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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2025, n. 4612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4612 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 10847/2025 del R.G. Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Parte_1
Di VA e LE AR;
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il
[...] riconoscimento del diritto a fruire dell'assegno di invalidità civile disciplinato dalla legge n. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della prestazione richiesta. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue:
“…CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE Disturbo border-line con spunti psicotici in buon controllo farmacologico e follow-up trimestrale. Ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico. Pregressi interventi per tunnel carpale e appendicectomia senza esiti sufficientemente invalidanti. Collaborante, lucida e orientata nel tempo e nello spazio. Deambulazione autonoma. Passaggi posturali autonomi. VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Scopo dell'attuale consulenza tecnica, dopo aver accertate le infermità da cui è affetta la ricorrente, è quello di verificare se, a causa delle medesime, la capacità di lavoro della stessa sia ridotta in misura superiore al 74%, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/03/1971 n° 118 modificato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 23/11/1988 n° 509.
1 Allo stato attuale, presa visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita ed espletate le idonee indagini anamnestico–cliniche, è emerso un quadro patologico caratterizzato essenzialmente da “Disturbo border-line con spunti psicotici in buon controllo farmacologico e follow-up trimestrale. Ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico. Pregressi interventi per tunnel carpale e appendicectomia senza esiti sufficientemente invalidanti. Collaborante, lucida e orientata nel tempo e nello spazio. Deambulazione autonoma. Passaggi posturali autonomi”. Il giudizio di invalidità si deve basare, in primo luogo, su elementi di ordine clinico, al fine di stabilire le precise condizioni fisiche e psichiche del soggetto;
in secondo luogo, su una valutazione medico legale che consideri tali condizioni ai fini della capacità lavorativa. Il Ministero della Sanità (con circolare del 10/04/1981) fornisce una propria definizione di “capacità lavorativa”, intesa come “una generica validità fisico-psichica del soggetto [...] come fatto meramente potenziale e come parametro medio”. Di certo, una tale valutazione traviserebbe completamente le finalità di una Legge di cui uno degli scopi principali è il proficuo collocamento dell'invalido; l'accertare integralmente la disposizione della circolare ministeriale significherebbe vanificare il concetto di “validità somato-psichica”, ricadendo in quella di “generica capacità di lavoro” che ormai la totalità della Dottrina non ritiene più opportuno accogliere. Rammentiamo con che “il lavoro generico”, quale media di tutte le attività storicamente CP_2 esistenti, non è concretamente esistente e neppure “teoricamente definibile, essendo un'astrazione concettuale”, perché ogni singolo lavoro è “lavoro specifico”. Il concetto di “capacità lavorativa” riguardo agli invalidi civili, in un primo tempo interpretato sulla scorta del parametro della “capacità lavorativa generica”, è stato poi ricondotto nell'ambito della capacità lavorativa cosiddetta “semispecifica”, rapportata cioè al patrimonio biopsichico ed attitudinale dell'individuo . Per_2 Per_3 Per_4
Sinteticamente, quindi, il giudizio di “invalidità civile” deve scaturire come atto conclusivo e sintetico di due ben distinte fasi valutative : quella prettamente medica (diagnosi e prognosi) in cui si valuta l'efficienza psico-fisica del soggetto ovvero la sua “validità” ad impiegare le proprie energie biopsichiche per svolgere un lavoro, e quella “ergo-biologico-attitudinale” condizionata oltre che dallo stato psico-fisico del soggetto, anche dall'età, dal grado di cultura e di sviluppo intellettuale, dal lavoro in precedenza esercitato, dalla adattabilità; in una parola, dall'attitudine del soggetto a mettere a profitto le sue qualità “biologiche”. In concreto, il giudizio medico legale deve scaturire da una matematica valutazione di tutte le infermità diagnosticate, facendo riferimento alle minorazioni e malattie invalidanti direttamente contemplate nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Sanità del 05/02/1992 ovvero secondo un criterio analogico rispetto a quelle tabellate, e rammentando che quelle con una percentuale inferiore al 10% non vanno prese in considerazione se non siano concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce percentuali invalidanti superiori. Per questo motivo l'ipertensione arteriosa non rientrerà nella valutazione finale (perché buon controllo farmacologico e in assenza di segni clinici di scompenso). Nel dettaglio:
-Disturbo borderline con spunti psicotici in buon controllo farmacologico e follow-up trimestrale: dall'esame clinico-anamnestico e dalla documentazione in Atti si può valutare con riferimento per analogia al codice 2203 “Disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale” (Punteggio tra il
2 51% e 60%) considerando più che sufficiente la valutazione del 55% considerando l'entità delle manifestazioni cliniche. Tanto premesso, tramite la formula del calcolo riduzionistico di Balthazard, la capacità di lavoro della Sig.ra è dunque ridotta nella misura del 55%, insufficiente a giustificare il diritto Pt_1 all'assegno di invalidità civile. Sulla base della letteratura scientifica, della comune esperienza medico-legale e dalla documentazione esaminata tale giudizio è da ritenersi dalla data della domanda amministrativa (30/04/2024) … CONCLUSIONI
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n.478, è affetta da “Disturbo border-line con spunti psicotici in buon controllo farmacologico e follow-up trimestrale. Ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico. Pregressi interventi per tunnel carpale e appendicectomia senza esiti sufficientemente invalidanti. Collaborante, lucida e orientata nel tempo e nello spazio. Deambulazione autonoma. Passaggi posturali autonomi”.
1) Per effetto delle predette infermità, la capacità di lavoro della stessa è permanentemente ridotta nella misura del 55% (cinquantacinque per cento), insufficiente a giustificare il diritto all'assegno di invalidità civile.
2) Tale giudizio è da ritenersi dalla data della domanda amministrativa (30/04/2024)”.
Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art.
2. Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una
3 inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Deve pertanto accertarsi che la ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'assegno di invalidità civile disciplinato dalla legge 118/1971. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento Persona_1 di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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