CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1948/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATTANASIO ANTONIO, Presidente e Relatore
FILOCAMO FULVIO, Giudice
NICOLETTI FRANCO ALFREDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5348/2023 depositato il 06/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 Per Esso Gli Eredi - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200266678 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200266678 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Roma Capitale, per l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, per omesso pagamento della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) relativamente al periodo 2017-2018 con richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 889,06 a fronte del mancato versamento della tassa sui rifiuti per gli anni 2017 e 2018 relativamente all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
Il ricorrente ha evidenziato che il sig. Nominativo_1 non risulta più proprietario dell'immobile in questione sin dall'8 ottobre 1998, allorché con rogito a firma del notaio Nominativo_2, aveva venduto il predetto immobile sito ai signori Nominativo_3 e Nominativo_4, comunicando immediatamente la cessione del fabbricato alle Autorità di Pubblica Sicurezza con documento sottoscritto in pari data.
Inoltre, ha rappresentato che “nel periodo di riferimento relativo all'avviso di accertamento ricevuto (anni 2017 e 2018) l'odierno ricorrente risultava essere residente presso l'abitazione della sorella Nominativo_1, in Indirizzo_2, come risulta dai certificati di storico di famiglia allegati in atti”.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio, rappresentando che, in pendenza di giudizio, ha emesso un provvedimento di annullamento, con il quale veniva annullato l'avviso di pagamento impugnato, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Per tali motivi, ha chiesto la compensazione integrale delle spese di lite, avendo l'amministrazione accolto le eccezioni sollevate in tempi brevissimi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della precedente ricostruzione della fattispecie, il ricorso deve essere dichiarato estinto per la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento totale dell'avviso.
La circostanza che tale annullamento sia intervenuto in tempi rapidi non esclude la responsabilità del
Comune, atteso che il contribuente è stato comunque costretto a proporre un ricorso giurisdizionale.
Pertanto, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere e condanna il
Comune di Roma al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 200,00.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATTANASIO ANTONIO, Presidente e Relatore
FILOCAMO FULVIO, Giudice
NICOLETTI FRANCO ALFREDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5348/2023 depositato il 06/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 Per Esso Gli Eredi - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200266678 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200266678 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Roma Capitale, per l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, per omesso pagamento della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) relativamente al periodo 2017-2018 con richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 889,06 a fronte del mancato versamento della tassa sui rifiuti per gli anni 2017 e 2018 relativamente all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
Il ricorrente ha evidenziato che il sig. Nominativo_1 non risulta più proprietario dell'immobile in questione sin dall'8 ottobre 1998, allorché con rogito a firma del notaio Nominativo_2, aveva venduto il predetto immobile sito ai signori Nominativo_3 e Nominativo_4, comunicando immediatamente la cessione del fabbricato alle Autorità di Pubblica Sicurezza con documento sottoscritto in pari data.
Inoltre, ha rappresentato che “nel periodo di riferimento relativo all'avviso di accertamento ricevuto (anni 2017 e 2018) l'odierno ricorrente risultava essere residente presso l'abitazione della sorella Nominativo_1, in Indirizzo_2, come risulta dai certificati di storico di famiglia allegati in atti”.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio, rappresentando che, in pendenza di giudizio, ha emesso un provvedimento di annullamento, con il quale veniva annullato l'avviso di pagamento impugnato, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Per tali motivi, ha chiesto la compensazione integrale delle spese di lite, avendo l'amministrazione accolto le eccezioni sollevate in tempi brevissimi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della precedente ricostruzione della fattispecie, il ricorso deve essere dichiarato estinto per la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento totale dell'avviso.
La circostanza che tale annullamento sia intervenuto in tempi rapidi non esclude la responsabilità del
Comune, atteso che il contribuente è stato comunque costretto a proporre un ricorso giurisdizionale.
Pertanto, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere e condanna il
Comune di Roma al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 200,00.