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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/12/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 873/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IO LI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico del lavoro nella persona della dott.ssa
Barbara Pangrazzi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 873/2023 promossa da:
(C.F. , nato ad [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giardina, ed elettivamente domiciliato a Ragusa in via Tenente Lena n. 17
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria
Giroldi, con domicilio eletto a Reggio Emilia in via della Previdenza Sociale n. 6, presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
In punto a: opposizione ad intimazione di pagamento e avvisi di addebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.09.2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento N. 095 2023 90003524 11/00 notificata in data
14.08.2023, alla quale erano sottesi, per quanto di competenza del giudice del lavoro, gli avvisi di addebito N. 39520160000219002000 del 24.03.2016 di € 1.787,69 e N.
39520170001663919000 del 09.10.2017 di € 2.739,27. Parte ricorrente ha eccepito l'omessa e in ogni caso irregolare notifica degli avvisi di addebito nonché l'intervenuta prescrizione dei presunti crediti contributivi vantati da anche successivamente CP_1 all'ipotetica notifica degli avvisi di addebito.
Si è costituito l' che ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso, eccependo la carenza della propria legittimazione passiva sotto il profilo della regolare notifica degli atti interruttivi la prescrizione per il periodo successivo all'iscrizione a ruolo e rilevando la tardività dell'odierna opposizione riguardo agli avvisi di addebito impugnati, regolarmente notificati a mezzo posta per compiuta giacenza.
La causa è stata istruita con la produzione di documenti e, concesso termine a parte ricorrente per replicare alla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, viene oggi decisa mediante sentenza con motivazione contestuale a seguito di deposito di note scritte.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' CP_1 poiché le doglianze proposte afferenti la contestazione della rituale notifica degli avvisi di addebito e la sussistenza del credito contributivo, trovano nell' il soggetto legittimato CP_1
a resistere alle domande formulate dal ricorrente odierno.
Nella fattispecie la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento per cui è causa è avvenuta a mezzo invio diretto della raccomandata e non a mezzo posta ex art. 149 c. p.c..
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale
2 ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n.
12083/2016, Cass. n. 17598/2010).
In particolare, per la notifica avvenuta per compiuta giacenza, con la recente ordinanza n.
26371 del 29.09.2025 la Corte di Cassazione ha ribadito che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) (Cass. Sez. 5, n. 10131/2020; di recente Cass. n. 6702/2025)“.
Il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato.
Gli avvisi di addebito qui opposti sono stati pertanto validamente notificati a mezzo posta raccomandata presso il luogo di residenza del ricorrente.
Segnatamente, il 27.05.2016 è stato notificato per compiuta giacenza l'avviso di addebito
N. 39520160000219002000 mentre l'avviso di addebito N. 39520170001663919000 è stato notificato per compiuta giacenza in data 02.02.2018.
Priva di pregio appare l'eccezione di disconoscimento dei documenti prodotti in copia relativi alla notifica dell'avviso di addebito N. 39520170001663919000.
3 Come noto, la giurisprudenza di legittimità sostiene che le attestazioni compiute dall'agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata all'agente postale e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.
Nel caso di specie non risulta presentata querela di falso.
La fede privilegiata, da riconoscere alle attestazioni dell'agente postale non contestate mediante querela di falso, comporta dunque la ritualità della notifica.
Occorre pertanto vagliare l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito contributivo, prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, in tesi del ricorrente maturata anche successivamente.
Orbene mentre l'avviso di addebito N. 39520160000219002000, notificato il 27.05.2016, riguarda contributi fissi relativi al periodo 01/2015-04/2015, l'avviso di addebito N.
39520170001663919000, notificato il 02.02.2018, riguarda contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativo all'anno 2012, il cui termine per il pagamento scadeva il 17.06.2013.
L'Agenzia delle Entrate ha offerto prova di aver interrotto la prescrizione in data
26.11.2019 mediante l'inoltro dell'intimazione di pagamento N. 09520199005292807000, che riporta anche gli AVA oggetto di opposizione.
La prescrizione è stata successivamente interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento N. 095 2023 90003524 11/00 per cui è causa, effettuata in data
14.08.2023.
Ne consegue che i crediti portati dai citati avvisi di addebito non risultano prescritti.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
4
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere all' € 1.769,00 per spese legali, oltre spese Parte_1 CP_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia 12/12/2025
LA GOP dott.ssa Barbara Pangrazzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IO LI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico del lavoro nella persona della dott.ssa
Barbara Pangrazzi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 873/2023 promossa da:
(C.F. , nato ad [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giardina, ed elettivamente domiciliato a Ragusa in via Tenente Lena n. 17
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria
Giroldi, con domicilio eletto a Reggio Emilia in via della Previdenza Sociale n. 6, presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
In punto a: opposizione ad intimazione di pagamento e avvisi di addebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.09.2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento N. 095 2023 90003524 11/00 notificata in data
14.08.2023, alla quale erano sottesi, per quanto di competenza del giudice del lavoro, gli avvisi di addebito N. 39520160000219002000 del 24.03.2016 di € 1.787,69 e N.
39520170001663919000 del 09.10.2017 di € 2.739,27. Parte ricorrente ha eccepito l'omessa e in ogni caso irregolare notifica degli avvisi di addebito nonché l'intervenuta prescrizione dei presunti crediti contributivi vantati da anche successivamente CP_1 all'ipotetica notifica degli avvisi di addebito.
Si è costituito l' che ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso, eccependo la carenza della propria legittimazione passiva sotto il profilo della regolare notifica degli atti interruttivi la prescrizione per il periodo successivo all'iscrizione a ruolo e rilevando la tardività dell'odierna opposizione riguardo agli avvisi di addebito impugnati, regolarmente notificati a mezzo posta per compiuta giacenza.
La causa è stata istruita con la produzione di documenti e, concesso termine a parte ricorrente per replicare alla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, viene oggi decisa mediante sentenza con motivazione contestuale a seguito di deposito di note scritte.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' CP_1 poiché le doglianze proposte afferenti la contestazione della rituale notifica degli avvisi di addebito e la sussistenza del credito contributivo, trovano nell' il soggetto legittimato CP_1
a resistere alle domande formulate dal ricorrente odierno.
Nella fattispecie la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento per cui è causa è avvenuta a mezzo invio diretto della raccomandata e non a mezzo posta ex art. 149 c. p.c..
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale
2 ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n.
12083/2016, Cass. n. 17598/2010).
In particolare, per la notifica avvenuta per compiuta giacenza, con la recente ordinanza n.
26371 del 29.09.2025 la Corte di Cassazione ha ribadito che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) (Cass. Sez. 5, n. 10131/2020; di recente Cass. n. 6702/2025)“.
Il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato.
Gli avvisi di addebito qui opposti sono stati pertanto validamente notificati a mezzo posta raccomandata presso il luogo di residenza del ricorrente.
Segnatamente, il 27.05.2016 è stato notificato per compiuta giacenza l'avviso di addebito
N. 39520160000219002000 mentre l'avviso di addebito N. 39520170001663919000 è stato notificato per compiuta giacenza in data 02.02.2018.
Priva di pregio appare l'eccezione di disconoscimento dei documenti prodotti in copia relativi alla notifica dell'avviso di addebito N. 39520170001663919000.
3 Come noto, la giurisprudenza di legittimità sostiene che le attestazioni compiute dall'agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata all'agente postale e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.
Nel caso di specie non risulta presentata querela di falso.
La fede privilegiata, da riconoscere alle attestazioni dell'agente postale non contestate mediante querela di falso, comporta dunque la ritualità della notifica.
Occorre pertanto vagliare l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito contributivo, prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, in tesi del ricorrente maturata anche successivamente.
Orbene mentre l'avviso di addebito N. 39520160000219002000, notificato il 27.05.2016, riguarda contributi fissi relativi al periodo 01/2015-04/2015, l'avviso di addebito N.
39520170001663919000, notificato il 02.02.2018, riguarda contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativo all'anno 2012, il cui termine per il pagamento scadeva il 17.06.2013.
L'Agenzia delle Entrate ha offerto prova di aver interrotto la prescrizione in data
26.11.2019 mediante l'inoltro dell'intimazione di pagamento N. 09520199005292807000, che riporta anche gli AVA oggetto di opposizione.
La prescrizione è stata successivamente interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento N. 095 2023 90003524 11/00 per cui è causa, effettuata in data
14.08.2023.
Ne consegue che i crediti portati dai citati avvisi di addebito non risultano prescritti.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
4
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere all' € 1.769,00 per spese legali, oltre spese Parte_1 CP_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia 12/12/2025
LA GOP dott.ssa Barbara Pangrazzi
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