Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00069/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2026, proposto da
-OMISSIS- – Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Nilo e Marco Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi–Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Mancarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio Brindisi–Taranto Determinazione n -OMISSIS- del 07.11.2025 recante il “rifiuto di iscrizione del sig. -OMISSIS- quale responsabile tecnico per le attività di impiantistica disciplinate dal D.M. 37/2008” per la società -OMISSIS- – Società Unipersonale;
della comunicazione di sospensione/preavviso di rigetto prot. -OMISSIS- del 16.06.2025, relativa alla medesima pratica n. -OMISSIS- avente ad oggetto: -OMISSIS- Società Unipersonale (cf-OMISSIS- Rea Ta /-OMISSIS-). Nomina responsabile tecnica attività di impiantistica ( prot RI/PRA /-OMISSIS-) Pratica sospesa;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, con contestuale domanda di risarcimento danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi–Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa HI SU e uditi per le parti i difensori l’Avv. L. Nilo, anche in sostituzione dell'Avv. M. Nilo, per la parte ricorrente e l’Avv. P. Mancarelli per la Camera di Commercio resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 7.01.2026 e depositato in giudizio il 20.01.2026, la Società ricorrente, che svolge, tra l’altro, attività di riparazione di autoveicoli e mezzi industriali, lavori su motori termici, di propulsione e generatori diesel, nonché installazione e manutenzione di impianti meccanici, idrodinamici, oleodinamici, di riscaldamento e simili, con connesse competenze nell’ambito elettrico ed elettronico, operando in settori che implicano la presenza e la gestione di impianti rientranti nelle categorie di cui alle lettere da a) a g) dell’art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue:
- in data 06/05/2025 il sig. -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della società “-OMISSIS- - Società Unipersonale” con sede in Statte (Ta) Contrada -OMISSIS-., ha presentato tramite apposito portale della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, la domanda di iscrizione (prot. -OMISSIS-) del sig. -OMISSIS-, quale responsabile tecnico per tutte le attività di impiantistica disciplinate dal D.M. 37/2008, avendo questi maturato esperienza lavorativa alle dipendenze della stessa -OMISSIS-, impresa abilitata, a far data dal 20.12.2021, sulla base del presupposto che il Sig. -OMISSIS- possedesse, al momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico – professionali indicati dall’Art 4, lett. d) del D.M. 37/2008.
- Con comunicazione del 16.06.2025, prot. -OMISSIS-, il Registro delle Imprese ha rappresentato la sospensione della pratica e il preavviso di rigetto, rilevando che, avendo la società dichiarato come requisito professionale la prestazione lavorativa svolta dal 20.12.2021 presso la stessa -OMISSIS-, “al fine di dimostrare l’effettività dell’esperienza lavorativa maturata per tutte le attività di impiantistica disciplinate dal D.M. 37/2008» era necessario allegare le fatture ovvero le dichiarazioni di conformità inerenti gli impianti (almeno due per anno) per i quali si chiede il riconoscimento”, rilevando, inoltre, l’utilizzo di modulistica ritenuta errata (modello S2 anziché modello S5) e richiedendo l’invio di nuova pratica a reinvio con modulo S5 e l’aggiornamento del modulo SCIA per quanto riguarda le diverse tipologie di impianto.
- In data 18.06.2025, la società ricorrente ottemperava a quanto richiesto e, con pratica codice -OMISSIS-, presentava al Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio Brindisi–Taranto istanza di iscrizione del sig.-OMISSIS-, quale responsabile tecnico per tutte le attività di impiantistica disciplinate dal D.M. 37/2008, lettere da a) a g), indicando come titolo di qualificazione professionale il requisito di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del D.M. 37/2008 (prestazione lavorativa svolta per almeno tre anni alle dirette dipendenze di impresa abilitata, in qualità di operaio installatore specializzato). L’istanza è stata corredata dalla modulistica camerale corretta (modello base, SCIA impiantistica), nonché da dichiarazioni sostitutive rese ex D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante e del precedente responsabile tecnico, attestanti la natura impiantistica delle mansioni svolte dal sig.-OMISSIS-.
- In relazione a tale seconda istanza la Camera di Commercio resistente manifestava, tra l’altro che, al fine di dimostrare l’effettività dell’esperienza lavorativa maturata per tutte le attività di impiantistica disciplinate dal D.M. 37/2008, i lavori effettuati e le relative fatture devono riferirsi all’<<installazione degli impianti all'interno degli edifici>>, invitando nuovamente, il richiedente, a regolarizzare la pratica entro il termine di 7 (sette) giorni.
A seguito della predetta comunicazione seguivano interlocuzioni dapprima tramite messaggistica telematica e subito dopo, tramite contatti informali tra delegati aziendali della ricorrente e membri della Camera di Commercio e poi nota ufficiale della difesa della ricorrente.
3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Violazione e falsa applicazione del D.M. 37/2008, artt. 1 e 4, lett. d); violazione del principio di legalità; eccesso di potere per introduzione di requisiti probatori aggiuntivi tramite modulistica camerale; sviamento di potere;
II) Violazione degli artt. 1, 3, 10 bis L. 241/1990; difetto di istruttoria; mancata valutazione delle osservazioni; irragionevolezza e travisamento dei fatti;
III)Violazione del D.P.R. 445/2000; mancata valorizzazione delle dichiarazioni sostitutive; formalismo probatorio eccessivo;
IV) Erronea rilevanza attribuita alle qualifiche UNILAV; violazione del principio di prevalenza delle mansioni effettive; eccesso di potere per illogicità e travisamento;
V) Contraddittorietà interna, violazione del principio di proporzionalità e buon andamento; motivazione apparente.
Con il ricorso la Società ricorrente ha chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali, in termini di mancata stipula ed esecuzione di contratti nel settore impiantistico, perdita di commesse, costi sostenuti per la gestione della vicenda e non patrimoniali, sotto forma di danno all’immagine e alla reputazione commerciale, in un settore ove la continuità dell’abilitazione è elemento essenziale di affidabilità.
Inoltre ha chiesto, alla luce della natura tecnica delle questioni in esame (coerenza delle mansioni con le attività ex D.M. 37/2008; rilevanza degli impianti su cui il sig.-OMISSIS- ha operato; analisi della documentazione di lavoro), in via istruttoria e subordinata, che il Collegio, ai sensi dei propri poteri ex artt. 63 c.p.a. e 46 verifichi la possibilità di disporre una verificazione o consulenza tecnica d’ufficio. Il verificatore/CTU, esperto in materia di impiantistica industriale e civile, potrà: ○ esaminare la documentazione già prodotta e quella che il Collegio riterrà opportuno acquisire (contratti, rapporti di intervento, dichiarazioni di conformità, documenti tecnici, ecc.); ○ ricostruire in concreto le mansioni svolte dal sig.-OMISSIS- nel periodo di riferimento; ○ valutare la riconducibilità delle attività impiantistiche svolte dall’odierno interessato alle fattispecie di cui alle lettere a)–g) del D.M. 37/2008; ○ riferire in merito alla sussistenza del requisito di cui all’art. 4, lett. d), D.M. 37/2008 per tutte o parte delle attività richieste.
4. Il 5.02.2026 si è costituita in giudizio la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi – Taranto, eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. e comunque chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Nella Camera di Consiglio del 10.02.2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il Presidente di questa Sezione ha dato avviso alle parti costituite, ex art. 60 c.p.a., della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo adito.
6.1. In particolare, il Collegio condivide quanto affermato dalla costante giurisprudenza (da ultimo, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna n. 110 del 16 febbraio 2024), ossia che: " le controversie concernenti l'iscrizione e la mancata iscrizione di un'impresa al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio rientrano pacificamente nella cognizione del giudice ordinario, trattandosi di attività accertativa semplice riferita all'esistenza o meno dei requisiti di legge, che, in quanto attività sostanzialmente vincolata, non comporta l'esercizio di alcun potere discrezionale da parte dell'Ente camerale ” (cfr. Cons. Stato sez.V, 13/11/2019 n. 7801; Cons. Stato sez. VI, 2/5/2016 n. 1670; T.A.R. Veneto, sez. III, 20/4/2021 n. 519).
Anche il quadro normativo conferma ciò, ed invero “a norma dell’art. 2189, comma 3, Cod. civ. il rifiuto dell’iscrizione nel Registro deve essere comunicata con raccomandata al richiedente; questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto. Il successivo art. 2192 Cod. civ. prevede inoltre che avverso il decreto del giudice del registro l’interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Tribunale da quale dipende l’ufficio del registro; il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro. Dal descritto sistema appare inferibile che il legislatore ha operato una chiara scelta nell’affidare alla cognizione del giudice ordinario i rimedi giudiziali da esperire avverso la mancata iscrizione dell’impresa da parte dell’ufficio del registro, nonché contro il decreto del giudice del registro. ”(fr. Cons. Stato sez.V, 13/11/2019 n. 7801).
6.2. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., spettando la cognizione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O.
6.3. Sussistono nondimeno i presupposti di legge (in considerazione della novità della questione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore dell’A.G.O. innanzi alla quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RO, Presidente
HI SU, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI SU | IA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.