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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 521/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1104/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorente
Difeso da difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso assuntacostanza@avvocatimistretta.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259000089585 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259000089585 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259000089585 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 266/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Greco Aurelio Angelo ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 29120259000089585000, notificata il 5. 2.2025, di
€.1.876,42 in conseguenza al mancato pagamento – per quanto qui di interesse - delle seguenti cartelle:
n. 29120190010000976000;
n. 29120220002665447000;
n. 29120240006906718000 (cfr. provvedimenti citati in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato ed ha concluso - per i motivi che di seguito saranno esaminati - per l'annullamento (cfr. ricorso in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto
Il contribuente ha versato memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà - non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il ricorso è stato proposto avverso un atto della riscossione che, a sua volta, era stato preceduto dalla notifica delle relative cartelle di pagamento (art. 19, c. 3 D.lgs. 546/1992).
Dal riscontro documentale si evince che le presupposte cartelle (come meglio si esporrà) sono state ritualmente notificate e non impugnate: eventuali censure circa la decadenza - prescrizione maturata anteriormente alla notifica non possono trovare ingresso in sede di impugnazione dell'intimazione (Cassazione, 29 novembre 2021, n. 37259).
2.- Il Giudice di vertice (sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025) ha ritenuto (in breve) che l'Intimazione di pagamento (art. 50 c. 2 DPR 602/73) è un atto riconducibile tra gli atti tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice tributario (art. 19 D.Lgs 546/92) equiparabile all'avviso di mora: “ … Se alla ricezione dell'intimazione il contribuente non contesta tempestivamente l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile”.
3.- L'art. 26 DRP 602/73 ha previsto la procedura di notifica delle cartelle a mezzo pec disponendo espressamente che non trova applicazione l'art. 149 cpc.
L'art. 14 del d.lvo 159 del 2015 dispone che nelle ipotesi di imprese o professionisti la notifica delle cartelle di pagamento avverrà esclusivamente tramite l'indirizzo pec reperito anche tramite l'indice nazionale INI
- PEC.
Nel'ipotesi in cui l'indirizzo pec del soggetto destinatario non dovesse risultare valido ovvero risultare inattivo, la notificazione avverrà mediante deposito presso la Camera di Commercio e successivo invio di raccomandata.
4.- Il Contribuente non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al proprio diritto di difesa sarebbero conseguiti dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico dell'Agenzia delle entrate riscossione (Email_2) ma da uno diverso (notifica.acc. Email_3 ).
La Corte di legittimità ha ritenuto la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, qualora sia certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione (Cassazione, Ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024).
5.- L'Intimazione contiene gli elementi che hanno consentito al Contribuente di conoscere – anche in considerazione del richiamo alla relativa cartella - le ragioni della pretesa (cfr. provvedimento in atti).
Il provvedimento di che trattasi - art. 50, c. 2 Dpr n. 602 del 1973 - è finalizzato a rinnovare l'efficacia della presupposta cartella di pagamento, pertanto è sufficiente il mero riferimento alla cartella di pagamento già notificata: il requisito motivazionale potrà ritenersi rispettato con il solo riferimento alla cartella
(Cassazione, n. 21333 del 2022).
6.- L'indicazione analitica del calcolo degli interessi non rientra nel contenuto minimo della cartella.
Gli interessi (art.30 DPR 602/1973) sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo (esclusi interessi e sanzioni per i ruoli consegnati dopo il 25 luglio 2011) qualora il pagamento non avvenga entro sessanta giorni dalla notifica: il loro sistema di calcolo è previsto da atti normativi conoscibili erga omnes (Dpr n. 602 del 1973, art. 30).
7.- Eventuali eccezioni circa la insussistenza della pretesa portata dalla cartella e dalla conseguente
Intimazione andavano rivolte agli Enti Impositori attraverso l' opposizione alla cartella di pagamento la quale, sebbene ritualmente notificata, non è stata impugnata.
Ed infatti, la notifica di un atto antecedente non opposto nei termini impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato
(Cassazione, Ordinanza n. 28706 del 30 ottobre 2025).
8.- Nel caso di tributi erariali (Contributo unificato) il credito è soggetto al termine ordinario decennale ex art. 2946 cc. (Cassazione, Ordinanza n. 2999 del 1 febbraio 2022).
Si aggiunga che durante il periodo emergenziale Covid – 19 (art. 68 dl 18/2020 - decreto Cura Italia) è stata disposta la sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle. La notifica dell'Intimazione in contestazione (n.29120259000089585000 notificata il 05.02.2025) ha anche avuto effetto interruttivo: il credito portato dalle cartelle di pagamento non può essere considerato prescritto anche in applicazione degli artt.
68 D.L. 18/2020 e art.12 D.Lgs 159/2015.
9.- La contribuente ha contestato - in maniera generica – asserite difformità della documentazione versata in atti dall'Agenzia delle entrate riscossione.
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 7376/2024) ha affermato che il disconoscimento copie dei documenti prodotti in giudizio dall'Agente della Riscossione, per essere efficace, deve essere specifico e non generico.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto - non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado in favore dell'Agenzia entrate riscossione che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
ZI RO
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1104/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorente
Difeso da difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso assuntacostanza@avvocatimistretta.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259000089585 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259000089585 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259000089585 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 266/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Greco Aurelio Angelo ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 29120259000089585000, notificata il 5. 2.2025, di
€.1.876,42 in conseguenza al mancato pagamento – per quanto qui di interesse - delle seguenti cartelle:
n. 29120190010000976000;
n. 29120220002665447000;
n. 29120240006906718000 (cfr. provvedimenti citati in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato ed ha concluso - per i motivi che di seguito saranno esaminati - per l'annullamento (cfr. ricorso in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto
Il contribuente ha versato memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà - non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il ricorso è stato proposto avverso un atto della riscossione che, a sua volta, era stato preceduto dalla notifica delle relative cartelle di pagamento (art. 19, c. 3 D.lgs. 546/1992).
Dal riscontro documentale si evince che le presupposte cartelle (come meglio si esporrà) sono state ritualmente notificate e non impugnate: eventuali censure circa la decadenza - prescrizione maturata anteriormente alla notifica non possono trovare ingresso in sede di impugnazione dell'intimazione (Cassazione, 29 novembre 2021, n. 37259).
2.- Il Giudice di vertice (sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025) ha ritenuto (in breve) che l'Intimazione di pagamento (art. 50 c. 2 DPR 602/73) è un atto riconducibile tra gli atti tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice tributario (art. 19 D.Lgs 546/92) equiparabile all'avviso di mora: “ … Se alla ricezione dell'intimazione il contribuente non contesta tempestivamente l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile”.
3.- L'art. 26 DRP 602/73 ha previsto la procedura di notifica delle cartelle a mezzo pec disponendo espressamente che non trova applicazione l'art. 149 cpc.
L'art. 14 del d.lvo 159 del 2015 dispone che nelle ipotesi di imprese o professionisti la notifica delle cartelle di pagamento avverrà esclusivamente tramite l'indirizzo pec reperito anche tramite l'indice nazionale INI
- PEC.
Nel'ipotesi in cui l'indirizzo pec del soggetto destinatario non dovesse risultare valido ovvero risultare inattivo, la notificazione avverrà mediante deposito presso la Camera di Commercio e successivo invio di raccomandata.
4.- Il Contribuente non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al proprio diritto di difesa sarebbero conseguiti dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico dell'Agenzia delle entrate riscossione (Email_2) ma da uno diverso (notifica.acc. Email_3 ).
La Corte di legittimità ha ritenuto la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, qualora sia certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione (Cassazione, Ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024).
5.- L'Intimazione contiene gli elementi che hanno consentito al Contribuente di conoscere – anche in considerazione del richiamo alla relativa cartella - le ragioni della pretesa (cfr. provvedimento in atti).
Il provvedimento di che trattasi - art. 50, c. 2 Dpr n. 602 del 1973 - è finalizzato a rinnovare l'efficacia della presupposta cartella di pagamento, pertanto è sufficiente il mero riferimento alla cartella di pagamento già notificata: il requisito motivazionale potrà ritenersi rispettato con il solo riferimento alla cartella
(Cassazione, n. 21333 del 2022).
6.- L'indicazione analitica del calcolo degli interessi non rientra nel contenuto minimo della cartella.
Gli interessi (art.30 DPR 602/1973) sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo (esclusi interessi e sanzioni per i ruoli consegnati dopo il 25 luglio 2011) qualora il pagamento non avvenga entro sessanta giorni dalla notifica: il loro sistema di calcolo è previsto da atti normativi conoscibili erga omnes (Dpr n. 602 del 1973, art. 30).
7.- Eventuali eccezioni circa la insussistenza della pretesa portata dalla cartella e dalla conseguente
Intimazione andavano rivolte agli Enti Impositori attraverso l' opposizione alla cartella di pagamento la quale, sebbene ritualmente notificata, non è stata impugnata.
Ed infatti, la notifica di un atto antecedente non opposto nei termini impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato
(Cassazione, Ordinanza n. 28706 del 30 ottobre 2025).
8.- Nel caso di tributi erariali (Contributo unificato) il credito è soggetto al termine ordinario decennale ex art. 2946 cc. (Cassazione, Ordinanza n. 2999 del 1 febbraio 2022).
Si aggiunga che durante il periodo emergenziale Covid – 19 (art. 68 dl 18/2020 - decreto Cura Italia) è stata disposta la sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle. La notifica dell'Intimazione in contestazione (n.29120259000089585000 notificata il 05.02.2025) ha anche avuto effetto interruttivo: il credito portato dalle cartelle di pagamento non può essere considerato prescritto anche in applicazione degli artt.
68 D.L. 18/2020 e art.12 D.Lgs 159/2015.
9.- La contribuente ha contestato - in maniera generica – asserite difformità della documentazione versata in atti dall'Agenzia delle entrate riscossione.
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 7376/2024) ha affermato che il disconoscimento copie dei documenti prodotti in giudizio dall'Agente della Riscossione, per essere efficace, deve essere specifico e non generico.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto - non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado in favore dell'Agenzia entrate riscossione che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
ZI RO