Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 3
Il "dies a quo" del termine di prescrizione della pena oggetto di sospensione condizionale poi revocata coincide con il giorno in cui è passata in giudicato la decisione che ha disposto la revoca del beneficio e non dal momento in cui è stato commesso il reato che ha dato luogo alla revoca.
Nel caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte con titoli di condanna emessi dal giudice ordinario e dal giudice militare, la giurisdizione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena spetta al giudice ordinario anche se il beneficio è stato concesso dal giudice militare in virtù del principio della preminenza della giurisdizione ordinaria di cui all'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., in quanto la giurisdizione militare trova esplicazione solo quando sia il titolo di condanna concessivo del beneficio sia quello determinativo della sua revoca promanano dal giudice militare.
È legittima la revoca della sospensione condizionale della pena per successiva condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell'indulto, che, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione non ha, però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico degli altri effetti penali scaturenti "ope legis" dalla condanna.
Commentario • 1
- 1. Art. 1 c.p.p. Giurisdizione penalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2014, n. 5689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5689 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 10/06/2014
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1878
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 53356/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR EG, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 21/2012 TRIBUNALE di CATANIA - SEZIONE DISTACCATA di GIARRE del 20/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Volpe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, disponendo ogni conseguente provvedimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 luglio 2013 il Tribunale di Catania - sezione distaccata di Giarre, decidendo in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a RI EG con le sentenze, divenute irrevocabili, rese il 22 novembre 1996, il 27 febbraio 1997 e il 13 novembre 1997 dal Tribunale Militare di Palermo e il 5 maggio 1998 dal Tribunale di Catania, ritenendo che la sentenza del 9 novembre 2000 emessa da esso Tribunale, irrevocabile il 2 dicembre 2009, fosse causa di revoca in presenza delle condizioni di cui all'art. 168 c.p., n. 1. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato RI, che ne chiede l'annullamento sulla base di quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'incompetenza del giudice ordinario a "jurisdicere" su una materia di competenza esclusiva di un organo speciale di giurisdizione quale è la magistratura militare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) e b), in relazione agli artt. 25, 101 e 102 Cost., art. 103 Cost., comma 2, e con riferimento alla L. n. 180 del 1981, e, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), anche con riferimento all'art. 1 c.p.p., art. 33 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. a). Secondo il ricorrente, poiché egli è stato destinatario di sentenze di condanna per reati previsti e puniti dal codice penale militare e la giustizia penale militare è esercitata da un organo speciale di giurisdizione, del quale sono garantite l'autonomia e l'indipendenza, il Tribunale, organo comune di giurisdizione, non poteva illegittimamente emettere un provvedimento su un argomento e una materia estranei alla sua cognizione e giurisdizione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere e statuire sull'esecuzione delle pene disposte con sentenze del Tribunale penale militare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), con riferimento all'art. 1 c.p.p., art. 33 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. a) e agli artt. 25, 101 e 102 Cost., e art. 103 Cost., comma 2, e in relazione alla L. n. 180 del 1981, e violazione dell'art. 407 c.p.m.p. e degli artt. 271, 272 290 e 291 c.p.p.m.p..
Secondo il ricorrente, poiché le indicate norme del codice penale militare statuiscono la competenza esclusiva del Giudici militari per l'esecuzione delle pene comminate con sentenze da essi emesse, il provvedimento è inesistente perché emesso da Giudice privo di potere sulla specifica materia.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento all'art. 172 c.p.p., la nullità del provvedimento che ha disposto la revoca del beneficio della pena sospesa riconosciuta e statuita con le sentenze emesse dal Tribunale penale militare di Palermo, irrevocabili tra dicembre 1996 e maggio 1998, per essere le pene estinte per decorso del tempo ai sensi dell'indicata norma, la cui ratio è quella di dare esecuzione a una pena in tempi congrui rispetto alla data in cui si è verificato il fatto costituente reato.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione di legge e abnormità del provvedimento, e, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e/o illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, la revoca del beneficio dell'indulto attraverso l'istituto dell'incidente di esecuzione è possibile se sopravvengano circostanze che la consentono, correlate alla indegnità di beneficiare dell'atto di clemenza, mentre nella specie la pena per cui si è chiesto e instaurato l'incidente di esecuzione deriva da una condanna assai antecedente rispetto alla concessione dell'indulto.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato articolata requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza delle censure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi, attinenti alla contestata giurisdizione del Tribunale adito a pronunciarsi in executivis, a seguito della richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con riguardo alle sentenze emesse dal Tribunale Militare, sono infondati.
1.1. Si rileva in diritto che le Sezioni unite di questa Corte, intervenute nel vigore del codice di rito penale del 1930, hanno fissato il principio alla cui stregua la disposizione dell'art. 590 c.p.p., che attribuisce la competenza a provvedere sulla revoca della sospensione condizionale, con le forme degli incidenti di esecuzione, al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna per il detto reato, se non vi è stata in seguito altra condanna, ovvero a quello che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna, se con questa non abbia già provveduto, non può trovare applicazione quando la sospensione sia stata concessa dall'autorità giudiziaria ordinaria e la condanna per il reato che determina la riduzione del beneficio sia stata inflitta da un organo della giurisdizione militare. In tale ipotesi la competenza a decidere sulla revoca spetta sempre alla autorità giudiziaria ordinaria, stante la preminenza della giurisdizione ordinaria su quella militare, mentre la giurisdizione militare trova il proprio ambito di esplicazione quando la sentenza che concede il beneficio e quella che determina la revoca siano state pronunciate entrambe dal giudice militare (Sez. U, n. 8 del 00/00/1958, dep. 26/04/1958, Birtone, Rv. 098012; Sez. U, n. 6300 del 26/05/1984, dep. 05/07/1984, Falato, Rv. 165181; Sez. U, n. 17 del 23/11/1985, dep. 04/12/1985, Magliocca, Rv. 171282). Tale principio è stato confermato da successive decisioni delle Sezioni semplici che hanno puntualizzato che il giudice militare non ha il potere di incidere su pronuncia emessa dal giudice ordinario e, in particolare, di revocare un beneficio concesso da quest'ultimo, rappresentando che, se è ben vero che l'art. 590 c.p.p., nel disporre in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena, vi faculta il giudice che pronuncia l'ulteriore condanna, senza distinguere tra giudice ordinario e giudice speciale, tale norma va interpretata sistematicamente, collegandola con quanto dispone - nello stesso capo - l'art. 582 c.p.p., il quale, per l'esecuzione di pene concorrenti inflitte da giudici ordinari e da giudici speciali attribuisce la giurisdizione all'autorità giudiziaria ordinaria (tre le altre, Sez. 1, n. 7388 dell'11/06/1985, dep. 23/07/1985, Bellomo, Rv. 170190; Sez. 1, n. 10818 del 16/06/1986, dep. 13/10/1986, Pasculli, Rv. 173942; Sez. 1, n. 14140 del 29/10/1986, dep. 15/12/1986, Lautero, Rv. 174638).
1.2. L'orientamento indicato è stato ribadito nella vigenza del codice di rito penale del 1989, il cui art. 665 c.p.p., comma 4, seconda parte, dispone che, se l'esecuzione concerne provvedimenti emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.
Si è, in particolare, affermato che la norma dell'art. 665 c.p.p., applicabile sia con riguardo all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria ordinaria, sia con riguardo all'esecuzione dei provvedimenti del giudice militare, sia con riferimento alla individuazione del giudice unico dell'esecuzione nel caso di pene concorrenti, in forza del rinvio operato dall'art. 402 c.p.m.p., alla cui stregua "salvo quanto è stabilito da questo titolo, per la esecuzione delle sentenze dei tribunali militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale", disciplina, oltre alla competenza funzionale - all'interno di ciascuno dei detti ordinamenti - del giudice dell'esecuzione, anche, e in primo luogo, in quanto operante in entrambi, la rispettiva giurisdizione (Sez. 1, n. 2634 del 31/05/1994, dep. 21/06/1994, Confi, giurisdizione in proc. Natale, Rv. 198173); si è rimarcato che il riparto di giurisdizione tra il magistrato ordinario di sorveglianza e il magistrato militare di sorveglianza deve intendersi disciplinato dal combinato disposto dell'art. 665 c.p.p., comma 1, - in forza del quale, salva diversa disposizione, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento, è il giudice che lo ha deliberato - e art. 409 c.p.p., comma 3, che attribuisce al magistrato militare di sorveglianza le stesse funzioni, devolute al magistrato ordinario di sorveglianza dall'art. 69 Ord. Pen. (Sez. 1, n. 5161 del 26/11/1993, dep. 15/01/1994, Confi. Giur. Mag. Sorv. Mantova e Mag. Mil. Sorv. La Spezia proc. Previdi, Rv. 196097); si è puntualizzato che in tempo di pace la giurisdizione "normale" è quella ordinaria, mentre quella militare ha carattere eccezionale, ed è comunque con riferimento al solo processo di cognizione che opera il principio di cui all'art. 103 Cost., comma 3, che non è pertanto invocabile in tema di giurisdizione nel processo esecutivo, e in particolare in quello di sorveglianza, anche se stabilisce il criterio generale per delimitare l'ambito di estensione rispettivo della giurisdizione ordinaria e di quella speciale in detto processo (Sez. 1, n. 2634 del 31/05/1994, dep. 21/06/1994, Confl., giurisdizione in proc. Natale, Rv. 198172), e si è evidenziato che la giurisdizione militare è in ogni caso, subordinata, a un duplice limite, uno di natura oggettiva, rappresentato dal fatto che ne formano oggetto esclusivamente violazioni delle leggi penali militari, sanzionate con una pena militare e l'altro di ordine soggettivo, costituito dall'appartenenza alle Forze Armate degli autori dei reati i quali pertanto devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi (tra le altre, Sez. 1, n. 2631 del 31/05/1994, dep. 22/08/1994, P.G. Mil. in proc. Garro, Rv. 198899;
Sez. 1, n. 6308 del 28/11/1996, dep. 23/12/1996, Della Penna, Rv. 206347; Sez. 1, n. 5074 del 21/09/1999, dep. 28/10/1999, Chioni, Rv. 214422).
1.3. Consegue a tali rilievi che legittimamente il Giudice dell'esecuzione, competente per l'esecuzione di pene concorrenti, inflitte con sentenze pronunciate da giudici ordinari e da giudici militari, ha emesso il provvedimento - strettamente collegato con l'organo che la legge designa per l'esecuzione - di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa al ricorrente con quattro sentenze, di cui tre del Tribunale militare e una del Tribunale ordinario, in dipendenza della condanna infitta dal Tribunale di Catania - sezione di Giarre il 9 novembre 2000, definitiva il 2 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 168 c.p., n. 1. 2. Destituito di fondamento è il terzo motivo, che riguarda il contestato omesso rilievo della intervenuta estinzione, per decorso del termine, della pena sospesa di cui alle sentenze divenute irrevocabili tra dicembre 1996 e maggio 1998.
2.1. Il Collegio, pur consapevole di un indirizzo minoritario di segno contrario, secondo il quale il termine di prescrizione della pena decorre dal momento in cui è stato commesso il reato che ha dato luogo alla revoca del beneficio, non potendosi porre a carico del condannato il ritardo con cui viene assunta la relativa decisione (tra le altre, Sez. 1, n. 17346 del 11/04/2006, dep. 18/05/2006, Petrella, Rv. 233882; Sez. 1, n. 41574 del 12/12/2006, dep. 19/12/2006, Capetta, Rv. 236015; Sez. 1, n. 40678 del 16/10/2008, dep. 31/10/2008, Narzi, Rv. 241562; Sez. 1, n. 26748 del 21/05/2009, dep. 01/07/2009, Papallo, Rv. 244714; Sez. 1, n. 10924 del 13/01/2012, dep. 21/03/2012, P.G. in proc. Gargiulo, Rv. 252553), ritiene di dare continuità ai principio di diritto, affermato dal diverso e ormai consolidato indirizzo di questa Corte, alla cui stregua il dies a quo, da cui decorre il tempo necessario alla prescrizione della pena, oggetto di sospensione condizionale poi revocata, coincide con il giorno in cui è passata in giudicato la decisione che ha disposto la revoca del beneficio (tra le altre, Sez. 1, n. 38048 del 06/11/2006, dep. 20/11/2006, Gattuso, Rv. 235168;
Sez. 1, n. 29856 del 24/06/2009, dep. 17/07/2009, P.M. e De Angeli, Rv. 244317 ; Sez. 1, n. 616 del 02/12/2009, dep. 11/01/2010, Moscovita, Rv. 245982; Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, dep. 03/12/2012, Jacovitti, Rv. 253974; Sez. 1, n. 13414 del 21/02/2013, dep. 21/03/2013, Strusi, Rv. 255647).
Tale conclusione, che valorizza l'interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici, muove, invero, dal condiviso rilievo che, se presupposto indefettibile della revoca della sospensione condizionale della pena deve ritenersi il fatto materiale della commissione di un delitto, avendo in tale momento l'imputato "tradito" la favorevole prognosi a suo favore formulata con la concessione del beneficio, nondimeno la fattispecie legale risolutiva assunta a base della prevista revoca, che sarà poi dichiarata dal giudice dell'esecuzione, può ritenersi completata soltanto con l'acquisizione della irrevocabilità della sentenza che tale causa risolutiva abbia, con certezza, attestato.
A ciò consegue che è soltanto in tale momento che, acquisita l'eseguibilità della pena, inizia a decorrere il termine della sua prescrizione.
2.2. Il provvedimento impugnato ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione di questi principi, poiché, premesso il richiamo alla sentenza sub 5 del 9 novembre 2000 del Tribunale di Catania - sezione di Giarre, che ha pronunciato condanna del ricorrente alla pena di anni uno di reclusione e di Euro 258,23 di multa, interamente condonata, per reati commessi il 14 settembre 1998, confermata dalla Corte di appello di Catania e definitiva il 2 dicembre 2009, ha ritenuto tale sentenza causa di revoca - nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 168 c.p., n. 1 correlate alla commissione, nei termini stabiliti, di delitto con irrogazione di pena detentiva - del beneficio della sospensione condizionale della pena, originariamente concesso con le sentenze divenute irrevocabili, rese il 22 novembre 1996, il 27 febbraio 1997 e il 13 novembre 1997 dal Tribunale Militare di Palermo e il 5 maggio 1998 dal Tribunale di Catania, dichiarando per l'effetto e implicitamente eseguibili, e non estinte per decorso del tempo, le relative pene già sospese.
3. Il quarto motivo è inammissibile perché aspecifico nel suo contenuto.
3.1. Questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che a fondamento dell'atto d'impugnazione devono esserci censure collegate alle ragioni dalla decisione impugnata, che non possono essere ignorate da parte di chi ne reclama la riforma (tra le altre, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181; Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Cecco e altro, Rv. 246980), senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità (tra le altre, Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, dep. 03/05/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, dep. 08/02/2005, Orrù, Rv. 230751; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso di specie, il Tribunale con unica statuizione ha revocato le sospensioni condizionali della pena concesse con le sentenze sub 1, 2, 3 e 4, dopo aver descritto ciascuna di esse riportate nella premessa della stessa ordinanza, per effetto della sentenza sub 5, recante condanna a pena, detentiva e pecuniaria, condonata, mentre il ricorrente, omettendo di correlarsi a detta decisione, ha contestato una non adottata revoca di indulto, che ha indicato essere stato concesso nel 2009, per effetto di condanne intervenute prima della concessione del beneficio.
3.2. Nè ha alcuna fondatezza l'inciso, espresso nel contesto dell'indicato motivo, afferente alla contestata revocabilità delle pene sospese per la non eseguibilità della sentenza di condanna del 9 novembre 2000, definitiva il 2 dicembre 2009, per la intervenuta concessione dell'indulto.
Questa Corte con giurisprudenza consolidata ha, infatti, fissato il condiviso principio che l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non ha, però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico penale degli altri effetti scaturenti ope legis dalla condanna, tra i quali anche l'idoneità della stessa a fungere da causa risolutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in relazione ad altra precedente condanna, in presenza degli altri presupposti richiesti dalla legge come necessari (Sez. U, n. 23 del 09/06/1995, dep. 14/07/1995, P.M. in proc. Mirabile, Rv. 201548; e, tra le successive, Sez. 1, n. 2057 del 14/03/1997, dep. 31/05/1997, Renda Popolo, Rv. 207696; Sez. 1, n. 39547 del 18/10/2007, dep. 25/10/2007, P.M. in proc. Seferovic, Rv. 237755; Sez. 1, n. 18124 del 06/05/2010, dep. 13/05/2010, De Feudis, Rv. 247079).
4. Al rigetto del ricorso, in presenza di motivi in parte infondati e in parte inammissibili, segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2015