Sentenza 20 marzo 2001
Massime • 1
L'obbligo dei lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale di preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa (quando anche questa sia compatibile con il detto trattamento di integrazione salariale) - pena la decadenza dal relativo diritto all'interno di ciascun periodo di cassa integrazione nel quale si sia verificata l'omissione, ai sensi dell'art. 8, quinto comma, decreto legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988 n. 160 - spetta direttamente ai lavoratori medesimi, dovendosi escludere l'equipollenza di analoga comunicazione rivolta all'INPS dal datore di lavoro con finalità diverse da quelle sottostanti all'obbligo di comunicazione imposto al lavoratore o della notizia comunque e genericamente pervenuta all'istituto di previdenza al di fuori di detta comunicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, FABIANI GIUSEPPE, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SETTE ORNELLA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 11383/98 proposto da:
SETTE ORNELLA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIUZZO FLAVIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, FABIANI GIUSEPPE, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta, delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 818/97 del Tribunale di UDINE, depositata il 01/10/97 R.G.N. 774/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato GORGA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale;
assorbiti gli altri motivi, assorbito anche l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18 marzo 1993, la sig. LA SE ricorreva al Pretore - giudice del lavoro di Udine contro l'INPS chiedendone la condanna a corrisponderle gli importi della cassa integrazione guadagni (c.i.g.) per il periodo novembre 1991/marzo 1992, per complessive L.
1.043.747. Deduceva che - era stata dipendente delle Industrie Tessili Friulane (I.T.F.) s.p.a. dal 1971 e, dal 1990, a part time di quattro ore giornaliere;
- contemporaneamente, dal 5 agosto 1991, aveva instaurato - regolarmente - altro rapporto part time con la soc. L'Ottica s.r.l.;
- dal novembre 1991 al marzo 1992 era stata più volte sospesa dal lavoro dalla I.T.F. s.p.a. con trattamento di C.I.G., autorizzato dall'INPS con provvedimento del 20.9.1992;
- successivamente, l'Istituto di previdenza le aveva illegittimamente rifiutato il trattamento economico avendo essa lavorato presso altra ditta per 20 ore settimanali (art. 3, comma secondo, d.l.lgt. 9 novembre 1945, n. 788). Costituendosi in giudizio l'Inps eccepiva l'improponibilità dell'azione, non preceduta da ricorso amministrativo;
la inammissibilità della domanda perché proposta oltre l'anno (art. 4 legge n. 438/92) e perché la SE non aveva comunicato all'Istituto, in violazione dell'art. 8, comma quinto, della legge 21 marzo 1988, n. 160, il secondo rapporto di lavoro. Deduceva, infine,
l'infondatezza nel merito della domanda.
Il giudizio, sospeso ai sensi dell'art. 443 c.p.c., veniva riassunto dalla ricorrente dopo la proposizione del ricorso amministrativo.
Con sentenza 24 novembre 1995, n. 866, il Pretore accoglieva la domanda e condannava l'Istituto nelle spese.
Su appello dell'INPS, con sentenza 19 settembre/1^ ottobre 1997, il Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede, in parziale riforma della pronuncia del Pretore, riduceva la condanna a L. 853.431, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze;
condannava l'INPS a pagare a controparte la metà delle spese dei due gradi, compensate per il residuo. Il Tribunale, per quanto interessa ancora il presente giudizio, ha affermato che alcuna domanda amministrativa era necessaria da parte dell'assicurato per l'ottenimento dell'integrazione salariale. Infondata era poi l'eccezione di decadenza per non avere la lavoratrice comunicato all'INPS la costituzione del nuovo rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 21 marzo 1988 n. 160, posto che essendo stato il nuovo rapporto di lavoro regolarmente costituito e, risultando dal libretto di lavoro, esso era noto all'Istituto previdenziale.
Era comunque assorbente considerare che la comunicazione è funzionale al divieto di cumulo del trattamento di integrazione salariale con la retribuzione, ma tale divieto non operava nella fattispecie trattandosi di rapporti part time con orari non coincidenti, come era risultato dalle prove ammesse in grado di appello, dalle quali peraltro non era emerso che la ricorrente avesse ricevuto gli importi di cassa integrazione dalla ITF ne' l'effettivo ammontare di ciascun importo dovuto onde, a questo riguardo, il Pretore aveva immotivatamente accolto la domanda integralmente. Questa doveva, invece essere accolta, nei limiti delle somme indicate nelle buste paga come CIG non retrib. o da retribuire, secondo la prospettazione della lavoratrice.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre in via principale l'Istituto previdenziale con tre motivi.
Resiste l'assicurata, con controricorso contenente altresì ricorso incidentale affidato ad unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza, debbono essere riuniti (art. 335 c.p.c.). Col primo motivo il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 8, co.
5. del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160; il tutto in relazione all'art. 360, nn.3 e 5, c.p.c. e si duole della reiezione da parte del Tribunale della propria eccezione di decadenza dal diritto, ai sensi del quinto comma dell'art. 8 cit., per non avere la lavoratrice preventivamente comunicato all'Istituto la costituzione di ulteriore rapporto di lavoro part time con altro imprenditore.
Secondo il ricorrente l'obbligo di comunicazione non poteva essere sostituito da comportamenti che in qualche modo avessero determinato la conoscenza del nuovo rapporto da parte dell'Istituto di previdenza;
d'altra parte, la sanzione della decadenza prescinde dalla natura del nuovo rapporto di lavoro, ma intende assicurare (a tutela di un interesse pubblico) che l'INPS sia posto in condizione di valutare l'incidenza della nuova occupazione sull'an e sul quantum della integrazione salariale e, al tempo stesso, intende responsabilizzare in via preventiva il lavoratore in ordine agli effetti dell'inosservanza dell'obbligo. In tal senso deporrebbe anche la sentenza della Corte costituzionale 26 maggio 1995, n. 195 che, nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. n. 86/1988 cit., convertito nella legge n. 160/1988 cit. in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., ha escluso che possa distinguersi tra omissione e ritardo della comunicazione e ha precisato che il diritto al trattamento previdenziale spetta ai lavoratori in quanto sussistano tutte le condizioni previste dalla legge.
Il motivo è fondato.
L'art. 8 del d.l. n. 86 del 1988 cit., dopo avere stabilito (quarto comma) che il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, dispone (quinto comma) che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.
Mentre, dunque, il comma quarto esclude (così come l'art. 3, comma secondo, del d.l. lgt. 9 novembre 1945, n. 788) il diritto al trattamento di integrazione salariale limitatamente alle giornate di lavoro effettuate, non già per l'intero periodo della cassa integrazione (Cass. 8 novembre 1990, n. 10755) e, nel caso di sospensione di un rapporto di lavoro part time, il trattamento non è escluso dalla percezione, nella medesima giornata, della retribuzione per altri rapporti di lavoro parimenti part time svolgentisi in orari diversi e quindi non resi possibili, sul piano effettuale, dalla sospensione di quello assistito dalla cassa integrazione (Cass. 13 ottobre 1992, n. 11150; v. anche Cass. 14 giugno 1995, n. 6712 la quale, dopo avere precisato che il divieto di cui all'art. 3, secondo comma del d.l. lgt. 9 novembre 1945, n. 788, tendente ad evitare il cumulo fino a concorrenza tra le somme integrabili corrisposte dall'INPS e i proventi di altre attività in concreto espletate, sia subordinate che autonome, è stato ribadito dall'art. 8, comma quarto, della legge n. 160 del 1988 cit. e si riferisce anche alle attività iniziate, come nella fattispecie in esame, prima del collocamento del lavoratore in cassa integrazione) il comma quinto, con una disposizione di chiaro contenuto sanzionatorio (proprio di tutte le norme che stabiliscano in qualche tipo di decadenza in relazione ad un comportamento, generalmente omissivo, dell'interessato), prevede la decadenza dal trattamento per l'omissione della comunicazione.
Nè rileva, secondo la prospettazione della lavoratrice, la circostanza che in ragione della regolarità della costituzione del secondo rapporto part time, di esso necessariamente fosse a conoscenza l'Istituto previdenziale (ma non certo in virtù del libretto di lavoro che non è in suo possesso), in quanto la norma in esame tende a tutelare l'ente medesimo da ogni eventualità di falsa o inesatta denuncia da parte datoriale e da ritardi nella circolazione dei dati al proprio interno tra settori e gestioni diverse;
mira, altresì, a rendere più immediati i controlli specifici e, in definitiva, ad evitare il rischio di pagamenti indebiti e di azioni di recupero di non sicuro successo. Tutto ciò comporta anche una particolare responsabilizzazione del lavoratore tenuto, a pena di decadenza, ad un comportamento di assoluta correttezza e cioè a dare personalmente preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto dello svolgimento dell'attività lavorativa concomitante con la fruizione del trattamento di integrazione guadagni (cfr. Cass. 6 novembre 1999, n. 12386); in considerazione delle esigenze di controllo di cui si è detto, la comunicazione è dovuta anche nell'ipotesi in cui l'occupazione sia compatibile con il trattamento di integrazione.
Nel caso in cui la sospensione del rapporto part time e il trattamento di cassa integrazione sopravvengano quando già si sia instaurato un analogo rapporto di lavoro, l'obbligo di comunicazione all'INPS in ordine alla sussistenza di quest'ultimo rapporto part time non può ritenersi escluso dal rilievo che la comunicazione non avrebbe potuto essere preventiva e comunque non era preventivamente dovuta, neppure ad altri fini, dal lavoratore. Se, infatti, è vero che la norma è stata concepita soprattutto per prevenire che il lavoratore posto in cassa integrazione consegua, per il tempo rimasto libero, una ingiustificata duplicazione di reddito, deve ritenersi, secondo un criterio logico, non contraddetto da quello lessicale, che, in via generale, la comunicazione all'INPS debba comunque precedere il sovrapporsi delle due situazioni di persistenza di un rapporto part time e di collocazione del lavoratore in cassa integrazione per la sospensione di altro analogo rapporto e pertanto l'omissione determina la decadenza dal trattamento all'interno di ciascun periodo di cassa integrazione nel quale si sia verificata. Le considerazioni svolte sono ictu oculi assorbenti rispetto agli altri due motivi del ricorso principale (attinenti, rispettivamente, alla liquidazione degli importi che il Tribunale aveva ritenuto dovuti e al cumulo di interessi e rivalutazione) e al motivo di ricorso incidentale (pure attinente alla determinazione di quanto il giudice di merito aveva ritenuto dovuto).
Conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e assorbito altresì il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, indicato in dispositivo, il quale deciderà attenendosi al seguente principio di diritto: il soggetto tenuto a dare all'INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa - pena la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale all'interno di ciascun periodo di cassa integrazione nel quale si sia verificata l'omissione, ai sensi dell'art. 8, comma quinto, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 - è direttamente il lavoratore medesimo, talché deve escludersi l'equipollenza di analoga comunicazione rivolta all'INPS dal datore di lavoro con finalità diverse da quelle sottostanti all'obbligo di comunicazione imposto al lavoratore o della notizia comunque e genericamente pervenuta, all'Istituto di previdenza al di fuori di detta comunicazione e questa deve essere resa anche nell'ipotesi in cui l'occupazione sia compatibile con il trattamento di integrazione salariale. Allo stesso giudice è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi e anche il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2001