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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/10/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1415/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1415/2024 R.G., avente ad oggetto Separazione giudiziale promosso da
nata a [...] l'[...], C.F.: , residente a [...]Parte_1 C.F._1
GA (SR), Via Napoli n. 26, elettivamente domiciliata a OL GA (SR), Via Palestro n.
107, presso lo studio dell'Avv. Ilenia Del Monte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], C.F.: elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato a OL GA (SR), Via Edison n. 35, presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria
Ballacchino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. (visto del 09.05.2024); rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23.10.2025, sulle conclusioni come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(EX ART. 132 C.P.C.)
Svolgimento del procedimento
Con ricorso depositato in data 17.04.2024 chiedeva al Tribunale di pronunciare, anche Parte_1
1 con sentenza non definitiva, la separazione personale con addebito al marito , con il CP_1 quale aveva contratto matrimonio concordatario il 02.07.1983 in OL GA (SR), nel corso del quale erano nati i figli (il 29.08.1983), (il 23.07.1986), (il 19.06.1989) e Per_1 Per_2 Per_3
(l'08.12.1993), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti. Chiedeva, altresì, di Per_4 disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 600,00, oltre al pagamento integrale della rata mensile dovuta per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari ad euro 518,00 mensili.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale, pur non opponendosi CP_1 alla pronuncia di separazione, chiedeva altresì il rigetto di tutte le altre domande proposte da parte ricorrente e della domanda di mantenimento per come formulata.
All'esito dell'udienza del 16.01.2025, a seguito di specifica richiesta presentata dalle parti, il
Tribunale emetteva sentenza non definitiva di separazione disponendo altresì con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande.
Con l'ordinanza medesima il Tribunale, in via provvisoria ed urgente, poneva a carico di CP_1
l'obbligo di versare a entro il 5 di ogni mese la somma di Euro 250,00, da
[...] Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento a favore della stessa, non ammettendo le prove orali né gli accertamenti a mezzo della Guardia di finanza richiesti dalle parti.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data 16.10.2025 depositava note conclusive nelle quali rinunciava espressamente alla Parte_1 pronuncia sull'addebito della separazione, alla richiesta dell'assegnazione della casa familiare nonché alla domanda di condanna del al pagamento della rata mensile del mutuo CP_1 della casa coniugale, insistendo pertanto esclusivamente sulla domanda di mantenimento in suo favore.
All'udienza del 23.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Premesso che il Tribunale si è già pronunciato sullo status con sentenza del 16.01.2025, in questa sede dovrà valutare esclusivamente la domanda residua di mantenimento, avendo la ricorrente rinunciato a tutte le altre domande proposte.
La domanda di mantenimento del coniuge.
Nel merito, con riguardo alle statuizioni economiche, l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere
2 dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile – orientamento della giurisprudenza di legittimità:
“La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”
(Cass. Civ. n. 28938/2017).
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata in materia costituiscono criteri di cui il Giudice deve tenere conto per l'assegnazione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento oltre al reddito dei coniugi (il coniuge economicamente più debole ha diritto ad un mantenimento se l'altro gode di un reddito significativamente superiore) ed al tenore di vita in costanza di matrimonio (l'assegno deve garantire che il coniuge beneficiario possa mantenere un tenore di vita simile a quello goduto durante il matrimonio) anche la durata del matrimonio nonché le condizioni di salute e la capacità lavorativa del richiedente.
Nel caso di specie, a fondamento del diritto di a ricevere dal coniuge un assegno di Parte_1 mantenimento depongono una serie di elementi ed, innanzitutto, la evidente disparità di reddito tra le parti.
Invero, , operaio/tubista presso la società Nico S.r.l. di OL GA, percepisce CP_1 un reddito mensile compreso tra €1.650,00 e €1.700,00, come egli stesso ha dichiarato all'udienza del 16 gennaio 2025 e come risulta confermato dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni d'imposta 2022 e 2023 depositate in atti. invece, svolge attività di collaboratrice Parte_1 domestica con esigui guadagni ed è per questo sostenuta dai familiari (come emerge anche dagli estratti conto poste pay depositati in atti), cosicchè, anche volendo accogliere la tesi del ricorrente secondo cui i suoi introiti sarebbero superiori a quanto riferito (ossia pari a circa €100 mensili), deve comunque rilevarsi che, per la tipologia di lavoro svolto e considerata l'età non più giovane della stessa (61 anni), il divario economico tra le parti permane significativo e non può ritenersi suscettibile di sostanziale attenuazione.
In secondo luogo non può non tenersi conto della lunga durata del vincolo coniugale (40 anni),
3 dell'età della ricorrente (61 anni), dell'assenza di specifiche competenze professionali in capo alla stessa (atteso che in costanza di matrimonio, secondo quanto riferito da entrambe le parti, ha svolto solo qualche lavoretto sempre come aiutante domestica), delle sue precarie condizioni di salute psicologiche, atteso che, in seguito alla separazione di fatto dal marito (e nello specifico in data
22.01.2023), è stata ricoverata nel reparto di psichiatria dell'Ospedale Umberto Primo di Siracusa a causa di una condizione depressiva e atti di autolesionismo, con prescrizione farmacologica, circostanze, queste ultime, che non le consentono ormai di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro al fine di reperire un'attività lavorativa adeguatamente remunerativa.
Per le suesposte ragioni appare pertanto equo, in linea con l'ordinanza collegiale del 16.01.2025, a porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura CP_1 mensile di euro 250,00.
Spese di lite.
Tenuto conto dell'andamento del giudizio, della soccombenza parziale del resistente sulla domanda di mantenimento e della rinuncia, tuttavia nella fase ormai conclusiva, da parte della ricorrente alle domande di addebito, assegnazione della casa familiare e pagamento rata mutuo, le spese di lite potranno essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, vista la sentenza non definitiva di separazione tra le parti del 16.01.2025, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così decide:
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento a CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, a fare data dalla proposizione della domanda.
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siracusa, in data 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1415/2024 R.G., avente ad oggetto Separazione giudiziale promosso da
nata a [...] l'[...], C.F.: , residente a [...]Parte_1 C.F._1
GA (SR), Via Napoli n. 26, elettivamente domiciliata a OL GA (SR), Via Palestro n.
107, presso lo studio dell'Avv. Ilenia Del Monte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], C.F.: elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato a OL GA (SR), Via Edison n. 35, presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria
Ballacchino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. (visto del 09.05.2024); rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23.10.2025, sulle conclusioni come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(EX ART. 132 C.P.C.)
Svolgimento del procedimento
Con ricorso depositato in data 17.04.2024 chiedeva al Tribunale di pronunciare, anche Parte_1
1 con sentenza non definitiva, la separazione personale con addebito al marito , con il CP_1 quale aveva contratto matrimonio concordatario il 02.07.1983 in OL GA (SR), nel corso del quale erano nati i figli (il 29.08.1983), (il 23.07.1986), (il 19.06.1989) e Per_1 Per_2 Per_3
(l'08.12.1993), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti. Chiedeva, altresì, di Per_4 disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 600,00, oltre al pagamento integrale della rata mensile dovuta per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari ad euro 518,00 mensili.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale, pur non opponendosi CP_1 alla pronuncia di separazione, chiedeva altresì il rigetto di tutte le altre domande proposte da parte ricorrente e della domanda di mantenimento per come formulata.
All'esito dell'udienza del 16.01.2025, a seguito di specifica richiesta presentata dalle parti, il
Tribunale emetteva sentenza non definitiva di separazione disponendo altresì con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande.
Con l'ordinanza medesima il Tribunale, in via provvisoria ed urgente, poneva a carico di CP_1
l'obbligo di versare a entro il 5 di ogni mese la somma di Euro 250,00, da
[...] Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento a favore della stessa, non ammettendo le prove orali né gli accertamenti a mezzo della Guardia di finanza richiesti dalle parti.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data 16.10.2025 depositava note conclusive nelle quali rinunciava espressamente alla Parte_1 pronuncia sull'addebito della separazione, alla richiesta dell'assegnazione della casa familiare nonché alla domanda di condanna del al pagamento della rata mensile del mutuo CP_1 della casa coniugale, insistendo pertanto esclusivamente sulla domanda di mantenimento in suo favore.
All'udienza del 23.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Premesso che il Tribunale si è già pronunciato sullo status con sentenza del 16.01.2025, in questa sede dovrà valutare esclusivamente la domanda residua di mantenimento, avendo la ricorrente rinunciato a tutte le altre domande proposte.
La domanda di mantenimento del coniuge.
Nel merito, con riguardo alle statuizioni economiche, l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere
2 dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile – orientamento della giurisprudenza di legittimità:
“La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”
(Cass. Civ. n. 28938/2017).
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata in materia costituiscono criteri di cui il Giudice deve tenere conto per l'assegnazione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento oltre al reddito dei coniugi (il coniuge economicamente più debole ha diritto ad un mantenimento se l'altro gode di un reddito significativamente superiore) ed al tenore di vita in costanza di matrimonio (l'assegno deve garantire che il coniuge beneficiario possa mantenere un tenore di vita simile a quello goduto durante il matrimonio) anche la durata del matrimonio nonché le condizioni di salute e la capacità lavorativa del richiedente.
Nel caso di specie, a fondamento del diritto di a ricevere dal coniuge un assegno di Parte_1 mantenimento depongono una serie di elementi ed, innanzitutto, la evidente disparità di reddito tra le parti.
Invero, , operaio/tubista presso la società Nico S.r.l. di OL GA, percepisce CP_1 un reddito mensile compreso tra €1.650,00 e €1.700,00, come egli stesso ha dichiarato all'udienza del 16 gennaio 2025 e come risulta confermato dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni d'imposta 2022 e 2023 depositate in atti. invece, svolge attività di collaboratrice Parte_1 domestica con esigui guadagni ed è per questo sostenuta dai familiari (come emerge anche dagli estratti conto poste pay depositati in atti), cosicchè, anche volendo accogliere la tesi del ricorrente secondo cui i suoi introiti sarebbero superiori a quanto riferito (ossia pari a circa €100 mensili), deve comunque rilevarsi che, per la tipologia di lavoro svolto e considerata l'età non più giovane della stessa (61 anni), il divario economico tra le parti permane significativo e non può ritenersi suscettibile di sostanziale attenuazione.
In secondo luogo non può non tenersi conto della lunga durata del vincolo coniugale (40 anni),
3 dell'età della ricorrente (61 anni), dell'assenza di specifiche competenze professionali in capo alla stessa (atteso che in costanza di matrimonio, secondo quanto riferito da entrambe le parti, ha svolto solo qualche lavoretto sempre come aiutante domestica), delle sue precarie condizioni di salute psicologiche, atteso che, in seguito alla separazione di fatto dal marito (e nello specifico in data
22.01.2023), è stata ricoverata nel reparto di psichiatria dell'Ospedale Umberto Primo di Siracusa a causa di una condizione depressiva e atti di autolesionismo, con prescrizione farmacologica, circostanze, queste ultime, che non le consentono ormai di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro al fine di reperire un'attività lavorativa adeguatamente remunerativa.
Per le suesposte ragioni appare pertanto equo, in linea con l'ordinanza collegiale del 16.01.2025, a porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura CP_1 mensile di euro 250,00.
Spese di lite.
Tenuto conto dell'andamento del giudizio, della soccombenza parziale del resistente sulla domanda di mantenimento e della rinuncia, tuttavia nella fase ormai conclusiva, da parte della ricorrente alle domande di addebito, assegnazione della casa familiare e pagamento rata mutuo, le spese di lite potranno essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, vista la sentenza non definitiva di separazione tra le parti del 16.01.2025, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così decide:
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento a CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, a fare data dalla proposizione della domanda.
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siracusa, in data 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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