Articolo 2 della Legge 10 maggio 1976, n. 342
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 giugno 1976
Art. 2.
Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalita' di uso e' punito con le pene indicate nell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 18 giugno 1976