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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 22/01/2026, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 618/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7895/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa E Gamma Tributi Srl - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202483122208802144924656 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo indicato in epigrafe e le sottostanti cartelle di pagamento.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo e unico motivo di ricorso è infondato poiché il preavviso inviato - ai sensi dell'art. 86, comma 2, del d.P.R n. 602/1973 - è fisiologicamente funzionale a consentire al contribuente di dedurre - in via amministrativa
- che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
In altre parole, il preavviso è funzionale ad instaurare il contraddittorio con il contribuente sulla natura strumentale del bene su cui si intende - entro il termine dilatorio di trenta giorni - procedere all'effettiva iscrizione del fermo.
Costituendo un invito a dedurre, il primo motivo di ricorso è infondato poiché la natura strumentale del bene deve essere comprovata dal contribuente solo successivamente alla notifica del preavviso, giacché tale natura si desume solo dalla documentazione in possesso del contribuente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'agente della riscossione, in euro 200,00 (duecento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7895/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa E Gamma Tributi Srl - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202483122208802144924656 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo indicato in epigrafe e le sottostanti cartelle di pagamento.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo e unico motivo di ricorso è infondato poiché il preavviso inviato - ai sensi dell'art. 86, comma 2, del d.P.R n. 602/1973 - è fisiologicamente funzionale a consentire al contribuente di dedurre - in via amministrativa
- che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
In altre parole, il preavviso è funzionale ad instaurare il contraddittorio con il contribuente sulla natura strumentale del bene su cui si intende - entro il termine dilatorio di trenta giorni - procedere all'effettiva iscrizione del fermo.
Costituendo un invito a dedurre, il primo motivo di ricorso è infondato poiché la natura strumentale del bene deve essere comprovata dal contribuente solo successivamente alla notifica del preavviso, giacché tale natura si desume solo dalla documentazione in possesso del contribuente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'agente della riscossione, in euro 200,00 (duecento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.