Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3949
CASS
Sentenza 20 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'obbligo dei lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale di preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa (quando anche questa sia compatibile con il detto trattamento di integrazione salariale) - pena la decadenza dal relativo diritto all'interno di ciascun periodo di cassa integrazione nel quale si sia verificata l'omissione, ai sensi dell'art. 8, quinto comma, decreto legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988 n. 160 - spetta direttamente ai lavoratori medesimi, dovendosi escludere l'equipollenza di analoga comunicazione rivolta all'INPS dal datore di lavoro con finalità diverse da quelle sottostanti all'obbligo di comunicazione imposto al lavoratore o della notizia comunque e genericamente pervenuta all'istituto di previdenza al di fuori di detta comunicazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3949
    Data del deposito : 20 marzo 2001

    Testo completo