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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2025, n. 35617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35617 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA nel procedimento a carico di CE NA nata a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del TRIB. del RIESAME di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito, per l’indagata, l’avv. PASQUALE MUCCIOLO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto di esso;
lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. PASQUALE MUCCIOLO, il quale, nell’interesse di NA CE, ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 35617 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 24/09/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27 gennaio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza applicò la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NA MA, gravemente indiziata di avere fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti di falso ideologico (capo 1), nonché di avere commesso numerosi delitti scopo in materia di falso, per fare ottenere ai discenti del Centro studi GA (gestito dai concorrenti NO DR e LA GA) e della New Form Academy s.r.l., per la quale lavorava in qualità di collaboratrice di fiducia del legale rappresentante, NZ MA, certificazioni di diverso tipo (quali «EI 7 moduli User», «EI Personale ATA», OSS, superamento esami E-Campus), inducendo in errore gli enti certificatori, individuati nelle società Certipass s.r.l. e Idcert s.r.l., nonché nella Regione Campania e nella Università E- Campus (capi 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 139 e 140). 2. Con ordinanza in data 20 febbraio 2025, il Tribunale di Potenza, in accoglimento del riesame proposto nell’interesse della MA, ha escluso sia la configurabilità del reato associativo, sia la natura di atto pubblico della certificazione informatica denominata «EI 7 Moduli User», con conseguente riqualificazione delle relative condotte di falso ex art. 480 cod. pen. e ha, dunque, revocato la misura in atto, tenuto conto dell’insussistenza di esigenze cautelari. 3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del riesame, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla configurabilità del reato associativo. Il provvedimento censurato escluderebbe erroneamente l’esistenza del reato associativo sul rilievo che DR e GA, titolari del Centro studi GA, non avrebbero «dato vita a un’associazione strutturata con un programma criminoso condiviso dagli altri correi», ma si sarebbero «avvalsi, di volta in volta, 3 di altri centri formativi», difettando, quindi, «il requisito della circolarità dei rapporti tra affiliati, rinvenendosi piuttosto una unilateralità nelle relazioni» con «gli altri correi», quali NZ e NA MA, Nicola Amabile, ER Grassi, collegati non tra loro, ma solo con il Centro studi GA, i cui titolari «erano il punto di riferimento di ciascuno dei centri campani in modo da far convergere clientela, know how e spendibilità territoriale delle falsificazioni». In questo modo, il provvedimento cadrebbe in contraddizione, riconoscendo il ruolo centrale (quale «punto di riferimento di ciascuno dei centri campani») del Centro Studi OT, il contributo dei cui referenti non sarebbe stato meramente occasionale, consistendo il medesimo in un’attività di ideazione, coordinamento, organizzazione e attuazione di un vasto programma criminoso. Nel caso di specie l’integrazione del reato di cui all’art. 416 cod. pen. sarebbe dimostrata dall’operatività di un’organizzazione, contraddistinta dalla ripartizione dei ruoli, volta alla commissione di una serie indeterminata di delitti, costituenti l’estrinsecazione di un proposito criminoso attuato riproducendo, in maniera seriale, schemi esecutivi consolidati e condivisi. Non rilevante sarebbe, dunque, che i complici non fossero a conoscenza dell’identità di alcuni affiliati e della relativa attività criminosa. Anche a prescindere dal fatto che per l’esistenza del reato non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, a una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale, si sottolinea che, nella specie, esistevano due compagini associative, entrambe facenti capo a LA OT e NO DR, e composte dai referenti della Scuola O.S.S. di Polla, per quanto concerne l’ottenimento delle attestazioni di qualifica professionale di «O.S.S., e dai referenti delle agenzie di Nola e Pompei, per quanto concerne l’ottenimento delle certificazioni di alfabetizzazione digitale. Quanto, poi, alla valorizzazione, ai fini dell’esclusione del reato associativo da parte del Tribunale, dell’assenza di una «cassa comune del gruppo», si osserva che esso non costituisce un elemento della fattispecie e che in ogni caso le indagini avrebbero accertato plurime rendicontazioni, nel corso dell’iter criminis, da parte dei sodali;
mentre con riferimento allo svolgimento di attività lecite nei centri di formazione, il ricorso sottolinea che gli indagati avevano la necessità, per operare in modo indisturbato, di realizzare anche attività osservando le prescrizioni normative. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 479 cod. pen. e di altre norme giuridiche rilevanti quanto alla natura giuridica delle certificazioni denominate «EI 7 Moduli User», nonché carenza. contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione. 4 Dopo avere riepilogato, in premessa, sia la normativa statale in materia di attività degli enti formativi, costituita dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante «Legge-quadro in materia di formazione professionale», che consente alle Regioni di regolare autonomamente la formazione professionale nel territorio regionale, nonché dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», che definisce le modalità di rilascio della certificazione delle competenze acquisite, definita come «atto pubblico», dal d.m. 30 giugno 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13» e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, che disciplina, all’art. 8, il «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali»; sia la normativa euro-unitaria, che stabilisce le linee guida a cui i vari Stati devono attenersi, attraverso il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, la Raccomandazione del Consiglio (2017/C 189/03) del 22 maggio 2017 sul Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente, la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, che definisce ed approva le cd. Key Competences (o competenze chiave) per l’apprendimento permanente. Indi, il ricorso lamenta che il Collegio abbia ritenuto, in maniera apodittica, di diversificare la natura delle certificazioni «EiPass 7 moduli User» rispetto alle altre certificazioni, limitandosi ad affermare che le prime «non avevano autonoma efficacia né risultavano spendibili in sede pubblicistica», senza considerare che anche esse costituivano documenti emessi dalla Certipass s.r.l. e utilizzati per ottenere l’inserimento o punteggi aggiuntivi nell’ambito di graduatorie concorsuali di stampo pubblicistico. All’uopo, il ricorso richiama la recente sentenza n. 51225 del 2023 con cui la Corte di cassazione avrebbe riconosciuto la natura di atto pubblico della certificazione «EI 7» rilasciata da Certipass s.r.l. sulla base di quanto attestato dal singolo istituto privato, da essa autorizzato previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento a fornire l’offerta formativa, essendo gli episodi in disamina occorsi in un’epoca successiva al perfezionamento della procedura di accreditamento di Certipass s.r.l. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 476, comma secondo, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla natura fidefacente dei documenti oggetto di contraffazione. 5 Dopo avere ricordato la definizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità della nozione di atto pubblico di fede privilegiata ai fini penali e avere sottolineato che la funzione di certificazione e di documentazione deve essere riconosciuta in capo al suo autore da un atto normativo di fonte primaria o secondaria, si sostiene che, nel caso di specie, la tipologia di atti oggetto di contraffazione, i soggetti emittenti (i.e. Regione Campania ed enti accreditati) e la normativa di settore indurrebbero a configurare la circostanza aggravante della fidefacenza in relazione alla contraffazione delle certificazioni «EI» e degli attestati di qualifica professionale «O.S.S.», trattandosi di atti aventi fede privilegiata. 3.4. Infine, in punto di esigenze cautelari, senza formalmente dedurre alcun vizio di violazione di legge o di motivazione, si osserva che NA MA avrebbe commesso i reati tramite contegni esplicativi di un fermo proposito e di una predisposizione meticolosa dei mezzi e delle modalità di esecuzione, secondo un modus operandi consolidato, che consentiva, con un minimo rischio di mancato perfezionamento del proposito, di conseguire, senza particolari insidie, il profitto indebito avuto di mira. Pertanto, ricorrerebbero tuttora a suo carico le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anche perché la trama delittuosa attuata sarebbe connotata da un marcato disvalore sociale essendo fondata sul mercimonio di atti pubblici fidefacenti mediante induzione in errore dei soggetti preposti al rilascio. In particolare, il concreto e attuale pericolo che l’indagata possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede sarebbe dimostrato: dalla capacità dell’associazione di conservare la propria operatività grazie a un apparato solido e organizzato di uomini e risorse in grado di reperire costantemente nuovi clienti e le disponibilità finanziare necessarie per l’attuazione del programma criminoso del sodalizio;
dalle concrete modalità dell’azione (quali: la durata e la ripetizione delle condotte;
le diverse tipologie di documenti oggetto di falsificazione;
la capacità di gestire e organizzare una fitta rete di clienti) e l’esame della personalità dell’indagata indurrebbero a una valutazione di allarmante pericolosità sociale, vista la relativa caratura criminale, resa palese soprattutto dal contenuto di molte conversazioni intercettate, da cui si ricaverebbe che la stessa non avesse mostrato alcuna remora a perseguire gli obiettivi criminosi prestabiliti, approntando degli escamotage funzionali a mistificare l’assunzione dei contegni illeciti, anche in maniera ripetuta e costante;
la spregiudicatezza e scaltrezza mostrate nel perpetrare il crimine nell’ambito della sua attività professionale, costituente una significativa fonte di reddito, elemento sintomatico di una spiccata inclinazione a delinquere e di una riluttanza al rispetto dei dettami normativi. 3. In data 30 agosto 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto 6 l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata relativamente ai primi due motivi di ricorso. 4. In data 9 settembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’avv. Mucciolo, difensore di NA MA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Muovendo, secondo l’ordine logico, dal primo motivo di doglianza, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie associativa contestata al capo 1), osserva il Collegio che le doglianze sono fondate. 2.1. Va premesso che in materia di associazione per delinquere il consolidato indirizzo interpretativo richiede, ai fini dell’integrazione del delitto, un accordo criminoso stabile fra tre o più persone, finalizzato non solo alla costituzione, ma anche solo al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500 - 01), nonché, sul piano dell’elemento soggettivo, la presenza del dolo diretto, il quale postula la consapevolezza, in capo al singolo partecipe, della finalità perseguita dal sodalizio con il quale si collabora in maniera stabile e attiva (Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 - 01). 2.2. Orbene, l’esclusione della configurabilità della fattispecie associativa da parte del provvedimento impugnato si fonda, per un verso, sulla illogica pretermissione di taluni elementi di fatto, di cui il Tribunale non ha dato adeguata giustificazione e, per altro verso, sulla individuazione di alcuni requisiti di fattispecie che, in realtà, sono alla stessa estranei, integrando, in questo modo, la prospettata violazione di legge. Sotto un primo profilo va, infatti, rilevato che l’ordinanza del riesame non esclude soltanto la partecipazione di NA MA all’associazione per delinquere, ma sembra escludere tout court la configurabilità stessa del delitto contestato, sul presupposto che gli unici partecipi di essa sarebbero LA GA e NO DR, sicché non sarebbero configurabili le condizioni minime per la sussistenza del reato contestato, che, come detto, presuppone la presenza di almeno tre persone. In questo modo, tuttavia, il Tribunale, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, oblitera totalmente, 7 senza fornire alcuna spiegazione di tale omissione, il contributo di altri concorrenti che pure sono indicati nel relativo capo di imputazione e segnatamente di SI GA e RI IO, i quali facevano parte, in qualità di stretti collaboratori, del centro gestito dagli stessi GA e DR e che, secondo l’ipotesi accusatoria, si adoperavano per l’operatività della struttura criminosa. Va, dunque, chiarito, da parte del Collegio di merito, se sia configurabile o meno il delitto di associazione già a partire dal contributo prestato dai soggetti operativi all’interno del Centro Studi GA, atteso che la motivazione sul punto appare del tutto carente rispetto all’esame del complessivo quadro indiziario. A partire da tale accertamento preliminare va, poi, ulteriormente scrutinato il profilo della idoneità a configurare, ad opera dell’odierna indagata, un contributo partecipativo a partire dalla diuturna realizzazione di condotte pacificamente illecite corrisposte a partire da un accordo con GA e DR secondo uno schema attuativo collaudato, ripetuto nel tempo in maniera continua e, soprattutto, con tratti di ripetibilità operativa e senza alcun limite temporale. A questo riguardo, come correttamente rilevato dal ricorrente, il provvedimento va censurato anche per avere introdotto arbitrariamente alcuni requisiti di fattispecie che, in realtà, non sono previsti dalla norma incriminatrice, né dalla giurisprudenza in argomento. Ci si riferisce, da un lato, alla richiesta di una comune e reciproca conoscenza, in capo a tutti gli associati, della presenza, del ruolo e del contributo partecipativo reso da ciascuno di essi (definita come mancanza del «requisito della circolarità dei rapporti tra affiliati»); e, dall’altro lato, alla presenza di una cassa comune, che appare propria delle forme più tipiche della criminalità organizzata, come quella mafiosa, ma che non è certamente richiesta per ogni ipotesi associativa. Ne consegue, pertanto, che anche sotto tale profilo deve ritenersi fondato il primo motivo e, per l’effetto, deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato. Accanto alla rivalutazione dei profili indicati, il Tribunale verificherà, altresì, la logicità di una costruzione giuridico- fattuale che individua l’ipotetica struttura associativa criminale all’interno del solo Centro Studi GA, considerando ad essa estranei i soggetti operanti negli altri centri di formazione professionale sul presupposto che gli stessi non fossero partecipi nell’integrale programmazione criminale attuata in quello stesso Centro. 3. Parimenti fondato è, poi, il secondo motivo di censura, con cui il ricorrente lamenta l’esclusione della natura di atto pubblico delle certificazioni EI 7 modello user da parte del Tribunale, che ha, quindi, ritenuto di riqualificare il fatto nella meno grave fattispecie di falsità in certificati prevista dall’art. 480 cod. pen., per la quale, attesi i limiti edittali, non risultavano applicabili misure cautelari. Sul punto giova rilevare, preliminarmente, che l’art. 2, d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 (che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per 8 l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) definisce come «ente titolato» al rilascio delle certificazione delle competenze «il soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f)». Nel caso di specie tale qualifica deve essere riconosciuta alla Certipass s.r.l., che il 13 dicembre 2018 ha ottenuto l’accreditamento al rilascio della certificazione EI (European Informatics Passport), la quale è definita dal d.m. n. 59 del 2008 (punto 7 tabella valutazione titoli) come un «attestato di addestramento professionale nel settore delle competenze informatiche, equipollente rispetto ad altre certificazioni del settore, ugualmente riconosciute» e alla quale è riconosciuto valore ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, cioè ai fini dell’attribuzione del punteggio. Essa, dunque, rientra a pieno nella nozione penalistica di atto pubblico (per la quale v. Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Stifanelli, Rv. 283007 - 01), che ricomprende gli atti che, anche non compiuti dai pubblici ufficiali, siano destinati a confluire in un procedimento amministrativo e ad assumere rilevanza interna, contribuendo l’attestato, nella catena degli atti amministrativi, alla formazione delle graduatorie e configurandosi, dunque, quale atto propedeutico o presupposto di un atto pubblico finale. In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che le certificazioni di cui trattasi devono essere qualificate, da un punto di vista formale, come atti pubblici nell’accezione prima delineata (così Sez. 6, n. 51225 del 23/11/2023, Amato, non massimata). Del tutto apodittica, dunque, si rivela la generica motivazione con cui il Tribunale del riesame si è limitato ad affermare che le certificazioni in parola «non avevano autonoma efficacia né risultavano spendibili in sede pubblicistica», senza nemmeno chiarire le ragioni in virtù delle quali si sia ritenuto di delineare una distinzione all’interno delle diverse tipologie di certificazione oggetto di contestazione. Anche il presente motivo di ricorso deve, dunque, essere accolto. 4. Inammissibile è, invece, la parte del terzo motivo di doglianza concernente l’esclusione dell’aggravante della fidefacenza dell’atto prevista dall’art. 476, secondo comma, cod. pen. Va premesso che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla 9 proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta a ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 - 01) e, specularmente, che sussista l’interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della misura cautelare, abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della misura (Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, LA SH Els, Rv. 284357 - 02). Nel caso di specie, dall’eventuale accoglimento del motivo non deriverebbero conseguenze in relazione alla misura cautelare applicabile, posto che per le misure custodiali, quale gli arresti domiciliari originariamente applicati, il limite di pena massima al di sotto del quale esse non sono applicabile è quello di cinque anni, laddove l’ipotesi non aggravata prevista dall’art. 476, primo comma, cod. pen., cui rimanda il contestato art. 479 cod. pen., prevede una pena massima di sei anni di reclusione. E tuttavia, l’eventuale configurabilità dell’aggravante della natura fidefacente dell’atto pubblico avrebbe invece riflessi sulla durata massima della custodia cautelare (categoria comprensiva, in ragione del rinvio dell’art. 284 cod. proc. pen., anche degli arresti domiciliari), posto che detta durata è pari a 3 mesi nel caso in cui la pena non sia superiore ai sei anni, mentre nel caso in cui ricorresse l’aggravante in questione essa sarebbe pari a dieci anni di reclusione e che, pertanto, la durata massima della misura fosse di sei mesi. Nondimeno è appena il caso di osservare l’estrema genericità della deduzione con cui il ricorso ha affermato la natura fidefacente delle certificazioni de quibus. Muovendo dall’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’atto pubblico di fede privilegiata è quello emesso dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita dalla legge o da norme regolamentari, che conferisce all’atto una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 5, n. 7840 del 25/01/2023, Scirto, Rv. 284225 - 01), l’ordinanza impugnata ha evidenziato l’assenza di una norma di rango primario o secondario che abbia attribuito il potere di fidefacenza al pubblico ufficiale che forma l’atto pubblico. E, tuttavia, a fronte di tale enunciazione, il ricorso si è limitato a ribadire la tesi accolta nell’atto di imputazione, senza confrontarsi con le ragioni espresse dal Tribunale e, dunque, senza in alcun modo argomentare in ordine al fondamento giuridico del potere di fidefacenza asseritamente attribuito agli organi certificatori. 5. Dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso deriva l’assorbimento delle questioni, formalmente dedotte con l’ultima parte del terzo motivo di ricorso, inerenti alle esigenze cautelari, essendo necessario rivalutare il quadro cautelare 10 all’esito della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza per le fattispecie allo stato escluse nel provvedimento impugnato. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai reati di associazione a delinquere e di falso in atto pubblico ad oggetto le certificazioni EI 7 modello user, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Potenza. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di associazione a delinquere e di falso in atto pubblico ad oggetto le certificazioni EI 7 modello user, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero nel resto. Così deciso in data 24 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LO DI UC LI
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito, per l’indagata, l’avv. PASQUALE MUCCIOLO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto di esso;
lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. PASQUALE MUCCIOLO, il quale, nell’interesse di NA CE, ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 35617 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 24/09/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27 gennaio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza applicò la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NA MA, gravemente indiziata di avere fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti di falso ideologico (capo 1), nonché di avere commesso numerosi delitti scopo in materia di falso, per fare ottenere ai discenti del Centro studi GA (gestito dai concorrenti NO DR e LA GA) e della New Form Academy s.r.l., per la quale lavorava in qualità di collaboratrice di fiducia del legale rappresentante, NZ MA, certificazioni di diverso tipo (quali «EI 7 moduli User», «EI Personale ATA», OSS, superamento esami E-Campus), inducendo in errore gli enti certificatori, individuati nelle società Certipass s.r.l. e Idcert s.r.l., nonché nella Regione Campania e nella Università E- Campus (capi 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 139 e 140). 2. Con ordinanza in data 20 febbraio 2025, il Tribunale di Potenza, in accoglimento del riesame proposto nell’interesse della MA, ha escluso sia la configurabilità del reato associativo, sia la natura di atto pubblico della certificazione informatica denominata «EI 7 Moduli User», con conseguente riqualificazione delle relative condotte di falso ex art. 480 cod. pen. e ha, dunque, revocato la misura in atto, tenuto conto dell’insussistenza di esigenze cautelari. 3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del riesame, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla configurabilità del reato associativo. Il provvedimento censurato escluderebbe erroneamente l’esistenza del reato associativo sul rilievo che DR e GA, titolari del Centro studi GA, non avrebbero «dato vita a un’associazione strutturata con un programma criminoso condiviso dagli altri correi», ma si sarebbero «avvalsi, di volta in volta, 3 di altri centri formativi», difettando, quindi, «il requisito della circolarità dei rapporti tra affiliati, rinvenendosi piuttosto una unilateralità nelle relazioni» con «gli altri correi», quali NZ e NA MA, Nicola Amabile, ER Grassi, collegati non tra loro, ma solo con il Centro studi GA, i cui titolari «erano il punto di riferimento di ciascuno dei centri campani in modo da far convergere clientela, know how e spendibilità territoriale delle falsificazioni». In questo modo, il provvedimento cadrebbe in contraddizione, riconoscendo il ruolo centrale (quale «punto di riferimento di ciascuno dei centri campani») del Centro Studi OT, il contributo dei cui referenti non sarebbe stato meramente occasionale, consistendo il medesimo in un’attività di ideazione, coordinamento, organizzazione e attuazione di un vasto programma criminoso. Nel caso di specie l’integrazione del reato di cui all’art. 416 cod. pen. sarebbe dimostrata dall’operatività di un’organizzazione, contraddistinta dalla ripartizione dei ruoli, volta alla commissione di una serie indeterminata di delitti, costituenti l’estrinsecazione di un proposito criminoso attuato riproducendo, in maniera seriale, schemi esecutivi consolidati e condivisi. Non rilevante sarebbe, dunque, che i complici non fossero a conoscenza dell’identità di alcuni affiliati e della relativa attività criminosa. Anche a prescindere dal fatto che per l’esistenza del reato non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, a una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale, si sottolinea che, nella specie, esistevano due compagini associative, entrambe facenti capo a LA OT e NO DR, e composte dai referenti della Scuola O.S.S. di Polla, per quanto concerne l’ottenimento delle attestazioni di qualifica professionale di «O.S.S., e dai referenti delle agenzie di Nola e Pompei, per quanto concerne l’ottenimento delle certificazioni di alfabetizzazione digitale. Quanto, poi, alla valorizzazione, ai fini dell’esclusione del reato associativo da parte del Tribunale, dell’assenza di una «cassa comune del gruppo», si osserva che esso non costituisce un elemento della fattispecie e che in ogni caso le indagini avrebbero accertato plurime rendicontazioni, nel corso dell’iter criminis, da parte dei sodali;
mentre con riferimento allo svolgimento di attività lecite nei centri di formazione, il ricorso sottolinea che gli indagati avevano la necessità, per operare in modo indisturbato, di realizzare anche attività osservando le prescrizioni normative. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 479 cod. pen. e di altre norme giuridiche rilevanti quanto alla natura giuridica delle certificazioni denominate «EI 7 Moduli User», nonché carenza. contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione. 4 Dopo avere riepilogato, in premessa, sia la normativa statale in materia di attività degli enti formativi, costituita dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante «Legge-quadro in materia di formazione professionale», che consente alle Regioni di regolare autonomamente la formazione professionale nel territorio regionale, nonché dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», che definisce le modalità di rilascio della certificazione delle competenze acquisite, definita come «atto pubblico», dal d.m. 30 giugno 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13» e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, che disciplina, all’art. 8, il «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali»; sia la normativa euro-unitaria, che stabilisce le linee guida a cui i vari Stati devono attenersi, attraverso il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, la Raccomandazione del Consiglio (2017/C 189/03) del 22 maggio 2017 sul Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente, la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, che definisce ed approva le cd. Key Competences (o competenze chiave) per l’apprendimento permanente. Indi, il ricorso lamenta che il Collegio abbia ritenuto, in maniera apodittica, di diversificare la natura delle certificazioni «EiPass 7 moduli User» rispetto alle altre certificazioni, limitandosi ad affermare che le prime «non avevano autonoma efficacia né risultavano spendibili in sede pubblicistica», senza considerare che anche esse costituivano documenti emessi dalla Certipass s.r.l. e utilizzati per ottenere l’inserimento o punteggi aggiuntivi nell’ambito di graduatorie concorsuali di stampo pubblicistico. All’uopo, il ricorso richiama la recente sentenza n. 51225 del 2023 con cui la Corte di cassazione avrebbe riconosciuto la natura di atto pubblico della certificazione «EI 7» rilasciata da Certipass s.r.l. sulla base di quanto attestato dal singolo istituto privato, da essa autorizzato previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento a fornire l’offerta formativa, essendo gli episodi in disamina occorsi in un’epoca successiva al perfezionamento della procedura di accreditamento di Certipass s.r.l. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 476, comma secondo, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla natura fidefacente dei documenti oggetto di contraffazione. 5 Dopo avere ricordato la definizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità della nozione di atto pubblico di fede privilegiata ai fini penali e avere sottolineato che la funzione di certificazione e di documentazione deve essere riconosciuta in capo al suo autore da un atto normativo di fonte primaria o secondaria, si sostiene che, nel caso di specie, la tipologia di atti oggetto di contraffazione, i soggetti emittenti (i.e. Regione Campania ed enti accreditati) e la normativa di settore indurrebbero a configurare la circostanza aggravante della fidefacenza in relazione alla contraffazione delle certificazioni «EI» e degli attestati di qualifica professionale «O.S.S.», trattandosi di atti aventi fede privilegiata. 3.4. Infine, in punto di esigenze cautelari, senza formalmente dedurre alcun vizio di violazione di legge o di motivazione, si osserva che NA MA avrebbe commesso i reati tramite contegni esplicativi di un fermo proposito e di una predisposizione meticolosa dei mezzi e delle modalità di esecuzione, secondo un modus operandi consolidato, che consentiva, con un minimo rischio di mancato perfezionamento del proposito, di conseguire, senza particolari insidie, il profitto indebito avuto di mira. Pertanto, ricorrerebbero tuttora a suo carico le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anche perché la trama delittuosa attuata sarebbe connotata da un marcato disvalore sociale essendo fondata sul mercimonio di atti pubblici fidefacenti mediante induzione in errore dei soggetti preposti al rilascio. In particolare, il concreto e attuale pericolo che l’indagata possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede sarebbe dimostrato: dalla capacità dell’associazione di conservare la propria operatività grazie a un apparato solido e organizzato di uomini e risorse in grado di reperire costantemente nuovi clienti e le disponibilità finanziare necessarie per l’attuazione del programma criminoso del sodalizio;
dalle concrete modalità dell’azione (quali: la durata e la ripetizione delle condotte;
le diverse tipologie di documenti oggetto di falsificazione;
la capacità di gestire e organizzare una fitta rete di clienti) e l’esame della personalità dell’indagata indurrebbero a una valutazione di allarmante pericolosità sociale, vista la relativa caratura criminale, resa palese soprattutto dal contenuto di molte conversazioni intercettate, da cui si ricaverebbe che la stessa non avesse mostrato alcuna remora a perseguire gli obiettivi criminosi prestabiliti, approntando degli escamotage funzionali a mistificare l’assunzione dei contegni illeciti, anche in maniera ripetuta e costante;
la spregiudicatezza e scaltrezza mostrate nel perpetrare il crimine nell’ambito della sua attività professionale, costituente una significativa fonte di reddito, elemento sintomatico di una spiccata inclinazione a delinquere e di una riluttanza al rispetto dei dettami normativi. 3. In data 30 agosto 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto 6 l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata relativamente ai primi due motivi di ricorso. 4. In data 9 settembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’avv. Mucciolo, difensore di NA MA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Muovendo, secondo l’ordine logico, dal primo motivo di doglianza, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie associativa contestata al capo 1), osserva il Collegio che le doglianze sono fondate. 2.1. Va premesso che in materia di associazione per delinquere il consolidato indirizzo interpretativo richiede, ai fini dell’integrazione del delitto, un accordo criminoso stabile fra tre o più persone, finalizzato non solo alla costituzione, ma anche solo al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500 - 01), nonché, sul piano dell’elemento soggettivo, la presenza del dolo diretto, il quale postula la consapevolezza, in capo al singolo partecipe, della finalità perseguita dal sodalizio con il quale si collabora in maniera stabile e attiva (Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 - 01). 2.2. Orbene, l’esclusione della configurabilità della fattispecie associativa da parte del provvedimento impugnato si fonda, per un verso, sulla illogica pretermissione di taluni elementi di fatto, di cui il Tribunale non ha dato adeguata giustificazione e, per altro verso, sulla individuazione di alcuni requisiti di fattispecie che, in realtà, sono alla stessa estranei, integrando, in questo modo, la prospettata violazione di legge. Sotto un primo profilo va, infatti, rilevato che l’ordinanza del riesame non esclude soltanto la partecipazione di NA MA all’associazione per delinquere, ma sembra escludere tout court la configurabilità stessa del delitto contestato, sul presupposto che gli unici partecipi di essa sarebbero LA GA e NO DR, sicché non sarebbero configurabili le condizioni minime per la sussistenza del reato contestato, che, come detto, presuppone la presenza di almeno tre persone. In questo modo, tuttavia, il Tribunale, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, oblitera totalmente, 7 senza fornire alcuna spiegazione di tale omissione, il contributo di altri concorrenti che pure sono indicati nel relativo capo di imputazione e segnatamente di SI GA e RI IO, i quali facevano parte, in qualità di stretti collaboratori, del centro gestito dagli stessi GA e DR e che, secondo l’ipotesi accusatoria, si adoperavano per l’operatività della struttura criminosa. Va, dunque, chiarito, da parte del Collegio di merito, se sia configurabile o meno il delitto di associazione già a partire dal contributo prestato dai soggetti operativi all’interno del Centro Studi GA, atteso che la motivazione sul punto appare del tutto carente rispetto all’esame del complessivo quadro indiziario. A partire da tale accertamento preliminare va, poi, ulteriormente scrutinato il profilo della idoneità a configurare, ad opera dell’odierna indagata, un contributo partecipativo a partire dalla diuturna realizzazione di condotte pacificamente illecite corrisposte a partire da un accordo con GA e DR secondo uno schema attuativo collaudato, ripetuto nel tempo in maniera continua e, soprattutto, con tratti di ripetibilità operativa e senza alcun limite temporale. A questo riguardo, come correttamente rilevato dal ricorrente, il provvedimento va censurato anche per avere introdotto arbitrariamente alcuni requisiti di fattispecie che, in realtà, non sono previsti dalla norma incriminatrice, né dalla giurisprudenza in argomento. Ci si riferisce, da un lato, alla richiesta di una comune e reciproca conoscenza, in capo a tutti gli associati, della presenza, del ruolo e del contributo partecipativo reso da ciascuno di essi (definita come mancanza del «requisito della circolarità dei rapporti tra affiliati»); e, dall’altro lato, alla presenza di una cassa comune, che appare propria delle forme più tipiche della criminalità organizzata, come quella mafiosa, ma che non è certamente richiesta per ogni ipotesi associativa. Ne consegue, pertanto, che anche sotto tale profilo deve ritenersi fondato il primo motivo e, per l’effetto, deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato. Accanto alla rivalutazione dei profili indicati, il Tribunale verificherà, altresì, la logicità di una costruzione giuridico- fattuale che individua l’ipotetica struttura associativa criminale all’interno del solo Centro Studi GA, considerando ad essa estranei i soggetti operanti negli altri centri di formazione professionale sul presupposto che gli stessi non fossero partecipi nell’integrale programmazione criminale attuata in quello stesso Centro. 3. Parimenti fondato è, poi, il secondo motivo di censura, con cui il ricorrente lamenta l’esclusione della natura di atto pubblico delle certificazioni EI 7 modello user da parte del Tribunale, che ha, quindi, ritenuto di riqualificare il fatto nella meno grave fattispecie di falsità in certificati prevista dall’art. 480 cod. pen., per la quale, attesi i limiti edittali, non risultavano applicabili misure cautelari. Sul punto giova rilevare, preliminarmente, che l’art. 2, d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 (che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per 8 l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) definisce come «ente titolato» al rilascio delle certificazione delle competenze «il soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f)». Nel caso di specie tale qualifica deve essere riconosciuta alla Certipass s.r.l., che il 13 dicembre 2018 ha ottenuto l’accreditamento al rilascio della certificazione EI (European Informatics Passport), la quale è definita dal d.m. n. 59 del 2008 (punto 7 tabella valutazione titoli) come un «attestato di addestramento professionale nel settore delle competenze informatiche, equipollente rispetto ad altre certificazioni del settore, ugualmente riconosciute» e alla quale è riconosciuto valore ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, cioè ai fini dell’attribuzione del punteggio. Essa, dunque, rientra a pieno nella nozione penalistica di atto pubblico (per la quale v. Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Stifanelli, Rv. 283007 - 01), che ricomprende gli atti che, anche non compiuti dai pubblici ufficiali, siano destinati a confluire in un procedimento amministrativo e ad assumere rilevanza interna, contribuendo l’attestato, nella catena degli atti amministrativi, alla formazione delle graduatorie e configurandosi, dunque, quale atto propedeutico o presupposto di un atto pubblico finale. In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che le certificazioni di cui trattasi devono essere qualificate, da un punto di vista formale, come atti pubblici nell’accezione prima delineata (così Sez. 6, n. 51225 del 23/11/2023, Amato, non massimata). Del tutto apodittica, dunque, si rivela la generica motivazione con cui il Tribunale del riesame si è limitato ad affermare che le certificazioni in parola «non avevano autonoma efficacia né risultavano spendibili in sede pubblicistica», senza nemmeno chiarire le ragioni in virtù delle quali si sia ritenuto di delineare una distinzione all’interno delle diverse tipologie di certificazione oggetto di contestazione. Anche il presente motivo di ricorso deve, dunque, essere accolto. 4. Inammissibile è, invece, la parte del terzo motivo di doglianza concernente l’esclusione dell’aggravante della fidefacenza dell’atto prevista dall’art. 476, secondo comma, cod. pen. Va premesso che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla 9 proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta a ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 - 01) e, specularmente, che sussista l’interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della misura cautelare, abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della misura (Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, LA SH Els, Rv. 284357 - 02). Nel caso di specie, dall’eventuale accoglimento del motivo non deriverebbero conseguenze in relazione alla misura cautelare applicabile, posto che per le misure custodiali, quale gli arresti domiciliari originariamente applicati, il limite di pena massima al di sotto del quale esse non sono applicabile è quello di cinque anni, laddove l’ipotesi non aggravata prevista dall’art. 476, primo comma, cod. pen., cui rimanda il contestato art. 479 cod. pen., prevede una pena massima di sei anni di reclusione. E tuttavia, l’eventuale configurabilità dell’aggravante della natura fidefacente dell’atto pubblico avrebbe invece riflessi sulla durata massima della custodia cautelare (categoria comprensiva, in ragione del rinvio dell’art. 284 cod. proc. pen., anche degli arresti domiciliari), posto che detta durata è pari a 3 mesi nel caso in cui la pena non sia superiore ai sei anni, mentre nel caso in cui ricorresse l’aggravante in questione essa sarebbe pari a dieci anni di reclusione e che, pertanto, la durata massima della misura fosse di sei mesi. Nondimeno è appena il caso di osservare l’estrema genericità della deduzione con cui il ricorso ha affermato la natura fidefacente delle certificazioni de quibus. Muovendo dall’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’atto pubblico di fede privilegiata è quello emesso dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita dalla legge o da norme regolamentari, che conferisce all’atto una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 5, n. 7840 del 25/01/2023, Scirto, Rv. 284225 - 01), l’ordinanza impugnata ha evidenziato l’assenza di una norma di rango primario o secondario che abbia attribuito il potere di fidefacenza al pubblico ufficiale che forma l’atto pubblico. E, tuttavia, a fronte di tale enunciazione, il ricorso si è limitato a ribadire la tesi accolta nell’atto di imputazione, senza confrontarsi con le ragioni espresse dal Tribunale e, dunque, senza in alcun modo argomentare in ordine al fondamento giuridico del potere di fidefacenza asseritamente attribuito agli organi certificatori. 5. Dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso deriva l’assorbimento delle questioni, formalmente dedotte con l’ultima parte del terzo motivo di ricorso, inerenti alle esigenze cautelari, essendo necessario rivalutare il quadro cautelare 10 all’esito della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza per le fattispecie allo stato escluse nel provvedimento impugnato. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai reati di associazione a delinquere e di falso in atto pubblico ad oggetto le certificazioni EI 7 modello user, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Potenza. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di associazione a delinquere e di falso in atto pubblico ad oggetto le certificazioni EI 7 modello user, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero nel resto. Così deciso in data 24 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LO DI UC LI