TAR Milano, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 1159
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittima quantificazione della dotazione di aree a standard (qualificazione dell'intervento come nuova costruzione)

    La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'intervento come nuova costruzione, in quanto si è proceduto alla totale demolizione e ricostruzione di un fabbricato ad uso produttivo per la realizzazione di due edifici residenziali, configurando una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall'immobile demolito.

  • Rigettato
    Illegittima quantificazione della dotazione di aree a standard (interpretazione art. 11, comma 2, N.A. P.d.S.)

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, interpretando l'art. 11, comma 2, delle N.A. del P.d.S. nel senso che, anche in presenza di SL preesistente, deve essere scomputata solo la parte che rientra nell'IT di Piano, mentre l'edificazione di un nuovo volume con nuova funzione deve essere accompagnata dal reperimento delle corrispondenti aggiuntive dotazioni territoriali.

  • Rigettato
    Illegittimità dei valori di monetizzazione per violazione art. 23 Cost. e art. 38 L.R. 12/2005

    La Corte ha ritenuto infondate le doglianze, affermando che la monetizzazione non ha la stessa natura del contributo di costruzione e non rientra nell'art. 23 Cost. La determinazione dei valori è regolata dagli artt. 46 e 51 della L.R. 12/2005 e la quantificazione è di competenza degli uffici comunali.

  • Rigettato
    Illegittimità dei valori di monetizzazione per violazione dei principi di determinazione del corrispettivo

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dei valori di monetizzazione sia rispettosa della L.R. 12/2005, in quanto gli atti impugnati disciplinano la monetizzazione per ogni tipologia di intervento e stabiliscono sia il costo di acquisizione delle aree sia l'utilità economica conseguita. Il parametro di valutazione è stato legittimamente individuato come pari al valore di acquisizione di un'area urbana libera con edificabilità legale.

  • Accolto
    Mancata applicazione della riduzione del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 48, comma 6, L.R. 12/2005

    La Corte ha ritenuto fondata la censura, affermando che l'art. 48, comma 6, della L.R. 12/2005 è di immediata applicazione e non richiede atti comunali specifici. Gli uffici comunali avrebbero dovuto riconoscere direttamente la riduzione.

  • Accolto
    Mancata applicazione della riduzione del 20% del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001

    La Corte ha ritenuto fondata la censura, affermando che la disposizione è di immediata applicazione e non richiede ulteriori adempimenti comunali, rendendo irrilevanti le circostanze relative ai Criteri Ambientali Minimi e al Regolamento Edilizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 1159
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1159
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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