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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/11/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
RG 1053/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Pacella, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via del Plebiscito
n. 102;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 9.7.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , proponendo opposizione all'ordinanza- CP_1 ingiunzione n. OI-000712258, con cui l ha richiesto il pagamento dell'importo di CP_1
€ 11.668,50 in ragione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, relativa all'avviso di accertamento n. .7300.05/05/2022.0135600 del 5.5.2022 riferito CP_1 all'anno 2019.
2. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito cristallizzato nell'ordinanza- ingiunzione opposta, atteso che i fatti cui si riferisce la sanzione risalivano al 31 agosto
2019, mentre il provvedimento opposto è stato notificato solo in data 10 giugno 2025. 3. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“(A) annullare e/o comunque, dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque, revocare
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000712258, relativa all'avviso di accertamento n.
7300.05/05/2022.0135600 del 05.05.2022 riferito all'anno 2019 notificato, ad CP_1 istanza dell sede di Sassari, a mezzo raccomandata a.r., in data 10.06.2025, CP_1 adottando ogni conseguente statuizione
(B) effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell a procedere ad CP_1 esecuzione forzata adottando ogni conseguente statuizione;
(C) Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
4. Si è ritualmente costituito in giudizio l , dando atto dell'annullamento in autotutela CP_1 dell'ordinanza-ingiunzione contestata, in ragione dell'applicazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981. Ha pertanto richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
5. Disposta la trattazione della vertenza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. su richiesta della parte ricorrente, quest'ultima ha preso atto del provvedimento dell' , insistendo nella CP_1 richiesta di condanna alle spese di lite.
6. Scaduto il termine concesso alle parti per il deposito delle note scritte, va allora dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso l'annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, secondo quanto emerge dalla documentazione depositata dalla parte convenuta (doc. 6 fasc. ). CP_1
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il giudicante ritiene equo disporre una compensazione delle stesse in misura della metà, stante la leale condotta tenuta dall' con l'annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione per una ragione CP_1 diversa e assorbente rispetto a quella oggetto del ricorso e in epoca antecedente alla prima udienza, e che per il resto vengono poste in capo al convenuto, atteso il necessario giudizio affrontato dal ricorrente per ottenere l'annullamento del provvedimento contestato.
8. Le spese processuali sono quindi liquidate come da dispositivo, con riferimento al valore di causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in complessivi €
1.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara cessata la materia del contendere;
− dispone la compensazione delle spese processuali in misura della metà e, per l'effetto, condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del ricorrente per la CP_1 restante metà, liquidata in complessivi € 1.100,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 04/11/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Pacella, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via del Plebiscito
n. 102;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 9.7.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , proponendo opposizione all'ordinanza- CP_1 ingiunzione n. OI-000712258, con cui l ha richiesto il pagamento dell'importo di CP_1
€ 11.668,50 in ragione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, relativa all'avviso di accertamento n. .7300.05/05/2022.0135600 del 5.5.2022 riferito CP_1 all'anno 2019.
2. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito cristallizzato nell'ordinanza- ingiunzione opposta, atteso che i fatti cui si riferisce la sanzione risalivano al 31 agosto
2019, mentre il provvedimento opposto è stato notificato solo in data 10 giugno 2025. 3. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“(A) annullare e/o comunque, dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque, revocare
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000712258, relativa all'avviso di accertamento n.
7300.05/05/2022.0135600 del 05.05.2022 riferito all'anno 2019 notificato, ad CP_1 istanza dell sede di Sassari, a mezzo raccomandata a.r., in data 10.06.2025, CP_1 adottando ogni conseguente statuizione
(B) effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell a procedere ad CP_1 esecuzione forzata adottando ogni conseguente statuizione;
(C) Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
4. Si è ritualmente costituito in giudizio l , dando atto dell'annullamento in autotutela CP_1 dell'ordinanza-ingiunzione contestata, in ragione dell'applicazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981. Ha pertanto richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
5. Disposta la trattazione della vertenza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. su richiesta della parte ricorrente, quest'ultima ha preso atto del provvedimento dell' , insistendo nella CP_1 richiesta di condanna alle spese di lite.
6. Scaduto il termine concesso alle parti per il deposito delle note scritte, va allora dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso l'annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, secondo quanto emerge dalla documentazione depositata dalla parte convenuta (doc. 6 fasc. ). CP_1
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il giudicante ritiene equo disporre una compensazione delle stesse in misura della metà, stante la leale condotta tenuta dall' con l'annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione per una ragione CP_1 diversa e assorbente rispetto a quella oggetto del ricorso e in epoca antecedente alla prima udienza, e che per il resto vengono poste in capo al convenuto, atteso il necessario giudizio affrontato dal ricorrente per ottenere l'annullamento del provvedimento contestato.
8. Le spese processuali sono quindi liquidate come da dispositivo, con riferimento al valore di causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in complessivi €
1.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara cessata la materia del contendere;
− dispone la compensazione delle spese processuali in misura della metà e, per l'effetto, condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del ricorrente per la CP_1 restante metà, liquidata in complessivi € 1.100,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 04/11/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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