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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10466/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10466/2025 promossa da:
IE LA, C.F. , nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi residenti a [...]6, rappresentati e difesi ai fini del presente procedimento dall'Avv. Matteo Festi ( ) giusta procura che si allega, con C.F._3 domicilio eletto presso il suo studio a Bologna, Piazza Aldrovandi n. 12 gli atti sono stati inviati al P.M
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 11/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 23/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli: ad oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi IE LA, C.F. , nato a C.F._1
Bologna il 03.07.1959 e C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
08.01.1960 , uniti in matrimonio il 08.11.1987, nel Comune di Castello di Serravalle (BO), oggi trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Bologna recante il numero Parte_1
684, parte 2, serie B, anno 1987;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che i coniugi stabiliscono di comune accordo che il Sig. LA continuerà a risiedere nell'abitazione coniugale posta a Bologna, Via di Ravone n. 1/6, mentre la Sig.ra Controparte_1 trasferirà altrove la propria residenza;
2) prende atto che, essendo l'immobile adibito ad abitazione coniugale di proprietà indivisa di entrambi i coniugi per ½ ciascuno, la Sig.ra concede al Sig. LA la disponibilità Controparte_1 della propria quota di immobile a titolo gratuito, compreso l'utilizzo degli arredi destinati ad ornamento della casa e delle suppellettili, fatta eccezione per quelli di origine familiare della Sig.ra che potrà liberamente prelevarli in qualsiasi momento;
Controparte_1
3) prende atto che, in ragione di quanto stabilito al punto precedente, il Sig. LA si farà carico integralmente di tutte le spese connesse alla proprietà, ivi comprese la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie, le utenze relative all'utilizzo dell'immobile, l'imposta del Consorzio della Bonifica Renana, la TARI, l'IMU se dovuta, nonché ogni altra imposta relativa alla proprietà dell'immobile;
4) prende atto che, stante la concessione a titolo gratuito della quota di immobile di proprietà da parte della Sig.ra il Sig. LA rinuncia a qualsivoglia pretesa sugli arretrati dello Controparte_1 stipendio e della pensione che verranno percepiti dalla Sig.ra in esecuzione della Controparte_1 sentenza 11.05.2025 n. 12480/2025 della Corte di cassazione, anche qualora detto pagamento dovesse pervenire prima dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c.;
5) prende atto che i coniugi convengono che il Trattamento di Fine Servizio (TFS) che la Sig.ra riceverà in futuro verrà diviso in parti uguali (50% a ciascun coniuge) al Controparte_1 momento dell'effettiva percezione;
pagina 2 di 3 6) prende atto che l'autovettura Opel Astra Cabrio targata DM911VJ, intestata alla Sig.ra rimarrà in uso esclusivo al Sig. IE LA, il quale si assume di conseguenza Controparte_1 ogni onere relativo alla manutenzione, assicurazione, tassa di proprietà (bollo), revisione biennale ed a qualsiasi altra spesa connessa all'uso del veicolo, senza necessità di procedere al passaggio di proprietà del veicolo presso il competente Pubblico Registro Automobilistico;
7) prende atto che tutti i beni mobili che non siano destinati durevolmente ad arredo dell'abitazione familiare o di natura strettamente personale sono già stati suddivisi consensualmente tra i coniugi;
8) prende atto che i coniugi si danno reciprocamente atto di essere totalmente autosufficienti sotto il profilo economico e di non vantare, pertanto, reciprocamente alcuna pretesa economica a titolo di mantenimento nonché di avere già regolamentato concordemente tra loro ogni altra questione di carattere economico derivante dallo scioglimento della comunione legale;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integramente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10466/2025 promossa da:
IE LA, C.F. , nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi residenti a [...]6, rappresentati e difesi ai fini del presente procedimento dall'Avv. Matteo Festi ( ) giusta procura che si allega, con C.F._3 domicilio eletto presso il suo studio a Bologna, Piazza Aldrovandi n. 12 gli atti sono stati inviati al P.M
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 11/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 23/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli: ad oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi IE LA, C.F. , nato a C.F._1
Bologna il 03.07.1959 e C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
08.01.1960 , uniti in matrimonio il 08.11.1987, nel Comune di Castello di Serravalle (BO), oggi trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Bologna recante il numero Parte_1
684, parte 2, serie B, anno 1987;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che i coniugi stabiliscono di comune accordo che il Sig. LA continuerà a risiedere nell'abitazione coniugale posta a Bologna, Via di Ravone n. 1/6, mentre la Sig.ra Controparte_1 trasferirà altrove la propria residenza;
2) prende atto che, essendo l'immobile adibito ad abitazione coniugale di proprietà indivisa di entrambi i coniugi per ½ ciascuno, la Sig.ra concede al Sig. LA la disponibilità Controparte_1 della propria quota di immobile a titolo gratuito, compreso l'utilizzo degli arredi destinati ad ornamento della casa e delle suppellettili, fatta eccezione per quelli di origine familiare della Sig.ra che potrà liberamente prelevarli in qualsiasi momento;
Controparte_1
3) prende atto che, in ragione di quanto stabilito al punto precedente, il Sig. LA si farà carico integralmente di tutte le spese connesse alla proprietà, ivi comprese la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie, le utenze relative all'utilizzo dell'immobile, l'imposta del Consorzio della Bonifica Renana, la TARI, l'IMU se dovuta, nonché ogni altra imposta relativa alla proprietà dell'immobile;
4) prende atto che, stante la concessione a titolo gratuito della quota di immobile di proprietà da parte della Sig.ra il Sig. LA rinuncia a qualsivoglia pretesa sugli arretrati dello Controparte_1 stipendio e della pensione che verranno percepiti dalla Sig.ra in esecuzione della Controparte_1 sentenza 11.05.2025 n. 12480/2025 della Corte di cassazione, anche qualora detto pagamento dovesse pervenire prima dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c.;
5) prende atto che i coniugi convengono che il Trattamento di Fine Servizio (TFS) che la Sig.ra riceverà in futuro verrà diviso in parti uguali (50% a ciascun coniuge) al Controparte_1 momento dell'effettiva percezione;
pagina 2 di 3 6) prende atto che l'autovettura Opel Astra Cabrio targata DM911VJ, intestata alla Sig.ra rimarrà in uso esclusivo al Sig. IE LA, il quale si assume di conseguenza Controparte_1 ogni onere relativo alla manutenzione, assicurazione, tassa di proprietà (bollo), revisione biennale ed a qualsiasi altra spesa connessa all'uso del veicolo, senza necessità di procedere al passaggio di proprietà del veicolo presso il competente Pubblico Registro Automobilistico;
7) prende atto che tutti i beni mobili che non siano destinati durevolmente ad arredo dell'abitazione familiare o di natura strettamente personale sono già stati suddivisi consensualmente tra i coniugi;
8) prende atto che i coniugi si danno reciprocamente atto di essere totalmente autosufficienti sotto il profilo economico e di non vantare, pertanto, reciprocamente alcuna pretesa economica a titolo di mantenimento nonché di avere già regolamentato concordemente tra loro ogni altra questione di carattere economico derivante dallo scioglimento della comunione legale;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integramente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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