Art. 8.
Con decreti del Presidente della Repubblica saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, in relazione con le particolari situazioni degli Stati nel territorio dei quali si trovano i beni da indennizzare.
Con decreti del Presidente della Repubblica saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, in relazione con le particolari situazioni degli Stati nel territorio dei quali si trovano i beni da indennizzare.