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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/07/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 584 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 584/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. LODI il 11/05/1986, con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CECCHINI FRANCESCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. (MI) il Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
11/06/1991, con il patrocinio dell'Avv. MILANESI PARIDE e dell'Avv. MALARAGGIA
RI domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME DA ATTI INTRODUTTIVI
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
AV con il 9.1.2021 (atto n. 1, parte I, anno 2021, Comune di CP_3
AV con ); CP_3
− Le parti sono genitori di (Lodi, 9.1.2014) e Persona_1 [...]
(Lodi, 26.1.2021); Per_2
Pag. 1 − La ricorrente, in occasione della prima udienza di comparizione, ha chiesto l'emissione di sentenza parziale sul solo status e il resistente non s'è opposto;
− la causa è stata rimessa in immediata decisione al Collegio, con riserva di adottare i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.;
− la camera di consiglio si è svolta il 30/06/2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
Tale volontà è stata confermata in udienza in termini inequivocabili.
3. La causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso.
4. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a AV con Controparte_1
il 9.1.2021; CP_3
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. PROVVEDE con separata ordinanza per rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 30/06/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 584/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. LODI il 11/05/1986, con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CECCHINI FRANCESCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. (MI) il Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
11/06/1991, con il patrocinio dell'Avv. MILANESI PARIDE e dell'Avv. MALARAGGIA
RI domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME DA ATTI INTRODUTTIVI
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
AV con il 9.1.2021 (atto n. 1, parte I, anno 2021, Comune di CP_3
AV con ); CP_3
− Le parti sono genitori di (Lodi, 9.1.2014) e Persona_1 [...]
(Lodi, 26.1.2021); Per_2
Pag. 1 − La ricorrente, in occasione della prima udienza di comparizione, ha chiesto l'emissione di sentenza parziale sul solo status e il resistente non s'è opposto;
− la causa è stata rimessa in immediata decisione al Collegio, con riserva di adottare i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.;
− la camera di consiglio si è svolta il 30/06/2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
Tale volontà è stata confermata in udienza in termini inequivocabili.
3. La causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso.
4. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a AV con Controparte_1
il 9.1.2021; CP_3
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. PROVVEDE con separata ordinanza per rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 30/06/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 2