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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 5.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21740 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MAGLIO SERGIO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. DE FEO DOMENICO e MARAZZA MARCO
RESISTENTE
OGGETTO: Anticipazione Spese Legali del dirigente – art. 15 CCNL
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.6.2024 lo , dipendente della convenuta dal Parte_1
1.10.2013, con funzioni di dirigente, adibito dal 2017, presso la Direzione di Tronco di
Genova, con il ruolo di Responsabile Tecnica ed Impianti;
rilevato di essere stato coinvolto in due procedimenti penali avviati successivamente al crollo del Ponte Morandi;
ha chiesto la condanna di ad anticipare il pagamento delle spese legali al difensore di CP_1
fiducia dello nell'ambito del procedimento penale inizialmente contraddistinto Parte_1
con n. 314/19 R.G.N.R. – Procura di Genova, in ogni stato e grado, in forza dell'art. 15 del c.c.n.l. per i Dirigenti di applicato al rapporto. Parte_2
A sostegno della domanda ha dedotto in fatto: di aver comunicato all'azienda con email del 7 e 10 gennaio 2018, non appena ricevuto l'avviso di garanzia, la nomina del
1 proprio legale di fiducia Avv. Massimo Pellicciotta;
“che la tutela legale veniva pacificamente riconosciuta, e tale legale di fiducia concordava con la società convenuta la misura e le modalità di pagamento degli onorari per la difesa nel giudizio penale dell'Ing.
”; che in data 18 gennaio 2021 riceveva una mail dall'ufficio personale di ASPI Parte_1 con allegata una comunicazione del 21 dicembre 2020, nella quale si preannunciava l'
“emissione di una procedura che ridefinisce, tra le altre cose, il sistema del patrocinio legale,
a spese della Società, in favore dei propri dipendenti/ex dipendenti o dirigenti/ex dirigenti, coinvolti in procedimenti penali/civili/amministrativi per fatti funzionalmente connessi alle mansioni lavorative espletate”; che con tale comunicazione si anticipava che “la nuova procedura avrebbe previsto che la Società si sarebbe fatta carico delle spese legali “nella formula dell'anticipo o del rimborso a seconda delle determinazioni del Comitato costituito ai sensi della citata procedura e fatto salvo il diritto a ripetere gli esborsi che risultassero non dovuti” e che inoltre “la procedura qui d'interesse, infine, troverà immediata applicazione a tutti i procedimenti che sono in corso e, per tale ragione, Le chiediamo di fornire tempestivamente alla Direzione Centrale Legale della Società il nominativo del difensore e del consulente tecnico della cui assistenza professionale intende avvalersi nell'ambito della tutela legale riconosciuta dalla Società”; che, preso atto di tale comunicazione, il ricorrente confermava la nomina dell'Avv. Pellicciotta che, nel frattempo, in relazione al procedimento R.G.N.R. 314/19, prestava la dovuta attività difensiva
(assistenza nell'interrogatorio di garanzia, proposizione del ricorso al Tribunale del riesame e alla Cassazione avverso la misura cautelare interdittiva del novembre 2020; assistenza nella fase delle indagini preliminari, assistenza per la celebranda discussione dell'udienza preliminare); che contattato l'ufficio legale di ASPI per conoscere le modalità di pagamento degli onorari sino a quel momento maturati, con missiva del 6 novembre 2023, la società negava la tutela legale in via di anticipazione in relazione al procedimento suddetto, confermando invece quella indiretta (a rimborso) sulla scorta delle regole definite dalla
Procedura Gestionale di Gruppo 'Ethical rules of conduct and policy on disciplinary actions, suspension and termination of employment' – procedura che, peraltro, la società, malgrado le reiterate richieste dello , si rifiutava di ostentare. Parte_1
Tanto premesso in fatto il ricorrente ha assunto in diritto l'illegittimità del diniego datoriale all'anticipazione delle spese per violazione della disposizione collettiva di cui
2 all'art. art. 15, quarto comma, del c.c.n.l. Dirigenti Aziende Industriali;
l'inapplicabilità della procedura etical rouls invocata dall'azienda in relazione a fatti connessi all'esercizio delle funzioni avvenuti antecedentemente all'entrata in vigore della nuova procedura ed addirittura a procedimenti incardinati antecedentemente.
Sulla scorta di tali prospettazioni, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Costituitasi in giudizio la convenuta, ripercorsa la carriera lavorativa del ricorrente e le vicende più significative dei due procedimenti penali in cui è coinvolto il ricorrente, scaturiti entrambi dalle indagini connesse al crollo del Ponte Morandi di Genova;
precisato che a seguito dell'apprensione dei fatti riportati nell'ordinanza cautelare che aveva attinto lo
, in data 12.2.2021, all'esito del procedimento disciplinare avviato in data Parte_1
13.1.2021, la società comminava la sanzione del licenziamento per giusta causa, la cui legittimità era stata confermata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 4611 del 17 aprile
2024; ha contestato la fondatezza del ricorso deducendo: che la norma collettiva in materia di tutela legale non garantisce alcuna anticipazione nè regolamenta le ipotesi di anticipazione o rimborso indiretto;
che pertanto aveva sempre valutato caso per CP_1
caso le singole situazioni di dirigenti sottoposti a procedimento penale per fatti connessi all'esercizio delle funzioni, riconoscendo l'anticipo diretto delle spese ovvero escludendolo in caso, ad esempio, di condotte contrarie al Codice Etico o, comunque, in conflitto di interessi con la Società e/o che presentino gravi indizi di colpevolezza a carico del dirigente
(confermati dall'applicazione di misure cautelari); che mai si era instaurata alcuna prassi volta a riconoscere - sempre e comunque - l'anticipo diretto delle spese legali;
che in relazione al primo procedimento penale (10468/18/21 R.G.N.R.) avente ad oggetto il crollo del Ponte Morandi, nel quale nessuno dei dipendenti/dirigenti di Controparte_1
veniva attinto da misure cautelari, la società concedeva l'anticipazione delle spese
[...]
legali anche al ricorrente;
che in data 11 novembre 2020 veniva notificata alla convenuta, all'esito delle ulteriori indagini svolte dalla magistratura dopo i fatti di Genova, l'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di molteplici dipendenti/dirigenti di
[...]
incluso il ricorrente, per nuovi fatti rilevanti penalmente (procedimento Controparte_1 relativo alle barriere antirumore successivamente riunito agli altri procedimenti “Autostrade bis” e per cui oggi è causa); che pertanto, in considerazione del numero dei dipendenti coinvolti nelle indagini penali, dell'applicazione delle misure cautelari disposta con
3 l'ordinanza dell'11 novembre 2020 (e, dunque, dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei dipendenti coinvolti), del contenuto (intercettazioni, etc.) dell'ordinanza dell'11 novembre
2020, della gravità dei reati contestati (attentato alla sicurezza dei trasporti, etc.), dello scenario economico-finanziario di Gruppo, su impulso della Capogruppo Atlantia, si decideva di adottare una specifica Policy per disciplinare le regole in materia di c.d. tutela legale;
che in data 16 luglio 2021 pubblicava la Procedura “Ethical rules of CP_1 conduct and policy on disciplinary actions, suspension and termination of employment”, stabilendo, per quanto qui rileva, che l'assunzione avverrà di regola in forma diretta (e dunque in via di anticipazione), mentre l'assunzione in forma indiretta avverrà nei soli casi in cui i fatti per i quali il dipendente medesimo sia stato assoggettato ad indagini preliminari od a procedimento giudiziario evidenzino una violazione del Codice Etico ovvero una situazione di conflitto di interessi;
che sulla scorta di tale regolamentazione, , CP_1
valutando la condotta dei dipendenti coinvolti nel procedimento penale “Autostrade bis”, fra cui anche quella del ricorrente, gravemente in contrasto con il codice etico aziendale, visti i gravi indizi di colpevolezza accertati dall'ordinanza cautelare e confermata nei successivi
“gradi”, deliberava di riconoscere a tale personale (e, dunque, anche al ricorrente) la tutela indiretta.
In forza di tali allegazioni fattuali e contestate le avverse prospettazioni in punto di diritto, la società convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.Il presente giudizio concerne dunque il diritto del ricorrente all'anticipazione delle spese legali in relazione al procedimento penale n. 314/19 R.G.N.R, connesso al tragico evento del crollo del Ponte Morandi di Genova, in cui risulta coinvolto il ricorrente, in qualità di dirigente Responsabile Tecnica Impianti presso la Direzione I Tronco Impianti di
Genova di , dal 8.6.2017 al 13.1.2019. CP_1
La disciplina della tutela legale dei dipendenti è regolamentata dall'art. 15 commi 4,
6 e 7 del CCNL Dirigenti Aziende Industriali applicato al rapporto, che, nell'ambito della più ampia disciplina della “Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione”, stabilisce che:
4. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di
4 giudizio è a carico dell'azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'azienda”.
6. Le garanzie e le tutele di cui al comma 4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
7. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.
2.Nella prospettazione attorea, la previsione che “ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda”, unitamente a quella che “le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato”, deporrebbe inequivocabilmente nel senso del dovere datoriale di anticipare le spese legali sin dall'inizio e per tutti i gradi di giudizio, salvo poi rivalersi sul dirigente all'esito dell'accertamento, passato in giudicato, che questi abbia agito con dolo o colpa grave.
Ciò, a detta del ricorrente, sarebbe desumibile non solo dall'interpretazione letterale e sistematica della norma collettiva ma anche tenendo conto della ratio della normativa, volta ad assicurare rapidità ed effettività della tutela nelle ipotesi di procedimenti civili e/o penali connessi alla prestazione lavorativa.
Lo richiama al riguardo Cass. n. 12873 del 9 giugno 2014. Parte_1
Ebbene, precisato che nel presente giudizio non è in discussione l'applicabilità della
“tutela legale” quanto piuttosto le modalità in cui detta tutela deve esplicarsi, avendo la società riconosciuto il diritto alle spese legali sotto forma di rimborso (sempre che ne ricorrano le condizioni e, dunque, che non si accerti il dolo o la colpa grave del dirigente con sentenza passata in giudicato), si osserva che dalla lettura della norma collettiva non emerge affatto che tale tutela si attui necessariamente nelle forme dell'anticipazione e che, dunque, debba essere preventiva. Ed anzi, a differenza della norma collettiva esaminata da
Cass. 12873/14 - l'art. 121 del ccnl dell'11.4.1991, ripetuto dall'art. 126 del ccnl personale direttivo delle casse di risparmio del 16.6.1995 – che prevede espressamente l'obbligo a carico del dirigente di rimborso delle spese anticipate nel caso di condanna ("il dirigente è tenuto a reintegrare l'istituto"), la norma collettiva per cui è causa non fa alcun riferimento al rimborso, limitandosi il comma 7 a prescrivere che “Le garanzie e le tutele di cui ai
5 commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato”.
L'omessa espressa previsione del diritto all'anticipazione unitamente all'omessa previsione del diritto alla “restituzione” delle spese ottenute preventivamente in caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, consente di escludere che, nell'ottica collettiva, la tutela legale debba necessariamente attuarsi nelle forme preventive dell'anticipazione, ben potendo l'azienda “farsi carico” delle spese legali anche nella forma indiretta del rimborso.
3. Va poi evidenziato che parte ricorrente non ha allegato (nè tanto provato)
l'esistenza di alcuna prassi aziendale nel senso da questi prospettato - e cioè che l'azienda avrebbe sempre e comunque attuato la tutela pattizia in forma preventiva, mediante l'anticipazione delle spese legali;
limitandosi piuttosto il ricorrente a sottolineare il (ben diverso) fatto che nell'ambito del primo procedimento penale relativo al crollo del Ponte
OR (n. 10468/18/21 R.G.N.R.) l'azienda gli aveva riconosciuto l'anticipazione delle spese.
E' tuttavia incontestato che in relazione a tale primo procedimento il ricorrente non è stato sottoposto ad alcuna misura cautelare, a differenza del procedimento per cui è causa, nell'ambito del quale è stata inflitta al ricorrente una misura cautelare interdittiva (che presuppone, fra l'altro, i gravi indizi di colpevolezza), confermata in sede di “appello” e dalla Cassazione penale.
4.In tale contesto, ritiene il giudicante la piena legittimità dell'adozione della
”Procedura Etica” (Ethical rules of conduct and policy on disciplinary actions, suspension and termination of employment), mediante la quale l'azienda ha disciplinato nel dettaglio le modalità di attuazione della tutela legale di cui all'art. 15 CCNL cit,, prima rimesse alla discrezionalità datoriale, formalizzando e positivizzando le ipotesi (ordinarie) della tutela preventiva in via di anticipazione e quelle (straordinarie) della tutela indiretta in via di rimborso.
5.Ciò posto, il ricorrente sostiene l'inapplicabilità al caso di specie del citato “codice etico”, tenuto conto che i fatti in relazione ai quali sussiste il procedimento penale per cui è causa sono anteriori rispetto all'adozione del detto “codice”.
6 La tesi attorea, seppure condivisibile, non consente comunque di accogliere la domanda attorea.
Accertato infatti che la norma collettiva non sancisce il diritto – sempre e comunque - alla tutela preventiva, ben potendosi attuare tale tutela anche nelle forme indirette del rimborso;
omessa ogni allegazione e prova circa l'esistenza di una prassi aziendale volta a garantire - sempre e comunque – l'anticipazione delle spese;
accertato pertanto che l'adozione del “codice etico”, procedimentalizzando la fattispecie e, dunque, limitando la discrezionalità datoriale, attribuisce maggiori garanzie al dipendente;
ritiene il giudicante che, in assenza di specifiche regole individuate dalla contrattazione collettiva, la questione controversa deve essere esaminata sotto il profilo della ragionevolezza del diniego aziendale, quale filtro della discrezionalità datoriale in merito alle modalità di attuazione della tutela legale.
In tale contesto non possono non venire in rilievo quei criteri di buon senso ed economicità adottati con la “Procedura etica”, in forza dei quali l'attuazione della tutela legale avverrà nella modalità del rimborso “nei casi in cui i fatti per i quali il dipendente medesimo sia stato assoggettato ad indagini preliminari od a procedimento giudiziario evidenzino una violazione del Codice Etico ovvero una situazione di conflitto di interessi”.
Ebbene, nel caso di specie, i comportamenti penalmente addebitati allo Parte_1
consistono (come emerge dall'esame dei provvedimenti cautelari in atti) “nell'aver occultato che le barriere antirumore realizzate dall'ASPI nella rete di competenza del 1
Tronco erano state progettate e costruite in modo errato e contrario alle norme sulla buona costruzione, e che le stesse non erano in grado di sopportare l'azione del vento ed erano perciò a rischio ribaltamento, e che in diverse occasioni si erano davvero ribaltate sulla strada (….)”.
Tali comportamenti - rispetto ai quali il Gip di Genova, in più occasioni, e la
Cassazione penale hanno valutato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del ricorrente - evidenziano una grave violazione del Codice Etico e, segnatamente dei principi di integrità, trasparenza e professionalità.
Detta violazione del codice etico è stata peraltro contestata da al CP_1
ricorrente nell'ambito del procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento. Ed il
Tribunale di Roma, con sentenza n. 4611 del 17 aprile 2024, nel rigettare l'impugnazione
7 del licenziamento proposta dallo , ha espressamente evidenziato come la condotta Parte_1
contestata al dirigente “risulta contraria al c.d, minimo etico ed in contrasto con il Codice etico aziendale che enuncia all'art. 2, tra i principi cui si ispira il Gruppo per il raggiungimento dei propri obiettivi la Integrità: intesa quale correttezza, onestà, lealtà e buona fede nei rapporti interni ed esterni all'azienda. Rifiuto di comportamenti illegittimi o comunque scorretti e la Trasparenza e Professionalità: impegno a svolgere i compiti e le responsabilità assegnate in modo diligente, con chiarezza, ed adeguato alla natura degli stessi” (si veda a pag. 29 della sentenza, prodotta sub doc. 12 di parte convenuta).
In tale contesto la decisione aziendale di procedere alla tutela legale con la modalità del rimborso e non già con quella dell'anticipazione, risulta del tutto ragionevole e non arbitraria, considerato, si ripete, il reiterato accertamento dei gravi di indizi di colpevolezza in merito ai fatti penalmente addebitati allo che determinano una chiara Parte_1
violazione del c.d. minimo etico oltre che del Codice Etico di gruppo.
Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso non può essere accolto.
6. Le spese di lite si compensano fra le parti in ragione della metà, tenuto conto dell'assenza di precedenti giurisprudenziali in merito all'interpretazione della norma collettiva esaminata che, non appare effettivamente di immediata chiarezza. La residua metà delle spese di lite si pone a carico del ricorrente soccombente e si liquida come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della causa e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione della metà delle spese di lite in favore della società convenuta, liquidata in € 3.689,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap;
compensando fra le parti la residua metà.
Roma 6.2.2025
Il Giudice F. R. Pucci
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 5.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21740 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MAGLIO SERGIO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. DE FEO DOMENICO e MARAZZA MARCO
RESISTENTE
OGGETTO: Anticipazione Spese Legali del dirigente – art. 15 CCNL
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.6.2024 lo , dipendente della convenuta dal Parte_1
1.10.2013, con funzioni di dirigente, adibito dal 2017, presso la Direzione di Tronco di
Genova, con il ruolo di Responsabile Tecnica ed Impianti;
rilevato di essere stato coinvolto in due procedimenti penali avviati successivamente al crollo del Ponte Morandi;
ha chiesto la condanna di ad anticipare il pagamento delle spese legali al difensore di CP_1
fiducia dello nell'ambito del procedimento penale inizialmente contraddistinto Parte_1
con n. 314/19 R.G.N.R. – Procura di Genova, in ogni stato e grado, in forza dell'art. 15 del c.c.n.l. per i Dirigenti di applicato al rapporto. Parte_2
A sostegno della domanda ha dedotto in fatto: di aver comunicato all'azienda con email del 7 e 10 gennaio 2018, non appena ricevuto l'avviso di garanzia, la nomina del
1 proprio legale di fiducia Avv. Massimo Pellicciotta;
“che la tutela legale veniva pacificamente riconosciuta, e tale legale di fiducia concordava con la società convenuta la misura e le modalità di pagamento degli onorari per la difesa nel giudizio penale dell'Ing.
”; che in data 18 gennaio 2021 riceveva una mail dall'ufficio personale di ASPI Parte_1 con allegata una comunicazione del 21 dicembre 2020, nella quale si preannunciava l'
“emissione di una procedura che ridefinisce, tra le altre cose, il sistema del patrocinio legale,
a spese della Società, in favore dei propri dipendenti/ex dipendenti o dirigenti/ex dirigenti, coinvolti in procedimenti penali/civili/amministrativi per fatti funzionalmente connessi alle mansioni lavorative espletate”; che con tale comunicazione si anticipava che “la nuova procedura avrebbe previsto che la Società si sarebbe fatta carico delle spese legali “nella formula dell'anticipo o del rimborso a seconda delle determinazioni del Comitato costituito ai sensi della citata procedura e fatto salvo il diritto a ripetere gli esborsi che risultassero non dovuti” e che inoltre “la procedura qui d'interesse, infine, troverà immediata applicazione a tutti i procedimenti che sono in corso e, per tale ragione, Le chiediamo di fornire tempestivamente alla Direzione Centrale Legale della Società il nominativo del difensore e del consulente tecnico della cui assistenza professionale intende avvalersi nell'ambito della tutela legale riconosciuta dalla Società”; che, preso atto di tale comunicazione, il ricorrente confermava la nomina dell'Avv. Pellicciotta che, nel frattempo, in relazione al procedimento R.G.N.R. 314/19, prestava la dovuta attività difensiva
(assistenza nell'interrogatorio di garanzia, proposizione del ricorso al Tribunale del riesame e alla Cassazione avverso la misura cautelare interdittiva del novembre 2020; assistenza nella fase delle indagini preliminari, assistenza per la celebranda discussione dell'udienza preliminare); che contattato l'ufficio legale di ASPI per conoscere le modalità di pagamento degli onorari sino a quel momento maturati, con missiva del 6 novembre 2023, la società negava la tutela legale in via di anticipazione in relazione al procedimento suddetto, confermando invece quella indiretta (a rimborso) sulla scorta delle regole definite dalla
Procedura Gestionale di Gruppo 'Ethical rules of conduct and policy on disciplinary actions, suspension and termination of employment' – procedura che, peraltro, la società, malgrado le reiterate richieste dello , si rifiutava di ostentare. Parte_1
Tanto premesso in fatto il ricorrente ha assunto in diritto l'illegittimità del diniego datoriale all'anticipazione delle spese per violazione della disposizione collettiva di cui
2 all'art. art. 15, quarto comma, del c.c.n.l. Dirigenti Aziende Industriali;
l'inapplicabilità della procedura etical rouls invocata dall'azienda in relazione a fatti connessi all'esercizio delle funzioni avvenuti antecedentemente all'entrata in vigore della nuova procedura ed addirittura a procedimenti incardinati antecedentemente.
Sulla scorta di tali prospettazioni, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Costituitasi in giudizio la convenuta, ripercorsa la carriera lavorativa del ricorrente e le vicende più significative dei due procedimenti penali in cui è coinvolto il ricorrente, scaturiti entrambi dalle indagini connesse al crollo del Ponte Morandi di Genova;
precisato che a seguito dell'apprensione dei fatti riportati nell'ordinanza cautelare che aveva attinto lo
, in data 12.2.2021, all'esito del procedimento disciplinare avviato in data Parte_1
13.1.2021, la società comminava la sanzione del licenziamento per giusta causa, la cui legittimità era stata confermata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 4611 del 17 aprile
2024; ha contestato la fondatezza del ricorso deducendo: che la norma collettiva in materia di tutela legale non garantisce alcuna anticipazione nè regolamenta le ipotesi di anticipazione o rimborso indiretto;
che pertanto aveva sempre valutato caso per CP_1
caso le singole situazioni di dirigenti sottoposti a procedimento penale per fatti connessi all'esercizio delle funzioni, riconoscendo l'anticipo diretto delle spese ovvero escludendolo in caso, ad esempio, di condotte contrarie al Codice Etico o, comunque, in conflitto di interessi con la Società e/o che presentino gravi indizi di colpevolezza a carico del dirigente
(confermati dall'applicazione di misure cautelari); che mai si era instaurata alcuna prassi volta a riconoscere - sempre e comunque - l'anticipo diretto delle spese legali;
che in relazione al primo procedimento penale (10468/18/21 R.G.N.R.) avente ad oggetto il crollo del Ponte Morandi, nel quale nessuno dei dipendenti/dirigenti di Controparte_1
veniva attinto da misure cautelari, la società concedeva l'anticipazione delle spese
[...]
legali anche al ricorrente;
che in data 11 novembre 2020 veniva notificata alla convenuta, all'esito delle ulteriori indagini svolte dalla magistratura dopo i fatti di Genova, l'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di molteplici dipendenti/dirigenti di
[...]
incluso il ricorrente, per nuovi fatti rilevanti penalmente (procedimento Controparte_1 relativo alle barriere antirumore successivamente riunito agli altri procedimenti “Autostrade bis” e per cui oggi è causa); che pertanto, in considerazione del numero dei dipendenti coinvolti nelle indagini penali, dell'applicazione delle misure cautelari disposta con
3 l'ordinanza dell'11 novembre 2020 (e, dunque, dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei dipendenti coinvolti), del contenuto (intercettazioni, etc.) dell'ordinanza dell'11 novembre
2020, della gravità dei reati contestati (attentato alla sicurezza dei trasporti, etc.), dello scenario economico-finanziario di Gruppo, su impulso della Capogruppo Atlantia, si decideva di adottare una specifica Policy per disciplinare le regole in materia di c.d. tutela legale;
che in data 16 luglio 2021 pubblicava la Procedura “Ethical rules of CP_1 conduct and policy on disciplinary actions, suspension and termination of employment”, stabilendo, per quanto qui rileva, che l'assunzione avverrà di regola in forma diretta (e dunque in via di anticipazione), mentre l'assunzione in forma indiretta avverrà nei soli casi in cui i fatti per i quali il dipendente medesimo sia stato assoggettato ad indagini preliminari od a procedimento giudiziario evidenzino una violazione del Codice Etico ovvero una situazione di conflitto di interessi;
che sulla scorta di tale regolamentazione, , CP_1
valutando la condotta dei dipendenti coinvolti nel procedimento penale “Autostrade bis”, fra cui anche quella del ricorrente, gravemente in contrasto con il codice etico aziendale, visti i gravi indizi di colpevolezza accertati dall'ordinanza cautelare e confermata nei successivi
“gradi”, deliberava di riconoscere a tale personale (e, dunque, anche al ricorrente) la tutela indiretta.
In forza di tali allegazioni fattuali e contestate le avverse prospettazioni in punto di diritto, la società convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.Il presente giudizio concerne dunque il diritto del ricorrente all'anticipazione delle spese legali in relazione al procedimento penale n. 314/19 R.G.N.R, connesso al tragico evento del crollo del Ponte Morandi di Genova, in cui risulta coinvolto il ricorrente, in qualità di dirigente Responsabile Tecnica Impianti presso la Direzione I Tronco Impianti di
Genova di , dal 8.6.2017 al 13.1.2019. CP_1
La disciplina della tutela legale dei dipendenti è regolamentata dall'art. 15 commi 4,
6 e 7 del CCNL Dirigenti Aziende Industriali applicato al rapporto, che, nell'ambito della più ampia disciplina della “Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione”, stabilisce che:
4. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di
4 giudizio è a carico dell'azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'azienda”.
6. Le garanzie e le tutele di cui al comma 4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
7. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.
2.Nella prospettazione attorea, la previsione che “ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda”, unitamente a quella che “le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato”, deporrebbe inequivocabilmente nel senso del dovere datoriale di anticipare le spese legali sin dall'inizio e per tutti i gradi di giudizio, salvo poi rivalersi sul dirigente all'esito dell'accertamento, passato in giudicato, che questi abbia agito con dolo o colpa grave.
Ciò, a detta del ricorrente, sarebbe desumibile non solo dall'interpretazione letterale e sistematica della norma collettiva ma anche tenendo conto della ratio della normativa, volta ad assicurare rapidità ed effettività della tutela nelle ipotesi di procedimenti civili e/o penali connessi alla prestazione lavorativa.
Lo richiama al riguardo Cass. n. 12873 del 9 giugno 2014. Parte_1
Ebbene, precisato che nel presente giudizio non è in discussione l'applicabilità della
“tutela legale” quanto piuttosto le modalità in cui detta tutela deve esplicarsi, avendo la società riconosciuto il diritto alle spese legali sotto forma di rimborso (sempre che ne ricorrano le condizioni e, dunque, che non si accerti il dolo o la colpa grave del dirigente con sentenza passata in giudicato), si osserva che dalla lettura della norma collettiva non emerge affatto che tale tutela si attui necessariamente nelle forme dell'anticipazione e che, dunque, debba essere preventiva. Ed anzi, a differenza della norma collettiva esaminata da
Cass. 12873/14 - l'art. 121 del ccnl dell'11.4.1991, ripetuto dall'art. 126 del ccnl personale direttivo delle casse di risparmio del 16.6.1995 – che prevede espressamente l'obbligo a carico del dirigente di rimborso delle spese anticipate nel caso di condanna ("il dirigente è tenuto a reintegrare l'istituto"), la norma collettiva per cui è causa non fa alcun riferimento al rimborso, limitandosi il comma 7 a prescrivere che “Le garanzie e le tutele di cui ai
5 commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato”.
L'omessa espressa previsione del diritto all'anticipazione unitamente all'omessa previsione del diritto alla “restituzione” delle spese ottenute preventivamente in caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, consente di escludere che, nell'ottica collettiva, la tutela legale debba necessariamente attuarsi nelle forme preventive dell'anticipazione, ben potendo l'azienda “farsi carico” delle spese legali anche nella forma indiretta del rimborso.
3. Va poi evidenziato che parte ricorrente non ha allegato (nè tanto provato)
l'esistenza di alcuna prassi aziendale nel senso da questi prospettato - e cioè che l'azienda avrebbe sempre e comunque attuato la tutela pattizia in forma preventiva, mediante l'anticipazione delle spese legali;
limitandosi piuttosto il ricorrente a sottolineare il (ben diverso) fatto che nell'ambito del primo procedimento penale relativo al crollo del Ponte
OR (n. 10468/18/21 R.G.N.R.) l'azienda gli aveva riconosciuto l'anticipazione delle spese.
E' tuttavia incontestato che in relazione a tale primo procedimento il ricorrente non è stato sottoposto ad alcuna misura cautelare, a differenza del procedimento per cui è causa, nell'ambito del quale è stata inflitta al ricorrente una misura cautelare interdittiva (che presuppone, fra l'altro, i gravi indizi di colpevolezza), confermata in sede di “appello” e dalla Cassazione penale.
4.In tale contesto, ritiene il giudicante la piena legittimità dell'adozione della
”Procedura Etica” (Ethical rules of conduct and policy on disciplinary actions, suspension and termination of employment), mediante la quale l'azienda ha disciplinato nel dettaglio le modalità di attuazione della tutela legale di cui all'art. 15 CCNL cit,, prima rimesse alla discrezionalità datoriale, formalizzando e positivizzando le ipotesi (ordinarie) della tutela preventiva in via di anticipazione e quelle (straordinarie) della tutela indiretta in via di rimborso.
5.Ciò posto, il ricorrente sostiene l'inapplicabilità al caso di specie del citato “codice etico”, tenuto conto che i fatti in relazione ai quali sussiste il procedimento penale per cui è causa sono anteriori rispetto all'adozione del detto “codice”.
6 La tesi attorea, seppure condivisibile, non consente comunque di accogliere la domanda attorea.
Accertato infatti che la norma collettiva non sancisce il diritto – sempre e comunque - alla tutela preventiva, ben potendosi attuare tale tutela anche nelle forme indirette del rimborso;
omessa ogni allegazione e prova circa l'esistenza di una prassi aziendale volta a garantire - sempre e comunque – l'anticipazione delle spese;
accertato pertanto che l'adozione del “codice etico”, procedimentalizzando la fattispecie e, dunque, limitando la discrezionalità datoriale, attribuisce maggiori garanzie al dipendente;
ritiene il giudicante che, in assenza di specifiche regole individuate dalla contrattazione collettiva, la questione controversa deve essere esaminata sotto il profilo della ragionevolezza del diniego aziendale, quale filtro della discrezionalità datoriale in merito alle modalità di attuazione della tutela legale.
In tale contesto non possono non venire in rilievo quei criteri di buon senso ed economicità adottati con la “Procedura etica”, in forza dei quali l'attuazione della tutela legale avverrà nella modalità del rimborso “nei casi in cui i fatti per i quali il dipendente medesimo sia stato assoggettato ad indagini preliminari od a procedimento giudiziario evidenzino una violazione del Codice Etico ovvero una situazione di conflitto di interessi”.
Ebbene, nel caso di specie, i comportamenti penalmente addebitati allo Parte_1
consistono (come emerge dall'esame dei provvedimenti cautelari in atti) “nell'aver occultato che le barriere antirumore realizzate dall'ASPI nella rete di competenza del 1
Tronco erano state progettate e costruite in modo errato e contrario alle norme sulla buona costruzione, e che le stesse non erano in grado di sopportare l'azione del vento ed erano perciò a rischio ribaltamento, e che in diverse occasioni si erano davvero ribaltate sulla strada (….)”.
Tali comportamenti - rispetto ai quali il Gip di Genova, in più occasioni, e la
Cassazione penale hanno valutato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del ricorrente - evidenziano una grave violazione del Codice Etico e, segnatamente dei principi di integrità, trasparenza e professionalità.
Detta violazione del codice etico è stata peraltro contestata da al CP_1
ricorrente nell'ambito del procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento. Ed il
Tribunale di Roma, con sentenza n. 4611 del 17 aprile 2024, nel rigettare l'impugnazione
7 del licenziamento proposta dallo , ha espressamente evidenziato come la condotta Parte_1
contestata al dirigente “risulta contraria al c.d, minimo etico ed in contrasto con il Codice etico aziendale che enuncia all'art. 2, tra i principi cui si ispira il Gruppo per il raggiungimento dei propri obiettivi la Integrità: intesa quale correttezza, onestà, lealtà e buona fede nei rapporti interni ed esterni all'azienda. Rifiuto di comportamenti illegittimi o comunque scorretti e la Trasparenza e Professionalità: impegno a svolgere i compiti e le responsabilità assegnate in modo diligente, con chiarezza, ed adeguato alla natura degli stessi” (si veda a pag. 29 della sentenza, prodotta sub doc. 12 di parte convenuta).
In tale contesto la decisione aziendale di procedere alla tutela legale con la modalità del rimborso e non già con quella dell'anticipazione, risulta del tutto ragionevole e non arbitraria, considerato, si ripete, il reiterato accertamento dei gravi di indizi di colpevolezza in merito ai fatti penalmente addebitati allo che determinano una chiara Parte_1
violazione del c.d. minimo etico oltre che del Codice Etico di gruppo.
Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso non può essere accolto.
6. Le spese di lite si compensano fra le parti in ragione della metà, tenuto conto dell'assenza di precedenti giurisprudenziali in merito all'interpretazione della norma collettiva esaminata che, non appare effettivamente di immediata chiarezza. La residua metà delle spese di lite si pone a carico del ricorrente soccombente e si liquida come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della causa e delle tariffe forensi in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione della metà delle spese di lite in favore della società convenuta, liquidata in € 3.689,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap;
compensando fra le parti la residua metà.
Roma 6.2.2025
Il Giudice F. R. Pucci
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