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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/10/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2696/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AL NO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2696/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AR MA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C.SO CANALGRANDE N. 90 MODENA presso il difensore avv.
AR MA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZINI Controparte_1 P.IVA_2
IA e dell'avv. IOTTI STEFANIA, VIA PAOLO BORSELLINO 2 REGGIO NELL'EMILIA, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO BORSELLINO 2 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. LENZINI IA
CONVENUTO/I
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 876/2025 - DICHIARAZIONE DI
INCOMPETENZA TERRITORIALE CON ADESIONE DELL'OPPOSTA ALL'ECCEZIONE SOLLEVATA
DALL'OPPONENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 25 settembre 2025.
“L'avv. Ariani insiste per l'eccezione di incompetenza come sollevata in atto di opposizione chiedendo anche la liquidazione delle spese che indica in € 406,50 per spese vive. L'avv. Parodi conferma la propria adesione all'eccezione di incompetenza;
si oppone alla liquidazione delle spese pur se limitata alle spese vive;
richiama sul punto cass. 21300/2024”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 di 3 Con atto di citazione notificato il 29 maggio 2025, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 876/2025 emesso da questo Tribunale il 23 aprile 2025, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Modena in favore del
Tribunale di Parma, cui le parti avevano pattiziamente derogato con clausola di competenza esclusiva contenuta nei contratti di appalto intercorsi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9 settembre 2025, la società CP_1 ha aderito espressamente all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata
[...] dall'opponente, richiedendo contestualmente la fissazione di udienza ad hoc per la decisione anticipata sulla questione pregiudiziale di rito.
Con decreto del 13 settembre 2025, questo Giudice ha fissato l'udienza del 25 settembre 2025 per la trattazione della sola questione di incompetenza territoriale.
All'udienza del 25 settembre 2025, preso atto dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza territoriale, la causa è stata trattenuta in decisione.
****
1. Preliminarmente deve rilevarsi che i contratti di appalto intercorsi tra le parti contenevano all'art. 17 una clausola di competenza territoriale esclusiva del seguente tenore: "Le parti eleggono il Foro di Parma quale Giudice avente competenza esclusiva a conoscere di tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione".
Tale clausola, come risulta dalla documentazione prodotta, è stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.
Dalla lettura della predetta clausola è evidente la volontà delle parti di ricorrere esclusivamente alla competenza del Tribunale di Parma per qualsiasi controversia emersa tra le parti. Ne consegue quindi la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
La clausola di cui alle condizioni generali di appalto prevede una deroga esclusiva alla competenza territoriale dell'adito Tribunale. Il foro convenzionale, essendo di origine pattizia e non legale, presupponendo la derogabilità della competenza ex art. 28 c.p.c., dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata e non inderogabile.
2. Alla luce dell'adesione espressa della convenuta all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, trova applicazione il disposto dell'art. 38, comma 2, del Codice di procedura civile, secondo cui "quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo". Come rilevato dalla giurisprudenza di
2 di 3 legittimità, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, dovendo questi limitarsi a prendere atto dell'accordo formatosi nel processo.
3. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di incompetenza territoriale comporta quale effetto ulteriore e necessario la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto il decreto risulta emesso da giudice privo di competenza. Come noto, è necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione.
Pertanto, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del
Tribunale di Parma e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 876/2025 emesso l'23 aprile 2025, fissando un termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Parma.
4. In ordine alle spese processuali, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
15017 del 11/05/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 6106 del 20/03/2006) ha chiarito che l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa,
a) dichiara l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Parma;
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 876/2025 emesso il 23 aprile 2025;
c) fissa il termine di tre mesi ex art. 50 cpc dal deposito della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Parma;
d) Nulla sulle spese.
Modena, 23 ottobre 2025
Il Giudice
AL NO
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AL NO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2696/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AR MA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C.SO CANALGRANDE N. 90 MODENA presso il difensore avv.
AR MA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZINI Controparte_1 P.IVA_2
IA e dell'avv. IOTTI STEFANIA, VIA PAOLO BORSELLINO 2 REGGIO NELL'EMILIA, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO BORSELLINO 2 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. LENZINI IA
CONVENUTO/I
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 876/2025 - DICHIARAZIONE DI
INCOMPETENZA TERRITORIALE CON ADESIONE DELL'OPPOSTA ALL'ECCEZIONE SOLLEVATA
DALL'OPPONENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 25 settembre 2025.
“L'avv. Ariani insiste per l'eccezione di incompetenza come sollevata in atto di opposizione chiedendo anche la liquidazione delle spese che indica in € 406,50 per spese vive. L'avv. Parodi conferma la propria adesione all'eccezione di incompetenza;
si oppone alla liquidazione delle spese pur se limitata alle spese vive;
richiama sul punto cass. 21300/2024”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 di 3 Con atto di citazione notificato il 29 maggio 2025, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 876/2025 emesso da questo Tribunale il 23 aprile 2025, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Modena in favore del
Tribunale di Parma, cui le parti avevano pattiziamente derogato con clausola di competenza esclusiva contenuta nei contratti di appalto intercorsi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9 settembre 2025, la società CP_1 ha aderito espressamente all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata
[...] dall'opponente, richiedendo contestualmente la fissazione di udienza ad hoc per la decisione anticipata sulla questione pregiudiziale di rito.
Con decreto del 13 settembre 2025, questo Giudice ha fissato l'udienza del 25 settembre 2025 per la trattazione della sola questione di incompetenza territoriale.
All'udienza del 25 settembre 2025, preso atto dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza territoriale, la causa è stata trattenuta in decisione.
****
1. Preliminarmente deve rilevarsi che i contratti di appalto intercorsi tra le parti contenevano all'art. 17 una clausola di competenza territoriale esclusiva del seguente tenore: "Le parti eleggono il Foro di Parma quale Giudice avente competenza esclusiva a conoscere di tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione".
Tale clausola, come risulta dalla documentazione prodotta, è stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.
Dalla lettura della predetta clausola è evidente la volontà delle parti di ricorrere esclusivamente alla competenza del Tribunale di Parma per qualsiasi controversia emersa tra le parti. Ne consegue quindi la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
La clausola di cui alle condizioni generali di appalto prevede una deroga esclusiva alla competenza territoriale dell'adito Tribunale. Il foro convenzionale, essendo di origine pattizia e non legale, presupponendo la derogabilità della competenza ex art. 28 c.p.c., dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata e non inderogabile.
2. Alla luce dell'adesione espressa della convenuta all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, trova applicazione il disposto dell'art. 38, comma 2, del Codice di procedura civile, secondo cui "quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo". Come rilevato dalla giurisprudenza di
2 di 3 legittimità, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, dovendo questi limitarsi a prendere atto dell'accordo formatosi nel processo.
3. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di incompetenza territoriale comporta quale effetto ulteriore e necessario la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto il decreto risulta emesso da giudice privo di competenza. Come noto, è necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione.
Pertanto, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del
Tribunale di Parma e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 876/2025 emesso l'23 aprile 2025, fissando un termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Parma.
4. In ordine alle spese processuali, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
15017 del 11/05/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 6106 del 20/03/2006) ha chiarito che l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa,
a) dichiara l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Parma;
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 876/2025 emesso il 23 aprile 2025;
c) fissa il termine di tre mesi ex art. 50 cpc dal deposito della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Parma;
d) Nulla sulle spese.
Modena, 23 ottobre 2025
Il Giudice
AL NO
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