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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/12/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3083/2025 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 17.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3083 del R.G. dell'anno 2025, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per Parte_1
mandato in calce al ricorso dall'avv. Carmine Pirrottina) e la in persona del Controparte_1
l.rp.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa anche disgiuntamente in forza di procura su foglio separato da considerarsi allegata alla memoria difensiva dall'avv. Giovanni Travia e dall'avv. Giovanni Ronconi).
1. Con riferimento al ricorso proposto da nei confronti della società propria Parte_1
datrice di lavoro va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante Controparte_1
l'accordo stragiudiziale raggiunto dalle parti.
E' quindi con ogni evidenza venuto meno un interesse concreto e attuale ex art.100 c.p.c. a una pronuncia di merito.
2. Spese di lite integralmente da compensarsi stante l'intervenuto accordo raggiunto anche sul
1 punto dalle parti stesse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti stanti le ragioni espresse in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 18.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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