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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/07/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1151/2024 promossa da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 quale titolare della omonima ditta individuale, assistito dall'avv. PERSICHINI PIER PAOLO;
elettivamente domiciliato in C.SO CAIROLI, 11 MACERATA, presso il difensore nei confronti di
C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. DEL TORTO CARLO;
elettivamente domiciliato in Via Vincenzo Irelli, 6 64100 Teramo, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 20.6.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Sfornita di prova e quindi da respingersi l'opposizione proposta da , Parte_1 titolare della omonima impresa individuale con sede in Potenza Picena, avverso il decreto pagina 1 di 3 ingiuntivo n. 264/24 del 4.4.24, RG 684/24, reso su istanza della Controparte_2
con sede in Chioggia, sulla scorta di fatture commerciali (n. 1581 del 31.8.22) per la
[...] fornitura di piantine di radicchio e per l'importo complessivo di euro Parte_2
71.649,85 oltre accessori e spese.
1.1 – Sostiene l'opponente l'inadempimento del fornitore poiché le dette piantine evidenziavano un limitato sviluppo radicale con perdita di terriccio avvolgente e conseguente significativa riduzione dell'attecchimento in post trapianto, tale che risultava una crescita inferiore alle attese con elevate difficoltà di commercio nonostante le maggiori irrigazione e concimazione adottate per l'emenda.
2 – Eccepisce il fornitore la tardività della denuncia, non formalizzata entro otto giorni dalla scoperta del vizio (art. 1495 c.c.); rappresenta altresì l'intervenuto parziale pagamento nei mesi di giugno, luglio ed ottobre 2023, per complessivi euro 10.800,00 ed il silenzio serbato dalla committente alla diffida di pagamento in data 11.10.23; la notifica dell'impugnato decreto ingiuntivo solo in data 17.4.24, e la proposizione della eccezione solo in sede della odierna opposizione a decreto ingiuntivo. In via subordinata eccepisce l'ingiungente anche la prescrizione annuale della eccezione di vizi della cosa venduta.
3 – Nessuna istanza probatoria ha proposto parte opponente al fine del rigetto della eccezione di decadenza;
e comunque, anche a volere ritenere che la denuncia sia stata inoltrata negli stretti termini di legge (otto giorni dalla scoperta), non risultano atti interruttivi della prescrizione.
3.1 – Va anche sottolineato che la raccolta delle piantine di radicchio e cicoria notoriamente avviene al massimo nel periodo invernale, e cioè nella specie, tenuto conto della fornitura delle piantine nel mese di agosto 2022, al massimo nei mesi di febbraio-marzo 2023: tale che l'acquirente ben poteva denunciare i supposti vizi in epoca precedente alla odierna opposizione e soprattutto evidenziarli -anche al fine della interruzione della prescrizione- al momento dei successivi pagamenti parziali dell'estate del 2023.
3.2 – Ma nulla risulta sul punto.
4 – Segue il rigetto della domanda intesa al ristoro della spese -maggiori di quelle ordinarie- asseritamente sostenute dall'opponente per la crescita delle piantine ed il rigetto della domanda risarcitoria per il ricavo delle vendite inferiore a quello ordinario di mercato: per inciso, anche di tali doglianze non risulta alcuna istanza istruttoria, essendosi limitato il a chiedere Parte_1
pagina 2 di 3 l'esame sulla circostanza della dedotta parziale inidoneità dell'apparato radicale, esame all'evidenza non solo implicante giudizio ma anche su circostanza non più verificabile.
5 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
RESPINGE l'opposizione che , titolare della omonima impresa individuale, ha Parte_1 proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 264/24 del 4.4.24, RG 684/24 reso su istanza della
[...]
decreto che per l'effetto dichiara esecutorio;
Controparte_2 CP_ CONDANNA l'opponente a sostenere le spese del giudizio, che liquida in favore della in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2 spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 11 luglio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1151/2024 promossa da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 quale titolare della omonima ditta individuale, assistito dall'avv. PERSICHINI PIER PAOLO;
elettivamente domiciliato in C.SO CAIROLI, 11 MACERATA, presso il difensore nei confronti di
C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. DEL TORTO CARLO;
elettivamente domiciliato in Via Vincenzo Irelli, 6 64100 Teramo, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 20.6.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Sfornita di prova e quindi da respingersi l'opposizione proposta da , Parte_1 titolare della omonima impresa individuale con sede in Potenza Picena, avverso il decreto pagina 1 di 3 ingiuntivo n. 264/24 del 4.4.24, RG 684/24, reso su istanza della Controparte_2
con sede in Chioggia, sulla scorta di fatture commerciali (n. 1581 del 31.8.22) per la
[...] fornitura di piantine di radicchio e per l'importo complessivo di euro Parte_2
71.649,85 oltre accessori e spese.
1.1 – Sostiene l'opponente l'inadempimento del fornitore poiché le dette piantine evidenziavano un limitato sviluppo radicale con perdita di terriccio avvolgente e conseguente significativa riduzione dell'attecchimento in post trapianto, tale che risultava una crescita inferiore alle attese con elevate difficoltà di commercio nonostante le maggiori irrigazione e concimazione adottate per l'emenda.
2 – Eccepisce il fornitore la tardività della denuncia, non formalizzata entro otto giorni dalla scoperta del vizio (art. 1495 c.c.); rappresenta altresì l'intervenuto parziale pagamento nei mesi di giugno, luglio ed ottobre 2023, per complessivi euro 10.800,00 ed il silenzio serbato dalla committente alla diffida di pagamento in data 11.10.23; la notifica dell'impugnato decreto ingiuntivo solo in data 17.4.24, e la proposizione della eccezione solo in sede della odierna opposizione a decreto ingiuntivo. In via subordinata eccepisce l'ingiungente anche la prescrizione annuale della eccezione di vizi della cosa venduta.
3 – Nessuna istanza probatoria ha proposto parte opponente al fine del rigetto della eccezione di decadenza;
e comunque, anche a volere ritenere che la denuncia sia stata inoltrata negli stretti termini di legge (otto giorni dalla scoperta), non risultano atti interruttivi della prescrizione.
3.1 – Va anche sottolineato che la raccolta delle piantine di radicchio e cicoria notoriamente avviene al massimo nel periodo invernale, e cioè nella specie, tenuto conto della fornitura delle piantine nel mese di agosto 2022, al massimo nei mesi di febbraio-marzo 2023: tale che l'acquirente ben poteva denunciare i supposti vizi in epoca precedente alla odierna opposizione e soprattutto evidenziarli -anche al fine della interruzione della prescrizione- al momento dei successivi pagamenti parziali dell'estate del 2023.
3.2 – Ma nulla risulta sul punto.
4 – Segue il rigetto della domanda intesa al ristoro della spese -maggiori di quelle ordinarie- asseritamente sostenute dall'opponente per la crescita delle piantine ed il rigetto della domanda risarcitoria per il ricavo delle vendite inferiore a quello ordinario di mercato: per inciso, anche di tali doglianze non risulta alcuna istanza istruttoria, essendosi limitato il a chiedere Parte_1
pagina 2 di 3 l'esame sulla circostanza della dedotta parziale inidoneità dell'apparato radicale, esame all'evidenza non solo implicante giudizio ma anche su circostanza non più verificabile.
5 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
RESPINGE l'opposizione che , titolare della omonima impresa individuale, ha Parte_1 proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 264/24 del 4.4.24, RG 684/24 reso su istanza della
[...]
decreto che per l'effetto dichiara esecutorio;
Controparte_2 CP_ CONDANNA l'opponente a sostenere le spese del giudizio, che liquida in favore della in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2 spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 11 luglio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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