inteso come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca
e alla innovazione didattico-pedagogica” - sia un diritto - dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato.
Analogamente gli artt. 63 e 64 C.C.N.L. del 29 novembre 2007 prevedono, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisca “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; e che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
5 Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta […] la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può, altresì, negarsi il potenziale contrasto della normativa nazionale con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro;
infatti,
“l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. […] Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa C.G.U.E., in effetti - le cui interpretazioni delle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 15 ottobre 2020, n.
22401) - con ordinanza del 18 maggio 2022, richiamata in ricorso, ha affermato che la clausola 4 più volte citata osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00
[...] all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo;
fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso del medesimo periodo (punto 42).
A tal proposito, giova evidenziare che, tra i principi recentemente espressi dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 29961 cit., nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni”, i giudici di legittimità hanno escluso il criterio fondato sul dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni […] che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali
6 sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica”.
Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione - ai fini dell'attività formativa alla quale è connessa la carta docenti
- deve avere una necessaria taratura annuale.
Ebbene, nel caso di specie, stima la Decidente che il beneficio in parola non possa essere riconosciuto per il periodo afferente all'a.s. 2024/2025 (in corso), in quanto il servizio di supplenza alle dipendenze dell'Amministrazione è iniziato da poco (il 3 ottobre 2024) ed è ancora in fase di svolgimento, sicché, allo stato, non
è possibile operare un positivo apprezzamento circa l'entità della prestazione lavorativa effettivamente eseguita e la relativa “taratura” annuale ex ante richiesta per poterla ritenere comparabile con quella dei docenti di ruolo. Infatti, se da un lato in via astratta è irrilevante, per quanto sopra esposto, la natura a termine del contratto, ai fini dell'attribuzione del bonus, dall'altro lato è pacifica la circostanza che il ricorrente sia in carica come supplente da poco più di tre mesi e ciò assume valore dirimente in concreto.
Invero, a parere della Giudice, si tratta di un lasso temporale troppo contenuto per parificare sul piano sostanziale l'insegnamento quale supplenza a quello a tempo indeterminato.
Pertanto, il presente ricorso va respinto.
3. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Pertanto, si pongono a carico di parte ricorrente e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Si considerano le fasi di studio e introduttiva, in quanto non vi è stata attività istruttoria, di talché la fase decisionale va esclusa in quanto non implicante alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Si applicano i valori medi, sia per la semplicità della causa, proposta successivamente alla citata pronuncia della Suprema Corte ex art. 363-bis c.p.c., sia per la serialità del contenzioso.
7 Perciò, vanno riconosciuti euro 210,00 per la fase di studio ed euro 126,00 per quella introduttiva, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'istanza di riunione con la causa n. R.G. 2042/2024;
2) respinge il ricorso;
3) condanna a rimborsare a parte resistente le spese di lite, Parte_1 che si liquidano complessivamente in € 336,00, oltre a spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 24 gennaio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Pepoli (foro di Rimini)
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore con la dr. il dr. la dr. CP_2 Controparte_3 [...] la dr. la dr. la dr. e la dr. CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
ex art. 417-bis c.p.c. Controparte_8
RESISTENTE
Oggetto: carta docente.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 rappresentando di essere, al momento dell'instaurazione del presente contenzioso, docente a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
, in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Don Controparte_1
Raffaelli” di Provaglio d'Iseo (BS), in forza di un contratto individuale di lavoro con decorrenza dal 3 ottobre 2024 al 30 giugno 2025 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00 (infra “carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Ha evidenziato in particolare (per quanto di interesse in questa sede) come il diritto - dovere di formazione - strettamente collegato alla carta docente - sia previsto e imposto dall'art. 283 d. lgs. 297/94 e dagli artt. 63 e 64 C.C.N.L. 29 novembre 2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato.
Ha citato, a sostegno della propria tesi, tra gli altri, i recenti interventi della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 ottobre 2023, n. 29961) del Consiglio di
Stato (sent. 1842/2022) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18 maggio 2022, causa C-450/21) sul tema.
Sulla scorta delle suddette pronunce, ha sottolineato l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva Europea n. 1999/70, la quale impone il divieto di discriminazione del personale c.d. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza ragioni oggettive.
Ha dedotto, altresì, la violazione dell'art. 97 della Costituzione.
2 Alla luce di quanto statuito nell'ordinanza della Corte di Giustizia di
Lussemburgo, ha ricordato, infine, come l'obbligo di applicazione conforme del diritto dell'Unione comporti la necessità di disapplicazione delle norme interne incompatibili con disposizioni europee - come la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro - dotate di efficacia diretta.
Ha concluso chiedendo, previ i necessari accertamenti, la condanna del CP_1 alla concessione della carta docente e all'accreditamento di euro 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025; con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata, il Controparte_1
ha preliminarmente avanzato istanza di riunione al presente
[...] procedimento del giudizio avente R.G. n. 2042/2024, chiamato sempre avanti alla scrivente Giudice del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva (identità del convenuto), evidenziando, altresì, come le numerosissime cause intraprese contro il Controparte_1
determinino per lo stesso oneri economici privi della necessaria copertura.
[...]
In punto di merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, illegittimo o comunque infondato.
Ha confermato l'espletamento del servizio di supplenza (in corso) per l'a.s.
2024/2025 e ha ampiamente richiamato i principi di diritto recentemente affermati in materia dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro Tribunale.
Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con d.l. 69/2023, che ha previsto il riconoscimento del beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su “posto vacante e disponibile”, sottolineando che l'onere della prova di tale requisito fosse a carico di parte ricorrente e che i principi di diritto espressi nella citata pronuncia di legittimità vadano coordinati con tale previsione, con conseguente preclusione del beneficio in parola per i titolari di contratti aventi termine diverso dal 31 agosto.
Ha rammentato, poi, come sul tema si siano avvicendate diverse pronunce di merito e come un condiviso orientamento sostenga che la fruizione del beneficio
3 in parola non possa concretizzarsi nell'accredito di una somma liquida, ma esclusivamente della carta docente recante l'importo dovuto onde conservare il necessario vincolo di destinazione imposto dal legislatore (Tribunale di Bergamo,
Sez. Lavoro, sent. 25 gennaio 2023, n. 38).
Ha valorizzato, poi, la condotta dell'Amministrazione, adeguatasi dapprima alla normativa di rango primario ex art. 97 Cost. e successivamente alle determinazioni della C.G.U.E.
Ha precisato come la natura non retributiva e le finalità formative della carta docente escludessero il contrasto tra la normativa interna e quella europea invocata da controparte.
Ha evidenziato, sul punto, che la formazione è disciplinata dalla clausola n. 6 dell'Accordo, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato “nella misura del possibile”; quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto della compatibilità finanziaria della relativa spesa, oltreché delle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti c.d. precari.
Ha sottolineato, in caso di eventuale riconoscimento del beneficio, la preclusione di alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c., infine, le parti hanno insistito per l'accoglimento di quanto espresso negli atti introduttivi e si sono riportate alle conclusioni ivi formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
4 1. Preliminarmente, quanto alla richiesta di riunione del presente procedimento con la causa n. R.G. 2042/2024, si rileva, che la stessa si è già conclusa con sentenza n. 9/2025 (pubblicata il 10 gennaio 2025).
In ogni caso, essa risultava avanzata da un docente (tal ), persona Persona_1 fisica diversa rispetto all'odierno ricorrente.
Non ricorrendo il presupposto della coincidenza soggettiva tra i soggetti promotori le due vertenze, è opportuno evidenziare che la mera comunanza di oggetto della controversia, in difetto di altri elementi di collegamento, non avrebbe comunque giustificato la riunione, che anzi avrebbe comportato un inutile ritardo nella definizione, donde il rigetto della relativa domanda.
2. Nel merito, la carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di euro 500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware
e software, ecc.).
Tanto premesso, deve osservarsi come l'art. 282 d. lgs. 297/94 preveda che l'aggiornamento - inteso come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca
e alla innovazione didattico-pedagogica” - sia un diritto - dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato.
Analogamente gli artt. 63 e 64 C.C.N.L. del 29 novembre 2007 prevedono, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisca “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; e che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
5 Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta […] la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può, altresì, negarsi il potenziale contrasto della normativa nazionale con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro;
infatti,
“l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. […] Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa C.G.U.E., in effetti - le cui interpretazioni delle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 15 ottobre 2020, n.
22401) - con ordinanza del 18 maggio 2022, richiamata in ricorso, ha affermato che la clausola 4 più volte citata osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00
[...] all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo;
fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso del medesimo periodo (punto 42).
A tal proposito, giova evidenziare che, tra i principi recentemente espressi dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 29961 cit., nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni”, i giudici di legittimità hanno escluso il criterio fondato sul dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni […] che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali
6 sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica”.
Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione - ai fini dell'attività formativa alla quale è connessa la carta docenti
- deve avere una necessaria taratura annuale.
Ebbene, nel caso di specie, stima la Decidente che il beneficio in parola non possa essere riconosciuto per il periodo afferente all'a.s. 2024/2025 (in corso), in quanto il servizio di supplenza alle dipendenze dell'Amministrazione è iniziato da poco (il 3 ottobre 2024) ed è ancora in fase di svolgimento, sicché, allo stato, non
è possibile operare un positivo apprezzamento circa l'entità della prestazione lavorativa effettivamente eseguita e la relativa “taratura” annuale ex ante richiesta per poterla ritenere comparabile con quella dei docenti di ruolo. Infatti, se da un lato in via astratta è irrilevante, per quanto sopra esposto, la natura a termine del contratto, ai fini dell'attribuzione del bonus, dall'altro lato è pacifica la circostanza che il ricorrente sia in carica come supplente da poco più di tre mesi e ciò assume valore dirimente in concreto.
Invero, a parere della Giudice, si tratta di un lasso temporale troppo contenuto per parificare sul piano sostanziale l'insegnamento quale supplenza a quello a tempo indeterminato.
Pertanto, il presente ricorso va respinto.
3. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Pertanto, si pongono a carico di parte ricorrente e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Si considerano le fasi di studio e introduttiva, in quanto non vi è stata attività istruttoria, di talché la fase decisionale va esclusa in quanto non implicante alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Si applicano i valori medi, sia per la semplicità della causa, proposta successivamente alla citata pronuncia della Suprema Corte ex art. 363-bis c.p.c., sia per la serialità del contenzioso.
7 Perciò, vanno riconosciuti euro 210,00 per la fase di studio ed euro 126,00 per quella introduttiva, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'istanza di riunione con la causa n. R.G. 2042/2024;
2) respinge il ricorso;
3) condanna a rimborsare a parte resistente le spese di lite, Parte_1 che si liquidano complessivamente in € 336,00, oltre a spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 24 gennaio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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