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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/12/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 1114 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 8 ottobre 2025 instaurata
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Cenciarelli presso il quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
ATTORE - OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
codice fiscale e partita IVA Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata dalla procuratrice codice fiscale Controparte_2
, P.IVA_2
a sua volta rappresentata da in persona Controparte_3 del suo direttore generale dr. , CP_4 rappresentata e difesa dall'avv. AF EC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sabrina Lattanzi del Foro di Rieti
CONVENUTA – OPPOSTA
sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
1
come da verbale dell'udienza dell'8.10.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 6.10.2024,
[...]
ha convenuto in giudizio e, per essa, la di lei Parte_1 Controparte_1 procuratrice al fine di opporsi all'atto di precetto notificatogli da tale convenuta per il tramite della propria procuratrice speciale con il quale questa gli aveva intimato il pagamento del complessivo importo di euro 32.671,77 a titolo di capitale, interessi e spese di precetto sul presupposto della sussistenza del debito accertato dal Tribunale di Rieti nel decreto ingiuntivo n. 204/2019, già oggetto di opposizione rigettata dal medesimo Tribunale con sentenza n.
118/2024.
A fondamento della opposizione al precetto l'opponente ha dedotto la nullità del precetto stesso per essere esso privo di sottoscrizione del difensore ed anche privo di sottoscrizione della parte.
Si è costituita in giudizio per il tramite della propria Controparte_1 procuratrice speciale la quale ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, deducendo che la copia notificata dell'atto di precetto era in effetti priva di sottoscrizione della parte, del difensore della parte e priva del testo della procura, ma che tali sottoscrizioni erano presenti sull'originale dell'atto di precetto, così come in calce allo stesso vi era la procura conferita dal creditore al difensore, sottoscritta;
che in ogni caso la parte precettante, nel conferire al difensore la procura per la difesa nel presente giudizio di opposizione, aveva ratificato gli atti precedenti, ivi compreso il precetto in questione;
che tale atto di precetto, ad ogni modo, aveva raggiunto lo scopo processuale previsto, con la conseguenza che non poteva dichiararsene la nullità; che inammissibile doveva ritenersi un'opposizione volta a far accertare un vizio di un atto che non comportava alcun pregiudizio.
Ha chiesto rigettarsi l'opposizione.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ex
2 art. 281 sexies cpc, con termine per il deposito della sentenza fissato dall'ultimo comma del citato articolo.
2. Tanto premesso, l'opposizione proposta dal – da Parte_1 qualificare come opposizione al precetto ex art. 617, comma 1 cpc – è infondata.
L'art. 480 ultimo comma c. p. c. dispone che il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art. 125 c. p. c. e cioè " tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare (...) dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore ".
La Suprema Corte, a tal riguardo, ha affermato testualmente che "l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore;
quando manchi la sottoscrizione, l'atto è affetto da nullità insanabile e l'opposizione è proponibile anche dopo il termine di cinque giorni dalla notifica "(Cassazione civile sez. III,
9 luglio 2001, n. 9292; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n.
7394).
Tuttavia la stessa Suprema Corte ha asserito che "l'assenza di sottoscrizione della parte e del suo difensore sulla copia notificata del precetto non è causa di nullità dell'atto, né impedisce allo stesso di raggiungere il suo scopo ( art. 156
c. p. c.) qualora l'ufficiale giudiziario attesti di aver ricevuta la detta copia dal difensore ivi indicato e la copia risulti conforme all'originale " (Cassazione civile sez. III, 22 giugno 2001, n. 8593; cfr. altresì Cassazione civile, sez. III, 3 giugno
1977 n. 2278; Cassazione civile, sez. III, 27 marzo 1964 n. 705, la quale aggiunge che la eventuale nullità è comunque sanata dall'opposizione del debitore).
La Cassazione ha chiarito che, ad es., quando l'ufficiale giudiziario indica nella relata di notifica di averla eseguita perché “richiesta come in atti”, attesta implicitamente che l'originale dell'atto di precetto era sottoscritto dalla parte o dal difensore della parte che, come tale, era abilitato a richiedergli di notificarlo.
Nell'indicare, poi, la conformità della copia da notificare al destinatario, l'ufficiale giudiziario attesta, nel complesso, che la copia non sottoscritta dell'atto di precetto è identica all'originale, sì da non esservi, in ragione della combinazione di tali attestazioni, alcun dubbio nutribile dal destinatario della copia non notificata che l'intimazione proviene da un soggetto che ha assunto la paternità dell'atto.
3 Poste tali coordinate, va rilevato che nel caso di specie la copia dell'atto di precetto datato 9.9.2024, notificata all'odierno (prodotta dalla Parte_1 detta parte opponente), è priva della sottoscrizione del difensore che lo ha redatto (avv. AF EC), priva della sottoscrizione della parte creditrice che per il tramite del procuratore speciale Controparte_2 avrebbe conferito procura a tale difensore;
priva della sottoscrizione del rappresentante della società che intimava il pagamento quale procuratore speciale del soggetto titolare del credito.
Inoltre, nel caso di specie la notifica è stata effettuata non dall'ufficiale giudiziario, ma dall'avvocato, a ciò abilitato ex L. 53/1994. Quest'ultimo, nella veste di notificatore è un pubblico ufficiale e le sue attestazioni contenute nella relata di notifica equivalgono a quelle che avrebbe potuto effettuare un ufficiale giudiziario. Ciò posto, nel caso di specie l'avvocato notificante non ha formulato alcuna attestazione circa la conformità della notificanda copia dell'atto di precetto, che era priva di sottoscrizioni, all'originale firmato (v. relata di notifica in calce all'atto di precetto).
Nonostante ciò, va rilevato che anche nel caso di specie il soggetto destinatario dell'atto, al pari della indicata situazione presa in considerazione dalla giurisprudenza sopra richiamata nella quale vi era l'attestazione del pubblico ufficiale circa la presenza della firma sull'originale dell'atto cui la copia priva di firma era conforme, era nelle condizioni di ricostruire la paternità dell'atto consegnatogli.
Ciò in quanto l'atto di precetto in esame è stato notificato – come sopra rilevato
– dal difensore a ciò abilitato ex L. 54/1994 e in quanto, quindi, in calce allo stesso vi era la relata di notifica sottoscritta dall'avvocato stesso.
Ora, vero è che la relata della notifica è un atto diverso da quello cui inerisce
(l'atto di precetto) e non già un elemento dello stesso, e purtuttavia, per quel che qui rileva, la presenza di tale attestazione in calce all'atto ha fatto si che la sottoscrizione della stessa fosse riferibile anche al soprastante atto di precetto.
D'altra parte, nella relata di notifica in questione si rinviene scritto che l'avv.
AF EC ha notificato “il suesteso atto di precetto”, il quale risulta redatto proprio dalla medesima, come si ricava agevolmente dal suo contenuto, ad iniziare dall'incipit nel quale è indicato che il detto avvocato era il difensore munito di procura e terminando con la parte finale, ove le ultime parole
4 successivamente al luogo e alla data della redazione indicano l'autore “avv.
AF EC” (pur non essendo seguite tali parole dalla firma, che invece è apposta solo in calce alla relata di notifica, la quale a sua volta è posta in calce all'atto).
In altri termini, il destinatario della notifica non poteva Parte_1 nutrire alcun dubbio circa la riferibilità del precetto ricevuto al difensore del proprio creditore.
3. L'opposizione, pertanto, deve essere in toto rigettata.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate stante la particolarità della questione in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione proposta da
[...]
avverso il precetto datato 9.9.2024 notificatogli il 6.10.2024 da Parte_1 per come ivi rappresentata con il quale quest'ultima aveva Controparte_1 intimato al detto opponente il pagamento del complessivo importo di €
32.671,77 a titolo di capitale, interessi e spese di precetto;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Rieti, 7.12.2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 1114 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 8 ottobre 2025 instaurata
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Cenciarelli presso il quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
ATTORE - OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
codice fiscale e partita IVA Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata dalla procuratrice codice fiscale Controparte_2
, P.IVA_2
a sua volta rappresentata da in persona Controparte_3 del suo direttore generale dr. , CP_4 rappresentata e difesa dall'avv. AF EC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sabrina Lattanzi del Foro di Rieti
CONVENUTA – OPPOSTA
sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
1
come da verbale dell'udienza dell'8.10.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 6.10.2024,
[...]
ha convenuto in giudizio e, per essa, la di lei Parte_1 Controparte_1 procuratrice al fine di opporsi all'atto di precetto notificatogli da tale convenuta per il tramite della propria procuratrice speciale con il quale questa gli aveva intimato il pagamento del complessivo importo di euro 32.671,77 a titolo di capitale, interessi e spese di precetto sul presupposto della sussistenza del debito accertato dal Tribunale di Rieti nel decreto ingiuntivo n. 204/2019, già oggetto di opposizione rigettata dal medesimo Tribunale con sentenza n.
118/2024.
A fondamento della opposizione al precetto l'opponente ha dedotto la nullità del precetto stesso per essere esso privo di sottoscrizione del difensore ed anche privo di sottoscrizione della parte.
Si è costituita in giudizio per il tramite della propria Controparte_1 procuratrice speciale la quale ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, deducendo che la copia notificata dell'atto di precetto era in effetti priva di sottoscrizione della parte, del difensore della parte e priva del testo della procura, ma che tali sottoscrizioni erano presenti sull'originale dell'atto di precetto, così come in calce allo stesso vi era la procura conferita dal creditore al difensore, sottoscritta;
che in ogni caso la parte precettante, nel conferire al difensore la procura per la difesa nel presente giudizio di opposizione, aveva ratificato gli atti precedenti, ivi compreso il precetto in questione;
che tale atto di precetto, ad ogni modo, aveva raggiunto lo scopo processuale previsto, con la conseguenza che non poteva dichiararsene la nullità; che inammissibile doveva ritenersi un'opposizione volta a far accertare un vizio di un atto che non comportava alcun pregiudizio.
Ha chiesto rigettarsi l'opposizione.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ex
2 art. 281 sexies cpc, con termine per il deposito della sentenza fissato dall'ultimo comma del citato articolo.
2. Tanto premesso, l'opposizione proposta dal – da Parte_1 qualificare come opposizione al precetto ex art. 617, comma 1 cpc – è infondata.
L'art. 480 ultimo comma c. p. c. dispone che il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art. 125 c. p. c. e cioè " tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare (...) dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore ".
La Suprema Corte, a tal riguardo, ha affermato testualmente che "l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore;
quando manchi la sottoscrizione, l'atto è affetto da nullità insanabile e l'opposizione è proponibile anche dopo il termine di cinque giorni dalla notifica "(Cassazione civile sez. III,
9 luglio 2001, n. 9292; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n.
7394).
Tuttavia la stessa Suprema Corte ha asserito che "l'assenza di sottoscrizione della parte e del suo difensore sulla copia notificata del precetto non è causa di nullità dell'atto, né impedisce allo stesso di raggiungere il suo scopo ( art. 156
c. p. c.) qualora l'ufficiale giudiziario attesti di aver ricevuta la detta copia dal difensore ivi indicato e la copia risulti conforme all'originale " (Cassazione civile sez. III, 22 giugno 2001, n. 8593; cfr. altresì Cassazione civile, sez. III, 3 giugno
1977 n. 2278; Cassazione civile, sez. III, 27 marzo 1964 n. 705, la quale aggiunge che la eventuale nullità è comunque sanata dall'opposizione del debitore).
La Cassazione ha chiarito che, ad es., quando l'ufficiale giudiziario indica nella relata di notifica di averla eseguita perché “richiesta come in atti”, attesta implicitamente che l'originale dell'atto di precetto era sottoscritto dalla parte o dal difensore della parte che, come tale, era abilitato a richiedergli di notificarlo.
Nell'indicare, poi, la conformità della copia da notificare al destinatario, l'ufficiale giudiziario attesta, nel complesso, che la copia non sottoscritta dell'atto di precetto è identica all'originale, sì da non esservi, in ragione della combinazione di tali attestazioni, alcun dubbio nutribile dal destinatario della copia non notificata che l'intimazione proviene da un soggetto che ha assunto la paternità dell'atto.
3 Poste tali coordinate, va rilevato che nel caso di specie la copia dell'atto di precetto datato 9.9.2024, notificata all'odierno (prodotta dalla Parte_1 detta parte opponente), è priva della sottoscrizione del difensore che lo ha redatto (avv. AF EC), priva della sottoscrizione della parte creditrice che per il tramite del procuratore speciale Controparte_2 avrebbe conferito procura a tale difensore;
priva della sottoscrizione del rappresentante della società che intimava il pagamento quale procuratore speciale del soggetto titolare del credito.
Inoltre, nel caso di specie la notifica è stata effettuata non dall'ufficiale giudiziario, ma dall'avvocato, a ciò abilitato ex L. 53/1994. Quest'ultimo, nella veste di notificatore è un pubblico ufficiale e le sue attestazioni contenute nella relata di notifica equivalgono a quelle che avrebbe potuto effettuare un ufficiale giudiziario. Ciò posto, nel caso di specie l'avvocato notificante non ha formulato alcuna attestazione circa la conformità della notificanda copia dell'atto di precetto, che era priva di sottoscrizioni, all'originale firmato (v. relata di notifica in calce all'atto di precetto).
Nonostante ciò, va rilevato che anche nel caso di specie il soggetto destinatario dell'atto, al pari della indicata situazione presa in considerazione dalla giurisprudenza sopra richiamata nella quale vi era l'attestazione del pubblico ufficiale circa la presenza della firma sull'originale dell'atto cui la copia priva di firma era conforme, era nelle condizioni di ricostruire la paternità dell'atto consegnatogli.
Ciò in quanto l'atto di precetto in esame è stato notificato – come sopra rilevato
– dal difensore a ciò abilitato ex L. 54/1994 e in quanto, quindi, in calce allo stesso vi era la relata di notifica sottoscritta dall'avvocato stesso.
Ora, vero è che la relata della notifica è un atto diverso da quello cui inerisce
(l'atto di precetto) e non già un elemento dello stesso, e purtuttavia, per quel che qui rileva, la presenza di tale attestazione in calce all'atto ha fatto si che la sottoscrizione della stessa fosse riferibile anche al soprastante atto di precetto.
D'altra parte, nella relata di notifica in questione si rinviene scritto che l'avv.
AF EC ha notificato “il suesteso atto di precetto”, il quale risulta redatto proprio dalla medesima, come si ricava agevolmente dal suo contenuto, ad iniziare dall'incipit nel quale è indicato che il detto avvocato era il difensore munito di procura e terminando con la parte finale, ove le ultime parole
4 successivamente al luogo e alla data della redazione indicano l'autore “avv.
AF EC” (pur non essendo seguite tali parole dalla firma, che invece è apposta solo in calce alla relata di notifica, la quale a sua volta è posta in calce all'atto).
In altri termini, il destinatario della notifica non poteva Parte_1 nutrire alcun dubbio circa la riferibilità del precetto ricevuto al difensore del proprio creditore.
3. L'opposizione, pertanto, deve essere in toto rigettata.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate stante la particolarità della questione in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione proposta da
[...]
avverso il precetto datato 9.9.2024 notificatogli il 6.10.2024 da Parte_1 per come ivi rappresentata con il quale quest'ultima aveva Controparte_1 intimato al detto opponente il pagamento del complessivo importo di €
32.671,77 a titolo di capitale, interessi e spese di precetto;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Rieti, 7.12.2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
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