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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/03/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 2774/2022 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato Parte_1
in Latina, Piazza Aldo Moro 37, presso lo studio dell'avv. Diego Maria Santoro che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliata in Giugliano in Campania (NA), via A. Palumbo 57, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Palumbo che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti convenuta
N O N C H E '
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_2
domiciliato in Roma, via Metauro 47, presso lo studio dell'avv. Giovanna
Corradini, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba in virtù di procura in atti convenuto all'esito dell'udienza del 18.2.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato dal ricorrente e dalla società convenuta) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna la in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
45.028,32, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
ordina alla società convenuta di regolarizzare presso l' nei limiti della CP_2
prescrizione quinquennale, la posizione previdenziale e contributiva del ricorrente, oltre sanzioni e accessori di legge;
compensa per la metà le spese del giudizio tra il ricorrente e la società convenuta e condanna quest'ultima a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente la restante metà, che si liquida in € 6.697,50, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;
condanna la società convenuta a rimborsare in favore dell' i compensi CP_2
legali che si liquidano in € 2.695,50, oltre spese generali nella misura del 15%; pone a definitivo carico della società convenuta le spese di Ctu contabile, già liquidate con separato decreto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha sostenuto di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 CP
(poi divenuta , a partire dal 22.12.2014 (formalmente
[...] CP_1
regolarizzato solo dal 22.4.2015), provvedendo a svolgere l'attività di lavapiatti presso il ristorante denominato IA (sito all'interno dello Shopping
Village di Castel Romano), gestito da detta compagine. Ha aggiunto di aver sempre lavorato per sei giorni alla settimana (con giorno di riposo il martedì), dalle 10,00 alle 16,00 e dalle 19,00 alle 23,30 e di aver cessato il rapporto in data 30.9.2019.
Ritenuto di essere rimasto ancora creditore della società, il ha Pt_1
chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 63.061,38, oltre accessori, come da allegati conteggi
(effettuati, relativamente al periodo da gennaio 2015 a settembre 2019, sulla base delle tabelle retributive di un lavoratore inquadrato nel 7° livello del Ccnl per i dipendenti da aziende del settore Turismo, e a titolo di paga base, lavoro domenicale, lavoro festivo, mensilità aggiuntive, Rol e permessi, ferie non godute e Tfr).
Si è costituita in giudizio la che ha eccepito la nullità del ricorso CP_1
e comunque la infondatezza della pretesa creditoria del sostenendo Pt_1
che quest'ultimo mai aveva lavorato prima della formale assunzione e che dopo quest'ultima il rapporto di lavoro era stato disciplinato da un Ccnl diverso
2 rispetto a quello invocato dal ricorrente, che non aveva mai lavorato per più di
4 ore al giorno.
Si è costituito in giudizio anche l' (al quale il ricorso è stato notificato CP_2
poiché tra le domande proposte dal ricorrente vi era anche quella avente ad oggetto la condanna alla sua regolarizzazione contributiva), il quale ha chiesto, in caso di ritenuta fondatezza della domanda del di accertare Pt_1
l'obbligo contributivo della società, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, espletata prova per testimoni e disposta Ctu contabile, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
All'esito del giudizio la domanda del deve ritenersi fondata, nei Pt_1
limiti che seguono.
Va in primo luogo rilevato che la lettura complessiva del ricorso introduttivo non consente affatto di ritenere che esso sia affetto da nullità, essendo stati con assoluta sufficienza esposti i fatti sui quali si è fondata la pretesa del non potendo evidentemente considerarsi nullo il ricorso Pt_1
per la richiesta di applicazione di un Ccnl diverso da quello che invece deve essere applicato.
Va poi sottolineato che la società convenuta è la medesima CP_1
compagine (con forma diversa) rispetto a quella che ha provveduto all'assunzione del ricorrente ( , come si ricava dalla Parte_2
identità del codice fiscale.
In base alla documentazione in atti si ricava altresì che il ha Pt_1
lavorato alle dipendenze di detta compagine con decorrenza 22.4.2015 e fino al
31.10.2019, con inquadramento nel 7° livello (mansioni di lavapiatti) del Ccnl per i dipendenti da aziende del turismo (Federalberghi, Faita, Confcommercio)
e con orario part-time di 24 ore settimanali (cfr. il modello Unilav: doc. 4 convenuta, e i cedolini paga: doc. 2 ricorrente).
Il ha come detto sostenuto di avere in realtà iniziato a lavorare Pt_1
prima del 22.4.2015 e di aver svolto sempre un orario di lavoro superiore rispetto al part-time, con giorni lavorati anche nei festivi e nella domenica.
La prima prospettazione non risulta dimostrata.
3 Sul punto, quanto dichiarato dalla testimone (suocera del Testimone_1
ricorrente e dipendente regolarizzata della convenuta ma solo tra il 2018 e il
2019) - secondo la quale “so che mio genero ha iniziato a lavorare prima della formale assunzione, perché ho visto le buste paga e ne abbiamo discusso in casa in questi giorni” - non è sufficiente a ritenere che il rapporto di lavoro subordinato si sia di fatto instaurato prima della data di formale assunzione, anche perché accompagnato solo dalle dichiarazioni del secondo testimone
( compagna convivente del ricorrente e anche lei dipendente, Testimone_2
sia pure non regolarizzata, sempre tra il 2018 e il 2019) altrettanto generiche e vaghe (“So che il mio compagno ha iniziato a lavorare poco prima di Natale
2014, perché ero con lo stesso convivente”).
Quanto invece all'orario di lavoro e ai giorni lavorati, la prospettazione del è fondata. Pt_1
Tutti i testimoni, compreso il terzo ( ex collega del ricorrente Tes_3
seppure per pochi mesi) hanno riferito che il ricorrente ha lavorato da sempre per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo (mai coincidente con la domenica), provvedendo a svolgere un solo turno di sei ore per il pranzo (dalle
10,00 alle 16,00) per due giorni alla settimana e invece un doppio turno sia per il pranzo che per la cena per un totale di 12 ore (circa sei ore per ciascun turno) nei restanti quattro giorni della settimana lavorati.
E d'altra parte, dell'instaurazione del rapporto di lavoro con orario part- time di 24 ore settimanali non vi è alcuna prova scritta, non avendo le parti, e soprattutto la società convenuta, depositato il contratto di assunzione.
A fronte di detti dati, per verificare con esattezza le eventuali differenze ancora dovute al ricorrente è stato necessario disporre di una Ctu contabile.
Al perito nominato è stato chiesto di verificare - tenuto conto dei parametri incontroversi e comunque accertati all'esito del giudizio (e cioè, rapporto di lavoro di natura subordinata dal 22.4.2015 al 30.9.2019; mansioni e retribuzione di un lavoratore inquadrato nel livello 7 del Ccnl per i dipendenti da aziende del settore Turismo ((Federalberghi, Faita, Confcommercio;
orario di lavoro a tempo pieno (sei giorni alla settimana, compresa la domenica) - a quanto ammontassero le eventuali differenze retributive ancora dovute alla parte ricorrente, considerando nel dovuto l'ordinaria retribuzione mensile, le
4 mensilità aggiuntive, il ricalcolo (in ragione del tempo pieno) di quanto già corrisposto per festività e per maggiorazione lavoro domenicale e festivo, nonché il Tfr e considerando nel percepito le somme indicate a tali titoli nei cedolini paga.
A tale riguardo, occorre considerare che la data finale del rapporto indicata al Ctu è quella rivendicata dal ricorrente (pur essendo il rapporto formalmente cessato, come da modello Unilav, il successivo 31.10.2019); che il livello di inquadramento non è in discussione e che il Ccnl da applicare è quello indicato dallo stesso datore nell'invio del modello Unilav;
che il ricorrente ha rivendicato il pagamento della retribuzione per un orario a tempo pieno e che non ha rivendicato il pagamento del lavoro straordinario;
che infine dei permessi e delle ferie non godute non vi è traccia.
Ebbene, il Ctu nominato (dr. ha accertato che l'importo Persona_1
complessivamente dovuto al ricorrente, per i titoli richiesti, è pari a € 45.028,32, oltre accessori di legge.
Le risultanze della Ctu contabile appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità (cfr. anche le condivisibili risposte date dal Ctu alle osservazioni alla bozza mosse dalla difesa della convenuta).
In particolare, considerato che per alcune mensilità nessuna delle parti ha depositato i cedolini paga, e considerato che era preciso onere della convenuta dimostrare la misura della retribuzione corrisposta per dette mensilità, è del tutto logico, corretto e condivisibile quanto effettuato dal Ctu, in ordine alla voce
“percepito” relativo alle mensilità i cui cedolini sono mancanti (“Lo scrivente, in merito alle somme corrisposte, per i periodi non coperti dai cedolini paga ha considerato la percentuale del 60% applicata al totale della retribuzione diretta mensile, atteso che nelle buste paga risultava un part time del 60%”).
La società convenuta va di conseguenza condannata a pagare al ricorrente detto complessivo importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo.
Alla società convenuta va altresì ordinato di regolarizzare presso l' la CP_2 posizione previdenziale del ricorrente provvedendo a versare all' i CP_4
5 conseguenti oneri contributivi, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre sanzioni e accessori di legge.
Visto l'esito del giudizio (la domanda è stata accolta ma non interamente e la misura della condanna alle differenze retributive è inferiore a quella richiesta con il ricorso), le spese di esso, tra ricorrente e società, vanno compensate per la metà. La restante metà, liquidata come in dispositivo e distratta ex art. 93 c.p.c., va posta a carico della società convenuta.
Nella liquidazione delle spese, quanto al ricorrente e società, si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da € 52.000,01 a € 260.000,00) e si sono considerate tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) nei rispettivi valori medi. Rispetto al risultato raggiunto (€ 13.395,00) si è liquidata la sola metà per la disposta compensazione parziale.
La società convenuta va altresì condannata a rimborsare in favore dell' CP_2
i compensi legali, liquidati come in dispositivo.
Nella liquidazione delle spese, quanto a e società, si è tenuto conto CP_2
della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da € 5.200,01 a € 26.000,00) e si sono considerate tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) i cui valori medi sono stati tutti ridotti al 50%, visto il non eccessivo impegno da parte dell'Istituto.
Le spese di Ctu contabile, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico della società convenuta.
Roma, 1.3.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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