Art. 2.
Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalita' di uso e' punito con le pene indicate nell'articolo precedente.
Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalita' di uso e' punito con le pene indicate nell'articolo precedente.