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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/12/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1489/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIPIA CORRADO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. PIPIA ANTONIO ( ) VIA ARMANDO DIAZ 194 80055 PORTICI, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA A. DIAZ PORTICI presso il difensore avv. PIPIA CORRADO
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTE/CONTUMACI
pagina 1 di 5 OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 13/05/2024 a mezzo pec ed in data 10/06/2024 a mezzo Ufficiale Giudiziario, conveniva in giudizio la e la sig.ra Parte_1 Controparte_1
per sentir accogliere nei loro confronti le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_2 Giudice adito: In via preliminare: Esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 183 comma 1 c.p.c.; Nel merito: - dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di parte promittente venditrice, la sig.ra , che è responsabile per aver dato informazioni Controparte_2 incomplete ed errate sul bene posto in vendita, per i motivi di cui sopra;
- per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento in favore dell'istante del doppio della caparra confirmatoria Controparte_2 versata, ovvero al pagamento dell'importo di € 10.000,00, oltre interessi e svalutazione;
- dichiarare l'inadempimento agli obblighi di diligenza ed informativi della società in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante, che ha ingenerato la sua responsabilità nei confronti dell'istante, per i motivi di cui sopra;
- per l'effetto condannare la società Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione in favore dell'istante della provvigione ricevuta, ovvero dell'importo di € 3.830,00, oltre il risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, oltre interessi e svalutazione;
- con vittoria di spese e competenze”.
A sostegno della domanda, esponeva di avere, in data 21/03/2022, sottoscritto la proposta di acquisto dell'unità immobiliare sita in Montesilvano (PE) alla via Verga n. 8, di proprietà di , Controparte_2 presso la agenzia della società Studio Montesilvano 1 s.r.l. Tecnorete e che, nella proposta stessa, veniva indicato che l'immobile in questione proveniva da donazione.
Affermava di aver chiesto al responsabile della Agenzia Immobiliare, prima di Persona_1 sottoscrivere la proposta di acquisto, se la , proprietaria del suddetto immobile ricevuto Controparte_2 in donazione, fosse l'unica erede del donante (il padre ) precisando che tale circostanza Persona_2 era per lui essenziale per procedere alla sottoscrizione della proposta di acquisto e che, ricevuta risposta affermativa, in quanto il sig. riferiva che così gli era stato riferito dalla sig.ra Persona_1 CP_2
aveva provveduto a sottoscrivere la proposta in questione e a versare € 5.000,00, a mezzo
[...] assegno, a titolo di impegno all'acquisto; aggiungeva che, con l'accettazione della proposta, si era perfezionato il contratto preliminare e l'importo di € 5.000,00 si era trasformato in caparra confirmatoria ed era stato consegnato alla promittente venditrice. Affermava poi di aver corrisposto alla Agenzia, a titolo di provvigione, la somma complessiva di € 3.830,00, di cui solo € 1.830,00 erano stati fatturati.
Lamentava di aver poi appreso dalla stessa venditrice che ella aveva in realtà altri fratelli unilaterali, figli del donante, e, alla richiesta di spiegazioni all'agente immobiliare, quest'ultimo Persona_2 asseriva essere stata la stessa a comunicargli la circostanza e cercava di risolvere la Controparte_2 situazione prospettando diverse soluzioni, quali la risoluzione per mutuo consenso della donazione con successiva vendita diretta all' da parte del donante , ovvero la risoluzione del Pt_1 Persona_2 preliminare con restituzione da parte dell'Agenzia dell'intero importo corrisposto per la provvigione e da parte della dell'importo di € 5.000,00 ricevuto a titolo di caparra confirmatoria, soluzioni, CP_2 tuttavia, entrambe rifiutate dalla promittente venditrice.
pagina 2 di 5 Affermava infine che la provenienza da donazione con più figli in vita del donante avrebbe reso ancora più instabile l'acquisto dell'immobile in questione e lo avrebbe esposto all'eventuale azione di riduzione, rendendo comunque ancora più difficile l'accesso al credito garantito da ipoteca.
2) Le convenute e non si costituivano in giudizio, Controparte_1 Controparte_2 nonostante la regolarità della instaurazione del contraddittorio, rimanendo contumaci per tutta la durata dello stesso.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo della produzione documentale e di prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
4) La domanda dell'attore deve essere ritenuta fondata e deve pertanto essere accolta.
Dall'istruttoria espletata tramite l'escussione dei testi , genero dell'attore, e impiegato Tes_1 Tes_2 presso un'azienda edile e amico dell'attore, nonché dalla documentazione prodotta in atti, ivi comprese le registrazioni audio tra l'odierno attore e l'agente immobiliare, si trae conferma dello svolgimento dei fatti così come descritti dall nell'atto di citazione e, in particolare, del fatto che egli, pur Pt_1 essendo stato edotto del fatto che l'immobile promesso in vendita provenisse da donazione, fosse stato tenuto all'oscuro della circostanza che la venditrice non fosse l'unica erede del donante ma che vi erano altri tre figli.
5) Per contro, le convenute, non costituendosi, non hanno fornito diversa ricostruzione dei fatti di causa né hanno allegato circostanze modificative, impeditive o estintive dei diritti vantati dall'attore.
La contumacia della parte convenuta, infatti, pur non costituendo di per sé ammissione delle pretese attoree, può tuttavia essere valutata dal giudice come elemento indiziario ai fini del proprio convincimento, nel concorso di altri elementi (Cass. Sez. L., 20/02/2006, n. 3601, Rv. 588309 – 01; Cass. Sez. 3, 29/03/2007, n. 7739, Rv. 596956 – 01).
6) Deve così ritenersi dimostrato che all , al momento della sottoscrizione della proposta di Pt_1 acquisto, non fosse stata comunicata la circostanza che la venditrice non fosse l'unica erede del donante, nonché che alla sua esplicita richiesta all'agente immobiliare di sapere se ella fosse l'unica erede, poiché tale circostanza era per lui essenziale per procedere alla sottoscrizione della proposta di acquisto, l'agente gli rispose che la era l'unica figlia del sig. e che Per_1 CP_2 Persona_2 tale circostanza gli era stata riferita dalla stessa (deposizione dei testi e audio CP_2 Tes_1 Tes_2 prodotti in atti).
Deve dunque ritenersi sussistente il dedotto inadempimento, sia in capo alla promittente venditrice, responsabile per aver dato informazioni incomplete ed errate sul bene posto in vendita, con conseguente sua condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata, ovvero al pagamento dell'importo di € 10.000,00, sia in capo al mediatore, che non ha adempiuto correttamente agli obblighi di diligenza e informativi imposti a suo carico con conseguente sua condanna alla restituzione della provvigione ricevuta.
pagina 3 di 5 Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, “in tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell'art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, rifiuti la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale previsto dell'art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi” (per tutte: Cass. Sez. 2, 12/12/2019, n. 32694, Rv. 656316 - 02). La Corte ha pure chiarito che, dati gli inconvenienti cui dà normalmente luogo, la provenienza da donazione dell'immobile promesso in vendita “costituisce circostanza relativa alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, rientrante nel novero delle circostanze influenti sulla conclusione di esso, che il mediatore deve riferire ex art.1759 c.c. alle parti” (Cass. Sez. 2, 16/01/2019, n. 965, Rv. 652301 - 01). Ebbene, se la provenienza da donazione rientra nel novero delle circostanze che il mediatore deve riferire alle parti ai sensi dell'art. 1759 c.c., a maggior ragione essa non potrà essere taciuta dal promittente venditore. Invero il semplice fatto che il sistema di tutela dei legittimari contempli teoricamente eventualità che siano sacrificati anche gli acquirenti del donatario, siano essi acquirenti della proprietà o acquirenti di diritti reali di godimento o di garanzia (art. 561, 563 c.c.), costituisce circostanza che non è priva di conseguenze sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto programmato con il preliminare. Sotto questo profilo è decisivo il rilievo che il rischio, insito nella provenienza, esiste sempre, qualunque sia la situazione personale e patrimoniale del donante al tempo della donazione (nel caso di specie, peraltro, non nota). Anche il sistema bancario è restio a concedere credito ipotecario, se l'immobile offerto in garanzia sia stato oggetto di una precedente donazione.
La eventuale mancanza di un pericolo concreto ed effettivo di rivendica da parte del legittimario non è allora argomento sufficiente per negare al promissario, ignaro della provenienza, la facoltà di rifiutare la stipula del definitivo avvalendosi del rimedio generale dell'art. 1460 c.c. e, dunque, anche quella di chiedere la risoluzione del preliminare per inadempimento. Non si può negare a priori che già il rischio teorico che l'acquirente possa trovarsi un giorno esposto alla pretesa del legittimario, con i correlativi impedimenti alla circolazione del bene che da subito quel rischio si porta dietro, possa rappresentare, nelle singole situazioni concrete, un elemento idoneo a pregiudicare la conformità del risultato traslativo attuabile con il definitivo rispetto a quello programmato con il preliminare.
7) Non può invece essere riconosciuto all'attore il diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, atteso che l ha soltanto dedotto in sede di conclusioni di aver ricevuto ad opera Pt_1 dell'agenzia convenuta un danno da risarcire, evidentemente ulteriore rispetto alla somma corrisposta quale provvigione, ma non ha fornito alcuna prova di esso, non fornendone neanche una sia pur sommaria descrizione.
Né può essere riconosciuta all' la restituzione della intera somma di € 3.830,00, da lui Pt_1 asseritamente corrisposta a titolo di provvigione, atteso che in atti vi è la prova della corresponsione del solo importo di € 1.830,00 (fattura n. 19 del 26-3-2022, sub doc. 1 allegato alla seconda memoria di parte attrice). Non può infatti ritenersi dimostrata la corresponsione dell'ulteriore importo in contanti, pari ad € 2.000,00, come riferito dai testimoni escussi, sia per il divieto di cui all'art. 2721 c.c. (in assenza oltretutto dei requisiti di cui all'art. 2724 c.c.), sia in quanto la somma di € 1.830,00, corrisposta a mezzo assegno, corrisponde all'incirca alla percentuale del 3% sul valore dell'immobile (pari ad € 60.000,00), che è la percentuale normalmente in uso in zona per il calcolo della provvigione. Non si giustificherebbe, infatti, una provvigione di tanto superiore per un immobile del valore di € 60.000,00.
pagina 4 di 5 8) La convenuta deve dunque essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_2 del doppio della caparra confirmatoria versata, pari ad € 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo, mentre la convenuta deve essere condannata Controparte_1 alla restituzione, in favore dell'attore, dell'importo di € 1.830,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
9) Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute e vengono liquidate come in dispositivo, nella misura di 4/5 a carico della convenuta e di 1/5 a carico della convenuta CP_2 [...]
Controparte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1489/2024, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: condanna al pagamento, in favore dell'attore, del doppio della caparra confirmatoria Controparte_2 versata, pari ad € 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in Controparte_1 favore dell'attore, dell'importo di € 1.830,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
condanna altresì le convenute alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, nella misura di 4/5 a carico di e di 1/5 a carico della in persona del Controparte_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 5.341,00, di cui € 5.077,00, per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 27 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1489/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIPIA CORRADO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. PIPIA ANTONIO ( ) VIA ARMANDO DIAZ 194 80055 PORTICI, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA A. DIAZ PORTICI presso il difensore avv. PIPIA CORRADO
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTE/CONTUMACI
pagina 1 di 5 OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 13/05/2024 a mezzo pec ed in data 10/06/2024 a mezzo Ufficiale Giudiziario, conveniva in giudizio la e la sig.ra Parte_1 Controparte_1
per sentir accogliere nei loro confronti le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_2 Giudice adito: In via preliminare: Esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 183 comma 1 c.p.c.; Nel merito: - dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di parte promittente venditrice, la sig.ra , che è responsabile per aver dato informazioni Controparte_2 incomplete ed errate sul bene posto in vendita, per i motivi di cui sopra;
- per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento in favore dell'istante del doppio della caparra confirmatoria Controparte_2 versata, ovvero al pagamento dell'importo di € 10.000,00, oltre interessi e svalutazione;
- dichiarare l'inadempimento agli obblighi di diligenza ed informativi della società in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante, che ha ingenerato la sua responsabilità nei confronti dell'istante, per i motivi di cui sopra;
- per l'effetto condannare la società Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione in favore dell'istante della provvigione ricevuta, ovvero dell'importo di € 3.830,00, oltre il risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, oltre interessi e svalutazione;
- con vittoria di spese e competenze”.
A sostegno della domanda, esponeva di avere, in data 21/03/2022, sottoscritto la proposta di acquisto dell'unità immobiliare sita in Montesilvano (PE) alla via Verga n. 8, di proprietà di , Controparte_2 presso la agenzia della società Studio Montesilvano 1 s.r.l. Tecnorete e che, nella proposta stessa, veniva indicato che l'immobile in questione proveniva da donazione.
Affermava di aver chiesto al responsabile della Agenzia Immobiliare, prima di Persona_1 sottoscrivere la proposta di acquisto, se la , proprietaria del suddetto immobile ricevuto Controparte_2 in donazione, fosse l'unica erede del donante (il padre ) precisando che tale circostanza Persona_2 era per lui essenziale per procedere alla sottoscrizione della proposta di acquisto e che, ricevuta risposta affermativa, in quanto il sig. riferiva che così gli era stato riferito dalla sig.ra Persona_1 CP_2
aveva provveduto a sottoscrivere la proposta in questione e a versare € 5.000,00, a mezzo
[...] assegno, a titolo di impegno all'acquisto; aggiungeva che, con l'accettazione della proposta, si era perfezionato il contratto preliminare e l'importo di € 5.000,00 si era trasformato in caparra confirmatoria ed era stato consegnato alla promittente venditrice. Affermava poi di aver corrisposto alla Agenzia, a titolo di provvigione, la somma complessiva di € 3.830,00, di cui solo € 1.830,00 erano stati fatturati.
Lamentava di aver poi appreso dalla stessa venditrice che ella aveva in realtà altri fratelli unilaterali, figli del donante, e, alla richiesta di spiegazioni all'agente immobiliare, quest'ultimo Persona_2 asseriva essere stata la stessa a comunicargli la circostanza e cercava di risolvere la Controparte_2 situazione prospettando diverse soluzioni, quali la risoluzione per mutuo consenso della donazione con successiva vendita diretta all' da parte del donante , ovvero la risoluzione del Pt_1 Persona_2 preliminare con restituzione da parte dell'Agenzia dell'intero importo corrisposto per la provvigione e da parte della dell'importo di € 5.000,00 ricevuto a titolo di caparra confirmatoria, soluzioni, CP_2 tuttavia, entrambe rifiutate dalla promittente venditrice.
pagina 2 di 5 Affermava infine che la provenienza da donazione con più figli in vita del donante avrebbe reso ancora più instabile l'acquisto dell'immobile in questione e lo avrebbe esposto all'eventuale azione di riduzione, rendendo comunque ancora più difficile l'accesso al credito garantito da ipoteca.
2) Le convenute e non si costituivano in giudizio, Controparte_1 Controparte_2 nonostante la regolarità della instaurazione del contraddittorio, rimanendo contumaci per tutta la durata dello stesso.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo della produzione documentale e di prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
4) La domanda dell'attore deve essere ritenuta fondata e deve pertanto essere accolta.
Dall'istruttoria espletata tramite l'escussione dei testi , genero dell'attore, e impiegato Tes_1 Tes_2 presso un'azienda edile e amico dell'attore, nonché dalla documentazione prodotta in atti, ivi comprese le registrazioni audio tra l'odierno attore e l'agente immobiliare, si trae conferma dello svolgimento dei fatti così come descritti dall nell'atto di citazione e, in particolare, del fatto che egli, pur Pt_1 essendo stato edotto del fatto che l'immobile promesso in vendita provenisse da donazione, fosse stato tenuto all'oscuro della circostanza che la venditrice non fosse l'unica erede del donante ma che vi erano altri tre figli.
5) Per contro, le convenute, non costituendosi, non hanno fornito diversa ricostruzione dei fatti di causa né hanno allegato circostanze modificative, impeditive o estintive dei diritti vantati dall'attore.
La contumacia della parte convenuta, infatti, pur non costituendo di per sé ammissione delle pretese attoree, può tuttavia essere valutata dal giudice come elemento indiziario ai fini del proprio convincimento, nel concorso di altri elementi (Cass. Sez. L., 20/02/2006, n. 3601, Rv. 588309 – 01; Cass. Sez. 3, 29/03/2007, n. 7739, Rv. 596956 – 01).
6) Deve così ritenersi dimostrato che all , al momento della sottoscrizione della proposta di Pt_1 acquisto, non fosse stata comunicata la circostanza che la venditrice non fosse l'unica erede del donante, nonché che alla sua esplicita richiesta all'agente immobiliare di sapere se ella fosse l'unica erede, poiché tale circostanza era per lui essenziale per procedere alla sottoscrizione della proposta di acquisto, l'agente gli rispose che la era l'unica figlia del sig. e che Per_1 CP_2 Persona_2 tale circostanza gli era stata riferita dalla stessa (deposizione dei testi e audio CP_2 Tes_1 Tes_2 prodotti in atti).
Deve dunque ritenersi sussistente il dedotto inadempimento, sia in capo alla promittente venditrice, responsabile per aver dato informazioni incomplete ed errate sul bene posto in vendita, con conseguente sua condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata, ovvero al pagamento dell'importo di € 10.000,00, sia in capo al mediatore, che non ha adempiuto correttamente agli obblighi di diligenza e informativi imposti a suo carico con conseguente sua condanna alla restituzione della provvigione ricevuta.
pagina 3 di 5 Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, “in tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell'art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, rifiuti la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale previsto dell'art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi” (per tutte: Cass. Sez. 2, 12/12/2019, n. 32694, Rv. 656316 - 02). La Corte ha pure chiarito che, dati gli inconvenienti cui dà normalmente luogo, la provenienza da donazione dell'immobile promesso in vendita “costituisce circostanza relativa alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, rientrante nel novero delle circostanze influenti sulla conclusione di esso, che il mediatore deve riferire ex art.1759 c.c. alle parti” (Cass. Sez. 2, 16/01/2019, n. 965, Rv. 652301 - 01). Ebbene, se la provenienza da donazione rientra nel novero delle circostanze che il mediatore deve riferire alle parti ai sensi dell'art. 1759 c.c., a maggior ragione essa non potrà essere taciuta dal promittente venditore. Invero il semplice fatto che il sistema di tutela dei legittimari contempli teoricamente eventualità che siano sacrificati anche gli acquirenti del donatario, siano essi acquirenti della proprietà o acquirenti di diritti reali di godimento o di garanzia (art. 561, 563 c.c.), costituisce circostanza che non è priva di conseguenze sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto programmato con il preliminare. Sotto questo profilo è decisivo il rilievo che il rischio, insito nella provenienza, esiste sempre, qualunque sia la situazione personale e patrimoniale del donante al tempo della donazione (nel caso di specie, peraltro, non nota). Anche il sistema bancario è restio a concedere credito ipotecario, se l'immobile offerto in garanzia sia stato oggetto di una precedente donazione.
La eventuale mancanza di un pericolo concreto ed effettivo di rivendica da parte del legittimario non è allora argomento sufficiente per negare al promissario, ignaro della provenienza, la facoltà di rifiutare la stipula del definitivo avvalendosi del rimedio generale dell'art. 1460 c.c. e, dunque, anche quella di chiedere la risoluzione del preliminare per inadempimento. Non si può negare a priori che già il rischio teorico che l'acquirente possa trovarsi un giorno esposto alla pretesa del legittimario, con i correlativi impedimenti alla circolazione del bene che da subito quel rischio si porta dietro, possa rappresentare, nelle singole situazioni concrete, un elemento idoneo a pregiudicare la conformità del risultato traslativo attuabile con il definitivo rispetto a quello programmato con il preliminare.
7) Non può invece essere riconosciuto all'attore il diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, atteso che l ha soltanto dedotto in sede di conclusioni di aver ricevuto ad opera Pt_1 dell'agenzia convenuta un danno da risarcire, evidentemente ulteriore rispetto alla somma corrisposta quale provvigione, ma non ha fornito alcuna prova di esso, non fornendone neanche una sia pur sommaria descrizione.
Né può essere riconosciuta all' la restituzione della intera somma di € 3.830,00, da lui Pt_1 asseritamente corrisposta a titolo di provvigione, atteso che in atti vi è la prova della corresponsione del solo importo di € 1.830,00 (fattura n. 19 del 26-3-2022, sub doc. 1 allegato alla seconda memoria di parte attrice). Non può infatti ritenersi dimostrata la corresponsione dell'ulteriore importo in contanti, pari ad € 2.000,00, come riferito dai testimoni escussi, sia per il divieto di cui all'art. 2721 c.c. (in assenza oltretutto dei requisiti di cui all'art. 2724 c.c.), sia in quanto la somma di € 1.830,00, corrisposta a mezzo assegno, corrisponde all'incirca alla percentuale del 3% sul valore dell'immobile (pari ad € 60.000,00), che è la percentuale normalmente in uso in zona per il calcolo della provvigione. Non si giustificherebbe, infatti, una provvigione di tanto superiore per un immobile del valore di € 60.000,00.
pagina 4 di 5 8) La convenuta deve dunque essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_2 del doppio della caparra confirmatoria versata, pari ad € 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo, mentre la convenuta deve essere condannata Controparte_1 alla restituzione, in favore dell'attore, dell'importo di € 1.830,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
9) Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute e vengono liquidate come in dispositivo, nella misura di 4/5 a carico della convenuta e di 1/5 a carico della convenuta CP_2 [...]
Controparte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1489/2024, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: condanna al pagamento, in favore dell'attore, del doppio della caparra confirmatoria Controparte_2 versata, pari ad € 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in Controparte_1 favore dell'attore, dell'importo di € 1.830,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
condanna altresì le convenute alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, nella misura di 4/5 a carico di e di 1/5 a carico della in persona del Controparte_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 5.341,00, di cui € 5.077,00, per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 27 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 5 di 5