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Articolo 5 della Legge 29 marzo 1999, n. 102
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Legge 29 marzo 1999, n. 102
Articolo 5 della Legge 29 marzo 1999, n. 102
Versione
22 aprile 1999
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 22 aprile 1999
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