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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 8158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
con gli avvocati Paolo Pedretti e Mauro Assoni Parte_4 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1 nato a [...] l'[...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di un cittadino italiano, nato a [...] il giorno 01.06.1853, Persona_1 figlio di e (doc. n. 1, certificato di battesimo sig. Persona_2 Controparte_2 Per_1
;
2. pochi anni dopo la nascita, il signor emigrò in Brasile, ove si unì
[...] Per_1 sentimentalmente con la sig.ra verosimilmente – secondo la prassi dell'epoca – Controparte_3
i due contrassero matrimonio, del quale però non possiamo averne certezza, poiché l'ufficio di
Stato Civile del Comune di Garibaldi /RS (Brasile) venne quasi interamente distrutto da un incendio il giorno 27.05.1909 (doc. n. 2, Certificato negativo a causa di incendio – tradotto e legalizzato). Sappiamo tuttavia con certezza che dalla loro unione nacque in data 11.06.1881 in
Garibaldi/RS (Brasile) loro figlio Fortunatamente, seppur il certificato di nascita Parte_5 originale fu anch'esso distrutto dall'incendio di cui si è detto sopra (cfr. doc. n. 2), dalle annotazioni sui registri di nascita dello stato civile, è stato possibile ricostruire quasi completamente l'atto di nascita (doc. n. 3 atto di nascita - tradotto e legalizzato). Seppur in tale documento il nome del padre del neonato sia stato tradotto dall'italiano nel portoghese Per_1
Per_ e seppur a causa dell'incendio manchi l'indicazione della data e luogo di nascita di quest'ultimo, il riferimento agli avi paterni non lascia alcun dubbio sulla discendenza italiana del neonato (il piccolo errore riguardante l'ultima lettera del cognome della nonna materna non può essere rettificato proprio a causa dell'incendio che ha coinvolto l'originale dell'atto); 3.
[...] contrasse matrimonio con il 06.05.1905 in Garibaldi/RS (Brasile) (doc. n. Pt_5 Persona_4
4 certificato di matrimonio – tradotto e legalizzato). Anche questo atto è stato ricostruito sulla base delle trascrizioni rinvenute sui registri di stato civile sopravvissuti all'incendio del 1909 e pertanto non si è potuto provvedere alle rettifiche che sono abitualmente compiute per correggere i piccoli errori presenti sugli atti brasiliani, specialmente di quelli più datati. Tuttavia, come già al punto precedente, il nome del padre italiano dello sposo indicato nell'atto non è sbagliato, ma unicamente tradotto in lingua portoghese. Inoltre, a fugare ogni dubbio sulla discendenza italiana del nubendo, soccorre il verbale del matrimonio rinvenuto presso il Tribunale Distrettuale di
Garibaldi, ove il rito si è svolto, e al quale è allegata anche l'autorizzazione al matrimonio rilasciata dal padre al figlio (doc. n. 5 verbale di matrimonio del Tribunale Distrettuale di
Garibaldi con relativi allegati tra cui l'autorizzazione del padre che il figlio Persona_5 Pt_5 possa contrarre matrimonio – autorizzazione a contrarre matrimonio tradotto e legalizzata); in Per_ tale atto si vede chiaramente come il padre del nubendo, pur presentandosi come si firmi come non lasciando pertanto alcun dubbio sulle discendenze italiane e Persona_1 soccorrendo così alle problematiche generate dall'incendio degli archivi di stato civile che han permesso di recuperare gli atti in modo non integrale;
4. dal matrimonio di cui al punto precedente nacquero (Garibaldi/RS (Brasile) 26.09.1907) (doc. n. 6 Persona_6 atto di nascita con relative rettifiche – tradotto e legalizzato) e Persona_7
(Garibaldi/RS (Brasile) 16.07.1914) (doc. n. 7 atto di nascita - tradotto e legalizzato). Nell'atto di nascita di è operata altresì una piccola rettifica a correggere un Persona_6 errore inizialmente commesso in relazione al nome del neonato. Ad ogni modo, dai documenti prodotti risulta di assoluta evidenza come i suddetti fratelli siano i nipoti dell'avo italiano Per_1
nonché nonni e bisnonni degli odierni ricorrenti;
5. dal tronco dell'albero Persona_1 genealogico originato dal progenitore italiano (figura A), si diramano ora due Persona_1 diversi rami, derivanti da ognuno dei due fratelli di cui al punto precedente. Per comodità Per_1 di trattazione, di seguito, si tratterà separatamente ogni ramo originato dai sopradetti discendenti italiani, fino a giungere ad ognuno degli odierni ricorrenti;
6. Prima di ciò, per concludere questa prima parte introduttiva sugli avi italiani comuni a tutti i ricorrenti, occorre segnalare che il progenitore italiano moriva il 03.05.1915 in Garibaldi/RS (Brasile) (doc. n. 8 Persona_1 certificato di morte con relativa rettifica – tradotto e legalizzato). Seppur il nome del defunto sia Per_ inizialmente indicato come le rettifiche operate in calce all'atto non lasciano dubbi sull'identità del defunto, così soccorrendo anche all'indicazione del nome solo in lingua portoghese degli atti precedentemente citati. Residua l'indicazione che il deceduto fosse celibe, a causa della perdita del certificato di matrimonio in ragione dell'incendio sopra indicato (cfr doc.
n. 2). Prima di morire, non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. Persona_1
n. 9 certificato negativo di naturalizzazione – tradotto e legalizzato). In tale certificato sono annotati tutti gli alias con il quale l'avo italiano era stato chiamato, superando così ancora una volta ogni eventuale dubbio dovuto a errori di trascrizione dell'anagrafe brasiliana. A) Il ramo discendente da A.
1. si sposò con Persona_6 Persona_6 il 26.10.1928 in Passo Fundo/RS (Brasile) (doc. n. 10 certificato di matrimonio Persona_8
– tradotto e legalizzato); A.
2. da tale matrimonio nacque il 23.10.1945 in Getulio Vargas/RS
(Brasile) doc. n. 11 atto di nascita – tradotto e legalizzato). Come Parte_6 si può notare, in tale atto, il cognome viene trasformato in e così sarà d'ora in Per_1 Pt_1 avanti trasmesso ai discendenti. Ad ogni modo per tutti i dati riportati sull'atto di matrimonio non si può dubitare che si tratti della discendenza dell'avo italiano A.
3. Persona_1 [...] si sposò il 02.02.1980 in Lages/SC (Brasile) con Parte_6 Controparte_4
; la quale in seguito alle nozze cambiò il proprio nome in (doc. n. 12
[...] Controparte_5 atto di matrimonio – tradotto e legalizzato); A.
4. in seguito a tale connubio nacquero gli odierni ricorrenti (Lages/SC (Brasile) 26.03.1981) (doc. n. 13 Parte_2 certificato di nascita – tradotto e legalizzato) e (Lages/SC Parte_4
(Brasile) 16.07.1985) (doc. n. 14 certificato di nascita – tradotto e legalizzato). Da tutto quanto sopra dedotto e dalla documentazione allegata, è evidente che si tratti dei tris-nipoti dell'avo italiano A.
5. si unì in matrimonio con Persona_1 Persona_9 Persona_10
il 29.09.2011 in Lages/SC (Brasile) (doc. n. 15 certificato di matrimonio – tradotto e
[...] legalizzato); In seguito alle nozze, la moglie assunse il nome di Persona_10 Parte_3
A.
6. dagli sposi di cui al punto precedente, nacque il 28.02.2014 in Lages/SC (Brasile) l'odierno ricorrente (doc. n. 16 certificato di nascita – tradotto e Parte_3 legalizzato). Richiamandosi a tutto quanto antecedentemente indicato, non vi sono dubbi che si tratti di un discendente diretto dell'avo italiano B) Il ramo discendente da Persona_1 [...]
B.
1. si sposò con il giorno Persona_7 Persona_7 Persona_11
08.07.1939 in Tangara/SC (Brasile) (doc. n. 17 certificato di matrimonio – tradotto e legalizzato).
Nella trascrizione dell'atto di matrimonio il nome dello sposo viene leggermente modificato da a e tale rimarrà anche nei successivi atti e con tale variazione il Persona_7 Testimone_1 cognome verrà tramandato ai discendenti (come già accaduto anche all'altro ramo familiare, vedasi paragrafo A.2.). Tuttavia i riferimenti anagrafici suoi e dei suoi genitori non lasciano alcun dubbio sul fatto che si tratti del nipote dell'avo italiano B.
2. dal connubio di cui Persona_1 al punto precedente, nacque il 23.11.1953 in Lages/SC (Brasile) Persona_12 (doc. n. 18 atto di nascita – tradotto e legalizzato). Nell'atto di nascita e nuovamente ripetuto il piccolo errore relativo al nome del padre già indicato al punto precedente;
tuttavia anche in questo caso il riferimento ai nonni paterni non lascia spazio a dubbi sull'identità del neonato;
B.
3. si unì in matrimonio con il 12.01.1979 in Persona_12 Persona_13
Lages/SC (Brasile); in seguito alle nozze la sposa modifico il proprio nome in Persona_14
(doc. n. 19 certificato di matrimonio – tradotto e legalizzato); B.
4. purtroppo in data
[...]
18.04.2000 la sig.ra morì a causa di un tumore (doc. n. 20 atto di morte – Persona_14 tradotto e legalizzato). Il discendente italiano rimasto vedovo, contrasse Persona_12 un nuovo matrimonio il 14.11.2002 in Lages/SC (Brasile) con la sig.ra Persona_15 che in seguito alle nozze modificò il proprio nome in (doc. n. 21 Persona_16 certificato di matrimonio – tradotto e legalizzato); B.
5. in data 01.09.2004 in Lages/SC (Brasile),
pronipote dell'avo italiano generò con la sua Persona_12 Persona_1 seconda moglie l'odierno ricorrente Persona_16 Parte_1 doc. n. 22 atto di nascita – tradotto e legalizzato)”.
[...]
Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notificazione del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] l'[...] (doc. 1 fasc. Persona_1 ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 2 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3 sono cittadini italiani. Parte_4
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 3.7.25
Il giudice Christian Colombo