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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/11/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 556/2020 RGAC
CORTE D'APPELLO
DI RE BR
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 556/2020 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Parte_1 C.F._1
PR (C.F. ) – pec: C.F._2 Email_1
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonino AR (c.f. C.F._4
) - pec: IO AR Jr. (c.f. C.F._5 Email_2
) - pec: Giancarlo AR (c.f. C.F._6 Email_3
) – pec: C.F._7 Email_4
-appellati-
NONCHE' CONTRO
, (C.F. ; CP_3 C.F._8
-appellato contumace- OGGETTO: impugnazione testamento olografo, appello avverso la sentenza n. 514/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di Palmi in data 26/08/2020 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 529/2015.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione in primo grado notificato il 16.04.2015, Parte_1 conveniva in giudizio i sig.ri e al Controparte_1 CP_3 Controparte_2 fine di vedersi accertata e dichiarata la falsità della scheda testamentaria del 16.08.1999
a firma di con conseguente nullità della denuncia di successione Persona_1 presentata in virtù di tale testamento nonché vedersi dichiarato valido ed efficace il testamento olografo a firma sempre di del 16.08.1998. Persona_1
In punto di fatto parte attrice esponeva che la sig.ra (de cuius) era Persona_1 deceduta in Palmi (Rc) il 09.11.2020.
I beni immobili facenti parte del cespite ereditario della predetta risultavano essere i seguenti: immobile sito in Palmi (Rc), loc. Monteturno, identificato al catasto terreni al foglio di mappa 18, part.325, fabbricato rurale sup. 37 centiare;
immobile sito in Palmi
(Rc), loc. Monteturno, identificato al catasto terreni al foglio di mappa 13, particella
140, qualità uliveto, classe 3, superficie 9 are e 60 centiare;
immobile sito in Palmi (Rc), loc. Monteturno, identificato al catasto terreni al foglio di mappa 13, particella 342, qualità uliveto, classe 2, superficie 17 are e 70 centiare;
immobile sito in Palmi (Rc), loc. Monteturno, identificato al catasto terreni al foglio di mappa 13, particella 343, qualità uliveto, classe 2, superficie 10 centiare (proprietaria per 1/3); immobile sito in
Plmi (Rc), via S. Rocco n.4/A, identificato al catasto fabbricati, al foglio di mappa n.41, particella 1007, sub. 5, C3, superf. 20 mq;
sub. 6, A/4, vani 5; sub. 7, A/4, vani 5
(proprietaria per ½).
Dalla visura storica di tali beni emergeva che il sig. , fratello della defunta Persona_2 testatrice, aveva pubblicato un testamento olografo datato 16.08.1999. Per tale motivo veniva avviato procedimento penale per falso testamento nei confronti di , Persona_2 che si estingueva per sopraggiunta morte dell'imputato.
A seguito di ciò, il sig. proponeva la presente azione giudiziale nei confronti Pt_1 dei cugini per var valere la nullità della scheda testamentaria del 16.08.1999 producendo a sostegno della domanda perizia tecnica di parte.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 01.07.2015 si costituivano in giudizio i sig.ri e che, in via preliminare, Controparte_1 Controparte_2 eccepivano l'intervenuta prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità del sig.
, avanzata sulla scorta della richiesta di riconoscimento del primigenio Pt_1 testamento e, nel merito, chiedevano di accertare la validità del testamento olografo del
16.08.1999, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La causa veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 18.10.2019 il Tribunale di Palmi rimetteva la causa al collegio per la decisione, concedendo alle parti termine per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
In data 26.08.2020, con sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attorea e per l'effetto dichiarava che il testamento del 16.08.1999 redatto e sottoscritto da era Persona_1 olografo e condannava l'attore al pagamento di € 6.287,00 di spese legali, oltre accessori nonché alle spese di CTU.
Con atto di citazione in appello notificato il 29.10.2020 ed iscritto a ruolo il 05.11.2020 il sig. impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, lamentando la Pt_1 nullità della CTU grafologica di primo grado deducendo l'erroneità delle conclusioni cui la stessa era pervenuta frutto di una valutazione inesatta e scorretta del testamento impugnato, mediante avvalimento come scritture di comparazione di un documento - la lettera raccomandata dattiloscritta e indirizzata a (doc. comparazione Persona_2
1977/78) - contenente due firme di di cui la seconda palesemente falsa Persona_1 come già evidenziato in primo grado;
evidenziava ancora che in primo grado il consulente avesse omesso di trasmettere al giudice le osservazioni alla consulenza del ctp di parte attrice determinando,, anche per tale via, la nullità della ctu in atti;
in via istruttoria, chiedeva la nomina di un collegio di periti per un nuovo accertamento.
Insisteva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata con il riconoscimento della falsità del testamento datato 16 agosto 1999 e, per l'effetto, la dichiarazione di nullità della correlata denuncia di successione, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 16.11.2021 si costituivano in giudizio i sig.ri e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza impugnata.
L'appellato , regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_3
Con ordinanza del 04.11.2024 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza del 10.06.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato CP_3 regolarmente citato.
Nel merito l'appello risulta infondato e non può trovare accoglimento.
Occorre premettere che, nel presente giudizio, parte appellante chiede l'accertamento della nullità del testamento olografo del 16.08.1999 apparentemente riconducibile alla defunta contestandone la sottoscrizione. Pertanto, secondo la stessa Persona_1 impostazione fornita, la domanda deve essere qualificata come una richiesta di accertamento negativo della provenienza del testamento dal testatore.
Sul punto, secondo un principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sui requisiti di forma del testamento olografo previsti dall'art. 602 c.c. è esclusa la possibilità di ricorso alla querela di falso ed al disconoscimento seguito dalla verificazione, per contestare la genuinità del testamento olografo, ed è ammessa, a tal fine, la proponibilità dell'azione di accertamento negativo con cui si solleva una quaestio nullitatis o, meglio, una quaestio inexistentiae: la parte che intenda contestare l'autenticità del testamento olografo, precisamente, deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, assumendo l'onere della relativa prova, su di essa gravante. (Cass. Sez. Un. n.12307 del 2015).
Tanto premesso, la Corte rileva quanto segue.
L'istruttoria del presente giudizio si è articolata, in primo grado, a mezzo consulenza grafologica. Al riguardo, la giurisprudenza ha più volte precisato che la consulenza tecnica d'ufficio ha, per sua natura, la funzione di fornire un parere tecnico destinato ad assistere il giudice nella valutazione di aspetti che richiedono competenze specialistiche a lui estranee. Tuttavia, la consulenza può anche assumere valore di vera e propria prova oggettiva, quando, oltre all'elaborazione tecnica, comporti l'accertamento diretto di specifiche situazioni di fatto, rilevabili soltanto mediante conoscenze tecniche specialistiche e strumenti tecnici specifici (In tal senso, si richiamano Cass. 12 febbraio
2015, n. 2761, nonché Cass., Sez. Unite, 30 dicembre 2011, n. 30175). In definitiva, pur non potendo la consulenza tecnica d'ufficio essere qualificata come mezzo di prova in senso stretto, e non potendo essere utilizzata per sgravare le parti dai loro oneri probatori, il giudice può tuttavia incaricare il consulente non solo di esprimere valutazioni su fatti già accertati (consulenza deducente), ma anche di accertare direttamente tali fatti (consulenza percipiente), a condizione che si tratti di circostanze dedotte dalla parte a fondamento della propria domanda e che richiedano conoscenze tecniche specialistiche per essere accertate (cfr. anche Cass. 13 marzo 2009, n. 6155).
Con riferimento in particolare alla consulenza grafologica la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la consulenza tecnica che in genere non è mezzo di prova bensì strumento di valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, come avviene con la consulenza grafica, che è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione. Ne consegue che il giudice può aderire alle conclusioni della consulenza grafica senza essere tenuto a motivare l'adesione, salvo che dette conclusioni non formino oggetto di specifiche censure.”(Cass. Civ. n.1149 del 19.01.2011).
E pur vero che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la verifica dell'irripetibilità della forma della scrittura fondata sull'umana valutazione recata da una consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame.( Cass. n.
2579.09)
Tanto premesso, ritiene la Corte che alcun elemento è emerso nel corso dell'istruttoria in primo grado idoneo a suffragare la fondatezza della domanda attorea in ordine alla falsità del testamento oggetto di contestazione.
Ritiene in proposito l'odierno collegio giudicante che le contestazioni dell'appellante in ordine alle conclusioni del consulente d'ufficio siano prive di fondamento.
Al contrario appare all'odierno collegio che le conclusioni cui è pervenuto il consulente in primo grado in ordine alla veridicità e genuinità del testamento impugnato siano adeguatamente motivate sia quanto a metodo utilizzato che a risultanti raggiunti, apparendo fondate e sorrette da argomentazioni coerenti e tecnicamente ineccepibili.
E infatti, contrariamente a quanto riferito dall'appellante, la consulenza di primo grado contiene un esame grafologico dettagliato del documento oggetto di verifica, basandosi su un metodo che non guarda solo al segno grafico in sè considerato, ma che tiene conto dei grafemi contestualizzandoli in ragione dell'età del soggetto, di eventuali malattie dello stesso e della globalità strutturale avendosi riguardo all'aspetto contenutistico: ritmo – spazialità – temporalità - ecc. b) partecipazione fisiopsicologica c) esistenza
d'una “configurazione di forze” che mirano a ricondurre le manifestazioni fisiche, fisiologiche e mentali, ad un unico processo organizzativo e creativo (p.5 ctu primo grado)
Contrariamente a quanto riferito dall'appellante il consulente perviene alla conclusione dell'autenticista del testamento del 1999 sulla scorta, in primo luogo, di un attento confronto tra lo stesso e il testamento del 1998 che istituiva erede unico della delatrice proprio il sig. e pertanto dallo stesso riconosciuto come vero. Pt_1
Scrive infatti il consulente a p. 21 della ctu:
Il documento comparativo — TESTAMENTO del 16 agosto 1998 — è stato osservato e studiato:
1. nelle lettere semplici e articolate,
2. nei raggruppamenti,
3. nella deformazione e complessità,
4. nella porzione di spazio occupata da una lettera e la quantità complessiva degli elementi scrittori,
5. nel rapporto tra l'intensità di una lettera e il raggruppamento,
6. nel movimento che avvolge la forma,
7. nelle parti in cui è suddivisa la lettera,
8. nell'elaborazione dei legamenti,
9. nelle lettere immaginarie come utili finzioni,
10. negli elementi e fenomeni scrittori ammissibili.
Effettuato un confronto specifico tra le due scritture il consulente rilevando caratteristiche ed elementi costanti e fondamentali e dunque una coerenza globale che mantiene un dialogo costante fra documenti comparativi e Testamento in verifica, giunge ad affermare che I particolari segnano in modo solidale, e tanto forte,
l'organizzazione, l'unità globale, la complessità e le qualità e le proprietà: elementi rigidamente collegati con il Testamento del 16 agosto 1999 in verifica. Il documento comparativo con precisione, chiarezza e pienezza di grafismo, prova e dimostra la validità del Testamento in verifica datato 16 agosto 1999.
Si osserva in particolare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'analisi grafologica del ctu di primo grado si basa su una pluralità di scritture in comparazione.
E infatti il ctu esamina sia il testamento del 1998, scrittura comparativa per eccellenza anche nella prospettazione dell'appellante, che, per citarne alcuni, i doc. del 30.10.1986, del 18.08.1966, del 28.04.1989.
In ragione di ciò di nessun pregio appare la contestazione relativa all'utilizzazione quale scrittura di comparazione del doc. comparazione 1977/78, tacciato di falsità da parte appellante, considerato che le conclusioni cui il ctu perviene risultano fondate anche e soprattutto sulla comparazione con altri documenti (vedi pp.25-28 ctu).
Analogamente priva di pregio appare all'odierno collegio la doglianza relativa alla mancata produzione da parte del consulente delle osservazioni di parte attrice, considerato che le stesse risultavano prodotte in giudizio dallo stesso sig. (vedi Pt_1 allegati del 07.01.20) e che pertanto, le stesse erano nella disponibilità del giudice di primo grado congiuntamente alle risposte alle stesse offerte dal ctu in seno all'elaborato peritale.
Si osservi, infine, che a conclusioni analoghe a quelle cui è pervenuta la dott.ssa
è pervenuto il consulente della procura dott. nel procedimento penale Per_3 Per_4 per falsità avviato a seguito di querela intentata nei confronti della dott.ssa dal Per_3 sig. . Pt_1
Il dott. investito dal pubblico ministero del compito di verificare la bontà del Per_4 lavoro della dott.ssa e dunque di accertare la veridicità del testamento dalla Per_3 stessa esaminato nel procedimento civile, utilizzando ulteriori scritture di comparazione, concludeva nel senso che lo scritto presente sulla scheda testamentaria del 16 Agosto
1999 è riconducibile alla mano della de cuius sig.ra Persona_1
Tale consulenza corrobora ulteriormente l'idea della genuinità del testamento tacciato di falsità.
In proposito si osserva che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass.n.1593.17).
La consulenza redatta in sede penale dunque appare senz'altro utilizzabile dal giudice civile in applicazione del disposto di cui all'art.116 c.p.c. che sancisce il principio del libero convincimento del giudice, il quale in uno con quello di atipicità delle prove, consente di tenerla in considerazione in termini di elemento comunque valutabile, potendo il giudice civile trarre elementi di prova dagli atti del procedimento penale
(sentenza e/o atti delle indagini penali), ferma la necessità di autonoma valutazione degli stessi.
Considerato che la consulenza tecnica redatta su incarico della procura svolta con rigore scientifico (effettuando una comparazione rigorosa di grafemi, degli spazi tra gli stessi e la loro analisi anche per dimensioni nei vari scritti in comparazione) e avvalendosi di ulteriori documenti, redatti in epoche differenti, la cui riconducibilità alla defunta risultava pacifica e incontestabile, giungeva a conclusioni analoghe a Per_1 quella della dott.ssa deve giungersi alla conclusione secondo cui il testamento Per_3 sottoscritto in data 16 agosto 1999 deve qualificarsi come “olografo”.
Infine appare all'odierna Corte doveroso osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, l'attore non ha neppure allegato e provato circostanze fatti ed elementi che potessero in qualche modo corroborare la tesi della falsità del testamento olografo da ultimo vergato dalla defunta e di cui l'autorità giudiziaria potesse trarre il legittimo sospetto della contraffazione del testamento poi impugnato.
Appaiono pertanto del tutto infondate e prive di rilievo le censure mosse dall'appellante volte a mettere in discussione la valenza probatoria della consulenza tecnico d'ufficio.
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata.
3.Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del DM 55/2014 e del DM
147/2022 (valore indeterminabile complessità bassa).
Esse, pertanto, vanno liquidate a favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari e a carico della parte appellante in euro 4.996,00 per il giudizio di secondo grado (fase di studio della controversia € 1.029,00, valore minimo;
fase introduttiva del giudizio €
709,00, valore minimo;
fase istruttoria e/o trattazione € 1.523,00; fase decisionale €
1.735,00, valore minimo). Tale somma è da maggiorarsi di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 514/2020 del Tribunale di Palmi emessa il
26.08.2020 e pubblicata in pari data, nel procedimento n.277/2020 R.G.A.C. così provvede:
- Dichiara la contumacia dell'appello ; CP_3
- Rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante (c.f. ) alle spese Parte_1 C.F._1 del presente grado di giudizio che si liquidano in € 4.996,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, che si distraggono in favore dei procuratori costituiti degli appellati dichiaratisi antistatari.
Ai termini dell'art.13 del T.U. n. 115 del 30.05.2002, si attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.10.25.
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente
Dott.ssa IZ MO
CORTE D'APPELLO
DI RE BR
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 556/2020 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Parte_1 C.F._1
PR (C.F. ) – pec: C.F._2 Email_1
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonino AR (c.f. C.F._4
) - pec: IO AR Jr. (c.f. C.F._5 Email_2
) - pec: Giancarlo AR (c.f. C.F._6 Email_3
) – pec: C.F._7 Email_4
-appellati-
NONCHE' CONTRO
, (C.F. ; CP_3 C.F._8
-appellato contumace- OGGETTO: impugnazione testamento olografo, appello avverso la sentenza n. 514/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di Palmi in data 26/08/2020 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 529/2015.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione in primo grado notificato il 16.04.2015, Parte_1 conveniva in giudizio i sig.ri e al Controparte_1 CP_3 Controparte_2 fine di vedersi accertata e dichiarata la falsità della scheda testamentaria del 16.08.1999
a firma di con conseguente nullità della denuncia di successione Persona_1 presentata in virtù di tale testamento nonché vedersi dichiarato valido ed efficace il testamento olografo a firma sempre di del 16.08.1998. Persona_1
In punto di fatto parte attrice esponeva che la sig.ra (de cuius) era Persona_1 deceduta in Palmi (Rc) il 09.11.2020.
I beni immobili facenti parte del cespite ereditario della predetta risultavano essere i seguenti: immobile sito in Palmi (Rc), loc. Monteturno, identificato al catasto terreni al foglio di mappa 18, part.325, fabbricato rurale sup. 37 centiare;
immobile sito in Palmi
(Rc), loc. Monteturno, identificato al catasto terreni al foglio di mappa 13, particella
140, qualità uliveto, classe 3, superficie 9 are e 60 centiare;
immobile sito in Palmi (Rc), loc. Monteturno, identificato al catasto terreni al foglio di mappa 13, particella 342, qualità uliveto, classe 2, superficie 17 are e 70 centiare;
immobile sito in Palmi (Rc), loc. Monteturno, identificato al catasto terreni al foglio di mappa 13, particella 343, qualità uliveto, classe 2, superficie 10 centiare (proprietaria per 1/3); immobile sito in
Plmi (Rc), via S. Rocco n.4/A, identificato al catasto fabbricati, al foglio di mappa n.41, particella 1007, sub. 5, C3, superf. 20 mq;
sub. 6, A/4, vani 5; sub. 7, A/4, vani 5
(proprietaria per ½).
Dalla visura storica di tali beni emergeva che il sig. , fratello della defunta Persona_2 testatrice, aveva pubblicato un testamento olografo datato 16.08.1999. Per tale motivo veniva avviato procedimento penale per falso testamento nei confronti di , Persona_2 che si estingueva per sopraggiunta morte dell'imputato.
A seguito di ciò, il sig. proponeva la presente azione giudiziale nei confronti Pt_1 dei cugini per var valere la nullità della scheda testamentaria del 16.08.1999 producendo a sostegno della domanda perizia tecnica di parte.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 01.07.2015 si costituivano in giudizio i sig.ri e che, in via preliminare, Controparte_1 Controparte_2 eccepivano l'intervenuta prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità del sig.
, avanzata sulla scorta della richiesta di riconoscimento del primigenio Pt_1 testamento e, nel merito, chiedevano di accertare la validità del testamento olografo del
16.08.1999, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La causa veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 18.10.2019 il Tribunale di Palmi rimetteva la causa al collegio per la decisione, concedendo alle parti termine per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
In data 26.08.2020, con sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attorea e per l'effetto dichiarava che il testamento del 16.08.1999 redatto e sottoscritto da era Persona_1 olografo e condannava l'attore al pagamento di € 6.287,00 di spese legali, oltre accessori nonché alle spese di CTU.
Con atto di citazione in appello notificato il 29.10.2020 ed iscritto a ruolo il 05.11.2020 il sig. impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, lamentando la Pt_1 nullità della CTU grafologica di primo grado deducendo l'erroneità delle conclusioni cui la stessa era pervenuta frutto di una valutazione inesatta e scorretta del testamento impugnato, mediante avvalimento come scritture di comparazione di un documento - la lettera raccomandata dattiloscritta e indirizzata a (doc. comparazione Persona_2
1977/78) - contenente due firme di di cui la seconda palesemente falsa Persona_1 come già evidenziato in primo grado;
evidenziava ancora che in primo grado il consulente avesse omesso di trasmettere al giudice le osservazioni alla consulenza del ctp di parte attrice determinando,, anche per tale via, la nullità della ctu in atti;
in via istruttoria, chiedeva la nomina di un collegio di periti per un nuovo accertamento.
Insisteva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata con il riconoscimento della falsità del testamento datato 16 agosto 1999 e, per l'effetto, la dichiarazione di nullità della correlata denuncia di successione, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 16.11.2021 si costituivano in giudizio i sig.ri e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza impugnata.
L'appellato , regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_3
Con ordinanza del 04.11.2024 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza del 10.06.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato CP_3 regolarmente citato.
Nel merito l'appello risulta infondato e non può trovare accoglimento.
Occorre premettere che, nel presente giudizio, parte appellante chiede l'accertamento della nullità del testamento olografo del 16.08.1999 apparentemente riconducibile alla defunta contestandone la sottoscrizione. Pertanto, secondo la stessa Persona_1 impostazione fornita, la domanda deve essere qualificata come una richiesta di accertamento negativo della provenienza del testamento dal testatore.
Sul punto, secondo un principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sui requisiti di forma del testamento olografo previsti dall'art. 602 c.c. è esclusa la possibilità di ricorso alla querela di falso ed al disconoscimento seguito dalla verificazione, per contestare la genuinità del testamento olografo, ed è ammessa, a tal fine, la proponibilità dell'azione di accertamento negativo con cui si solleva una quaestio nullitatis o, meglio, una quaestio inexistentiae: la parte che intenda contestare l'autenticità del testamento olografo, precisamente, deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, assumendo l'onere della relativa prova, su di essa gravante. (Cass. Sez. Un. n.12307 del 2015).
Tanto premesso, la Corte rileva quanto segue.
L'istruttoria del presente giudizio si è articolata, in primo grado, a mezzo consulenza grafologica. Al riguardo, la giurisprudenza ha più volte precisato che la consulenza tecnica d'ufficio ha, per sua natura, la funzione di fornire un parere tecnico destinato ad assistere il giudice nella valutazione di aspetti che richiedono competenze specialistiche a lui estranee. Tuttavia, la consulenza può anche assumere valore di vera e propria prova oggettiva, quando, oltre all'elaborazione tecnica, comporti l'accertamento diretto di specifiche situazioni di fatto, rilevabili soltanto mediante conoscenze tecniche specialistiche e strumenti tecnici specifici (In tal senso, si richiamano Cass. 12 febbraio
2015, n. 2761, nonché Cass., Sez. Unite, 30 dicembre 2011, n. 30175). In definitiva, pur non potendo la consulenza tecnica d'ufficio essere qualificata come mezzo di prova in senso stretto, e non potendo essere utilizzata per sgravare le parti dai loro oneri probatori, il giudice può tuttavia incaricare il consulente non solo di esprimere valutazioni su fatti già accertati (consulenza deducente), ma anche di accertare direttamente tali fatti (consulenza percipiente), a condizione che si tratti di circostanze dedotte dalla parte a fondamento della propria domanda e che richiedano conoscenze tecniche specialistiche per essere accertate (cfr. anche Cass. 13 marzo 2009, n. 6155).
Con riferimento in particolare alla consulenza grafologica la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la consulenza tecnica che in genere non è mezzo di prova bensì strumento di valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, come avviene con la consulenza grafica, che è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione. Ne consegue che il giudice può aderire alle conclusioni della consulenza grafica senza essere tenuto a motivare l'adesione, salvo che dette conclusioni non formino oggetto di specifiche censure.”(Cass. Civ. n.1149 del 19.01.2011).
E pur vero che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la verifica dell'irripetibilità della forma della scrittura fondata sull'umana valutazione recata da una consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame.( Cass. n.
2579.09)
Tanto premesso, ritiene la Corte che alcun elemento è emerso nel corso dell'istruttoria in primo grado idoneo a suffragare la fondatezza della domanda attorea in ordine alla falsità del testamento oggetto di contestazione.
Ritiene in proposito l'odierno collegio giudicante che le contestazioni dell'appellante in ordine alle conclusioni del consulente d'ufficio siano prive di fondamento.
Al contrario appare all'odierno collegio che le conclusioni cui è pervenuto il consulente in primo grado in ordine alla veridicità e genuinità del testamento impugnato siano adeguatamente motivate sia quanto a metodo utilizzato che a risultanti raggiunti, apparendo fondate e sorrette da argomentazioni coerenti e tecnicamente ineccepibili.
E infatti, contrariamente a quanto riferito dall'appellante, la consulenza di primo grado contiene un esame grafologico dettagliato del documento oggetto di verifica, basandosi su un metodo che non guarda solo al segno grafico in sè considerato, ma che tiene conto dei grafemi contestualizzandoli in ragione dell'età del soggetto, di eventuali malattie dello stesso e della globalità strutturale avendosi riguardo all'aspetto contenutistico: ritmo – spazialità – temporalità - ecc. b) partecipazione fisiopsicologica c) esistenza
d'una “configurazione di forze” che mirano a ricondurre le manifestazioni fisiche, fisiologiche e mentali, ad un unico processo organizzativo e creativo (p.5 ctu primo grado)
Contrariamente a quanto riferito dall'appellante il consulente perviene alla conclusione dell'autenticista del testamento del 1999 sulla scorta, in primo luogo, di un attento confronto tra lo stesso e il testamento del 1998 che istituiva erede unico della delatrice proprio il sig. e pertanto dallo stesso riconosciuto come vero. Pt_1
Scrive infatti il consulente a p. 21 della ctu:
Il documento comparativo — TESTAMENTO del 16 agosto 1998 — è stato osservato e studiato:
1. nelle lettere semplici e articolate,
2. nei raggruppamenti,
3. nella deformazione e complessità,
4. nella porzione di spazio occupata da una lettera e la quantità complessiva degli elementi scrittori,
5. nel rapporto tra l'intensità di una lettera e il raggruppamento,
6. nel movimento che avvolge la forma,
7. nelle parti in cui è suddivisa la lettera,
8. nell'elaborazione dei legamenti,
9. nelle lettere immaginarie come utili finzioni,
10. negli elementi e fenomeni scrittori ammissibili.
Effettuato un confronto specifico tra le due scritture il consulente rilevando caratteristiche ed elementi costanti e fondamentali e dunque una coerenza globale che mantiene un dialogo costante fra documenti comparativi e Testamento in verifica, giunge ad affermare che I particolari segnano in modo solidale, e tanto forte,
l'organizzazione, l'unità globale, la complessità e le qualità e le proprietà: elementi rigidamente collegati con il Testamento del 16 agosto 1999 in verifica. Il documento comparativo con precisione, chiarezza e pienezza di grafismo, prova e dimostra la validità del Testamento in verifica datato 16 agosto 1999.
Si osserva in particolare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'analisi grafologica del ctu di primo grado si basa su una pluralità di scritture in comparazione.
E infatti il ctu esamina sia il testamento del 1998, scrittura comparativa per eccellenza anche nella prospettazione dell'appellante, che, per citarne alcuni, i doc. del 30.10.1986, del 18.08.1966, del 28.04.1989.
In ragione di ciò di nessun pregio appare la contestazione relativa all'utilizzazione quale scrittura di comparazione del doc. comparazione 1977/78, tacciato di falsità da parte appellante, considerato che le conclusioni cui il ctu perviene risultano fondate anche e soprattutto sulla comparazione con altri documenti (vedi pp.25-28 ctu).
Analogamente priva di pregio appare all'odierno collegio la doglianza relativa alla mancata produzione da parte del consulente delle osservazioni di parte attrice, considerato che le stesse risultavano prodotte in giudizio dallo stesso sig. (vedi Pt_1 allegati del 07.01.20) e che pertanto, le stesse erano nella disponibilità del giudice di primo grado congiuntamente alle risposte alle stesse offerte dal ctu in seno all'elaborato peritale.
Si osservi, infine, che a conclusioni analoghe a quelle cui è pervenuta la dott.ssa
è pervenuto il consulente della procura dott. nel procedimento penale Per_3 Per_4 per falsità avviato a seguito di querela intentata nei confronti della dott.ssa dal Per_3 sig. . Pt_1
Il dott. investito dal pubblico ministero del compito di verificare la bontà del Per_4 lavoro della dott.ssa e dunque di accertare la veridicità del testamento dalla Per_3 stessa esaminato nel procedimento civile, utilizzando ulteriori scritture di comparazione, concludeva nel senso che lo scritto presente sulla scheda testamentaria del 16 Agosto
1999 è riconducibile alla mano della de cuius sig.ra Persona_1
Tale consulenza corrobora ulteriormente l'idea della genuinità del testamento tacciato di falsità.
In proposito si osserva che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass.n.1593.17).
La consulenza redatta in sede penale dunque appare senz'altro utilizzabile dal giudice civile in applicazione del disposto di cui all'art.116 c.p.c. che sancisce il principio del libero convincimento del giudice, il quale in uno con quello di atipicità delle prove, consente di tenerla in considerazione in termini di elemento comunque valutabile, potendo il giudice civile trarre elementi di prova dagli atti del procedimento penale
(sentenza e/o atti delle indagini penali), ferma la necessità di autonoma valutazione degli stessi.
Considerato che la consulenza tecnica redatta su incarico della procura svolta con rigore scientifico (effettuando una comparazione rigorosa di grafemi, degli spazi tra gli stessi e la loro analisi anche per dimensioni nei vari scritti in comparazione) e avvalendosi di ulteriori documenti, redatti in epoche differenti, la cui riconducibilità alla defunta risultava pacifica e incontestabile, giungeva a conclusioni analoghe a Per_1 quella della dott.ssa deve giungersi alla conclusione secondo cui il testamento Per_3 sottoscritto in data 16 agosto 1999 deve qualificarsi come “olografo”.
Infine appare all'odierna Corte doveroso osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, l'attore non ha neppure allegato e provato circostanze fatti ed elementi che potessero in qualche modo corroborare la tesi della falsità del testamento olografo da ultimo vergato dalla defunta e di cui l'autorità giudiziaria potesse trarre il legittimo sospetto della contraffazione del testamento poi impugnato.
Appaiono pertanto del tutto infondate e prive di rilievo le censure mosse dall'appellante volte a mettere in discussione la valenza probatoria della consulenza tecnico d'ufficio.
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata.
3.Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del DM 55/2014 e del DM
147/2022 (valore indeterminabile complessità bassa).
Esse, pertanto, vanno liquidate a favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari e a carico della parte appellante in euro 4.996,00 per il giudizio di secondo grado (fase di studio della controversia € 1.029,00, valore minimo;
fase introduttiva del giudizio €
709,00, valore minimo;
fase istruttoria e/o trattazione € 1.523,00; fase decisionale €
1.735,00, valore minimo). Tale somma è da maggiorarsi di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 514/2020 del Tribunale di Palmi emessa il
26.08.2020 e pubblicata in pari data, nel procedimento n.277/2020 R.G.A.C. così provvede:
- Dichiara la contumacia dell'appello ; CP_3
- Rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante (c.f. ) alle spese Parte_1 C.F._1 del presente grado di giudizio che si liquidano in € 4.996,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, che si distraggono in favore dei procuratori costituiti degli appellati dichiaratisi antistatari.
Ai termini dell'art.13 del T.U. n. 115 del 30.05.2002, si attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.10.25.
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente
Dott.ssa IZ MO