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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4937 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 15823/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
RA RA Presidente rel. est.
MO RA GI
Valerio Brecciaroli GI
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 15823/25 promossa da:
nato in [...] il [...], cittadino nigeriano, (C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Bologna Pt_2
RICORRENTE- contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“Nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e per l'effetto annullarlo;
Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D. Lgs 25/2008, dell'art. 19, comma 1.2, del T.U.I., sussistendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del T.U.I., nella formulazione ratione temporis vigente, ed ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di giudizio, diritti ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
****
Parte ricorrente indicata in epigrafe ha presentato in data 3.5.21 al Questore di domanda di CP_1 rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Questore della Provincia di , con provvedimento prot. n° 1534/2024 del 8.8.24, ha rigettato CP_1
l'istanza; detto provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 7.7.25.
Con ricorso depositato in data 6.8.25 il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino chiedendone l'annullamento, con contestuale accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Evidenziava parte ricorrente di trovarsi sul territorio italiano dal 2011; specificava di vivere in un'abitazione privata a Castel Volturno con altri connazionali;
di avere imparato la lingua italiana;
di avere sempre lavorato;
di avere ottenuto, nel 2012, un permesso di soggiorno per motivi umanitari, permesso, via, via rinnovato.
Con decreto del 14.8.25 è stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e fissata udienza al 21.10.25 per la comparizione delle parti.
Il non si è costituito in giudizio per quanto ritualmente convenuto in giudizio (cfr. Controparte_1 ricevute di accettazione e di avvenuta consegna).
All'udienza del 21.10.25 compariva il difensore del ricorrente riferendo che il ricorrente era impossibilitato a presenziare all'udienza e chiedendo un rinvio, ove reputata opportuna la sua presenza.
Il GI si riservava di riferire al collegio.
IN DIRITTO
Innanzi tutto deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, regolarmente citata in giudizio.
Il collegio ritiene non necessario procedere alla audizione del ricorrente, in considerazione della documentazione prodotta.
Con il richiamato e impugnato provvedimento del 8.8.24, il Questore della Provincia di ha CP_1 respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
In particolare, la p.a. ha respinto la domanda sulla scorta del parere emesso dalla Commissione
Territoriale di Trieste che ha ritenuto non sussistenti i presupposti di legge ed ha evidenziato che a carico dell'istante risulta una sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 24.03.2018, per la violazione dell'art.337 c.p.
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito GI non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che il provvedimento impugnato dà atto del fatto che la domanda di rinnovo è stata avanzata in data 3.5.21. Tale elemento assume rilevanza al fine di individuare la normativa applicabile al caso di specie. Infatti, l'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023 e, pertanto, dovrà trovare applicazione la normativa previgente.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Tali diritti possono essere limitati soltanto nel caso in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Più precisamente, la previgente formulazione dell'art. 19 TUI, applicabile al caso “de quo”, dà infatti attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'Art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ed interpretato da orientamenti consolidati della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si sia creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, Parte_3
), compresi legami familiari di fatto.
[...]
Ciò premesso, venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto. Il ricorrente, infatti, attraverso la documentazione prodotta, ha dimostrato di avere raggiunto un elevato grado di integrazione sul territorio italiano svolgendo attività lavorativa presso la dal giugno CP_2
2024 e successivamente presso la con contratto ad oggi prorogato sino al 31.7.25, Controparte_3 quale manovale addetto all'assemblaggio meccanico. Lo svolgimento di continuativa attività lavorativa rappresenta un concreto indice di integrazione del richiedente sul territorio. In questa situazione, la presenza di una condanna, per un reato commesso molti anni addietro, non rappresenta un elemento tale da eludere la sussistenza dei presupposti sopra menzionati poiché non può essere considerata sintomo di pericolosità sociale. Ritiene pertanto il Tribunale che, valutata la documentazione prodotta in corso di causa, la domanda debba essere accolta, anche al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
4. Per quanto attiene alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano gravi ed eccezionali motivi per procedere ad una loro integrale compensazione in considerazione del fatto che la domanda è stata accolta in forza della documentazione prodotta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...], il diritto Parte_1 ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, permesso convertibile, alla scadenza, in permesso di lavoro, e dispone la trasmissione degli atti al Questore di Torino.
Così deciso in Torino, 27.10.25
Il Presidente
RA RA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
RA RA Presidente rel. est.
MO RA GI
Valerio Brecciaroli GI
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 15823/25 promossa da:
nato in [...] il [...], cittadino nigeriano, (C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Bologna Pt_2
RICORRENTE- contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“Nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e per l'effetto annullarlo;
Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D. Lgs 25/2008, dell'art. 19, comma 1.2, del T.U.I., sussistendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del T.U.I., nella formulazione ratione temporis vigente, ed ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di giudizio, diritti ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
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Parte ricorrente indicata in epigrafe ha presentato in data 3.5.21 al Questore di domanda di CP_1 rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Questore della Provincia di , con provvedimento prot. n° 1534/2024 del 8.8.24, ha rigettato CP_1
l'istanza; detto provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 7.7.25.
Con ricorso depositato in data 6.8.25 il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino chiedendone l'annullamento, con contestuale accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Evidenziava parte ricorrente di trovarsi sul territorio italiano dal 2011; specificava di vivere in un'abitazione privata a Castel Volturno con altri connazionali;
di avere imparato la lingua italiana;
di avere sempre lavorato;
di avere ottenuto, nel 2012, un permesso di soggiorno per motivi umanitari, permesso, via, via rinnovato.
Con decreto del 14.8.25 è stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e fissata udienza al 21.10.25 per la comparizione delle parti.
Il non si è costituito in giudizio per quanto ritualmente convenuto in giudizio (cfr. Controparte_1 ricevute di accettazione e di avvenuta consegna).
All'udienza del 21.10.25 compariva il difensore del ricorrente riferendo che il ricorrente era impossibilitato a presenziare all'udienza e chiedendo un rinvio, ove reputata opportuna la sua presenza.
Il GI si riservava di riferire al collegio.
IN DIRITTO
Innanzi tutto deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, regolarmente citata in giudizio.
Il collegio ritiene non necessario procedere alla audizione del ricorrente, in considerazione della documentazione prodotta.
Con il richiamato e impugnato provvedimento del 8.8.24, il Questore della Provincia di ha CP_1 respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
In particolare, la p.a. ha respinto la domanda sulla scorta del parere emesso dalla Commissione
Territoriale di Trieste che ha ritenuto non sussistenti i presupposti di legge ed ha evidenziato che a carico dell'istante risulta una sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 24.03.2018, per la violazione dell'art.337 c.p.
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito GI non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che il provvedimento impugnato dà atto del fatto che la domanda di rinnovo è stata avanzata in data 3.5.21. Tale elemento assume rilevanza al fine di individuare la normativa applicabile al caso di specie. Infatti, l'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023 e, pertanto, dovrà trovare applicazione la normativa previgente.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Tali diritti possono essere limitati soltanto nel caso in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Più precisamente, la previgente formulazione dell'art. 19 TUI, applicabile al caso “de quo”, dà infatti attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'Art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ed interpretato da orientamenti consolidati della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si sia creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, Parte_3
), compresi legami familiari di fatto.
[...]
Ciò premesso, venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto. Il ricorrente, infatti, attraverso la documentazione prodotta, ha dimostrato di avere raggiunto un elevato grado di integrazione sul territorio italiano svolgendo attività lavorativa presso la dal giugno CP_2
2024 e successivamente presso la con contratto ad oggi prorogato sino al 31.7.25, Controparte_3 quale manovale addetto all'assemblaggio meccanico. Lo svolgimento di continuativa attività lavorativa rappresenta un concreto indice di integrazione del richiedente sul territorio. In questa situazione, la presenza di una condanna, per un reato commesso molti anni addietro, non rappresenta un elemento tale da eludere la sussistenza dei presupposti sopra menzionati poiché non può essere considerata sintomo di pericolosità sociale. Ritiene pertanto il Tribunale che, valutata la documentazione prodotta in corso di causa, la domanda debba essere accolta, anche al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
4. Per quanto attiene alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano gravi ed eccezionali motivi per procedere ad una loro integrale compensazione in considerazione del fatto che la domanda è stata accolta in forza della documentazione prodotta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...], il diritto Parte_1 ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, permesso convertibile, alla scadenza, in permesso di lavoro, e dispone la trasmissione degli atti al Questore di Torino.
Così deciso in Torino, 27.10.25
Il Presidente
RA RA