Sentenza 14 novembre 2003
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena precedentemente concessa deve essere revocata, qualora la pena inflitta con una successiva condanna, anche se interamente condonata, cumulata con la prima, superi i limiti di concedibilità del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2003, n. 47698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47698 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Pasquale Lacanna Presidente
1. Dott. Diana Laudati Consigliere
2. Dott. Luigi Fenu Consigliere
3. Dott. Giuliano Casucci Consigliere
4. Dott. Giovanni Diotallevi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA RA;
avverso l'ordinanza in data 29 novembre 2002 della Corte di Appello di Napoli con la quale è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena applicato nei suoi confronti con sentenza di quella Corte del 3/10/1991. Sentita la relazione del Cons. Dott. Giuliano Casacci;
Viste le conclusioni del P.G., con le quali chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Considerato che la circostanza che la pena inflitta con successiva condanna sia stata interamente condonata non incide sulla cumulabilità di detta pena con quella precedente oggetto di sospensione, in quanto l'indulto, che estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non ha efficacia ablativa degli altri effetti che scaturiscono dalla condanna, che rimane e che, quindi, incide come causa risolutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso. In conseguenza il beneficio deve essere revocato se la pena inflitta con successiva condanna, anche se interamente condonata, con la prima, supera il limite di concedibilità del beneficio (Cass. S.U. 9/6-14/7/95 n. 23, Mirabile;
Cass. Sez. I, 4/7/97, Marino); che, in conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che in considerazione dei motivi di inammissibilità, si stima equo quantificare in euro 600,00, a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 600,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 DICEMBRE 2003.