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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7041/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
3.11.2025, assunto in decisione in data 1.12.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Francesca Rita La Greca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cesano Maderno
(MB) Via F.lli Kennedy n. 12;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) statuire che la casa coniugale, sita in Cesano Maderno (MB) Via Rossini n. 42 e relative pertinenze, attualmente in comproprietà al 50% tra i coniugi e gravata da mutuo cointestato ad entrambi in pari quota, rimarrà assegnata alla sig.ra , che la abiterà con il figlio con tutto quanto l'arreda; Parte_1 Per_1
3) prendere atto che il sig. ha già rilasciato la casa coniugale e prelevato i propri beni ed effetti Pt_2 personali, con impegno alla riconsegna del mazzo di chiavi ancora in suo possesso alla sig.ra entro Parte_1 tre giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
4) prendere atto dell'impegno che le parti assumono, con la sottoscrizione del presente ricorso e, dunque, dell'impegno del sig. – entro e non oltre trenta giorni dal deposito dell'omologa da parte del Pt_2
Tribunale adito – di trasferire, a titolo gratuito, alla sig.ra , che accetta, il 50% pro indiviso del diritto Parte_1 di comproprietà sulla casa coniugale e relative pertinenze, come atto di provenienza allegato (doc. 6):
- appartamento al piano quarto, composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere e servizio, con annesso un vano cantina al piano interrato;
- un box ad uso autorimessa privata al piano interrato della consistenza catastate di circa quattordici metri quadrati;
confinanti rispettivamente con: l'appartamento: a nord: cortile;
a est: ragioni di terzi e pianerottolo e vano scala comuni;
a sud ed a ovest: cortile;
la cantina: a nord: corridoio comune;
a est: ragioni di terzi;
a sud: terrapieno;
a ovest: ragioni di terzi;
il box: a nord ed a est: terrapieno: a sud: corsello boxes;
a ovest: ragioni di terzi;
Censite net Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 26 mappale 612 come segue: subalterno 9, via Gioachino Rossini n. SC, piano 4-S1, categoria A/3, classe 5, vani 5,5, rendita catastate di
Euro 468,68 (l'appartamento e la cantina); subalterno 21, via Gioachino Rossini n. SC, piano S1, categoria C/6 classe 5, mq. 14, rendita catastale di
Euro 45,55 (il box).
Con la proporzionale quota di comproprietà negli spazi ed enti comuni a norma di legge.
Il tutto salvo errori e/o omissioni
Ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 27 del 21 giugno 2012, n. 18 del 29 maggio 2013 e n. 2/E del 21 aprile 2014, il suddetto atto di trasferimento sarà esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa;
le spese notarili rimarranno a carico della parte acquirente come per legge;
5) prossimo alla maggiore età, verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 paritaria in modalità alternata presso la casa dei genitori che assumeranno ogni decisione di maggior interesse pagina 2 di 7 riguardante la sua istruzione, salute ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
La residenza di resterà fissata, ai fini anagrafici, sanitari e fiscali presso la casa materna. Per_1
I genitori concordano che la permanenza del figlio avvenga in modalità paritetica presso l'abitazione di entrambi, secondo un'alternanza settimanale articolata su tre giorni la prima settimana e su quattro giorni nella successiva con week end a rotazione.
Tale organizzazione temporale è adottata al fine di garantire una gestione condivisa della responsabilità genitoriale e di assicurare al minore la continuità affettiva, educativa e relazionale con entrambe le figure genitoriali.
In caso di impedimento lavorativo, dovuto alla propria turnistica, o di altra natura da parte del sig. , Pt_2 nel rispetto della settimana di competenza, lo stesso si impegna a recuperare i propri giorni di spettanza entro lo stesso mese, in modo che venga sempre garantita un' equa ripartizione della permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni.
Il sig. si impegna a comunicare la propria turnistica alla sig.ra non appena nota e, Pt_2 Parte_1 comunque, a renderla tempestivamente edotta di ogni cambio di giornata.
Qualora in ragione dell'età anagrafica, dei propri desiderata e delle proprie esigenze personali e Per_1 scolastiche, manifestasse in futuro la preferenza di una sua collocazione prevalente presso la casa di uno o entrambi i genitori, viene concordata la sua permanenza come segue:
5.a. durante la settimana, uno / due giorni infrasettimanali, anche non consecutivi, comprensivi di pernottamento presso un genitore dall'uscita scolastica sino al giorno dopo quando verrà accompagnato a scuola;
5.b. nel fine settimana, alternandosi con l'altro genitore, un week end ogni quindici giorni con inizio dal venerdì all'orario d'uscita sino al lunedì quando verrà accompagnato a scuola;
5.c. durante le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi, con impegno da parte dei genitori di comunicarsi il periodo ed il luogo di soggiorno entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi. Resta ferma la facoltà del figlio di poter soggiornare nella casa dei nonni materni in Molise in corrispondenza di tutto il periodo di sospensione scolastica;
5.d. durante le vacanze natalizie, alternandosi con l'altro genitore, dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01 con tempistiche e modalità da comunicarsi con anticipo., Resta ferma la facoltà del figlio di raggiungere la casa della nonna materna in Molise per tutto il periodo di sospensione scolastica.
5.e. durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, tutta la settimana dalla chiusura scolastica sino al rientro a scuola.
5.f. ogni altro periodo di sospensione scolastica (ponti e festività calendarizzate) verrà suddiviso tra i genitori secondo alternanza ovvero secondo i desiderata di Per_1 pagina 3 di 7 Fermo quanto sopra, qualora per sopraggiunti impegni lavorativi o di altra natura o per problemi di salute, anche di non sia possibile rispettare le modalità ed i tempi sopra indicati, i genitori si impegnano a Per_1 far sì che il figlio possano mantenere con entrambi un rapporto equilibrato e continuativo, concordando per tempo tra loro diverse modalità di visita.
6) I coniugi, nell'esclusivo interesse del figlio, si impegnano a non coinvolgerlo nelle relazioni affettive che potrebbero intrattenere con terze persone e ciò sino a quando tali unioni non assumano il carattere della stabilità e della continuità;
7) I coniugi si impegnano a non privare il figlio del rapporto affettivo con i parenti dell'altro coniuge;
8) In caso di attuazione in linea continua del collocamento paritario, ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento di per il tempo in cui è con sé, ivi comprese tutte le spese di natura voluttuaria e/o Per_1 poco onerosa, in quanto i tempi di permanenza presso ciascun genitore saranno paritari ed entrambi i genitori godono di autonomia economica per far fronte al mantenimento del figlio.
Qualora optasse, in un momento successivo, per il collocamento prevalente presso uno dei genitori, Per_1 il genitore non collocatario verserà all'altro a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio, in via anticipata entro il 05 di ogni mese, nessun mese escluso, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma mensile di €350,00.=,rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Monza , da intendersi ivi ritrascritto (doc. 6);
Le parti concordano che la somma predetta è comprensiva della quota derivante dall'assegno unico, fintantochè verrà riconosciuto per legge. Dopodichè, il contributo economico si attesterà nella misura di euro
350,00.=.
I genitori parteciperanno in pari quota nel versare per il figlio la somma di euro 300,00.= a copertura Per_1 dei costi di viaggio e di soggiorno presso la casa della nonna materna in Molise nel periodo estivo, mentre contribuiranno nella misura di euro 150,00.= ciascuno, per lo stesso titolo, nel periodo natalizio, qualora decidesse di trascorrere le festività natalizie in Molise. Per_1
Le parti concordano che le detrazioni per il figlio a carico sono da intendersi al 50% tra loro.
Gli ANF, come qualsiasi altra misura di sostegno al reddito regionale e/o statale a beneficio dei genitori separati, saranno di spettanza esclusiva della madre, previa rinuncia del padre alla misura, da comunicarsi all'Inps competente entro e non oltre il 30.11.2025, con ogni adempimento conseguente (comunicazione di nuovo Iban per accredito);
9) il cane di famiglia verrà condiviso tra i coniugi in pari misura e seguirà la permanenza del figlio presso l'abitazione di ciascun genitore con ripartizione delle spese straordinarie (ad esempio, interventi chirurgici, visite specialistiche, esami diagnostici e cure mediche non prevedibili) al 50% tra loro. I costi ordinari (vitto, controlli veterinari di routine, toelettatura) verranno sostenuti da ciascuno, fintantochè sarà vigente il pagina 4 di 7 collocamento paritetico del figlio. In caso di collocamento prevalente di presso ciascun genitore, tutte Per_1 le spese ordinarie e straordinarie verranno ripartite al 50%.
10) Nell'ambito della divisione del patrimonio comune e della regolamentazione di ogni questione connessa, le parti concordano quanto segue:
10.a. la sig.ra , come già avviene, si impegna ad accollarsi per intero la quota parte del mutuo Parte_1 gravante sulla casa coniugale sino alla sua estinzione, con piena ed integrale liberazione del sig. da Pt_2 ogni compartecipazione a riguardo, previa autorizzazione dell'istituto bancario mutuante;
10.b. la sig.ra , come già avviene, continuerà a sostenere per intero tutte le spese condominiali Parte_1 ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale nonché le utenze domestiche;
10.c. con il trasferimento della quota di proprietà della casa coniugale, la sig.ra si riserva di accedere Parte_1 ad un nuovo e/o diverso finanziamento di sua esclusiva intestazione, con l'intesa che, ove manchino i presupposti reddituali per la nuova concessione, il sig. si dichiara disponibile a rispettare le Pt_2 tempistiche di un'eventuale futura richiesta bancaria con l'avveramento dei prescritti requisiti economici;
10.d. il conto corrente bancario cointestato verrà estinto e le spese di scoperto verranno sostenute dal sig.
nella sua interezza, non prima di aver formalizzato il trasferimento dell'accredito dell'assegno unico Pt_2 presso il conto corrente intestato alla sig.ra ; Parte_1
10.e. l'autovettura BMW, di proprietà della madre del sig. , resta nella sua disponibilità con integrale Pt_2 accollo della rata del finanziamento così come il ciclomotore, targato EL79605, di sua proprietà.
10.f. Le parti convengono che il veicolo Fiat 500, attualmente intestato al sig. , targato FH702AK Pt_2 venga attribuito in via esclusiva alla sig.ra che ne acquisterà piena ed esclusiva proprietà, con suo Parte_1 impegno a provvedere, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla sentenza di omologa, al perfezionamento delle pratiche di trasferimento di proprietà presso gli uffici competenti, assumendosi integralmente a proprio carico ogni relativo costo, previo accesso ai benefici che la legge prevede in materia di trasferimenti patrimoniali tra coniugi in adempimento degli accordi di separazione ai sensi della Legge 6 marzo 1987 n. 74, art. 19;
10.g. il sig. si impegna a farsi carico dei costi di riparazione dell'autovettura 500 targata FH702AK, Pt_2 accollandosene integralmente ogni esborso entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla firma del presente accordo;
10.h. il sig. dà atto di rinunciare in favore della sig.ra , che ne usufruirà integralmente, delle Pt_2 Parte_1 detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale e di sostituzione della caldaia;
10.i i coniugi danno atto di aver regolamentato tra loro ogni pendenza economica relativa ai reciproci rapporti di dare/avere e di aver definitivo tutte le pregresse pendenze con mutua soddisfazione, dichiarando di non aver null'altro a pretendere, ad accezione degli adempimenti di cui ai punti 4), 10.d), 10.f, 10.g) fino a loro pagina 5 di 7 esecuzione, anche con riguardo agli arredi e/o suppellettili e/o elettrodomestici presente nella casa coniugale che resteranno di esclusiva proprietà della sig.ra ; Parte_1
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, per l'effetto, rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa, ivi compresa la richiesta di mantenimento dell'uno verso l'altra e viceversa.
12) le parti acconsentono al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio con rispettiva iscrizione del figlio e, ove necessario, per gite scolastiche e/o per attività sportive.
13) Le spese del presente giudizio saranno compensate tra le parti.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 14.8.2002 a Parte_1 Parte_2
Tufara;
- Dall'unione è nato in data [...]. Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
1.12.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 21.5.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 3.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Tufara in data 10.8.2002 (Atto n. 3, Parte II, Serie
[...]
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Tufara), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Tufara, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
Il Presidente est.
IA NO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
3.11.2025, assunto in decisione in data 1.12.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Francesca Rita La Greca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cesano Maderno
(MB) Via F.lli Kennedy n. 12;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) statuire che la casa coniugale, sita in Cesano Maderno (MB) Via Rossini n. 42 e relative pertinenze, attualmente in comproprietà al 50% tra i coniugi e gravata da mutuo cointestato ad entrambi in pari quota, rimarrà assegnata alla sig.ra , che la abiterà con il figlio con tutto quanto l'arreda; Parte_1 Per_1
3) prendere atto che il sig. ha già rilasciato la casa coniugale e prelevato i propri beni ed effetti Pt_2 personali, con impegno alla riconsegna del mazzo di chiavi ancora in suo possesso alla sig.ra entro Parte_1 tre giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
4) prendere atto dell'impegno che le parti assumono, con la sottoscrizione del presente ricorso e, dunque, dell'impegno del sig. – entro e non oltre trenta giorni dal deposito dell'omologa da parte del Pt_2
Tribunale adito – di trasferire, a titolo gratuito, alla sig.ra , che accetta, il 50% pro indiviso del diritto Parte_1 di comproprietà sulla casa coniugale e relative pertinenze, come atto di provenienza allegato (doc. 6):
- appartamento al piano quarto, composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere e servizio, con annesso un vano cantina al piano interrato;
- un box ad uso autorimessa privata al piano interrato della consistenza catastate di circa quattordici metri quadrati;
confinanti rispettivamente con: l'appartamento: a nord: cortile;
a est: ragioni di terzi e pianerottolo e vano scala comuni;
a sud ed a ovest: cortile;
la cantina: a nord: corridoio comune;
a est: ragioni di terzi;
a sud: terrapieno;
a ovest: ragioni di terzi;
il box: a nord ed a est: terrapieno: a sud: corsello boxes;
a ovest: ragioni di terzi;
Censite net Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 26 mappale 612 come segue: subalterno 9, via Gioachino Rossini n. SC, piano 4-S1, categoria A/3, classe 5, vani 5,5, rendita catastate di
Euro 468,68 (l'appartamento e la cantina); subalterno 21, via Gioachino Rossini n. SC, piano S1, categoria C/6 classe 5, mq. 14, rendita catastale di
Euro 45,55 (il box).
Con la proporzionale quota di comproprietà negli spazi ed enti comuni a norma di legge.
Il tutto salvo errori e/o omissioni
Ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 27 del 21 giugno 2012, n. 18 del 29 maggio 2013 e n. 2/E del 21 aprile 2014, il suddetto atto di trasferimento sarà esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa;
le spese notarili rimarranno a carico della parte acquirente come per legge;
5) prossimo alla maggiore età, verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 paritaria in modalità alternata presso la casa dei genitori che assumeranno ogni decisione di maggior interesse pagina 2 di 7 riguardante la sua istruzione, salute ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
La residenza di resterà fissata, ai fini anagrafici, sanitari e fiscali presso la casa materna. Per_1
I genitori concordano che la permanenza del figlio avvenga in modalità paritetica presso l'abitazione di entrambi, secondo un'alternanza settimanale articolata su tre giorni la prima settimana e su quattro giorni nella successiva con week end a rotazione.
Tale organizzazione temporale è adottata al fine di garantire una gestione condivisa della responsabilità genitoriale e di assicurare al minore la continuità affettiva, educativa e relazionale con entrambe le figure genitoriali.
In caso di impedimento lavorativo, dovuto alla propria turnistica, o di altra natura da parte del sig. , Pt_2 nel rispetto della settimana di competenza, lo stesso si impegna a recuperare i propri giorni di spettanza entro lo stesso mese, in modo che venga sempre garantita un' equa ripartizione della permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni.
Il sig. si impegna a comunicare la propria turnistica alla sig.ra non appena nota e, Pt_2 Parte_1 comunque, a renderla tempestivamente edotta di ogni cambio di giornata.
Qualora in ragione dell'età anagrafica, dei propri desiderata e delle proprie esigenze personali e Per_1 scolastiche, manifestasse in futuro la preferenza di una sua collocazione prevalente presso la casa di uno o entrambi i genitori, viene concordata la sua permanenza come segue:
5.a. durante la settimana, uno / due giorni infrasettimanali, anche non consecutivi, comprensivi di pernottamento presso un genitore dall'uscita scolastica sino al giorno dopo quando verrà accompagnato a scuola;
5.b. nel fine settimana, alternandosi con l'altro genitore, un week end ogni quindici giorni con inizio dal venerdì all'orario d'uscita sino al lunedì quando verrà accompagnato a scuola;
5.c. durante le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi, con impegno da parte dei genitori di comunicarsi il periodo ed il luogo di soggiorno entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi. Resta ferma la facoltà del figlio di poter soggiornare nella casa dei nonni materni in Molise in corrispondenza di tutto il periodo di sospensione scolastica;
5.d. durante le vacanze natalizie, alternandosi con l'altro genitore, dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01 con tempistiche e modalità da comunicarsi con anticipo., Resta ferma la facoltà del figlio di raggiungere la casa della nonna materna in Molise per tutto il periodo di sospensione scolastica.
5.e. durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, tutta la settimana dalla chiusura scolastica sino al rientro a scuola.
5.f. ogni altro periodo di sospensione scolastica (ponti e festività calendarizzate) verrà suddiviso tra i genitori secondo alternanza ovvero secondo i desiderata di Per_1 pagina 3 di 7 Fermo quanto sopra, qualora per sopraggiunti impegni lavorativi o di altra natura o per problemi di salute, anche di non sia possibile rispettare le modalità ed i tempi sopra indicati, i genitori si impegnano a Per_1 far sì che il figlio possano mantenere con entrambi un rapporto equilibrato e continuativo, concordando per tempo tra loro diverse modalità di visita.
6) I coniugi, nell'esclusivo interesse del figlio, si impegnano a non coinvolgerlo nelle relazioni affettive che potrebbero intrattenere con terze persone e ciò sino a quando tali unioni non assumano il carattere della stabilità e della continuità;
7) I coniugi si impegnano a non privare il figlio del rapporto affettivo con i parenti dell'altro coniuge;
8) In caso di attuazione in linea continua del collocamento paritario, ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento di per il tempo in cui è con sé, ivi comprese tutte le spese di natura voluttuaria e/o Per_1 poco onerosa, in quanto i tempi di permanenza presso ciascun genitore saranno paritari ed entrambi i genitori godono di autonomia economica per far fronte al mantenimento del figlio.
Qualora optasse, in un momento successivo, per il collocamento prevalente presso uno dei genitori, Per_1 il genitore non collocatario verserà all'altro a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio, in via anticipata entro il 05 di ogni mese, nessun mese escluso, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma mensile di €350,00.=,rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Monza , da intendersi ivi ritrascritto (doc. 6);
Le parti concordano che la somma predetta è comprensiva della quota derivante dall'assegno unico, fintantochè verrà riconosciuto per legge. Dopodichè, il contributo economico si attesterà nella misura di euro
350,00.=.
I genitori parteciperanno in pari quota nel versare per il figlio la somma di euro 300,00.= a copertura Per_1 dei costi di viaggio e di soggiorno presso la casa della nonna materna in Molise nel periodo estivo, mentre contribuiranno nella misura di euro 150,00.= ciascuno, per lo stesso titolo, nel periodo natalizio, qualora decidesse di trascorrere le festività natalizie in Molise. Per_1
Le parti concordano che le detrazioni per il figlio a carico sono da intendersi al 50% tra loro.
Gli ANF, come qualsiasi altra misura di sostegno al reddito regionale e/o statale a beneficio dei genitori separati, saranno di spettanza esclusiva della madre, previa rinuncia del padre alla misura, da comunicarsi all'Inps competente entro e non oltre il 30.11.2025, con ogni adempimento conseguente (comunicazione di nuovo Iban per accredito);
9) il cane di famiglia verrà condiviso tra i coniugi in pari misura e seguirà la permanenza del figlio presso l'abitazione di ciascun genitore con ripartizione delle spese straordinarie (ad esempio, interventi chirurgici, visite specialistiche, esami diagnostici e cure mediche non prevedibili) al 50% tra loro. I costi ordinari (vitto, controlli veterinari di routine, toelettatura) verranno sostenuti da ciascuno, fintantochè sarà vigente il pagina 4 di 7 collocamento paritetico del figlio. In caso di collocamento prevalente di presso ciascun genitore, tutte Per_1 le spese ordinarie e straordinarie verranno ripartite al 50%.
10) Nell'ambito della divisione del patrimonio comune e della regolamentazione di ogni questione connessa, le parti concordano quanto segue:
10.a. la sig.ra , come già avviene, si impegna ad accollarsi per intero la quota parte del mutuo Parte_1 gravante sulla casa coniugale sino alla sua estinzione, con piena ed integrale liberazione del sig. da Pt_2 ogni compartecipazione a riguardo, previa autorizzazione dell'istituto bancario mutuante;
10.b. la sig.ra , come già avviene, continuerà a sostenere per intero tutte le spese condominiali Parte_1 ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale nonché le utenze domestiche;
10.c. con il trasferimento della quota di proprietà della casa coniugale, la sig.ra si riserva di accedere Parte_1 ad un nuovo e/o diverso finanziamento di sua esclusiva intestazione, con l'intesa che, ove manchino i presupposti reddituali per la nuova concessione, il sig. si dichiara disponibile a rispettare le Pt_2 tempistiche di un'eventuale futura richiesta bancaria con l'avveramento dei prescritti requisiti economici;
10.d. il conto corrente bancario cointestato verrà estinto e le spese di scoperto verranno sostenute dal sig.
nella sua interezza, non prima di aver formalizzato il trasferimento dell'accredito dell'assegno unico Pt_2 presso il conto corrente intestato alla sig.ra ; Parte_1
10.e. l'autovettura BMW, di proprietà della madre del sig. , resta nella sua disponibilità con integrale Pt_2 accollo della rata del finanziamento così come il ciclomotore, targato EL79605, di sua proprietà.
10.f. Le parti convengono che il veicolo Fiat 500, attualmente intestato al sig. , targato FH702AK Pt_2 venga attribuito in via esclusiva alla sig.ra che ne acquisterà piena ed esclusiva proprietà, con suo Parte_1 impegno a provvedere, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla sentenza di omologa, al perfezionamento delle pratiche di trasferimento di proprietà presso gli uffici competenti, assumendosi integralmente a proprio carico ogni relativo costo, previo accesso ai benefici che la legge prevede in materia di trasferimenti patrimoniali tra coniugi in adempimento degli accordi di separazione ai sensi della Legge 6 marzo 1987 n. 74, art. 19;
10.g. il sig. si impegna a farsi carico dei costi di riparazione dell'autovettura 500 targata FH702AK, Pt_2 accollandosene integralmente ogni esborso entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla firma del presente accordo;
10.h. il sig. dà atto di rinunciare in favore della sig.ra , che ne usufruirà integralmente, delle Pt_2 Parte_1 detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale e di sostituzione della caldaia;
10.i i coniugi danno atto di aver regolamentato tra loro ogni pendenza economica relativa ai reciproci rapporti di dare/avere e di aver definitivo tutte le pregresse pendenze con mutua soddisfazione, dichiarando di non aver null'altro a pretendere, ad accezione degli adempimenti di cui ai punti 4), 10.d), 10.f, 10.g) fino a loro pagina 5 di 7 esecuzione, anche con riguardo agli arredi e/o suppellettili e/o elettrodomestici presente nella casa coniugale che resteranno di esclusiva proprietà della sig.ra ; Parte_1
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, per l'effetto, rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa, ivi compresa la richiesta di mantenimento dell'uno verso l'altra e viceversa.
12) le parti acconsentono al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio con rispettiva iscrizione del figlio e, ove necessario, per gite scolastiche e/o per attività sportive.
13) Le spese del presente giudizio saranno compensate tra le parti.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 14.8.2002 a Parte_1 Parte_2
Tufara;
- Dall'unione è nato in data [...]. Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
1.12.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 21.5.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 3.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Tufara in data 10.8.2002 (Atto n. 3, Parte II, Serie
[...]
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Tufara), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Tufara, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
Il Presidente est.
IA NO
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