TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 202
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto l'eccezione della Camera di Commercio, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui le controversie concernenti l'iscrizione e la mancata iscrizione di un'impresa al Registro delle Imprese rientrano nella cognizione del giudice ordinario, in quanto attività accertativa semplice e non discrezionale. Ha inoltre citato il quadro normativo del Codice Civile (artt. 2189 e 2192 c.c.) che affida al giudice ordinario i rimedi avverso il rifiuto di iscrizione.

  • Inammissibile
    Conseguenza del difetto di giurisdizione

    Poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, anche la domanda risarcitoria, essendo connessa, viene dichiarata inammissibile dallo stesso Tribunale Amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 202
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 202
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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