Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2014, n. 5689
CASS
Sentenza 10 giugno 2014

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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Il "dies a quo" del termine di prescrizione della pena oggetto di sospensione condizionale poi revocata coincide con il giorno in cui è passata in giudicato la decisione che ha disposto la revoca del beneficio e non dal momento in cui è stato commesso il reato che ha dato luogo alla revoca.

Nel caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte con titoli di condanna emessi dal giudice ordinario e dal giudice militare, la giurisdizione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena spetta al giudice ordinario anche se il beneficio è stato concesso dal giudice militare in virtù del principio della preminenza della giurisdizione ordinaria di cui all'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., in quanto la giurisdizione militare trova esplicazione solo quando sia il titolo di condanna concessivo del beneficio sia quello determinativo della sua revoca promanano dal giudice militare.

È legittima la revoca della sospensione condizionale della pena per successiva condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell'indulto, che, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione non ha, però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico degli altri effetti penali scaturenti "ope legis" dalla condanna.

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  • 1Art. 1 c.p.p. Giurisdizione penale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2014, n. 5689
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5689
Data del deposito : 10 giugno 2014

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